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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/09/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia
Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4179 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza dell'11.06.2025 – tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., Parte_1
( ), quale socio/garante, (c.f. C.F._1 Parte_2
), quale socio/garante e (c.f. C.F._2 Parte_3
quale garante, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Riccardo D'Emilio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo, viale Crispi n. 18/A, giusta procura in atti;
Attori/Opponenti
CONTRO rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Silvia Mastrapasqua ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Alberto Covelli con Studio in Teramo, via Cona n. 22, giusta procura in atti;
Convenuta/opposta
NONCHÉ
(di seguito , Controparte_2 CP_2 con sede legale in Napoli, Via S. Brigida 39, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli iscritta al P.IVA_2
n. 458737 del R.E.A. di Napoli, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario, codice
ABI 129338 e per essa, quale procuratrice e mandataria,
[...]
a socio unico, con sede legale in San Donato Parte_4
Milanese Via dell'Unione Europea n.6/A – 6/B, P.IVA P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli
15, giusta procura in atti;
Intervenuta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.12.2018 e ritualmente notificato, (d'ora in poi, anche Parte_1 Pt_5
, , e hanno proposto
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione al precetto notificato loro il 30.11.2018, con il quale la
[...]
aveva loro intimato il pagamento della somma di €19.271,15, Controparte_1 portata dal decreto ingiuntivo n. 1089/2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nell'ambito del procedimento di opposizione R.G.
3663/2017, pendente dinanzi a questo Tribunale.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, in data 28.08.2018, era stata pubblicata da questo Tribunale la sentenza n. 618/2018 con la quale la banca precettante era stata condannata al pagamento di €13.592,44 in favore della Pt_5
b) che, essendo i rispettivi crediti quasi compensati (€16.234,14 di cui al decreto ingiuntivo 1089/2017 - €.13.592,44 di cui alla sentenza n.
618/2018 = €.2.641,17), essi attori avevano ritenuto di dover attendere gli esiti del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo (instaurato
Pag. 2 di 9 sempre dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al R.G. n. 3663/2017) prima di mettere in esecuzione la sentenza n. 618/2018;
c) che, di contro, la banca non aveva fatto altrettanto, notificando loro il precetto proprio sulla base del decreto ingiuntivo opposto (munito di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.) e, inoltre, la banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà delle esponenti/garanti e per il medesimo Parte_3 Parte_2
importo di cui al decreto ingiuntivo n. 1089/2017, ovvero €16.234,14, consapevole, ma incurante di quanto poteva emergere ed era poi emerso dalla sentenza n. 619/2018.
Tanto dedotto, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito In via preliminare: - concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la
SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, Decreto ingiuntivo
n. 1089/2017 emesso dal Tribunale Civile di Teramo e per l'effetto disporre
l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
NEL MERITO -
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità ed improcedibilità dell'intrapresa azione esecutiva e per lo effetto dichiarare nullo l'atto di precetto impugnato;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e temerarietà della condotta posta in essere dalla corrente Controparte_3
a in Corso Cavour n. 19, P IVA , in relazione alla iscrizione CP_1 P.IVA_4
di ipoteca giudiziale effettuata presso la Direzione Provinciale di Teramo in data
29 marzo 2018 Pubblicità immobiliare n. 11, reg. gen. 4549, reg. part 534, sulla porzione immobiliare in pro quota nella misura di ½ ciascuno della sig.ra
e e per l'effetto, previa declaratoria di nullità, Parte_3 Parte_2
CONDANNARE la al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 delle nominate esponenti da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; -
ACCERTARE e DICHIARARE che la non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di
Pag. 3 di 9 spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si è ritualmente costituita in giudizio la eccependo, in Controparte_4 sintesi e per quando d'interesse:
1) l'inammissibilità dell'opposizione, non avendo gli attori contestato l'esistenza del diritto di agire in via esecutiva, ma solo il quantum debeatur sulla base dell'asserita esistenza di un proprio credito da portare a compensazione rispetto alla somma precettata;
2) che l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere sollevata esclusivamente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, giudizio nel quale, di contro, gli attori avevano chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare con ordinanza nullo e pertanto inefficace, il decreto ingiuntivo
n. 1089/2017, R.G. 2900/2017, per violazione dell'art. 39 c.p.c., per litispendenza con il procedimento ordinario R.G. n. 5328/2014, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
2) per lo effetto, accertare e dichiarare non dovuta la sorte ingiunta e quindi revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto. NEL MERITO 3) condannare l'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche nella più recente formulazione, avendo agito con mala fede o quanto meno colpa grave, nella misura che porrà di giustizia;
4) condannare sempre e comunque la al pagamento delle Controparte_3 spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
3) che non sussistevano i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, tanto più che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Tanto dedotto, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della efficacia
Pag. 4 di 9 esecutiva del titolo spiegata dagli opponenti;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda spiegata ex adverso alla luce della attuale pendenza di altro giudizio di cognizione avente ad oggetto la formazione del titolo esecutivo;
- Nel merito, respingere le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase monitoria, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”.
In data 13.11.2020, quale Parte_4 procuratrice speciale di Controparte_2
subentrata in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito rispetto alla banca.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita - dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo - con le produzioni documentali delle parti;
la stessa ha subito una serie di rinvii, in parte disposti dal precedente Giudice, in parte disposti dalla scrivente Giudice (assegnataria della causa dal 6.10.2021) per esigenze organizzative del ruolo. A seguito del rientro in servizio della scrivente Giudice dopo l'assenza per congedo straordinario di maternità, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. In prima analisi, occorre soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
1.1. La parte intervenuta ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, della comparsa conclusionale depositata dagli attori.
L'eccezione è fondata.
È noto che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizio di opposizione a precetto, in quanto la controversia si qualifica come opposizione relativa alla fase esecutiva del giudizio. Pertanto, ai sensi degli artt. 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941, il processo non soggiace alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con
Pag. 5 di 9 riferimento ai termini per proporre impugnazione (cfr. Corte appello Roma sez.
IV, 02/05/2024, n. 3056 e Cassazione civile sez. III, 20/02/2024, n. 4572).
Nel caso in esame, gli attori hanno depositato la comparsa conclusionale oltre il termine di scadenza (11.08.2025), sicché essa va dichiarata inammissibile.
1.2 In ordine all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della cessionaria quale procuratrice di Parte_4
, ne va dichiarata Controparte_2
l'infondatezza.
Ritiene infatti questo giudice che sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa a favore di . Ciò in applicazione dei Pt_4 principi enunciati da Cass. n.17944 del 22/06/2023, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Deve a tal proposito evidenziarsi che l'opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (all. C atto di intervento del
13.11.2020), dal quale si evince che il credito controverso rientra tra quelli oggetto della cessione, perché presenta le caratteristiche indicate nel predetto avviso alla lettera sub b):
(i) costituisce contratto di finanziamento concluso dalla Cedente Banca Popolare di Bari s.p.a.;
(ii) è denominato in Euro;
(iii) è regolato dalla legge italiana;
(iv) in quanto ipotecario, è garantito da ipoteca costituita su immobili ubicati in
Italia.
A questo punto, non appare superfluo al Tribunale rammentare che “Laddove
(…) l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
Pag. 6 di 9 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (cfr. Cass. sopra citata).
Nel caso di specie, la difesa attorea ha contestato la cessione in sé solo genericamente (cfr. memoria di replica ove si legge “Si contesta anche la cessione in sé.” senza nessun'altra allegazione o prova), con la conseguenza che
è sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in GU, unitamente al fatto che, come sopra esposto, esso consente di verificare che detto credito rientra, con certezza, tra quelli ceduti.
In conclusione, l'eccezione va respinta.
2. Passando al merito della causa, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per quanto di ragione.
Gli attori hanno proposto l'opposizione in esame sul presupposto che, successivamente alla formazione del titolo posto a base del precetto (il decreto ingiuntivo n. 1089/2017), è intervenuta la sentenza n. 619/2018 del 28.08.2018, con la quale questo Tribunale ha condannato la stessa banca al pagamento nei confronti di al pagamento della Parte_1 somma di €.13.592,44, circostanza, questa, non oggetto di contestazione da parte della convenuta. Quest'ultima, infatti, ha eccepito soltanto che gli attori avrebbero dovuto far valere detta eccezione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e non anche nell'ambito di questo giudizio di opposizione all'esecuzione.
La tesi non è fondata, in quanto, nel caso di specie, il credito fatto valere dagli attori in via di compensazione origina da una sentenza intervenuta dopo la formazione del titolo posto in esecuzione dalla banca. Ne deriva quindi che detta compensazione costituisce un fatto successivo che il debitore ben può far valere in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Tribunale Milano sez. III, 08/01/2020,
n. 69 ove si legge in massima: “Qualora il titolo posto a fondamento del precetto
Pag. 7 di 9 sia un titolo di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative a ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al giudice della opposizione
a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo”.).
I crediti vantati dalle parti sono entrambi certi, liquidi ed esigibili, perché derivanti da un titolo giudiziale.
A ciò non osta la circostanza per cui il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si sia concluso con una sentenza di rigetto della stessa e conseguente conferma del provvedimento monitorio, perché in quella sede – come rilevato dalla stessa difesa dell'intervenuta – non è stata sollevata l'eccezione di compensazione (cfr. sentenza in atti).
Sussistono quindi tutti i presupposti per compensare i crediti vantati dalle parti.
3. Le argomentazioni fin qui esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione.
Di conseguenza, va accertata e dichiarata la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto, pari ad
€.16.234,14 e quello vantato dagli attori riconosciuto con la sentenza n.
619/2018, pari ad €.13.592,44. Per l'effetto:
a) va dichiarato e accertato il minor credito della convenuta, pari ad
€.2.641,70;
b) va dichiarata la nullità e l'inefficacia parziale del precetto limitatamente all'importo di €.13.592,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Pag. 8 di 9 1. - accoglie l'opposizione e per l'effetto:
a) accerta e dichiara la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto, pari ad
€.16.234,14 e quello vantato dagli attori riconosciuto con la sentenza n.
619/2018, pari ad €.13.592,44;
b) accerta e dichiara il minor credito della convenuta pari ad €.2.641,70;
c) accerta e dichiara la nullità e l'inefficacia parziale del precetto limitatamente all'importo di €.13.592,44;
2. - condanna la parte convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in €.3.397,00 oltre oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo D'Emilio, dichiaratosi antistatario.
Teramo, 4 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 9 di 9
Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4179 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza dell'11.06.2025 – tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., Parte_1
( ), quale socio/garante, (c.f. C.F._1 Parte_2
), quale socio/garante e (c.f. C.F._2 Parte_3
quale garante, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Riccardo D'Emilio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo, viale Crispi n. 18/A, giusta procura in atti;
Attori/Opponenti
CONTRO rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Silvia Mastrapasqua ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Alberto Covelli con Studio in Teramo, via Cona n. 22, giusta procura in atti;
Convenuta/opposta
NONCHÉ
(di seguito , Controparte_2 CP_2 con sede legale in Napoli, Via S. Brigida 39, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli iscritta al P.IVA_2
n. 458737 del R.E.A. di Napoli, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario, codice
ABI 129338 e per essa, quale procuratrice e mandataria,
[...]
a socio unico, con sede legale in San Donato Parte_4
Milanese Via dell'Unione Europea n.6/A – 6/B, P.IVA P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli
15, giusta procura in atti;
Intervenuta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.12.2018 e ritualmente notificato, (d'ora in poi, anche Parte_1 Pt_5
, , e hanno proposto
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione al precetto notificato loro il 30.11.2018, con il quale la
[...]
aveva loro intimato il pagamento della somma di €19.271,15, Controparte_1 portata dal decreto ingiuntivo n. 1089/2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nell'ambito del procedimento di opposizione R.G.
3663/2017, pendente dinanzi a questo Tribunale.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, in data 28.08.2018, era stata pubblicata da questo Tribunale la sentenza n. 618/2018 con la quale la banca precettante era stata condannata al pagamento di €13.592,44 in favore della Pt_5
b) che, essendo i rispettivi crediti quasi compensati (€16.234,14 di cui al decreto ingiuntivo 1089/2017 - €.13.592,44 di cui alla sentenza n.
618/2018 = €.2.641,17), essi attori avevano ritenuto di dover attendere gli esiti del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo (instaurato
Pag. 2 di 9 sempre dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al R.G. n. 3663/2017) prima di mettere in esecuzione la sentenza n. 618/2018;
c) che, di contro, la banca non aveva fatto altrettanto, notificando loro il precetto proprio sulla base del decreto ingiuntivo opposto (munito di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.) e, inoltre, la banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà delle esponenti/garanti e per il medesimo Parte_3 Parte_2
importo di cui al decreto ingiuntivo n. 1089/2017, ovvero €16.234,14, consapevole, ma incurante di quanto poteva emergere ed era poi emerso dalla sentenza n. 619/2018.
Tanto dedotto, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito In via preliminare: - concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la
SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, Decreto ingiuntivo
n. 1089/2017 emesso dal Tribunale Civile di Teramo e per l'effetto disporre
l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
NEL MERITO -
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità ed improcedibilità dell'intrapresa azione esecutiva e per lo effetto dichiarare nullo l'atto di precetto impugnato;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e temerarietà della condotta posta in essere dalla corrente Controparte_3
a in Corso Cavour n. 19, P IVA , in relazione alla iscrizione CP_1 P.IVA_4
di ipoteca giudiziale effettuata presso la Direzione Provinciale di Teramo in data
29 marzo 2018 Pubblicità immobiliare n. 11, reg. gen. 4549, reg. part 534, sulla porzione immobiliare in pro quota nella misura di ½ ciascuno della sig.ra
e e per l'effetto, previa declaratoria di nullità, Parte_3 Parte_2
CONDANNARE la al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 delle nominate esponenti da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; -
ACCERTARE e DICHIARARE che la non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di
Pag. 3 di 9 spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si è ritualmente costituita in giudizio la eccependo, in Controparte_4 sintesi e per quando d'interesse:
1) l'inammissibilità dell'opposizione, non avendo gli attori contestato l'esistenza del diritto di agire in via esecutiva, ma solo il quantum debeatur sulla base dell'asserita esistenza di un proprio credito da portare a compensazione rispetto alla somma precettata;
2) che l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere sollevata esclusivamente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, giudizio nel quale, di contro, gli attori avevano chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare con ordinanza nullo e pertanto inefficace, il decreto ingiuntivo
n. 1089/2017, R.G. 2900/2017, per violazione dell'art. 39 c.p.c., per litispendenza con il procedimento ordinario R.G. n. 5328/2014, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
2) per lo effetto, accertare e dichiarare non dovuta la sorte ingiunta e quindi revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto. NEL MERITO 3) condannare l'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche nella più recente formulazione, avendo agito con mala fede o quanto meno colpa grave, nella misura che porrà di giustizia;
4) condannare sempre e comunque la al pagamento delle Controparte_3 spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
3) che non sussistevano i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, tanto più che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Tanto dedotto, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della efficacia
Pag. 4 di 9 esecutiva del titolo spiegata dagli opponenti;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda spiegata ex adverso alla luce della attuale pendenza di altro giudizio di cognizione avente ad oggetto la formazione del titolo esecutivo;
- Nel merito, respingere le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase monitoria, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”.
In data 13.11.2020, quale Parte_4 procuratrice speciale di Controparte_2
subentrata in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito rispetto alla banca.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita - dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo - con le produzioni documentali delle parti;
la stessa ha subito una serie di rinvii, in parte disposti dal precedente Giudice, in parte disposti dalla scrivente Giudice (assegnataria della causa dal 6.10.2021) per esigenze organizzative del ruolo. A seguito del rientro in servizio della scrivente Giudice dopo l'assenza per congedo straordinario di maternità, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. In prima analisi, occorre soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
1.1. La parte intervenuta ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, della comparsa conclusionale depositata dagli attori.
L'eccezione è fondata.
È noto che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizio di opposizione a precetto, in quanto la controversia si qualifica come opposizione relativa alla fase esecutiva del giudizio. Pertanto, ai sensi degli artt. 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941, il processo non soggiace alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con
Pag. 5 di 9 riferimento ai termini per proporre impugnazione (cfr. Corte appello Roma sez.
IV, 02/05/2024, n. 3056 e Cassazione civile sez. III, 20/02/2024, n. 4572).
Nel caso in esame, gli attori hanno depositato la comparsa conclusionale oltre il termine di scadenza (11.08.2025), sicché essa va dichiarata inammissibile.
1.2 In ordine all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della cessionaria quale procuratrice di Parte_4
, ne va dichiarata Controparte_2
l'infondatezza.
Ritiene infatti questo giudice che sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa a favore di . Ciò in applicazione dei Pt_4 principi enunciati da Cass. n.17944 del 22/06/2023, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Deve a tal proposito evidenziarsi che l'opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (all. C atto di intervento del
13.11.2020), dal quale si evince che il credito controverso rientra tra quelli oggetto della cessione, perché presenta le caratteristiche indicate nel predetto avviso alla lettera sub b):
(i) costituisce contratto di finanziamento concluso dalla Cedente Banca Popolare di Bari s.p.a.;
(ii) è denominato in Euro;
(iii) è regolato dalla legge italiana;
(iv) in quanto ipotecario, è garantito da ipoteca costituita su immobili ubicati in
Italia.
A questo punto, non appare superfluo al Tribunale rammentare che “Laddove
(…) l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
Pag. 6 di 9 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (cfr. Cass. sopra citata).
Nel caso di specie, la difesa attorea ha contestato la cessione in sé solo genericamente (cfr. memoria di replica ove si legge “Si contesta anche la cessione in sé.” senza nessun'altra allegazione o prova), con la conseguenza che
è sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in GU, unitamente al fatto che, come sopra esposto, esso consente di verificare che detto credito rientra, con certezza, tra quelli ceduti.
In conclusione, l'eccezione va respinta.
2. Passando al merito della causa, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per quanto di ragione.
Gli attori hanno proposto l'opposizione in esame sul presupposto che, successivamente alla formazione del titolo posto a base del precetto (il decreto ingiuntivo n. 1089/2017), è intervenuta la sentenza n. 619/2018 del 28.08.2018, con la quale questo Tribunale ha condannato la stessa banca al pagamento nei confronti di al pagamento della Parte_1 somma di €.13.592,44, circostanza, questa, non oggetto di contestazione da parte della convenuta. Quest'ultima, infatti, ha eccepito soltanto che gli attori avrebbero dovuto far valere detta eccezione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e non anche nell'ambito di questo giudizio di opposizione all'esecuzione.
La tesi non è fondata, in quanto, nel caso di specie, il credito fatto valere dagli attori in via di compensazione origina da una sentenza intervenuta dopo la formazione del titolo posto in esecuzione dalla banca. Ne deriva quindi che detta compensazione costituisce un fatto successivo che il debitore ben può far valere in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Tribunale Milano sez. III, 08/01/2020,
n. 69 ove si legge in massima: “Qualora il titolo posto a fondamento del precetto
Pag. 7 di 9 sia un titolo di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative a ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al giudice della opposizione
a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo”.).
I crediti vantati dalle parti sono entrambi certi, liquidi ed esigibili, perché derivanti da un titolo giudiziale.
A ciò non osta la circostanza per cui il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si sia concluso con una sentenza di rigetto della stessa e conseguente conferma del provvedimento monitorio, perché in quella sede – come rilevato dalla stessa difesa dell'intervenuta – non è stata sollevata l'eccezione di compensazione (cfr. sentenza in atti).
Sussistono quindi tutti i presupposti per compensare i crediti vantati dalle parti.
3. Le argomentazioni fin qui esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione.
Di conseguenza, va accertata e dichiarata la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto, pari ad
€.16.234,14 e quello vantato dagli attori riconosciuto con la sentenza n.
619/2018, pari ad €.13.592,44. Per l'effetto:
a) va dichiarato e accertato il minor credito della convenuta, pari ad
€.2.641,70;
b) va dichiarata la nullità e l'inefficacia parziale del precetto limitatamente all'importo di €.13.592,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Pag. 8 di 9 1. - accoglie l'opposizione e per l'effetto:
a) accerta e dichiara la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto, pari ad
€.16.234,14 e quello vantato dagli attori riconosciuto con la sentenza n.
619/2018, pari ad €.13.592,44;
b) accerta e dichiara il minor credito della convenuta pari ad €.2.641,70;
c) accerta e dichiara la nullità e l'inefficacia parziale del precetto limitatamente all'importo di €.13.592,44;
2. - condanna la parte convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in €.3.397,00 oltre oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo D'Emilio, dichiaratosi antistatario.
Teramo, 4 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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