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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 19/12/2024 al n. 2749/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ARALDI GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIA GIULIO
ROMANO 14 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ARALDI
GABRIELE
attrice
CONTRO
PRESSO IL TRIBUNALE DI Controparte_1
MANTOVA (C.F. ), P.IVA_1
convenuta avente per oggetto: Mutamento di sesso,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 01/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI
- per : “accertare il diritto del Ricorrente ad ottenere Parte_1
l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, autorizzare il medesimo ad
effettuare tutti i trattamenti medicochirurgici che riterrà necessari per adeguare
i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a
maschili;
disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed Parte_1
il prenome di " "; Per_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di effettuare la
rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di
nascita n. 121 parte 1 serie A anno 2003 Comune di Mantova, nel senso che
laddove è indicato il "sesso femminile" sia rettificato, letto ed inteso "sesso
maschile" e che laddove è indicato il prenome di " " sia rettificato, letto Pt_1
ed inteso il prenome di " " ed il nome sia perciò rettificato, letto ed Per_1
inteso in " "; Per_1
disporre e ordinare che in ogni altro atto e documento anagrafico dello Stato
Civile riferito a Parte attrice siano effettuati i medesimi adeguamenti e/o
rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni;
disporre altresì che tutti i competenti Uffici delle altre Autorita Amministrative
anche diverse dal Comune di nascita e di residenza (Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministeri, Ambasciata, Consolato,
altre Istituzioni, ecc.) procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da
femminile a maschile e del prenome " " onde consentire adeguamenti Per_1
e/o rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni di tutti i documenti di
riconoscimento, nonché di altri documenti quali 6/8 passaporto, visto, ETA e
qualunque altro documento valido per l'espatrio, licenze, abilitazioni, titoli di
pagina 2 di 6 studio, documenti attestanti la titolarita di beni immobili o beni mobili registrati,
nulla escluso ed eccettuato;
nulla per le spese stante la natura della causa, la necessita di una pronuncia
giudiziale ai fini del riconoscimento del diritto azionato e l'assenza di una
controparte sostanziale”;
- per PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MANTOVA: “accogliersi il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero (posto che l'attrice non
è coniugata e non ha figli), ha chiesto: la rettifica Parte_1
anagrafica di attribuzione di sesso da femminile a maschile ed assunzione del nome in luogo di quello di . Per_1 Pt_1
Esponeva l'attrice di essere affetta da disturbo di disforia di genere
(transessualismo) che, da molti anni, l'aveva indotta a sentirsi psicologicamente come appartenente a sesso diverso da quello biologico, assumendo nel corso degli anni comportamenti ed atteggiamenti prettamente maschili, con profondo disagio per l'esteriore riconducibilità del proprio aspetto fisico ad un sesso,
quello femminile, sentito come non corrispondente a quello maschile psicologicamente percepito come proprio.
L'attrice ha evidenziato di aver già da tempo intrapreso un percorso di assunzione di ormoni mascolinizzanti consentendole di integrare completamente l'identità maschile percepita psicologicamente con quella corporea. Ha anche precisato di aver raggiunto un ottimo livello di integrazione con la propria immagine corporea, tale da consentirle di vivere in modo soddisfacente sia a livello individuale che nelle relazioni con l'altro.
pagina 3 di 6 Non si è costituita in giudizio la che in ogni caso ha Controparte_1
concluso per l'accoglimento del ricorso.
In difetto di attività istruttoria la parte attrice ha rassegnato le conclusioni su riportate.
Ciò premesso va in primo luogo evidenziato che, nel caso in esame, l'attrice non avverte la necessità di sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili, prima di procedere alla rettificazione del sesso da femminile a maschile.
È ormai pacifica la giurisprudenza sul punto, nel senso di ritenere possibile,
sempre che sia accertata in modo rigoroso, a mezzo di specialisti, la serietà ed univocità del percorso scelto dall'interessato/a e la compiutezza dell'approdo finale, la retti-fica anagrafica del sesso in assenza di intervento chirurgico ai genitali (Cass. 15138/15).
Tanto chiarito, dalla relazione psicologica e psichiatrica prodotta dall'attrice emerge che la parte è affetta da “disturbo di identità di genere” e che “ha sempre avuto consapevolezza della sua identità psicologica di maschio”.
Trattandosi di relazioni redatte non da un consulente di parte, bensì provenienti da specialisti del disturbo dell'identità di genere operanti presso organismo di diritto pubblico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per dubitare della particolare competenza degli specialisti che si sono occupati del caso e,
soprattutto, dell'imparzialità e dell'oggettività delle valutazioni operate in relazione al caso dell'attrice.
Non è pertanto necessario disporre consulenze tecniche d'ufficio nel presente giudizio e la valutazione di competenza di questo Tribunale può senz'altro essere operata tenendo conto delle risultanze della predetta perizia.
pagina 4 di 6 Da tali emergenze processuali appare evidente che l'attrice, ancorché nata di sesso femminile, abbia ormai sviluppato in via definitiva un ruolo di genere maschile nei contesti familiari, sociali e professionali, tale da doversi ritenere:
1) che, sotto il profilo psicologico, la parte abbia compiutamente acquisito in modo irreversibile una identità sessuale maschile;
2) che l'attuale distonia tra l'attribuzione anagrafica del sesso femminile e la percezione di sé quale appartenente al genere maschile, crea nell'attrice un senso di profondo disagio, per porre rimedio al quale è necessario procedersi alla rettificazione anagrafica del sesso;
3) che, a tal fine, e nel caso di specie, l'esecuzione dell'intervento chirurgico di modifica dell'apparato genitale risulta non essere necessario.
Per cui può accogliersi la domanda di rettifica del sesso anagrafico.
Conseguentemente l'ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova deve provvedere alla rettifica del sesso anagrafico di , nata il Parte_1
24/07/2003, da femmina a maschio, sostituendo al nome , quello di Pt_1
. Per_1
Nulla per le spese attesa la natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dispone la rettifica dello stato civile del con Controparte_2
l'assegnazione del sesso maschile a che assumerà il Parte_1
nome di;
Parte_2
2) Dispone che in ogni altro atto e documento anagrafico dello Stato Civile
riferito a Parte attrice siano effettuati i medesimi adeguamenti e/o rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni;
pagina 5 di 6 3) Dispone che tutti i competenti Uffici delle altre Autorità Amministrative
anche diverse dal Comune di nascita e di residenza (Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministeri,Ambasciata,
Consolato,altre Istituzioni, ecc.) procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del prenome " " onde consentire Per_1
adeguamenti e/o rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni di tutti i documenti di riconoscimento, nonché di altri documenti quali passaporto, visto, ETA e qualunque altro documento valido per l'espatrio, licenze, abilitazioni, titoli di studio, documenti attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati,
nulla escluso ed eccettuato;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Mantova, il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 19/12/2024 al n. 2749/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ARALDI GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIA GIULIO
ROMANO 14 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ARALDI
GABRIELE
attrice
CONTRO
PRESSO IL TRIBUNALE DI Controparte_1
MANTOVA (C.F. ), P.IVA_1
convenuta avente per oggetto: Mutamento di sesso,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 01/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI
- per : “accertare il diritto del Ricorrente ad ottenere Parte_1
l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, autorizzare il medesimo ad
effettuare tutti i trattamenti medicochirurgici che riterrà necessari per adeguare
i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a
maschili;
disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed Parte_1
il prenome di " "; Per_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di effettuare la
rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di
nascita n. 121 parte 1 serie A anno 2003 Comune di Mantova, nel senso che
laddove è indicato il "sesso femminile" sia rettificato, letto ed inteso "sesso
maschile" e che laddove è indicato il prenome di " " sia rettificato, letto Pt_1
ed inteso il prenome di " " ed il nome sia perciò rettificato, letto ed Per_1
inteso in " "; Per_1
disporre e ordinare che in ogni altro atto e documento anagrafico dello Stato
Civile riferito a Parte attrice siano effettuati i medesimi adeguamenti e/o
rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni;
disporre altresì che tutti i competenti Uffici delle altre Autorita Amministrative
anche diverse dal Comune di nascita e di residenza (Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministeri, Ambasciata, Consolato,
altre Istituzioni, ecc.) procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da
femminile a maschile e del prenome " " onde consentire adeguamenti Per_1
e/o rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni di tutti i documenti di
riconoscimento, nonché di altri documenti quali 6/8 passaporto, visto, ETA e
qualunque altro documento valido per l'espatrio, licenze, abilitazioni, titoli di
pagina 2 di 6 studio, documenti attestanti la titolarita di beni immobili o beni mobili registrati,
nulla escluso ed eccettuato;
nulla per le spese stante la natura della causa, la necessita di una pronuncia
giudiziale ai fini del riconoscimento del diritto azionato e l'assenza di una
controparte sostanziale”;
- per PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MANTOVA: “accogliersi il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero (posto che l'attrice non
è coniugata e non ha figli), ha chiesto: la rettifica Parte_1
anagrafica di attribuzione di sesso da femminile a maschile ed assunzione del nome in luogo di quello di . Per_1 Pt_1
Esponeva l'attrice di essere affetta da disturbo di disforia di genere
(transessualismo) che, da molti anni, l'aveva indotta a sentirsi psicologicamente come appartenente a sesso diverso da quello biologico, assumendo nel corso degli anni comportamenti ed atteggiamenti prettamente maschili, con profondo disagio per l'esteriore riconducibilità del proprio aspetto fisico ad un sesso,
quello femminile, sentito come non corrispondente a quello maschile psicologicamente percepito come proprio.
L'attrice ha evidenziato di aver già da tempo intrapreso un percorso di assunzione di ormoni mascolinizzanti consentendole di integrare completamente l'identità maschile percepita psicologicamente con quella corporea. Ha anche precisato di aver raggiunto un ottimo livello di integrazione con la propria immagine corporea, tale da consentirle di vivere in modo soddisfacente sia a livello individuale che nelle relazioni con l'altro.
pagina 3 di 6 Non si è costituita in giudizio la che in ogni caso ha Controparte_1
concluso per l'accoglimento del ricorso.
In difetto di attività istruttoria la parte attrice ha rassegnato le conclusioni su riportate.
Ciò premesso va in primo luogo evidenziato che, nel caso in esame, l'attrice non avverte la necessità di sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili, prima di procedere alla rettificazione del sesso da femminile a maschile.
È ormai pacifica la giurisprudenza sul punto, nel senso di ritenere possibile,
sempre che sia accertata in modo rigoroso, a mezzo di specialisti, la serietà ed univocità del percorso scelto dall'interessato/a e la compiutezza dell'approdo finale, la retti-fica anagrafica del sesso in assenza di intervento chirurgico ai genitali (Cass. 15138/15).
Tanto chiarito, dalla relazione psicologica e psichiatrica prodotta dall'attrice emerge che la parte è affetta da “disturbo di identità di genere” e che “ha sempre avuto consapevolezza della sua identità psicologica di maschio”.
Trattandosi di relazioni redatte non da un consulente di parte, bensì provenienti da specialisti del disturbo dell'identità di genere operanti presso organismo di diritto pubblico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per dubitare della particolare competenza degli specialisti che si sono occupati del caso e,
soprattutto, dell'imparzialità e dell'oggettività delle valutazioni operate in relazione al caso dell'attrice.
Non è pertanto necessario disporre consulenze tecniche d'ufficio nel presente giudizio e la valutazione di competenza di questo Tribunale può senz'altro essere operata tenendo conto delle risultanze della predetta perizia.
pagina 4 di 6 Da tali emergenze processuali appare evidente che l'attrice, ancorché nata di sesso femminile, abbia ormai sviluppato in via definitiva un ruolo di genere maschile nei contesti familiari, sociali e professionali, tale da doversi ritenere:
1) che, sotto il profilo psicologico, la parte abbia compiutamente acquisito in modo irreversibile una identità sessuale maschile;
2) che l'attuale distonia tra l'attribuzione anagrafica del sesso femminile e la percezione di sé quale appartenente al genere maschile, crea nell'attrice un senso di profondo disagio, per porre rimedio al quale è necessario procedersi alla rettificazione anagrafica del sesso;
3) che, a tal fine, e nel caso di specie, l'esecuzione dell'intervento chirurgico di modifica dell'apparato genitale risulta non essere necessario.
Per cui può accogliersi la domanda di rettifica del sesso anagrafico.
Conseguentemente l'ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova deve provvedere alla rettifica del sesso anagrafico di , nata il Parte_1
24/07/2003, da femmina a maschio, sostituendo al nome , quello di Pt_1
. Per_1
Nulla per le spese attesa la natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dispone la rettifica dello stato civile del con Controparte_2
l'assegnazione del sesso maschile a che assumerà il Parte_1
nome di;
Parte_2
2) Dispone che in ogni altro atto e documento anagrafico dello Stato Civile
riferito a Parte attrice siano effettuati i medesimi adeguamenti e/o rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni;
pagina 5 di 6 3) Dispone che tutti i competenti Uffici delle altre Autorità Amministrative
anche diverse dal Comune di nascita e di residenza (Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministeri,Ambasciata,
Consolato,altre Istituzioni, ecc.) procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del prenome " " onde consentire Per_1
adeguamenti e/o rettifiche e/o correzioni e/o sostituzioni di tutti i documenti di riconoscimento, nonché di altri documenti quali passaporto, visto, ETA e qualunque altro documento valido per l'espatrio, licenze, abilitazioni, titoli di studio, documenti attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati,
nulla escluso ed eccettuato;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Mantova, il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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