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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello con oggetto Separazione giudiziale proposta da:
Sig. nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro LONGO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Ferrucci 10, come da procura speciale in atti
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata ad [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Angela M. Marrali del foro di IA che la difende e rappresenta in forza di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA, Via Viesseux
18/5
-Appellata -
E nei confronti di nata negli Stati Uniti il 16.12.2013 Controparte_1
E nata negli Stati Uniti il 03.08.2017, Controparte_2
assistite e difese nel presente procedimento dal Curatore Speciale Avv. Elena Martini del Foro di
IA, con studio in IA alla Via F. Cascione n. 42 nominato con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Genova del 11.02.2021
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avverso la sentenza n. 530/2024 del Tribunale di IA, emessa in data 27.7.2024 e pubblicata in data
27.7.2024 nel procedimento RG 105/2021
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di
IA n. 530/2024, pubblicata il 27.07.2024, indicata in epigrafe, e specificamente:
In via preliminare
- Dichiarare, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza dell'adita Corte d'appello di Genova in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale del OR
, e per l'effetto disporrela translatio iudiciiin favore della presente RS
Corte, del -pendente -giudizio presso Tribunale dei Minorenni di Genova rvg 808/2020, chiedendone l'acquisizione del fascicolo.
In via principale
- Dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'esponente per i motivi esposti nel ricorso
- Respingere la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del OR RS
(formulata dal PM al Tribunale dei Minorenni prima che lo stesso fosse assolto dalle
[...] accuse di violenza sessuale nei confronti della figlia) perché infondata in fatto e in diritto
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e CP [...]
(lasciando il collocamento e la residenza delle stesse presso la madre, come disposto in primo CP_2 grado)
- Disporre che il padre possa incontrare le figlie, dapprima con modalità protette, in un luogo neutro ed alla presenza di operatori, con graduale e progressivo ampliamento, sino alla liberalizzazione delle visite, secondo un programma che potrà tener conto degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze scolastiche delle minori.
- Disporre il più ampio supporto psicologico per le minori e per l'intero nucleo famigliare, anche attraverso la presa in carico di professionisti che l'Ill.ma Corte riterrà idonei per ripristinare il rapporto padre-figlie, condizionato nel tempo da suggestioni esterne(come meglio esposto in narrativa) e al fine di facilitare il riavvicinamento del padre, ed eliminare quegli ostacoli psicologici maturati in seguito ad una errata e suggestiva prospettazione della realtà alle figlie.
- Disporre che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari e ad eliminare le conflittualità della moglie nei confronti del OR R_
- Con vittoria delle spese di lite del primo grado, o, in subordine, con compensazione delle stesse tra le parti
- Confermando per il rimanente la sentenza di primo grado, in particolare per quanto riguarda la parte economica relativa all'assegno alimentare e l'assegno unico in favore delle figlie
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, del presente grado di giudizio”.
In via istruttoria
“Disporre CTU medico-psichiatrica e psicologica, sulle figlie e , allo CP CP_2 scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore ed accertare se i minori soffrano della sindrome da alienazione parentale, o comunque o di condizioni di suggestione derivanti dall'ambiente esterno e dai medesimi processi a cui le minori hanno partecipato, accertando altresì le capacità della madre di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura paterna agli occhi dei figli”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova,
respingere la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento pendente nanti il
Tribunale per i Minorenni n° 808/2020;
dichiarare inammissibili i motivi sub B), C), D), E), F)
e comunque respingere in ogni suo capo l'appello proposto dal Signor e le Parte_1 domande in esso contenute perchè infondati in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n° 530/2024 del Tribunale di IA pubblicata in data 27.07.2024. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il curatore speciale:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, alla luce dei gravi fatti commessi dal padre
[...]
per i quali si trova ristretto in carcere, rigettare l'appello e confermare le Parte_1 statuizioni tutte dell'appellata sentenza. Respingere altresì la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento pendente nanti il Tribunale per i Minorenni avanzata da parte appellante. Con vittoria di spese ed onorari di causa in favore dell'Erario essendo le minori ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 18.1.2021 chiedeva al Tribunale di IA di voler Parte_2 pronunziare la separazione personale dei coniugi: separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti di violenza ed abuso dallo stesso posti in essere in pregiudizio della figlia più grande CP
Chiedeva, inoltre, che le due figlie fossero a lei affidate in via esclusiva e da essa stessa integralmente mantenute (stante lo stato di detenzione del padre).
Allegava: di essersi unita in matrimonio in San Francisco il 3.8.2013 - matrimonio debitamente trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di IA - con e che Parte_1 dall'unione erano nate le figlie (16.12.2013) e (3.8.2017), entrambe CP CP_2 ancora minorenni;
che nel novembre 2018 la famiglia decideva di trasferirsi ad IA (città di origine della ricorrente, presso l'abitazione dei genitori della stessa); che nel corso del 2020 accadevano fatti gravissimi, vale a dire l'accusa a carico del OR , da parte Parte_1
Per_ della nipote appena dodicenne, figlia della sorella della ricorrente, di aver compiuto ripetuti abusi sessuali nei suoi confronti nonché da parte della figlia maggiore della ricorrente, la quale CP riferiva alla mamma di episodi di violenza sessuale posti in atto dal padre nei propri confronti. I suddetti fatti venivano formalizzati in atti di denuncia-querela che portavano, il giorno 14 ottobre
2020, all'arresto del OR;
che, quindi anche per quanto sopra, oltre al fatto Parte_1 che già anteriormente a tali fatti il comportamento del convenuto era di assoluto disinteresse al benessere della famiglia, di indolenza e mancanza di voglia di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, la convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva il OR , il quale contestando il contenuto del ricorso Parte_1 introduttivo censurando le affermazioni circa il disinteresse che lo stesso avrebbe avuto nei confronti delle figlie e della famiglia, evidenziando che in America lo stesso aveva sempre lavorato e provveduto da solo al sostentamento familiare.
Inoltre affermava che la crisi matrimoniale fosse intervenuta molto prima delle accuse mosse nei suoi confronti e non per le motivazioni dedotte da controparte.
Riteneva quindi che la richiesta di affidamento esclusivo non trovasse ragion d'essere, non essendo ovviamente ancora dimostrato che il medesimo avesse commesso i crimini contestati. In più, con decreto provvisorio n. 75/2021 il Giudice aveva ritenuto: “non necessario sospenderlo dalla responsabilità genitoriale, precisando che ai sensi dell'art 317 cc, poiché impedito, la responsabilità genitoriale è esercitata solo dalla madre.”
Concludendo, aderiva alla richiesta di separazione formulata dalla moglie, ma chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie.
Veniva fissata la comparizione dei coniugi per l'udienza del 17.6.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, venivano assunti con ordinanza in data
21.6.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando alla madre in via esclusiva “rafforzata” ex art. 337- quater c.c. le figlie minori, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre e senza prevedere alcun contributo paterno al loro mantenimento. Veniva nominato, inoltre, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183
c.p.c.
All'udienza del 10.11.2021 parte ricorrente, rinviando a migliore istruttoria la decisione sulle altre questioni dibattute nel giudizio, chiedeva – nulla opponendo controparte – pronunziarsi sentenza in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 12.11.2021 pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi.
Successivamente, su istanza ex art. 106 c.p.c. di parte ricorrente, il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata del curatore speciale dei minori con contestuale invito ai
Servizi Sociali del Comune di IA (già incaricati della presa in carico del nucleo su mandato di quel Giudice) di trasmettere le relazioni in loro possesso e riferire in ordine al benessere delle figlie minori e agli interventi in atto.
Interveniva quindi il giudizio il Curatore speciale delle minori, il quale riteneva che dati i gravi fatti di cui era accusato il padre, il quale non chiariva la propria posizione, nell'interesse delle minori si dovesse procedere all'affido esclusivo delle stesse alla madre. La causa veniva istruita attraverso il deposito di documenti e, precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di IA, con la sentenza impugnata, riteneva fondata la domanda di addebito della separazione, sostenendo che la sussistenza e la portata dei comportamenti ascritti al OR fosse dimostrata dall'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di IA in R_ data 14.10.2020 e anche dalla sentenza di condanna del 14.12.2023 (anche se a questa non poteva darsi rilevanza attribuire definitiva trattandosi di documentazione prodotta da parte ricorrente solo in allegato alla propria comparsa conclusionale nelle more dell'odierna decisione).
A supporto di tutto ciò c'erano anche le dichiarazioni della figlia e il fatto che il CP resistente, anche se l'allegazione del dispositivo da parte della ricorrente era irrituale, non aveva replicato, neppure al fine di contestarne, se non il merito, quantomeno l'ammissibilità.
Per quanto riguarda l'affidamento, il giudice di primo grado riteneva che, sempre sulla scorta della gravità della situazione come sopra prospettata, la decisione fosse vincolata, non essendo prospettabile un riavvicinamento delle minori alla figura del padre.
Ciò, secondo il Tribunale, tenendo anche conto della totale idoneità ed adeguatezza della madre nell'accudire e tutelare le figlie, come risultava dalle relazioni dei Servizi Sociali.
Sulle questioni economiche poi, premesso che l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna a pena detentiva, così come la dichiarata decadenza dalla responsabilità genitoriale non sarebbero risultate in ogni caso idonee a determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento della prole, esaminata la situazione economica delle parti, il giudice di prime cure riteneva conforme a giustizia e rispondente alle esigenze delle figlie e CP CP_2 porre a carico del padre, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile dell'importo di € 200,00, con spese straordinarie a carico di entrambi per la quota del 50% ciascuno e l'assegno unico versato interamente alla madre.
Proponeva appello il OR sottolineando innanzitutto, sotto il profilo fattuale, che R_ in data 17/10/2024 la Corte di Appello di Genova, con sentenza penale n. 2066/2024, aveva assolto il OR dalle accuse di violenza sessuale contro la figlia perché il fatto non sussisteva;
R_ inoltre la parte di sentenza che assolveva il OR non veniva impugnata e pertanto su di R_ essa di formava giudicato parziale. Ciò comportava la caduta delle pene accessorie, tra le quali la perdita della responsabilità genitoriale, del diritto agli alimenti, l'indegnità e veniva anche revocato il divieto di avvicinamento alla figlia. Sosteneva in breve che l'interruzione della convivenza fosse avvenuta prima del sorgere delle problematiche penali e che da quel momento lo stesso fosse diventato bersaglio di azioni da parte della madre per ottenere la sua alienazione. Prima di ciò, rilevava, le figlie avevano un bellissimo rapporto con lui e non avevano mai manifestato disagi psicologici per dei suoi comportamenti.
Secondo l'appellante le figlie erano state suggestionate e ora si rifiutavano di incontrarlo.
Il OR ricordava inoltre di aver proposto ricorso in cassazione in cui rilevava gravi ed R_ insuperabili contraddizioni nel processo e nelle deposizioni, in un contesto famigliare dove a lungo era stato il ad ammonire i parenti di condotte promiscue nei confronti di propria figlia. R_
Fondava quindi la propria impugnazione sui seguenti motivi di appello:
A) "Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione".
Riteneva che ogni motivazione posta dal Tribunale a sostegno della dichiarazione di addebito della separazione a lui sia viziata da errori di fatto e di diritto.
Rilevava innanzitutto che le presunte condotte di violenza non potessero sussumersi nell'alveo della violazione dei doveri ex art. 143 c.2 c.c. richiesta appunto per la dichiarazione di addebito;
che anche a voler estendere l'applicazione della norma, questa avrebbe potuto al più contenere violazione di obblighi nel confronti della prole e ribadiva in ogni caso che la Corte di Appello di Genova aveva scagionato il OR da ogni accusa nei confronti della figlia perché il fatto non R_ CP sussisteva.
Precisava che tale sentenza era producibile in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto documento sopravvenuto dopo la scadenza del termine per la sua deducibilità in primo grado.
Comunque, sostiene l'appellante, la separazione non avrebbe potuto essere a lui addebitata anche ove le violenze si fossero rivelate vere, perché in tal caso "le conseguenze avrebbero potuto riversarsi solo sull'affidamento e sul regime di visita padre-figlia, dal momento che dalle risultanze di causa
(travisate dal giudice di prime cure) risultava pacifico non vi potesse esser nessun nesso causale tra le violenze e la cessazione della convivenza".
B) "Competenza della Corte d'Appello di Genova a trattare della capacità genitoriale dell'appellante". Il OR evidenziava che il tema della responsabilità genitoriale fosse R_ pregiudiziale a quelli riguardanti l'affidamento delle figlie e al loro collocamento. Con l'arresto dell'appellante il TM aveva aperto procedimento per decadenza da responsabilità genitoriale, che però era rimasto quiescente per l'avvenuta condanna. Dopo l'assoluzione il TM, rilevava l'appellante, aveva riattivato il vecchio processo e fissato per marzo 2025 nuove audizioni dei genitori e delle minori e ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., "vi è vis attractiva del giudice ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i minorenni per i procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimoni"
C) "Insussistenza dei presupposti per la decadenza della responsabilità genitoriale". L'appellante riteneva che non ci fossero i presupposti ex art. 330 c.c. per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, evidenziando che il padre certamente non aveva commesso violenze contro le due figlie;
che lo stesso aveva sempre contribuito, finché aveva potuto, al menage familiare;
che le figlie, le volte in cui erano state ascoltate avevano confermato di voler bene al padre;
che il padre era perfettamente in grado di badare alle figlie;
che permanevano le condanne per gli episodi di presunta violenza sessuale alla nipote ed a ma che contro di esse era stato proposto ricorso in Controparte_3 cassazione ritenuto ammissibile.
D) "Insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre".
Sottolineava che l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre era stato dato sul solo presupposto della rilevanza del procedimento penale gravante sul OR ma che tale presupposto era R_ venuto meno con la sentenza di assoluzione.
E) "Insussistenza dei presupposti per non prevedere un programma di visite padre-figlie". Riteneva altresì ingiusto, pur tenendo fermi il collocamento e la residenza delle minori alla madre, che non fosse stato delineato un regime di visita padre-figlie e che lo stesso sia stato subordinato alla verifica delle risorse genitoriali dell'appellante, "senza porre in essere misure per preservare la figura paterna ed indagare sui motivi di rifiuto delle minori".
F) "Su alienazione parentale e sulla relativa richiesta di CTU". Rilevava l'appellante che la minore manifestava un netto rifiuto nei confronti del padre e della sua famiglia, come evidenziato da una relazione dei Servizi Consultoriali dell'ASL. Aveva dichiarato di non voler avere alcun contatto con la famiglia paterna e mostrava un rifiuto marcato verso la figura del padre, indicando che un eventuale riavvicinamento avrebbe dovuto dipendere esclusivamente dal suo percorso di crescita e dalla sua volontà personale.
Questo atteggiamento secondo il OR appariva però in contrasto con il passato, in cui le R_ figlie avevano un rapporto sereno con il padre, almeno prima dell'apertura del procedimento penale.
Da qui nasceva il sospetto che tale rifiuto potesse essere frutto di condizionamenti esterni, come pressioni familiari o influenze legate al contesto giudiziario. L'unico modo per chiarire le reali motivazioni del rifiuto secondo l'appellante sarebbe stato un accertamento peritale, volto a indagare se le minori fossero vittime di sindrome di alienazione parentale o di altre forme di suggestione. Questo avrebbe dovuto includere anche una valutazione della capacità della madre di garantire un'effettiva apertura verso la figura paterna. Chiedeva quindi licenziamento di CTU sulle figlie.
Era importante sottolineare, secondo il padre, che nel corso del processo penale era emerso che le figlie non avevano subito abusi. Le dichiarazioni della minore erano apparse contraddittorie e, secondo la Corte d'Appello di Genova, erano state in parte sollecitate dalla madre. Inoltre, era stato sottolineato come non fosse chiaro se il disagio manifestato dalla bambina derivasse da abusi reali, da incomprensioni, dalla separazione dei genitori o dal clima familiare ostile nei confronti del padre.
Dal punto di vista psicologico, affermava il ricorrente in appello, l'alienazione parentale era un meccanismo di ricatto emotivo tra i genitori, in cui il figlio restava vittima. Essa si manifestava attraverso comportamenti specifici: rifiuto irrazionale e ostinato del genitore alienato, idealizzazione dell'altro genitore, utilizzo di espressioni adulte che non appartengono al linguaggio infantile, totale mancanza di empatia verso il genitore rifiutato e rigetto anche dei suoi familiari.
Tutti questi segnali secondo il OR sembravano presenti nel caso trattato e suggerivano R_ la necessità di un approfondimento esperto e imparziale per tutelare davvero il benessere della minore.
G) "Erronea condanna del alla refusione delle spese di lite del primo grado". Sosteneva R_
l'appellante che dalle motivazioni dell'appello, egli non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese in quanto non soccombente.
Si costituiva il curatore speciale delle minori, analizzando i motivi di appello riguardanti i rapporti genitori-figlie. Evidenziava che era in corso procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del OR innanzi al T.M. di Genova, procedimento che non aveva R_ subito alcun progresso, e che in udienza la figlia aveva manifestato tutto il suo disagio nei CP confronti del padre ed ha espresso chiaramente la sua volontà di non volerlo più rivedere, oltre ad essere rimasta scossa una volta appreso che lo stesso era in libertà e non più in carcere.
Inoltre la curatrice riportava Cassazione secondo cui “I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale”.
Si costituiva altresì la ORa , madre delle minori la quale come prima cosa Parte_2 evidenziava che il ricorso per Cassazione promosso dal Signor avverso Parte_1 la sentenza di Appello che lo aveva condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il reato ai danni della nipote minorenne e di una amica di questa era stato dichiarato inammissibile Persona_3
e pertanto la detta pena era divenuta definitiva. Il OR era quindi detenuto. R_
Si opponeva poi alla richiesta di attrazione del procedimento pendente davanti al T.M. a quello pendente dinnanzi alla Corte d'Appello "posto che la decadenza dalla potestà genitoriale del R_ non ha formato oggetto del procedimento di primo grado nanti il Giudice Ordinario e non può essere valutata per la prima volta da questo in sede di appello il cui oggetto, sia pure con l'apertura a nuove domande, deve ad ogni modo essere circoscritto all'esame delle ragioni che hanno condotto alla pronuncia di primo grado, nella quale è assente ogni decisione riguardo la potestà genitoriale dell'appellante perché non trattata in quella sede".
Contesta poi la ricostruzione dei fatti storici compiuta nell'atto di appello, sostenendo sia assurdo ipotizzare che la ORa abbia architettato assieme alla sorella il piano diabolico di Pt_2 Per_4 accusare il marito di violenza sessuale su minori, figlia compresa, al solo scopo di separarsi dal marito, considerando che è stata emessa condanna definitiva a dieci anni di reclusione.
Sui motivi di appello afferma quanto segue:
Motivo A): era pacifico secondo l'appellata che la violenza sessuale su minori anche se non fosse stata esercitata all'interno della famiglia e su componenti di essa, costituisse grave violazione dei doveri matrimoniali e potesse essere ritenuta causa di addebito della separazione se grave ed intollerabile. Infatti come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, occorreva prendere in considerazione l'incidenza della violenza sulla vita coniugale e familiare. Sosteneva la convenuta in appello che i fatti addebitati al marito erano evidentemente legati da nesso causale alla rottura.
Motivo B): il motivo secondo la ORa era inammissibile in quanto non aveva ad oggetto Pt_2
l'impugnazione di nessun capo della sentenza di primo grado. In ogni caso "la vis attractiva del
Tribunale Ordinario deve essere letta nel rispetto delle regole procedurali dei diversi gradi di giudizio non potendo essere applicata derogando ad esse e che il dettato dell'art. 38 disp. att. c.c. possa operare nei limiti in cui la trattazione unitaria delle domande sia possibile secondo i principi del nostro diritto".
Quindi la causa innanzi al Tribunale Ordinario avrebbe dovuto avere ad oggetto anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Motivo C): per i motivi di cui sopra, anche il motivo C doveva essere dichiarato inammissibile.
Motivi D e E) e F): anche per tali motivi secondo l'appellata dovevano essere dichiarati inammissibili per le stesse ragioni.
Motivo G): secondo la ORa doveva essere confermata la sentenza primo grado anche quanto Pt_2 alle spese, considerata l'infondatezza dell'appello.
In data 3.7.2025 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei SS di IA dalla quale si evince il permanente rifiuto della figlia nei confronti del padre e della famiglia di questo, nonché la positività della figura della madre e del rapporto tra questa e le figlie.
Fissata l'udienza di discussione al 9.7.2025, udienza svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viste le note difensive depositate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Vanno in via preliminare dichiarati inammissibili i motivi di gravame enucleati ai punti B) e
C).
Ciò perché, da un lato, la sentenza di primo grado non contiene alcuna declaratoria in punto eventuale decadenza del padre, odierno appellante, dalla responsabilità genitoriale né alcuna pronuncia ex artt.
330/333 c.c.
Dall'altro lato, non può di certo esercitarsi da parte della Corte una “vis attrattiva” ex art. 38 disp.
Att. c.c. rispetto ad un procedimento ancora pendente in primo grado.
Venendo ora all'esame dei motivi di merito del gravame, occorre in primo luogo ricordare che il ricorso per Cassazione promosso dal Signor avverso la sentenza Parte_1 di Appello che lo aveva condannato alla pena di dieci anni di reclusione, per il reato di cui agli articoli
81 comma 2, 609 bis, 609 ter comma 2, 61 n. 11 cp (con aggravante 609 ter co 2 cp e 61 n.11) ai danni della nipote minorenne e di una amica di questa, è stato dichiarato inammissibile Persona_3
e pertanto la suddetta pena è divenuta definitiva.
Come ha ancora ricordato la difesa della ORa , il è oggi detenuto in regime Pt_2 R_ carcerario sicchè “nella -negata e non creduta- ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante, il regime familiare da esso richiesto e la frequentazione delle figlie e non CP CP_2 potrebbe comunque trovare pratico accoglimento”. Ma tale - gravissima e particolarmente odiosa - declaratoria di responsabilità penale non può non avere conseguenze anche in punto addebito della separazione.
Ed invero con ciò esaminando il motivo sub A) è proprio la stessa tipologia dei comportamenti ascritti al che rende configurabile la responsabilità in capo allo stesso per la fine dell'unione R_ coniugale.
Anche a voler prescindere infatti dai comportamenti tenuti nei confronti della figlia primogenita
[...]
- che seppur non sono stati ritenuti in appello raggiungere la soglia della accertata CP responsabilità penale, rimangono comunque sullo sfondo come condotte quantomeno fortemente disturbanti e dannose nei confronti della piccola - resta il fatto che egli sia stato ritenuto – anche penalmente - responsabile di condotte di abuso sessuale nei confronti di due ragazze minorenni (di undici e dodici anni all'epoca dei fatti) e cioè della nipote e di una sua amica Persona_3 CP_3
, appartenenti alla cerchia familiare : condotte che agli occhi della moglie non possono che
[...] aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ciò peraltro anche al fine di preservare le figlie minori.
Tanto è vero che la stessa ha proposto il ricorso giudiziale per separazione pochi mesi dopo il loro verificarsi.
Giova infatti ricordare, più in generale, che la Corte di Cassazione, con Ordinanza 22294/2024 ha ribadito un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, prevedendo espressamente che
“le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole — quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse—, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
Ancora, l'Ordinanza della Suprema Corte n. 11208/2024 citata dal Giudice di primo grado dispone che “I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”. E' quindi pacifico il principio che, in relazione all'addebito della separazione, non sussiste la necessità di dover provare il nesso di causalità tra la condotta violenta e la crisi del matrimonio, essendo sufficiente una sola condotta violenta per giustificare tale statuizione.
Nel caso di specie è stata acclarata in via definitiva la violenza sessuale perpetrata dal OR R_ nei confronti di due ragazzine minorenni appartenenti al nucleo ristretto degli affetti della famiglia in questione: in questa situazione, sussistano ad avviso della Corte tutti gli elementi per confermare la sentenza appellata in punto addebito della separazione a carico dell'appellante.
Tali considerazioni incidono altresì sulla valutazione dei motivi di appello sub D) ed E) posto che in questo momento - in cui il è detenuto e deve scontare una pena di così lunga durata - R_ appare assolutamente nel superiore interesse delle figlie minori conferire alla madre collocataria l'affidamento esclusivo “rafforzato” previsto dal Giudice di primo grado: madre che, peraltro, è stata sempre descritta dai Servizi Sociali come del tutto adeguata e pienamente idonea ad esercitare la responsabilità genitoriale in questa pur delicata e difficile situazione familiare.
Con riguardo alle visite delle figlie con il padre, appare altresì condivisibile quanto ritenuto sul punto dal Tribunale di primo grado laddove ha evidenziato che allo stato un regime non possa essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'eventuale ripresa di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali in capo all'odierno appellante così come del benessere delle minori e della loro disponibilità: verifica che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze delle figlie e al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno.
Del resto, nell'ultima relazione acquisita dal Consultorio competente in data 3.7.2025 è stato dato atto che la piccola è ivi seguita in un percorso psicologico finalizzato CP
“all'elaborazione e alla metabolizzazione dei suoi difficili e dolorosi vissuti personali”, percorso grazie al quale la piccola “ha raggiunto un buon equilibrio, appare maggiormente serena, adeguatamente supportata dalla famiglia materna, ben inserita nel nucleo dei pari, soddisfatta di aver intrapreso il ciclo di studi della secondaria di primo grado” e che durante i colloqui effettuati è emerso dapprima “il desiderio di riparazione che è nato come bisogno di giustizia (da grande voglio fare la poliziotta così posso prendere quelli come lui, n.d.r. il padre) per poi trasformarsi in desiderio di
“curare le ferite” (“Sai? Non voglio più fare la poliziotta! Voglio fare la psicologa come te che parli ai bambini e che sono successe le cose che sono successe a me”).
Dalla relazione in esame, è emerso altresì che ha ribadito di “non voler alcun contatto né CP con la nonna paterna né con nessuno della famiglia del padre, né con il padre medesimo. Persiste il suo rifiuto nei confronti della figura paterna e del mondo familiare afferente al papà (…)”. In questa situazione, la dott.ssa psicologa che ha in cura la piccola redigente la relazione CP in esame ha quindi affermato che “si ritiene necessario ribadire la necessità di accogliere la posizione della bimba circa la sua volontà di non avere alcun confronto con il padre onde evitare conseguenze psichiche iatrogene derivanti da un intervento imposto ed obbligato a cui la piccola non risulta disposta” evidenziando infine che “dovrebbe essere stessa, nel suo percorso di crescita ed CP elaborazione, a decidere quando e se ipotizzare un riavvicinamento alla figura paterna in base alla sua propria disponibilità e al suo proprio desiderio”.
Da qui l'infondatezza anche dei motivi in esame.
Nella relazione citata si dà infine atto che “la madre si è mostrata costantemente disponibile al confronto, puntuale nel rispettare gli appuntamenti fissati, capace di chiedere consigli e farsi affiancare quando ha dubbi o incertezze circa la relazione con la figlia”: nessun dato è emerso pertanto nei di lei confronti che faccia anche solo dubitare circa una eventuale “alienazione parentale”
(categoria, peraltro, come noto, molto discussa in ambito scientifico) da parte della stessa e costituente il fondamento del motivo di gravame sub. F) così come nessun accertamento peritale reputa la Corte doversi disporre al riguardo e/o sulle figlie minori.
L'ultimo motivo articolato sub. G) relativo alle spese, è infondato e quindi va rigettato, avendo il Tribunale del tutto correttamente applicato il principio di soccombenza in punto ripartizione delle spese di lite: principio a cui la Corte non ritiene derogare neppure nel presente grado di giudizio, così come da dispositivo, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, sia in favore dell'appellata, sia in favore del curatore speciale delle minori, e, per esso, dell'Erario, essendo state le minori ammesse al gratuito patrocinio.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata, n. 530/2024 del Tribunale di IA, emessa in data
27.7.2024 e pubblicata in data 27.7.2024,
- Condanna il OR al pagamento in favore della ORa Parte_1 [...]
e dell'Erario delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di Pt_2 ciascuna delle due predette parti, in complessivi Euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 10.7.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello con oggetto Separazione giudiziale proposta da:
Sig. nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro LONGO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Ferrucci 10, come da procura speciale in atti
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata ad [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Angela M. Marrali del foro di IA che la difende e rappresenta in forza di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA, Via Viesseux
18/5
-Appellata -
E nei confronti di nata negli Stati Uniti il 16.12.2013 Controparte_1
E nata negli Stati Uniti il 03.08.2017, Controparte_2
assistite e difese nel presente procedimento dal Curatore Speciale Avv. Elena Martini del Foro di
IA, con studio in IA alla Via F. Cascione n. 42 nominato con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Genova del 11.02.2021
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avverso la sentenza n. 530/2024 del Tribunale di IA, emessa in data 27.7.2024 e pubblicata in data
27.7.2024 nel procedimento RG 105/2021
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di
IA n. 530/2024, pubblicata il 27.07.2024, indicata in epigrafe, e specificamente:
In via preliminare
- Dichiarare, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza dell'adita Corte d'appello di Genova in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale del OR
, e per l'effetto disporrela translatio iudiciiin favore della presente RS
Corte, del -pendente -giudizio presso Tribunale dei Minorenni di Genova rvg 808/2020, chiedendone l'acquisizione del fascicolo.
In via principale
- Dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'esponente per i motivi esposti nel ricorso
- Respingere la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del OR RS
(formulata dal PM al Tribunale dei Minorenni prima che lo stesso fosse assolto dalle
[...] accuse di violenza sessuale nei confronti della figlia) perché infondata in fatto e in diritto
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e CP [...]
(lasciando il collocamento e la residenza delle stesse presso la madre, come disposto in primo CP_2 grado)
- Disporre che il padre possa incontrare le figlie, dapprima con modalità protette, in un luogo neutro ed alla presenza di operatori, con graduale e progressivo ampliamento, sino alla liberalizzazione delle visite, secondo un programma che potrà tener conto degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze scolastiche delle minori.
- Disporre il più ampio supporto psicologico per le minori e per l'intero nucleo famigliare, anche attraverso la presa in carico di professionisti che l'Ill.ma Corte riterrà idonei per ripristinare il rapporto padre-figlie, condizionato nel tempo da suggestioni esterne(come meglio esposto in narrativa) e al fine di facilitare il riavvicinamento del padre, ed eliminare quegli ostacoli psicologici maturati in seguito ad una errata e suggestiva prospettazione della realtà alle figlie.
- Disporre che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari e ad eliminare le conflittualità della moglie nei confronti del OR R_
- Con vittoria delle spese di lite del primo grado, o, in subordine, con compensazione delle stesse tra le parti
- Confermando per il rimanente la sentenza di primo grado, in particolare per quanto riguarda la parte economica relativa all'assegno alimentare e l'assegno unico in favore delle figlie
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, del presente grado di giudizio”.
In via istruttoria
“Disporre CTU medico-psichiatrica e psicologica, sulle figlie e , allo CP CP_2 scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore ed accertare se i minori soffrano della sindrome da alienazione parentale, o comunque o di condizioni di suggestione derivanti dall'ambiente esterno e dai medesimi processi a cui le minori hanno partecipato, accertando altresì le capacità della madre di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura paterna agli occhi dei figli”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova,
respingere la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento pendente nanti il
Tribunale per i Minorenni n° 808/2020;
dichiarare inammissibili i motivi sub B), C), D), E), F)
e comunque respingere in ogni suo capo l'appello proposto dal Signor e le Parte_1 domande in esso contenute perchè infondati in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n° 530/2024 del Tribunale di IA pubblicata in data 27.07.2024. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il curatore speciale:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, alla luce dei gravi fatti commessi dal padre
[...]
per i quali si trova ristretto in carcere, rigettare l'appello e confermare le Parte_1 statuizioni tutte dell'appellata sentenza. Respingere altresì la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento pendente nanti il Tribunale per i Minorenni avanzata da parte appellante. Con vittoria di spese ed onorari di causa in favore dell'Erario essendo le minori ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 18.1.2021 chiedeva al Tribunale di IA di voler Parte_2 pronunziare la separazione personale dei coniugi: separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti di violenza ed abuso dallo stesso posti in essere in pregiudizio della figlia più grande CP
Chiedeva, inoltre, che le due figlie fossero a lei affidate in via esclusiva e da essa stessa integralmente mantenute (stante lo stato di detenzione del padre).
Allegava: di essersi unita in matrimonio in San Francisco il 3.8.2013 - matrimonio debitamente trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di IA - con e che Parte_1 dall'unione erano nate le figlie (16.12.2013) e (3.8.2017), entrambe CP CP_2 ancora minorenni;
che nel novembre 2018 la famiglia decideva di trasferirsi ad IA (città di origine della ricorrente, presso l'abitazione dei genitori della stessa); che nel corso del 2020 accadevano fatti gravissimi, vale a dire l'accusa a carico del OR , da parte Parte_1
Per_ della nipote appena dodicenne, figlia della sorella della ricorrente, di aver compiuto ripetuti abusi sessuali nei suoi confronti nonché da parte della figlia maggiore della ricorrente, la quale CP riferiva alla mamma di episodi di violenza sessuale posti in atto dal padre nei propri confronti. I suddetti fatti venivano formalizzati in atti di denuncia-querela che portavano, il giorno 14 ottobre
2020, all'arresto del OR;
che, quindi anche per quanto sopra, oltre al fatto Parte_1 che già anteriormente a tali fatti il comportamento del convenuto era di assoluto disinteresse al benessere della famiglia, di indolenza e mancanza di voglia di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, la convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva il OR , il quale contestando il contenuto del ricorso Parte_1 introduttivo censurando le affermazioni circa il disinteresse che lo stesso avrebbe avuto nei confronti delle figlie e della famiglia, evidenziando che in America lo stesso aveva sempre lavorato e provveduto da solo al sostentamento familiare.
Inoltre affermava che la crisi matrimoniale fosse intervenuta molto prima delle accuse mosse nei suoi confronti e non per le motivazioni dedotte da controparte.
Riteneva quindi che la richiesta di affidamento esclusivo non trovasse ragion d'essere, non essendo ovviamente ancora dimostrato che il medesimo avesse commesso i crimini contestati. In più, con decreto provvisorio n. 75/2021 il Giudice aveva ritenuto: “non necessario sospenderlo dalla responsabilità genitoriale, precisando che ai sensi dell'art 317 cc, poiché impedito, la responsabilità genitoriale è esercitata solo dalla madre.”
Concludendo, aderiva alla richiesta di separazione formulata dalla moglie, ma chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie.
Veniva fissata la comparizione dei coniugi per l'udienza del 17.6.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, venivano assunti con ordinanza in data
21.6.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando alla madre in via esclusiva “rafforzata” ex art. 337- quater c.c. le figlie minori, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre e senza prevedere alcun contributo paterno al loro mantenimento. Veniva nominato, inoltre, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183
c.p.c.
All'udienza del 10.11.2021 parte ricorrente, rinviando a migliore istruttoria la decisione sulle altre questioni dibattute nel giudizio, chiedeva – nulla opponendo controparte – pronunziarsi sentenza in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 12.11.2021 pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi.
Successivamente, su istanza ex art. 106 c.p.c. di parte ricorrente, il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata del curatore speciale dei minori con contestuale invito ai
Servizi Sociali del Comune di IA (già incaricati della presa in carico del nucleo su mandato di quel Giudice) di trasmettere le relazioni in loro possesso e riferire in ordine al benessere delle figlie minori e agli interventi in atto.
Interveniva quindi il giudizio il Curatore speciale delle minori, il quale riteneva che dati i gravi fatti di cui era accusato il padre, il quale non chiariva la propria posizione, nell'interesse delle minori si dovesse procedere all'affido esclusivo delle stesse alla madre. La causa veniva istruita attraverso il deposito di documenti e, precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di IA, con la sentenza impugnata, riteneva fondata la domanda di addebito della separazione, sostenendo che la sussistenza e la portata dei comportamenti ascritti al OR fosse dimostrata dall'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di IA in R_ data 14.10.2020 e anche dalla sentenza di condanna del 14.12.2023 (anche se a questa non poteva darsi rilevanza attribuire definitiva trattandosi di documentazione prodotta da parte ricorrente solo in allegato alla propria comparsa conclusionale nelle more dell'odierna decisione).
A supporto di tutto ciò c'erano anche le dichiarazioni della figlia e il fatto che il CP resistente, anche se l'allegazione del dispositivo da parte della ricorrente era irrituale, non aveva replicato, neppure al fine di contestarne, se non il merito, quantomeno l'ammissibilità.
Per quanto riguarda l'affidamento, il giudice di primo grado riteneva che, sempre sulla scorta della gravità della situazione come sopra prospettata, la decisione fosse vincolata, non essendo prospettabile un riavvicinamento delle minori alla figura del padre.
Ciò, secondo il Tribunale, tenendo anche conto della totale idoneità ed adeguatezza della madre nell'accudire e tutelare le figlie, come risultava dalle relazioni dei Servizi Sociali.
Sulle questioni economiche poi, premesso che l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna a pena detentiva, così come la dichiarata decadenza dalla responsabilità genitoriale non sarebbero risultate in ogni caso idonee a determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento della prole, esaminata la situazione economica delle parti, il giudice di prime cure riteneva conforme a giustizia e rispondente alle esigenze delle figlie e CP CP_2 porre a carico del padre, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile dell'importo di € 200,00, con spese straordinarie a carico di entrambi per la quota del 50% ciascuno e l'assegno unico versato interamente alla madre.
Proponeva appello il OR sottolineando innanzitutto, sotto il profilo fattuale, che R_ in data 17/10/2024 la Corte di Appello di Genova, con sentenza penale n. 2066/2024, aveva assolto il OR dalle accuse di violenza sessuale contro la figlia perché il fatto non sussisteva;
R_ inoltre la parte di sentenza che assolveva il OR non veniva impugnata e pertanto su di R_ essa di formava giudicato parziale. Ciò comportava la caduta delle pene accessorie, tra le quali la perdita della responsabilità genitoriale, del diritto agli alimenti, l'indegnità e veniva anche revocato il divieto di avvicinamento alla figlia. Sosteneva in breve che l'interruzione della convivenza fosse avvenuta prima del sorgere delle problematiche penali e che da quel momento lo stesso fosse diventato bersaglio di azioni da parte della madre per ottenere la sua alienazione. Prima di ciò, rilevava, le figlie avevano un bellissimo rapporto con lui e non avevano mai manifestato disagi psicologici per dei suoi comportamenti.
Secondo l'appellante le figlie erano state suggestionate e ora si rifiutavano di incontrarlo.
Il OR ricordava inoltre di aver proposto ricorso in cassazione in cui rilevava gravi ed R_ insuperabili contraddizioni nel processo e nelle deposizioni, in un contesto famigliare dove a lungo era stato il ad ammonire i parenti di condotte promiscue nei confronti di propria figlia. R_
Fondava quindi la propria impugnazione sui seguenti motivi di appello:
A) "Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione".
Riteneva che ogni motivazione posta dal Tribunale a sostegno della dichiarazione di addebito della separazione a lui sia viziata da errori di fatto e di diritto.
Rilevava innanzitutto che le presunte condotte di violenza non potessero sussumersi nell'alveo della violazione dei doveri ex art. 143 c.2 c.c. richiesta appunto per la dichiarazione di addebito;
che anche a voler estendere l'applicazione della norma, questa avrebbe potuto al più contenere violazione di obblighi nel confronti della prole e ribadiva in ogni caso che la Corte di Appello di Genova aveva scagionato il OR da ogni accusa nei confronti della figlia perché il fatto non R_ CP sussisteva.
Precisava che tale sentenza era producibile in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto documento sopravvenuto dopo la scadenza del termine per la sua deducibilità in primo grado.
Comunque, sostiene l'appellante, la separazione non avrebbe potuto essere a lui addebitata anche ove le violenze si fossero rivelate vere, perché in tal caso "le conseguenze avrebbero potuto riversarsi solo sull'affidamento e sul regime di visita padre-figlia, dal momento che dalle risultanze di causa
(travisate dal giudice di prime cure) risultava pacifico non vi potesse esser nessun nesso causale tra le violenze e la cessazione della convivenza".
B) "Competenza della Corte d'Appello di Genova a trattare della capacità genitoriale dell'appellante". Il OR evidenziava che il tema della responsabilità genitoriale fosse R_ pregiudiziale a quelli riguardanti l'affidamento delle figlie e al loro collocamento. Con l'arresto dell'appellante il TM aveva aperto procedimento per decadenza da responsabilità genitoriale, che però era rimasto quiescente per l'avvenuta condanna. Dopo l'assoluzione il TM, rilevava l'appellante, aveva riattivato il vecchio processo e fissato per marzo 2025 nuove audizioni dei genitori e delle minori e ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., "vi è vis attractiva del giudice ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i minorenni per i procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimoni"
C) "Insussistenza dei presupposti per la decadenza della responsabilità genitoriale". L'appellante riteneva che non ci fossero i presupposti ex art. 330 c.c. per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, evidenziando che il padre certamente non aveva commesso violenze contro le due figlie;
che lo stesso aveva sempre contribuito, finché aveva potuto, al menage familiare;
che le figlie, le volte in cui erano state ascoltate avevano confermato di voler bene al padre;
che il padre era perfettamente in grado di badare alle figlie;
che permanevano le condanne per gli episodi di presunta violenza sessuale alla nipote ed a ma che contro di esse era stato proposto ricorso in Controparte_3 cassazione ritenuto ammissibile.
D) "Insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre".
Sottolineava che l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre era stato dato sul solo presupposto della rilevanza del procedimento penale gravante sul OR ma che tale presupposto era R_ venuto meno con la sentenza di assoluzione.
E) "Insussistenza dei presupposti per non prevedere un programma di visite padre-figlie". Riteneva altresì ingiusto, pur tenendo fermi il collocamento e la residenza delle minori alla madre, che non fosse stato delineato un regime di visita padre-figlie e che lo stesso sia stato subordinato alla verifica delle risorse genitoriali dell'appellante, "senza porre in essere misure per preservare la figura paterna ed indagare sui motivi di rifiuto delle minori".
F) "Su alienazione parentale e sulla relativa richiesta di CTU". Rilevava l'appellante che la minore manifestava un netto rifiuto nei confronti del padre e della sua famiglia, come evidenziato da una relazione dei Servizi Consultoriali dell'ASL. Aveva dichiarato di non voler avere alcun contatto con la famiglia paterna e mostrava un rifiuto marcato verso la figura del padre, indicando che un eventuale riavvicinamento avrebbe dovuto dipendere esclusivamente dal suo percorso di crescita e dalla sua volontà personale.
Questo atteggiamento secondo il OR appariva però in contrasto con il passato, in cui le R_ figlie avevano un rapporto sereno con il padre, almeno prima dell'apertura del procedimento penale.
Da qui nasceva il sospetto che tale rifiuto potesse essere frutto di condizionamenti esterni, come pressioni familiari o influenze legate al contesto giudiziario. L'unico modo per chiarire le reali motivazioni del rifiuto secondo l'appellante sarebbe stato un accertamento peritale, volto a indagare se le minori fossero vittime di sindrome di alienazione parentale o di altre forme di suggestione. Questo avrebbe dovuto includere anche una valutazione della capacità della madre di garantire un'effettiva apertura verso la figura paterna. Chiedeva quindi licenziamento di CTU sulle figlie.
Era importante sottolineare, secondo il padre, che nel corso del processo penale era emerso che le figlie non avevano subito abusi. Le dichiarazioni della minore erano apparse contraddittorie e, secondo la Corte d'Appello di Genova, erano state in parte sollecitate dalla madre. Inoltre, era stato sottolineato come non fosse chiaro se il disagio manifestato dalla bambina derivasse da abusi reali, da incomprensioni, dalla separazione dei genitori o dal clima familiare ostile nei confronti del padre.
Dal punto di vista psicologico, affermava il ricorrente in appello, l'alienazione parentale era un meccanismo di ricatto emotivo tra i genitori, in cui il figlio restava vittima. Essa si manifestava attraverso comportamenti specifici: rifiuto irrazionale e ostinato del genitore alienato, idealizzazione dell'altro genitore, utilizzo di espressioni adulte che non appartengono al linguaggio infantile, totale mancanza di empatia verso il genitore rifiutato e rigetto anche dei suoi familiari.
Tutti questi segnali secondo il OR sembravano presenti nel caso trattato e suggerivano R_ la necessità di un approfondimento esperto e imparziale per tutelare davvero il benessere della minore.
G) "Erronea condanna del alla refusione delle spese di lite del primo grado". Sosteneva R_
l'appellante che dalle motivazioni dell'appello, egli non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese in quanto non soccombente.
Si costituiva il curatore speciale delle minori, analizzando i motivi di appello riguardanti i rapporti genitori-figlie. Evidenziava che era in corso procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del OR innanzi al T.M. di Genova, procedimento che non aveva R_ subito alcun progresso, e che in udienza la figlia aveva manifestato tutto il suo disagio nei CP confronti del padre ed ha espresso chiaramente la sua volontà di non volerlo più rivedere, oltre ad essere rimasta scossa una volta appreso che lo stesso era in libertà e non più in carcere.
Inoltre la curatrice riportava Cassazione secondo cui “I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale”.
Si costituiva altresì la ORa , madre delle minori la quale come prima cosa Parte_2 evidenziava che il ricorso per Cassazione promosso dal Signor avverso Parte_1 la sentenza di Appello che lo aveva condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il reato ai danni della nipote minorenne e di una amica di questa era stato dichiarato inammissibile Persona_3
e pertanto la detta pena era divenuta definitiva. Il OR era quindi detenuto. R_
Si opponeva poi alla richiesta di attrazione del procedimento pendente davanti al T.M. a quello pendente dinnanzi alla Corte d'Appello "posto che la decadenza dalla potestà genitoriale del R_ non ha formato oggetto del procedimento di primo grado nanti il Giudice Ordinario e non può essere valutata per la prima volta da questo in sede di appello il cui oggetto, sia pure con l'apertura a nuove domande, deve ad ogni modo essere circoscritto all'esame delle ragioni che hanno condotto alla pronuncia di primo grado, nella quale è assente ogni decisione riguardo la potestà genitoriale dell'appellante perché non trattata in quella sede".
Contesta poi la ricostruzione dei fatti storici compiuta nell'atto di appello, sostenendo sia assurdo ipotizzare che la ORa abbia architettato assieme alla sorella il piano diabolico di Pt_2 Per_4 accusare il marito di violenza sessuale su minori, figlia compresa, al solo scopo di separarsi dal marito, considerando che è stata emessa condanna definitiva a dieci anni di reclusione.
Sui motivi di appello afferma quanto segue:
Motivo A): era pacifico secondo l'appellata che la violenza sessuale su minori anche se non fosse stata esercitata all'interno della famiglia e su componenti di essa, costituisse grave violazione dei doveri matrimoniali e potesse essere ritenuta causa di addebito della separazione se grave ed intollerabile. Infatti come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, occorreva prendere in considerazione l'incidenza della violenza sulla vita coniugale e familiare. Sosteneva la convenuta in appello che i fatti addebitati al marito erano evidentemente legati da nesso causale alla rottura.
Motivo B): il motivo secondo la ORa era inammissibile in quanto non aveva ad oggetto Pt_2
l'impugnazione di nessun capo della sentenza di primo grado. In ogni caso "la vis attractiva del
Tribunale Ordinario deve essere letta nel rispetto delle regole procedurali dei diversi gradi di giudizio non potendo essere applicata derogando ad esse e che il dettato dell'art. 38 disp. att. c.c. possa operare nei limiti in cui la trattazione unitaria delle domande sia possibile secondo i principi del nostro diritto".
Quindi la causa innanzi al Tribunale Ordinario avrebbe dovuto avere ad oggetto anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Motivo C): per i motivi di cui sopra, anche il motivo C doveva essere dichiarato inammissibile.
Motivi D e E) e F): anche per tali motivi secondo l'appellata dovevano essere dichiarati inammissibili per le stesse ragioni.
Motivo G): secondo la ORa doveva essere confermata la sentenza primo grado anche quanto Pt_2 alle spese, considerata l'infondatezza dell'appello.
In data 3.7.2025 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei SS di IA dalla quale si evince il permanente rifiuto della figlia nei confronti del padre e della famiglia di questo, nonché la positività della figura della madre e del rapporto tra questa e le figlie.
Fissata l'udienza di discussione al 9.7.2025, udienza svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viste le note difensive depositate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Vanno in via preliminare dichiarati inammissibili i motivi di gravame enucleati ai punti B) e
C).
Ciò perché, da un lato, la sentenza di primo grado non contiene alcuna declaratoria in punto eventuale decadenza del padre, odierno appellante, dalla responsabilità genitoriale né alcuna pronuncia ex artt.
330/333 c.c.
Dall'altro lato, non può di certo esercitarsi da parte della Corte una “vis attrattiva” ex art. 38 disp.
Att. c.c. rispetto ad un procedimento ancora pendente in primo grado.
Venendo ora all'esame dei motivi di merito del gravame, occorre in primo luogo ricordare che il ricorso per Cassazione promosso dal Signor avverso la sentenza Parte_1 di Appello che lo aveva condannato alla pena di dieci anni di reclusione, per il reato di cui agli articoli
81 comma 2, 609 bis, 609 ter comma 2, 61 n. 11 cp (con aggravante 609 ter co 2 cp e 61 n.11) ai danni della nipote minorenne e di una amica di questa, è stato dichiarato inammissibile Persona_3
e pertanto la suddetta pena è divenuta definitiva.
Come ha ancora ricordato la difesa della ORa , il è oggi detenuto in regime Pt_2 R_ carcerario sicchè “nella -negata e non creduta- ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante, il regime familiare da esso richiesto e la frequentazione delle figlie e non CP CP_2 potrebbe comunque trovare pratico accoglimento”. Ma tale - gravissima e particolarmente odiosa - declaratoria di responsabilità penale non può non avere conseguenze anche in punto addebito della separazione.
Ed invero con ciò esaminando il motivo sub A) è proprio la stessa tipologia dei comportamenti ascritti al che rende configurabile la responsabilità in capo allo stesso per la fine dell'unione R_ coniugale.
Anche a voler prescindere infatti dai comportamenti tenuti nei confronti della figlia primogenita
[...]
- che seppur non sono stati ritenuti in appello raggiungere la soglia della accertata CP responsabilità penale, rimangono comunque sullo sfondo come condotte quantomeno fortemente disturbanti e dannose nei confronti della piccola - resta il fatto che egli sia stato ritenuto – anche penalmente - responsabile di condotte di abuso sessuale nei confronti di due ragazze minorenni (di undici e dodici anni all'epoca dei fatti) e cioè della nipote e di una sua amica Persona_3 CP_3
, appartenenti alla cerchia familiare : condotte che agli occhi della moglie non possono che
[...] aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ciò peraltro anche al fine di preservare le figlie minori.
Tanto è vero che la stessa ha proposto il ricorso giudiziale per separazione pochi mesi dopo il loro verificarsi.
Giova infatti ricordare, più in generale, che la Corte di Cassazione, con Ordinanza 22294/2024 ha ribadito un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, prevedendo espressamente che
“le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole — quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse—, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
Ancora, l'Ordinanza della Suprema Corte n. 11208/2024 citata dal Giudice di primo grado dispone che “I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”. E' quindi pacifico il principio che, in relazione all'addebito della separazione, non sussiste la necessità di dover provare il nesso di causalità tra la condotta violenta e la crisi del matrimonio, essendo sufficiente una sola condotta violenta per giustificare tale statuizione.
Nel caso di specie è stata acclarata in via definitiva la violenza sessuale perpetrata dal OR R_ nei confronti di due ragazzine minorenni appartenenti al nucleo ristretto degli affetti della famiglia in questione: in questa situazione, sussistano ad avviso della Corte tutti gli elementi per confermare la sentenza appellata in punto addebito della separazione a carico dell'appellante.
Tali considerazioni incidono altresì sulla valutazione dei motivi di appello sub D) ed E) posto che in questo momento - in cui il è detenuto e deve scontare una pena di così lunga durata - R_ appare assolutamente nel superiore interesse delle figlie minori conferire alla madre collocataria l'affidamento esclusivo “rafforzato” previsto dal Giudice di primo grado: madre che, peraltro, è stata sempre descritta dai Servizi Sociali come del tutto adeguata e pienamente idonea ad esercitare la responsabilità genitoriale in questa pur delicata e difficile situazione familiare.
Con riguardo alle visite delle figlie con il padre, appare altresì condivisibile quanto ritenuto sul punto dal Tribunale di primo grado laddove ha evidenziato che allo stato un regime non possa essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'eventuale ripresa di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali in capo all'odierno appellante così come del benessere delle minori e della loro disponibilità: verifica che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze delle figlie e al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno.
Del resto, nell'ultima relazione acquisita dal Consultorio competente in data 3.7.2025 è stato dato atto che la piccola è ivi seguita in un percorso psicologico finalizzato CP
“all'elaborazione e alla metabolizzazione dei suoi difficili e dolorosi vissuti personali”, percorso grazie al quale la piccola “ha raggiunto un buon equilibrio, appare maggiormente serena, adeguatamente supportata dalla famiglia materna, ben inserita nel nucleo dei pari, soddisfatta di aver intrapreso il ciclo di studi della secondaria di primo grado” e che durante i colloqui effettuati è emerso dapprima “il desiderio di riparazione che è nato come bisogno di giustizia (da grande voglio fare la poliziotta così posso prendere quelli come lui, n.d.r. il padre) per poi trasformarsi in desiderio di
“curare le ferite” (“Sai? Non voglio più fare la poliziotta! Voglio fare la psicologa come te che parli ai bambini e che sono successe le cose che sono successe a me”).
Dalla relazione in esame, è emerso altresì che ha ribadito di “non voler alcun contatto né CP con la nonna paterna né con nessuno della famiglia del padre, né con il padre medesimo. Persiste il suo rifiuto nei confronti della figura paterna e del mondo familiare afferente al papà (…)”. In questa situazione, la dott.ssa psicologa che ha in cura la piccola redigente la relazione CP in esame ha quindi affermato che “si ritiene necessario ribadire la necessità di accogliere la posizione della bimba circa la sua volontà di non avere alcun confronto con il padre onde evitare conseguenze psichiche iatrogene derivanti da un intervento imposto ed obbligato a cui la piccola non risulta disposta” evidenziando infine che “dovrebbe essere stessa, nel suo percorso di crescita ed CP elaborazione, a decidere quando e se ipotizzare un riavvicinamento alla figura paterna in base alla sua propria disponibilità e al suo proprio desiderio”.
Da qui l'infondatezza anche dei motivi in esame.
Nella relazione citata si dà infine atto che “la madre si è mostrata costantemente disponibile al confronto, puntuale nel rispettare gli appuntamenti fissati, capace di chiedere consigli e farsi affiancare quando ha dubbi o incertezze circa la relazione con la figlia”: nessun dato è emerso pertanto nei di lei confronti che faccia anche solo dubitare circa una eventuale “alienazione parentale”
(categoria, peraltro, come noto, molto discussa in ambito scientifico) da parte della stessa e costituente il fondamento del motivo di gravame sub. F) così come nessun accertamento peritale reputa la Corte doversi disporre al riguardo e/o sulle figlie minori.
L'ultimo motivo articolato sub. G) relativo alle spese, è infondato e quindi va rigettato, avendo il Tribunale del tutto correttamente applicato il principio di soccombenza in punto ripartizione delle spese di lite: principio a cui la Corte non ritiene derogare neppure nel presente grado di giudizio, così come da dispositivo, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, sia in favore dell'appellata, sia in favore del curatore speciale delle minori, e, per esso, dell'Erario, essendo state le minori ammesse al gratuito patrocinio.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata, n. 530/2024 del Tribunale di IA, emessa in data
27.7.2024 e pubblicata in data 27.7.2024,
- Condanna il OR al pagamento in favore della ORa Parte_1 [...]
e dell'Erario delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di Pt_2 ciascuna delle due predette parti, in complessivi Euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 10.7.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni