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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/12/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
11/12/2024, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 689/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato IANNUCCI SILVIA WLADIMIRA, C.F._1
nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato CEA NICOLA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente e iscritto a ruolo il 31 maggio 2024, Parte_1
proponeva ricorso per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio con . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la che aderiva alla domanda cosicchè in prima CP_1
udienza entrambe le parti chiedevano un breve rinvio per concludere un accordo di divorzio.
Tanto avveniva in effetti, con il deposito in atti dell'accordo congiunto. Seguiva la trattazione scritta della causa e nelle note sostitutive dell'udienza le parti confermavano l'impossibilità della riconciliazione e la volontà di raggiungere il divorzio alle condizioni concordate.
Ciò premesso, deve osservarsi coma ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3
n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti, essendo decorso il tempo necessario dalla pronuncia di separazione omologata con decreto del 20 gennaio 2016.
Sulla base di questo presupposto è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha espresso parere favorevole e le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative.
La consensualizzazione della lite consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28/05/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 07/06/1990 in POMARICO, Parte_1 Controparte_1
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nell'accordo di divorzio sottoscritto in data 18 novembre 2024 e depositato in atti il 19 novembre 2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POMARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, Parte II, serie A, numero 7;
3) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa. Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 11/12/2024 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco