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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 33441/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
letti gli scritti conclusivi depositati dalla difesa delle parti,
esaminate le note di trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza, depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N.R.G. 33441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33441/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelita Casati ( ) e dall'avv. Irene Margelli (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via E. Morosini C.F._3
n. 14.
ATTORE/I – OPPONENTE/I contro
(C.F. P.IVA ), in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 15.03.2023 Repertorio n. 75374
[...]
– Raccolta n. 15787 - Notaio Dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avv.ti Persona_1
Antonello Mandarano (C.F. ), Enrico Barbagiovanni (C.F. C.F._4
), Donatella Silvia ( , presso i quali è elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO/I – OPPOSTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni, depositati telematicamente nei termini. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2023 l'opponente ha impugnato l'ingiunzione Pt_1 di pagamento n. 2023 0430599692577695939, di €. 14.338,65, emessa dal in data Controparte_1
7.06.2023 e notificata in data 24.07.2023, per violazioni al Codice della Strada.
Parte attrice opponente ha dedotto la seguente vicenda.
Ricevuta l'ingiunzione per cui è causa, la ha dapprima depositato ricorso in autotutela, Pt_1 contestando di avere mai ricevuto i 53 verbali di accertamento e formulando una proposta di pagamento in via transattiva, proposta rifiutata dal Introdotto il presente giudizio, CP_1 l'opponente ha dedotto la mancata regolare notifica dei 53 verbali di accertamento, mai ricevuti dall'attrice, con conseguente estinzione dell'obbligazione azionata, l'invalidità del provvedimento opposto per indeterminatezza degli importi ingiunti e per l'illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981, e in ogni caso per violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e per l'eccessiva onerosità della sanzione;
in via subordinata, parte attrice ha dedotto l'infondatezza delle pretese del atteso che nel 2017 l'odierna Controparte_1 opponente aveva chiesto ed ottenuto il permesso di circolare in area C, perché accompagnatrice della madre, signora NN EG, riconosciuta invalida civile al 100%.
La difesa della ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'esecutività Pt_1 del provvedimento impugnato e nel merito di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria azionata dal , oltre che, in Controparte_1 via subordinata, nell'ipotesi di conferma dell'ingiunzione opposta, di ridurre la misura delle sanzioni, in quanto eccessivamente onerosa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.12.2023 emesso dal giudice originariamente assegnatario della causa, dott.ssa D.Elia, l'organo giudicante, constatata la regolarità del contraddittorio, confermava l'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione in data 19.02.2024.
Il convenuto costituitosi con comparsa depositata telematicamente in data 11.12.2023, ha CP_1 dedotto ed eccepito quanto segue.
L'ingiunzione impugnata è stata emessa in relazione a complessive n. 54 sanzioni amministrative (e non 53 come indicato dall'attrice), comminate nei confronti dell'opponente dalla Polizia Locale di Milano, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2017, per accertate violazioni (accesso non autorizzato in area C ed una sosta vietata) contestate con altrettanti verbali tutti regolarmente notificati entro il termine di legge, come comprovato dalla documentazione agli atti.
Non risultando intervenuto il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione dei verbali e non essendo stati gli stessi impugnati con ricorso al Prefetto (art. 203
C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.), gli stessi sono pertanto diventati “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, come disposto dall'art. 203 C.d.S., acquisendo il carattere di assoluta intangibilità. La difesa del ha poi eccepito che nel periodo in cui sono state commesse le infrazioni la CP_1
non era in possesso di nessun pass-disabili, deducendo infine la legittimità del calcolo delle Pt_1 maggiorazioni sulla base del disposto dell'art. 27 L. 689/1981.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo di non accogliere l'istanza di sospensione CP_1 dell'esecutività dell'atto impugnato e nel merito di respingere l'opposizione perché infondata. Depositate le memorie istruttorie, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., nel corso della prima udienza del 19.02.2024 il giudice originariamente assegnatario, rinviava la causa al 18.11.2024, disponendo a carico del convenuto l'esibizione in udienza degli originali della documentazione prodotta CP_1 per via telematica, relativamente alle relate di notifica dei verbali. Nelle more, la dott.ssa Per_2 veniva assegnata tabellarmente ad altra sezione di questo Tribunale e con provvedimento della Presidente Gandolfi del 28.10.2024 il fascicolo veniva assegnato all'odierno decidente, che nel corso dell'udienza del 25.03.2025 all'uopo fissata, si riservava la decisione con riferimento ai mezzi istruttori. Con ordinanza del 25.03.2025 il giudice assegnatario non ammetteva i capitoli di prova formulati dalla difesa di parte attrice , non accoglieva l'istanza di sospensione Pt_1 dell'esecutività del provvedimento impugnato e ritenuta che la causa sia di natura documentale rinviava ai sensi del combinato disposto dell'art 281 quinques c.p.c. e 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 11.09.2025 per il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza e assegnando altresì i termini ex art. 189 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
A scioglimento della riserva assunta in data 12.09.2025 il giudice, verificato il deposito delle memorie conclusive e delle note d'udienza, ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che la difesa del ha documentalmente provato l'avvenuta CP_1 regolare notifica di tutti e 54 i verbali di accertamento delle infrazioni commesse;
dalle allegazioni documentali depositate tutte originariamente con la comparsa di costituzione (doc.
3-56 del CP_1
e poi ridepositate a seguito delle disposizioni del giudice originariamente assegnatario del fascicolo, emerge che i verbali di contestazione sono stati regolarmente e tempestivamente notificati al trasgressore, che risulta essere la , in quanto proprietaria al momento in cui sono state Pt_1 commesse le singole violazioni del veicolo tg. DZ881BW, mediante notificazione all'indirizzo di residenza anagrafica, luogo in cui ha ricevuto anche il provvedimento ingiunzionale oggetto della presente impugnativa.
Il convenuto ha documentalmente provato che, trattandosi di accertamenti effettuati in CP_1 assenza del trasgressore (a mezzo impianti di rilevazione automatica), non è stato possibile contestare immediatamente le violazioni all'interessato, violazioni che sono state in ogni caso notificate nei termini, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; i verbali sono stati tutti regolarmente notificati all'indirizzo della in via Fiamma n. 28 a Milano, a mezzo posta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con emissione di Pt_1 avvisi di avvenuto deposito presso l'ufficio postale non ritirati e quindi restituiti al mittente. Il ha provato l'avvenuta rituale notifica di ciascun verbale di contestazione Controparte_1 attestando che, a fronte dell'impossibilità di consegna a mani del destinatario presso il luogo di residenza esattamente individuato, ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, ha dato comunicazione al destinatario con avviso in busta chiusa nella cassetta delle lettere, informandolo del deposito dell'atto e dell'affissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso tornato al mittente per compiuta giacenza allo scadere del termine di dieci giorni dalla data d'invio della comunicazione di avvenuto deposito, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L. 890/82.
Sul punto si osserva che, come affermato da questo Tribunale (T. Milano sez. I, n. 13219/2016), l'avviso di ricevimento “è parte integrante della relata di notifica…” e “…riveste natura di atto pubblico, e, …gode della stessa forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c….” costituendo l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso. Il ha depositato le visualizzazioni informatiche dei verbali complete di tutti i Controparte_1 riferimenti e segnatamente del numero di verbale, dell'anno di emissione, del numero di procedimento e del numero di raccomandata corrispondente.
Per ciascuna raccomandata, poi, parte convenuta ha depositato la relativa comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico, secondo il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021: “"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Questo giudice ritiene, pertanto, che parte convenuta abbia provato la regolare, tempestiva notifica di tutti i verbali già con l'atto di costituzione in giudizio.
I 54 verbali, correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini dall'odierna opponente, né la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Alla luce delle evidenze documentali si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i 54 verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Dalla definitività dei titoli esecutivi discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, atteso che il ha documentalmente provato che, a seguito delle regolari CP_1 notifiche dei verbali di contestazione e della mancata impugnazione nei termini di legge degli stessi, lo stesso ha dapprima provveduto a notificare a parte attrice, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28, L. 689/81, in data 23.11.2020, avviso bonario – sollecito di pagamento n. 20200430245322062481151 (doc. 2 di parte convenuta) e successivamente, in data 24.07.2023, a fronte della persistente inerzia dell'opponente, l'ingiunzione oggetto del presente giudizio. Sul punto si osserva, per completezza, che l'avviso bonario – sollecito di pagamento dell'ottobre 2020 è stato prodotto dalla stessa parte attrice sub doc. 4 e che, contrariamente a quanto previsto per la notifica degli atti giudiziari, per la notifica dello stesso è sufficiente una raccomandata semplice, in questo caso rappresentata dalla raccomandata c.d. market, che costituisce una tipologia di comunicazione inviata da alcuni enti pubblici o privati tramite il servizio di Poste Italiane, ed è identificabile tramite il codice della raccomandata presente accanto al codice a barre. L'avviso bonario notificato costituisce senza ombra di dubbio atto utile all'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Il ha documentalmente provato anche l'infondatezza della deduzione di parte Controparte_1 attrice basata sul possesso di un pass – disabili, che autorizzava l'accesso all'area C senza corrispondere alcun pagamento. Con il documento prodotto sub n. 58, la difesa del ha CP_1 attestato che il pass richiamato aveva validità con decorrenza dal 11.09.2018 fino al 30.09.2023, pass
– tra l'altro – la cui validità è cessata anticipatamente in data 5.03.2019 a causa decesso della titolare sig.ra EG NN, madre della . Per l'anno 2017, durante il quale sono state rilevate Pt_1 le trasgressioni, l'odierna attrice non era in possesso di alcun documento di autorizzazione all'accesso nell'area a traffico limitato.
Parimenti non sono fondati e non possono trovare accoglimento i motivi d'impugnazione formulati da parte attrice con riferimento alla nullità e/o annullabilità e comunque revoca dell'ingiunzione di pagamento in ragione dell'indeterminatezza degli importi ingiunti e comunque dell'illegittima applicazione della maggiorazione.
Sul punto si osserva quanto segue.
L'art. 206 del Codice della Strada dispone che “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981, "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". È evidente come la ratio della norma sia quella di scoraggiare le inadempienze e stimolare la spontanea osservanza delle sanzioni pecuniarie.
La Corte Costituzionale ha precisato che la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6, a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999).
L'applicazione della maggiorazione in questione, pertanto, in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, presuppone la (sola) ricorrenza di taluni elementi oggettivi (la esigibilità della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento sanzionatorio) come soggettivi (imputabilità e volontarietà del ritardo stesso). Nel caso in esame, in ragione della prova dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, può ritenersi integrato il presupposto previsto dall'art. 206 Codice della Strada. Parte attrice, infatti, avendo regolarmente ricevuto la notifica dei 54 verbali di accertamento avrebbe potuto esercitare la scelta di pagare in misura ridotta.
Sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata due volte, dando indicazioni opposte: una prima volta con sentenza 3701/2007 con la quale in poche righe, ha ritenuto che l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%; una seconda volta con sentenza 22100/2007 con la quale, sempre in poche righe, ha ritenuto il contrario, evidenziando che la somma di cui all'art. 203, co. 3 viene aumentata di un decimo per ogni semestre ai sensi dell'art. 27 in esame;
la giurisprudenza di questo Tribunale, invece, si è espressa nel senso di ritenere applicabile l'art. 27 L. 689/81 (sentenze 9937/12 e 9357/2009). La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato (cfr. Sentenza n. 1884 del
01/02/2016 - Rv. 639142) che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e
l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; la Corte ha osservato che debbono essere applicate le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
In definitiva, per quanto attiene al caso di specie, l'art. 206 C.d.S. è norma chiara e non necessita di interpretazione: sia nel caso in cui il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, non effettui il pagamento della somma pari al minimo fissato dalle singole norme (pagamento in misura ridotta come consentito dall'articolo 202, co. 1, C.d.S.), sia nel caso in cui il trasgressore entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione adottata dal prefetto a seguito di ricorso ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., alla quale si ritiene del tutto equiparabile l'ordinanza ingiunzione adottata sulla base del R.D. n. 639/1910, non effettui il pagamento della somma ingiunta, determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come previsto dall'art. 204, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'articolo 27 della legge 689/81.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento con la conseguenza che essa va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2023 0430599692577695939 di €. 14.338,65 emessa dal in data 7.06.2023 e notificata in data 24.07.2023, confermandola;
Controparte_1
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Così deciso in Milano, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
letti gli scritti conclusivi depositati dalla difesa delle parti,
esaminate le note di trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza, depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N.R.G. 33441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33441/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelita Casati ( ) e dall'avv. Irene Margelli (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via E. Morosini C.F._3
n. 14.
ATTORE/I – OPPONENTE/I contro
(C.F. P.IVA ), in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 15.03.2023 Repertorio n. 75374
[...]
– Raccolta n. 15787 - Notaio Dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avv.ti Persona_1
Antonello Mandarano (C.F. ), Enrico Barbagiovanni (C.F. C.F._4
), Donatella Silvia ( , presso i quali è elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO/I – OPPOSTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni, depositati telematicamente nei termini. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2023 l'opponente ha impugnato l'ingiunzione Pt_1 di pagamento n. 2023 0430599692577695939, di €. 14.338,65, emessa dal in data Controparte_1
7.06.2023 e notificata in data 24.07.2023, per violazioni al Codice della Strada.
Parte attrice opponente ha dedotto la seguente vicenda.
Ricevuta l'ingiunzione per cui è causa, la ha dapprima depositato ricorso in autotutela, Pt_1 contestando di avere mai ricevuto i 53 verbali di accertamento e formulando una proposta di pagamento in via transattiva, proposta rifiutata dal Introdotto il presente giudizio, CP_1 l'opponente ha dedotto la mancata regolare notifica dei 53 verbali di accertamento, mai ricevuti dall'attrice, con conseguente estinzione dell'obbligazione azionata, l'invalidità del provvedimento opposto per indeterminatezza degli importi ingiunti e per l'illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981, e in ogni caso per violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e per l'eccessiva onerosità della sanzione;
in via subordinata, parte attrice ha dedotto l'infondatezza delle pretese del atteso che nel 2017 l'odierna Controparte_1 opponente aveva chiesto ed ottenuto il permesso di circolare in area C, perché accompagnatrice della madre, signora NN EG, riconosciuta invalida civile al 100%.
La difesa della ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'esecutività Pt_1 del provvedimento impugnato e nel merito di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria azionata dal , oltre che, in Controparte_1 via subordinata, nell'ipotesi di conferma dell'ingiunzione opposta, di ridurre la misura delle sanzioni, in quanto eccessivamente onerosa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.12.2023 emesso dal giudice originariamente assegnatario della causa, dott.ssa D.Elia, l'organo giudicante, constatata la regolarità del contraddittorio, confermava l'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione in data 19.02.2024.
Il convenuto costituitosi con comparsa depositata telematicamente in data 11.12.2023, ha CP_1 dedotto ed eccepito quanto segue.
L'ingiunzione impugnata è stata emessa in relazione a complessive n. 54 sanzioni amministrative (e non 53 come indicato dall'attrice), comminate nei confronti dell'opponente dalla Polizia Locale di Milano, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2017, per accertate violazioni (accesso non autorizzato in area C ed una sosta vietata) contestate con altrettanti verbali tutti regolarmente notificati entro il termine di legge, come comprovato dalla documentazione agli atti.
Non risultando intervenuto il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione dei verbali e non essendo stati gli stessi impugnati con ricorso al Prefetto (art. 203
C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.), gli stessi sono pertanto diventati “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, come disposto dall'art. 203 C.d.S., acquisendo il carattere di assoluta intangibilità. La difesa del ha poi eccepito che nel periodo in cui sono state commesse le infrazioni la CP_1
non era in possesso di nessun pass-disabili, deducendo infine la legittimità del calcolo delle Pt_1 maggiorazioni sulla base del disposto dell'art. 27 L. 689/1981.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo di non accogliere l'istanza di sospensione CP_1 dell'esecutività dell'atto impugnato e nel merito di respingere l'opposizione perché infondata. Depositate le memorie istruttorie, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., nel corso della prima udienza del 19.02.2024 il giudice originariamente assegnatario, rinviava la causa al 18.11.2024, disponendo a carico del convenuto l'esibizione in udienza degli originali della documentazione prodotta CP_1 per via telematica, relativamente alle relate di notifica dei verbali. Nelle more, la dott.ssa Per_2 veniva assegnata tabellarmente ad altra sezione di questo Tribunale e con provvedimento della Presidente Gandolfi del 28.10.2024 il fascicolo veniva assegnato all'odierno decidente, che nel corso dell'udienza del 25.03.2025 all'uopo fissata, si riservava la decisione con riferimento ai mezzi istruttori. Con ordinanza del 25.03.2025 il giudice assegnatario non ammetteva i capitoli di prova formulati dalla difesa di parte attrice , non accoglieva l'istanza di sospensione Pt_1 dell'esecutività del provvedimento impugnato e ritenuta che la causa sia di natura documentale rinviava ai sensi del combinato disposto dell'art 281 quinques c.p.c. e 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 11.09.2025 per il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza e assegnando altresì i termini ex art. 189 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
A scioglimento della riserva assunta in data 12.09.2025 il giudice, verificato il deposito delle memorie conclusive e delle note d'udienza, ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che la difesa del ha documentalmente provato l'avvenuta CP_1 regolare notifica di tutti e 54 i verbali di accertamento delle infrazioni commesse;
dalle allegazioni documentali depositate tutte originariamente con la comparsa di costituzione (doc.
3-56 del CP_1
e poi ridepositate a seguito delle disposizioni del giudice originariamente assegnatario del fascicolo, emerge che i verbali di contestazione sono stati regolarmente e tempestivamente notificati al trasgressore, che risulta essere la , in quanto proprietaria al momento in cui sono state Pt_1 commesse le singole violazioni del veicolo tg. DZ881BW, mediante notificazione all'indirizzo di residenza anagrafica, luogo in cui ha ricevuto anche il provvedimento ingiunzionale oggetto della presente impugnativa.
Il convenuto ha documentalmente provato che, trattandosi di accertamenti effettuati in CP_1 assenza del trasgressore (a mezzo impianti di rilevazione automatica), non è stato possibile contestare immediatamente le violazioni all'interessato, violazioni che sono state in ogni caso notificate nei termini, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; i verbali sono stati tutti regolarmente notificati all'indirizzo della in via Fiamma n. 28 a Milano, a mezzo posta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con emissione di Pt_1 avvisi di avvenuto deposito presso l'ufficio postale non ritirati e quindi restituiti al mittente. Il ha provato l'avvenuta rituale notifica di ciascun verbale di contestazione Controparte_1 attestando che, a fronte dell'impossibilità di consegna a mani del destinatario presso il luogo di residenza esattamente individuato, ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, ha dato comunicazione al destinatario con avviso in busta chiusa nella cassetta delle lettere, informandolo del deposito dell'atto e dell'affissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso tornato al mittente per compiuta giacenza allo scadere del termine di dieci giorni dalla data d'invio della comunicazione di avvenuto deposito, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L. 890/82.
Sul punto si osserva che, come affermato da questo Tribunale (T. Milano sez. I, n. 13219/2016), l'avviso di ricevimento “è parte integrante della relata di notifica…” e “…riveste natura di atto pubblico, e, …gode della stessa forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c….” costituendo l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso. Il ha depositato le visualizzazioni informatiche dei verbali complete di tutti i Controparte_1 riferimenti e segnatamente del numero di verbale, dell'anno di emissione, del numero di procedimento e del numero di raccomandata corrispondente.
Per ciascuna raccomandata, poi, parte convenuta ha depositato la relativa comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico, secondo il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021: “"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Questo giudice ritiene, pertanto, che parte convenuta abbia provato la regolare, tempestiva notifica di tutti i verbali già con l'atto di costituzione in giudizio.
I 54 verbali, correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini dall'odierna opponente, né la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Alla luce delle evidenze documentali si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i 54 verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Dalla definitività dei titoli esecutivi discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, atteso che il ha documentalmente provato che, a seguito delle regolari CP_1 notifiche dei verbali di contestazione e della mancata impugnazione nei termini di legge degli stessi, lo stesso ha dapprima provveduto a notificare a parte attrice, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28, L. 689/81, in data 23.11.2020, avviso bonario – sollecito di pagamento n. 20200430245322062481151 (doc. 2 di parte convenuta) e successivamente, in data 24.07.2023, a fronte della persistente inerzia dell'opponente, l'ingiunzione oggetto del presente giudizio. Sul punto si osserva, per completezza, che l'avviso bonario – sollecito di pagamento dell'ottobre 2020 è stato prodotto dalla stessa parte attrice sub doc. 4 e che, contrariamente a quanto previsto per la notifica degli atti giudiziari, per la notifica dello stesso è sufficiente una raccomandata semplice, in questo caso rappresentata dalla raccomandata c.d. market, che costituisce una tipologia di comunicazione inviata da alcuni enti pubblici o privati tramite il servizio di Poste Italiane, ed è identificabile tramite il codice della raccomandata presente accanto al codice a barre. L'avviso bonario notificato costituisce senza ombra di dubbio atto utile all'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Il ha documentalmente provato anche l'infondatezza della deduzione di parte Controparte_1 attrice basata sul possesso di un pass – disabili, che autorizzava l'accesso all'area C senza corrispondere alcun pagamento. Con il documento prodotto sub n. 58, la difesa del ha CP_1 attestato che il pass richiamato aveva validità con decorrenza dal 11.09.2018 fino al 30.09.2023, pass
– tra l'altro – la cui validità è cessata anticipatamente in data 5.03.2019 a causa decesso della titolare sig.ra EG NN, madre della . Per l'anno 2017, durante il quale sono state rilevate Pt_1 le trasgressioni, l'odierna attrice non era in possesso di alcun documento di autorizzazione all'accesso nell'area a traffico limitato.
Parimenti non sono fondati e non possono trovare accoglimento i motivi d'impugnazione formulati da parte attrice con riferimento alla nullità e/o annullabilità e comunque revoca dell'ingiunzione di pagamento in ragione dell'indeterminatezza degli importi ingiunti e comunque dell'illegittima applicazione della maggiorazione.
Sul punto si osserva quanto segue.
L'art. 206 del Codice della Strada dispone che “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981, "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". È evidente come la ratio della norma sia quella di scoraggiare le inadempienze e stimolare la spontanea osservanza delle sanzioni pecuniarie.
La Corte Costituzionale ha precisato che la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6, a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999).
L'applicazione della maggiorazione in questione, pertanto, in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, presuppone la (sola) ricorrenza di taluni elementi oggettivi (la esigibilità della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento sanzionatorio) come soggettivi (imputabilità e volontarietà del ritardo stesso). Nel caso in esame, in ragione della prova dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, può ritenersi integrato il presupposto previsto dall'art. 206 Codice della Strada. Parte attrice, infatti, avendo regolarmente ricevuto la notifica dei 54 verbali di accertamento avrebbe potuto esercitare la scelta di pagare in misura ridotta.
Sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata due volte, dando indicazioni opposte: una prima volta con sentenza 3701/2007 con la quale in poche righe, ha ritenuto che l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%; una seconda volta con sentenza 22100/2007 con la quale, sempre in poche righe, ha ritenuto il contrario, evidenziando che la somma di cui all'art. 203, co. 3 viene aumentata di un decimo per ogni semestre ai sensi dell'art. 27 in esame;
la giurisprudenza di questo Tribunale, invece, si è espressa nel senso di ritenere applicabile l'art. 27 L. 689/81 (sentenze 9937/12 e 9357/2009). La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato (cfr. Sentenza n. 1884 del
01/02/2016 - Rv. 639142) che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e
l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; la Corte ha osservato che debbono essere applicate le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
In definitiva, per quanto attiene al caso di specie, l'art. 206 C.d.S. è norma chiara e non necessita di interpretazione: sia nel caso in cui il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, non effettui il pagamento della somma pari al minimo fissato dalle singole norme (pagamento in misura ridotta come consentito dall'articolo 202, co. 1, C.d.S.), sia nel caso in cui il trasgressore entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione adottata dal prefetto a seguito di ricorso ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., alla quale si ritiene del tutto equiparabile l'ordinanza ingiunzione adottata sulla base del R.D. n. 639/1910, non effettui il pagamento della somma ingiunta, determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come previsto dall'art. 204, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'articolo 27 della legge 689/81.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento con la conseguenza che essa va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2023 0430599692577695939 di €. 14.338,65 emessa dal in data 7.06.2023 e notificata in data 24.07.2023, confermandola;
Controparte_1
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Così deciso in Milano, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo