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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4658 del Registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025 da:
(c.f. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2 minore (n. il 19.05.2008 in OL – VE), elettivamente domiciliati in Persona_1
Padova, via L.C. Farini n. 2 presso lo Studio dell'avv. Alessandro Zanotto (pec
, il quale li rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente in contraddittorio con il
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Venezia
In punto: Mutamento di sesso
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti: - accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a , nato a [...] il [...] il sesso femminile ed il nome Persona_1 di il sesso femminile ed il nome di con conseguente accertamento del Parte_3 Parte_4
1 diritto di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti
i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FIESSO D'ARTICO (VE) di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita iscritto al N. 20 parte 1 serie A - anno 2008
- Comune di FIESSO D'ARTICO (VE), nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il Per_1 prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
Pt_3 Parte_3
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ” Pt_3 ed il nome completo sia pertanto;
Parte_3
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Istituti scolastici, prendano atto della rettifica del sesso da maschile e femminile e del nominativo
onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i Parte_3 documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, comunicato e notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia, , nato il [...] a [...] e residente Persona_1 in Fiesso D'Artico (VE), studente, rappresentato dai genitori e Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale su di lui, ha proposto domanda di rettificazione di
[...] sesso ai sensi degli artt. 1 ss della legge 14 aprile 1982, n. 16.
A fondamento della domanda, ha dedotto che, pur essendogli stati attribuiti alla nascita il sesso e il genere anagrafici maschili, in virtù dell'anatomia genitale, non ha mai ritenuto propria tale assegnazione, posto che ha sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile e ciò praticamente dalla nascita.
Il nome di elezione prescelto è . Parte_3
, infatti, ha presentato la sua varianza di genere sin dalla prima infanzia e già alla scuola Pt_3 materna affermava di volere essere una bambina.
2 Con la crescita e lo sviluppo ha sempre conservato tratti e lineamenti femminili e ha sempre mostrato chiari atteggiamenti e comportamenti femminili.
In coincidenza con lo sviluppo, la disforia corporea ha causato in un disagio significativo Pt_3 sia per i caratteri sessuali primari che secondari;
il disagio si è amplificato con la pubertà proprio durante gli anni delle medie.
Attualmente utilizza diverse modalità per mitigare il disagio dovuto alla disforia di genere, anche con tecniche particolarmente dolore e rischiose come il tucking.
Dopo le scuole medie inizia a richiedere l'acquisto di abbigliamento tipicamente femminile.
La madre, sig.ra , intorno all'età di 13/14 anni ha progressivamente iniziato ad Parte_1 elaborare l'ipotesi che, in effetti, il figlio fosse decisamente femminile.
I genitori, in prima battuta, hanno quindi deciso di rivolgersi, nell'anno 2022, ad uno psicologo che, resosi conto della situazione rappresentata, li ha inviati unitamente al minore presso il Centro di
Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliera – Università di Padova.
Nel gennaio dell'anno 2023 viene presa in carico dall'unità Operativa Complessa di Pt_3
Neuropsichiatria Infantile al fine di ottenere la valutazione psicodiagnostica clinica necessaria per l'accesso al trattamento ormonale sostitutivo di affermazione.
Con il sostegno dei genitori, i quali hanno sottoscritto in nome e per conto della figlia il relativo consenso informato, ha intrapreso il percorso psico-clinico che è culminato con la Pt_3 formulazione definitiva della diagnosi di disforia di genere certificata con referto del 25.9.2023 dall'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 3 certificato psico-clinico per accesso al
T.O.S.).
In particolare, il referto sottoscritto dalle specialiste psicologhe e dal neuropsichiatra conferma che
“In riferimento al nucleo identitario sessuale attualmente presenta un'identità di genere sufficientemente Pt_3 strutturata e definita, dimostrando dell'una buona asserzione dell'autoriconoscimento e dell'autodetermnazione di genere, che esprime nella sua quotidianità, vivendo al femminile.
Durante gli incontri psicologici e neuropsichiatrici ha dimostrato un atteggiamento congruo al contesto, Pt_3 collaborante e disponibile al colloquio e all'esplorazione di sé e dell'incongruenza di genere … .Il senso di sé appare sufficientemente integrato rispetto all'età e secondo il genere conforme alla sua identità. Presenta un buon investimento
a livello scolastico ed un discreto investimento nelle relazioni sociali, dimostrando progettualità positive rispetto al futuro e mostrando al contempo consapevolezza delle potenziali discriminazioni e stigmatizzazioni sociali in quanto persona transgeneder.
Alla luce della valutazione multidisciplinare effettuata si evince ad oggi l'assenza di problematiche psicopatologiche strutturate che possano compromettere la percezione della realtà e della propria identità, entro un quadro psicologico, cognitivo ed emotivo adeguato all'età.
3 Si pone diagnosi di disforia di genere come da criteri ICD-10 e DSM-5.
dimostra di conoscere e comprendere, oltre alla propria incongruenza di genere, le modificazioni psicofisiche Pt_3 ed emotive relative al possibile avvio della terapia ormonale.
L'identificazione con il genere desiderato si osserva persistente e continuativa, come pure la sofferenza legata alla disforia corporea…” (cfr. pagg 7 e 8 doc. 3).
All'esito di tale percorso psico-clinico e psico-diagnostico, ha acquisito piena Pt_3 consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e dell'autodeterminazione di genere.
Nel mese di dicembre 2023 la ricorrent, previa sottoscrizione del relativo consenso informato da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ha, dunque, iniziato, il
[...]
presso l'Azienda Ospedaliera di Padova con Parte_5
l'assistenza del Prof. Professore associato di Endocrinologia presso l'Università Persona_2 degli Studi di Padova, mediante la somministrazione di estrogeni ed antiandrogeni.
L'endocrinologo, con referto del 17.12.2024, certifica che “Gli esami mostrano livelli di estrogeni e testosterone nel range femminile e la paziente presenta caratteristiche fisiche compatibili con il sesso femminile.
Attualmente assume estreva 3 puff die e andro cur ¼ cp die da un anno. Il 16.12.2024 un relazione della
Neuropsichiatria infantile ha constatato buon equilibrio psicofisico. Anche dal punto di vista medico nulla osta al percorso di cambio anagrafico ed eventuali chirurgie che rientrano nei desideri della paziente” (doc. 5 certificato endocrinologico del 17.12.2024).
In effetti, proprio in data 16.12.2024, la U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, ha rilasciato la
“Relazione Clinica” con la quale viene confermato che è, a tutt'oggi, seguita dall'ambulatorio Pt_3 per l'Incongruenza di genere e che “La terapia ormonale ha permesso di ridurre i livelli di disforia e ha favorito una maggiore integrazione sociale e soddisfazione nell'immagine corporea. Il percorso di affermazione personale svolto ha consolidato il vissuto personale ed identitario di garantendo un buon compenso Pt_3 registrabile attualmente.
La ragazza, infatti, appare vivere in equilibrio come donna nella sua identità visibilmente e psichicamente femminile, in una maggiore armonia tra la dimensione psichico-emotiva e la sfera fisica.
Alla luce dell'anamnesi raccolta, della storia clinica della ragazza, dei questionari psicologici effettuali e del percorso di supporto effettuato presso l'ambulatorio appare acclarata la condizione di Incongruenza di genere e la diagnosi codificata secondo il DSM-5 di Disforia di Genere, in assenza di altri elementi psicopatologici specifici o strutturati.
Si ritiene che non sussistano controindicazioni alla rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/82
e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita della giovane.
4 Si auspica altresì la fluida prosecuzione dell'iter legale necessario per l'emissione della sentenza necessaria alla riassegnazione anagrafica, per evitare che eventuali ritardi o sospensioni possano costituire una turbativa del sui equilibrio psicofisico.” (doc. 6 relazione clinica 16.12.2024).
Così ricostruita la propria vicenda, in punto di diritto, quanto al rito prescelto, la parte ricorrente ha richiamato l'attuale formulazione dell'art. 31 D.Lvo n. 150/2011.
Ha, poi, ricordato che il procedimento di mutamento sesso ex l. 164/82 rientra pacificamente nella sfera dei diritti della personalità quale è il c.d. “diritto al mutamento del sesso”, quale specifica declinazione dei diritti all'identità sessuale e alla salute tutelati dagli artt. 2 e 32 della Cost.
In particolare, la stessa Corte costituzionale con sentenza 24.5.1985 n. 161 ha statuito che la normativa in oggetto presuppone la concezione del sesso “come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti.”.
Ha, altresì, precisato la legittimazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne a proporre la domanda, la quale in ogni caso tiene comunque ed imprescindibilmente conto della volontà del figlio minore, ora diciassettenne ciò anche in conformità con le previsioni di cui agli artt. 1 e 3 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato).
Quanto al diritto al mutamento di sesso e alla modifica del quadro normativo relativo alle domande di accertamento, ha richiamato la sentenza n. 143 del 23.7.2024 della Corte costituzionale con cui
è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge
18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Richiamati, poi, i principi enunciati dalla Corte di cassazione 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente, della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015, aderendo alla tesi di diritto sostanziale che annovera tra gli status anche il sesso dell'individuo (qui inteso naturalmente come sesso psichico, cui la l. 164/82 e il d.lgs. 150/2011 intendono dare prevalenza, in caso di contrasto con il sesso biologico, ai fini della definizione legale del sesso dell'individuo) ha osservato come il giudizio deve assumere in concreto una fisionomia diversa da quella che emerge dal dettato normativo odierno, ove si fa riferimento esclusivamente alla “sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso” e alla “sentenza che autorizza un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento medico chirurgico”.
5 Detti provvedimenti, in effetti, risultano oramai meramente consequenziali rispetto alla statuizione pregiudiziale di merito avente ad oggetto l'accertamento dello status maschile o femminile di parte attrice, da adottarsi con efficacia di giudicato erga omnes, non potendo limitarsi a conoscerne incidenter tantum (cfr. Cass.
4.4.1980 n. 2220).
In ogni caso, la parte ricorrente ha proposto anche la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti di stato civile nella parte relativa all'indicazione del sesso e del prenome.
Ha, poi, evidenziato che, allo stato, la sentenza della Corte costituzione del 23.7.2024 fatica ad essere recepita, nel suo significato, da parte di talune strutture sanitarie, motivo per cui, in via del tutto prudenziale ha preservato anche la domanda di autorizzazione alla sottoposizione della chirurgia per l'affermazione di genere.
Quanto al nome prescelto ( , pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus Pt_3 della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, la parte ricorrente ha osservato come ciò debba ritenersi ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome riveste nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
***
All'udienza del 01.07.2024 dinanzi al Giudice relatore, la parte ricorrente, accompagnata da entrambi i genitori, è comparsa con abbigliamento e tratti fisionomici marcatamente femminili
(capelli lunghi, voce e mimica femminile, abbigliamento femminile).
Interrogata liberamente, la ha confermato il contenuto del ricorso introduttivo, Pt_3 confermando di essere assolutamente convinta del percorso intrapreso, sentendosi a suo agio con i tratti femminili. Invero ha dichiarato: “sono da sempre , l'ho capito fin da piccola ed ero già donna Pt_3 fin da piccola. Prima mi definivo gay, ma poi ho capito con l'aiuto dei miei genitori che sono una ragazza trans.
Sono andata da uno psicologo privato e poi sono entrata nel centro di Padova e poi a 15 anni ho iniziato la terapia ormonale e la sto continuando anche ora ”.
I genitori hanno confermato il percorso intrapreso dalla figlia. In particolare, il padre ha dichiarato:
“ho condiviso il percorso, anche se all'inizio non è stato facile. All'inizio non sapevamo come comportarci, ma capivamo che aveva un interesse per il mondo femminile. L'abbiamo lasciata seguire il percorso che aveva scelto. La mamma, con cui si è confidata per prima, ha poi suggerito di farla seguire da uno psicologo perché vedevamo che aveva dei comportamenti che ci facevano capire che non era un maschio. Ad esempio è sempre stata bene a suo agio con amicizie femminili e un po' alla volta ha iniziato a scegliere vestiti con colori e forme sempre più da femmina. Infine
6 è stata introdotta nel percorso di transizione che è ancora in corso e che noi appoggiamo perché vogliamo che lei stia bene. Siamo sereni rispetto alla scelta di nostra figlia”.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa passa ora in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato notificato, ha concluso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta.
Il complesso delle circostanze esposte (confermate dalla documentazione allegata) e le relazioni prodotte attestano che ha intrapreso un percorso di transizione con terapia Persona_1 ormonale che ha certamente provocato una accentuazione dei caratteri sessuali dismorfici e una significativa riduzione dei caratteri maschili: si deve pertanto riconoscere la diagnosi di transessualismo con esclusione di qualsiasi fattore nevrotico o psicotico in capo alla parte ricorrente.
Invero, secondo quanto emerge dalla relazione psicologica allegata nonché da quanto confermato sia dalla ricorrente che dai genitori in udienza, il trattamento ormonale ha certamente conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al femminile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Occorre pertanto procedere a sanare la dicotomia tra genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona, sulla scorta della documentazione redatta dei sanitari intervenuti.
A fronte del quadro istruttorio innanzi descritto, ritiene il Tribunale che la documentazione in atti sia sufficiente (e lo svolgimento di una C.T.U. ultroneo) per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere maschile a quello femminile e di definitività della stessa e, quindi, di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico femminile ed il genere fisico, anche in assenza di trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali terziari e secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto e voce naturalmente femminile, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice relatore all'udienza fissata per l'interrogatorio libero del ricorrente, ed essendo riconosciuto da tempo come femmina (col nome di nel contesto sociale di riferimento. Pt_3
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 3 -23 luglio, n. 143, che ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),
7 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso", pur non ritenendosi necessaria nella fattispecie in esame l'autorizzazione del Tribunale ai fini dell'accoglimento della domanda, non appare ultroneo ribadire anche in questa sede che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la ricorrente è autorizzata ai trattamenti medico – chirurgici ai quali ritenga eventualmente di sottoporsi per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Del resto, la stessa Corte costituzionale, ancora con la sentenza n. 221/15, aveva già affermato che la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona.
Perciò, ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso, l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali è reso necessario dal solo fine di assicurare alla persona stabile equilibrio psicofisico, stante l'atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali determinanti il sesso anatomico, in contrasto con l'identità sessuale espressa dalla persona.
La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'autorizzazione all'intervento chirurgico.
Le considerazioni sopra svolte unitamente agli accertamenti psicologici e medici svolti confortano la decisione di ritenere già avvenuto il cambiamento di genere di modo che , con scelta Pt_3 giudicata “irreversibile”, può considerarsi, allo stato degli atti e comunque anche in prospettiva del raggiungimento della maggiore età, avere completato il serio ed univoco percorso teso ad ottenere il mutamento di sesso.
Milita a favore della definitività e della serietà della decisione di procedere oltre nella transizione, la decisione di presentarsi alla famiglia di origine, agli amici, a scuola come femmina. Il carattere definitivo ed irreversibile della transizione può essere desunto dal lungo percorso personale della parte ricorrente come sopra evidenziato e dall'elevato grado di avanzamento del percorso.
In definitiva il percorso risulta condotto a termine anche senza l'esecuzione dell'intervento chirurgico demolitivo sui caratteri sessuali primari.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda del ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile Persona_1 da maschile a femminile, con l'assunzione da parte di “ ” del nome “ , ordinandosi Per_1 Pt_3 all'Ufficiale di Stato Civile di sostituire il nome e l'indicazione di “sesso maschile” con quello di
“sesso femminile” in tutti i documenti riconducibili alla parte ricorrente.
8 Ed invero, pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da considerazioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (in questo caso ) in un soggetto di sesso femminile. Per_1
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria allo spirito della legge del 1982.
Un argomento letterale a conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal
Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche Persona_1 il nuovo prenome, indicato in “ , con le conseguenti variazioni. Pt_3
Nulla in merito alle spese di lite, stante la natura della controversia e l'assenza di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) attribuisce a , nato il [...] in [...], il sesso femminile ed il nome di Persona_1
, con la precisazione che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la stessa Parte_3
è autorizzata ai trattamenti medico-chirurgici ai quali intendesse sottoporsi per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiesso d'Artico (VE) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento / la correzione / la sostituzione dell'atto di nascita, trascritto al
N. 20 parte I serie A - anno 2008 - nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato,
9 letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ sia rettificato, letto Per_1
e inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto e inteso in “ Pt_3 Pt_3
”;
[...]
3) dispone che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ed il nome completo sia pertanto “ ”: Pt_3 Parte_3
- per l'effetto, dispone che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo da a onde consentire rettificazione/adeguamento /correzione/sostituzione di tutti i Per_1 Pt_3 documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
4) Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesso D'Artico (VE), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni;
e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010, in G.U. 4.01.2011).
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Dott.ssa Lisa Micochero
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