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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2024, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "separazione personale dei coniugi”, vertente
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...], rapp. e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Maiello e domiciliata come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], rapp. e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Romeo Barile;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.10.2024 e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; in data 4.10.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Avellino il 5.8.2015 (atto n. 21, parte 1, Controparte_1
ufficio 1, registro atti di matrimonio anno 2015), esponeva che:- dall'unione era nata la figlia Per_ il 2.2.2016, che manifestava difficoltà nella scrittura e deficit grafo-motorio - per tali
1 ragioni seguita dal Centro di logopedia “Insieme” di Avellino - e manifestava disturbi del sonno;
- la famiglia viveva in un alloggio popolare della nipote della ricorrente;
- la convivenza era divenuta impossibile a causa di incompatibilità caratteriali;
-essa istante era disoccupata e priva di reddito (percepiva solo il reddito di cittadinanza con scadenza dicembre
2023); -il resistente, operaio, percepiva un reddito mensile netto di € 1.300,00 e pagava la rata mensile di € 250,00 per l'automobile Fiat 500 in uso ad essa ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva:- pronunziarsi la separazione tra i coniugi;
- l'affidamento condiviso della figlia minore, da collocare stabilmente presso di lei;
- di regolamentare il diritto di visita del padre come da ricorso;
- di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile;
- di porre le spese extra assegno al 50% in capo ai coniugi;
- di porre a carico del marito il pagamento della rata del finanziamento sostenuto per l'acquisto della auto Fiat 500 e di tutte le spese di gestione del mezzo;
- chiedeva di percepire nell'intero l'assegno unico.
Si è costituito chiedendo di essere rimesso in termini per avere avuto solo Controparte_1
notizia aliunde del ricorso, mai ritualmente notificato;
ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, che aveva tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, intrattenendo da tempo una relazione extraconiugale con un altro uomo, come da prodotta relazione investigativa, e che aveva assunto atteggiamenti minacciosi nei suoi confronti, anche alla presenza della minore;
ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore in ragione della inidoneità genitoriale della madre, come desumibile dalle condotte descritte;
ha esposto di percepire un reddito netto mensile di € 1.100,00 e di non avere altre entrate o possidenze;
che sopportava la rata mensile di € 250,00 per l'acquisto dell'automobile in uso alla ricorrente;
che avrebbe dovuto farsi carico anche di spese di alloggio;
ha escluso che la figlia avesse disturbi del sonno ed ha concluso in conformità; in subordine, ha chiesto di porre a suo carico un assegno per il mantenimento della figlia non superiore ad € 200,00.
Verificata la violazione dei termini a comparire, è stata fissata nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini, come da ordinanza del 24.10.2024.
Alla udienza delegata del 14.3.2024 comparivano personalmente le parti ed il G.D., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, così provvedeva: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, impegnandosi a intrattenere rapporti civili, in particolare per garantire ai figli la indispensabile serenità di vita;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
assegna alla madre la casa coniugale e gli arredi;
2 regolamenta il diritto di visita “minimo” del padre, salvo diversi accordi dei genitori, fortemente auspicabili, come segue: due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo invernale e fino alle ore 22,00 nel periodo estivo;
a settimane alterne dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00; festività e compleanni della bambina alternati;
15 giorni consecutivi da concordare nel periodo estivo;
obbliga a versare a , a titolo di contributo ordinario per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della minore, la somma di € 250,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese con bonifico o altra modalità concordata, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT e con decorrenza dalla domanda;
pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie, per la cui distinzione ed individuazione si rimanda al Protocollo indicato in parte motiva, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante;
dispone che l'assegno unico sia richiesto e percepito dalla madre nell'intero importo;
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato, per la discussione e la riserva della causa in decisione ex art. 473- bis.22, all'udienza del 1.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 - ter c.p.c..
Le parti hanno concluso come da note di trattazione.
Su tali conclusioni delle parti e del p.m., che nulla ha opposto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
-Sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza, peraltro da tempo già interrotta.
-Sull'addebito della separazione
Per quanto attiene alla richiesta di addebito della separazione alla ricorrente, nessuna prova concreta è stata fornita da in ordine alle dedotte violazioni dei doveri Controparte_1
nascenti dal matrimonio, per cui detta separazione va pronunziata senza addebito.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia
3 ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. 2013 n. 25843).
Inoltre, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 2020,
n. 16691).
Occorre dimostrare che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti o episodi che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
imputa a una relazione extraconiugale e condotte aggressive in Controparte_1 Parte_1
suo danno. A sostegno della domanda ha prodotto un report investigativo;
ha indicato nelle difese di aver prodotto screen shot del tablet della figlia minore, sms e messaggi w.a.; non ha articolato capi di prova specifici sul punto (solo capitoli del tutto generici sulle asserite condotte aggressive e minacciose tenute dalla moglie in suo danno).
La relazione investigativa privata depositata dal resistente documenta, per un periodo di sette giorni, solo incontri quotidiani della ricorrente con un altro uomo, senza che siano ritratti atteggiamenti intimi o inopportuni;
nessun'altra documentazione fotografica risulta depositata ritualmente (sms, screen shot etc.).
Al di là della genericità della prospettazione sulle condotte contrarie ai doveri del matrimonio tenute dalla moglie, del tutto generici sono i capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie (peraltro, nessun capo è riferibile alla dedotta relazione), capitoli articolati anche con modalità del tutto avulse dal profilo della necessaria efficienza eziologica delle dedotte violazioni rispetto alla sopravvenuta crisi matrimoniale (stretto nesso di causalità richiesto dall'art. 151 comma 2 c.c.).
E' sufficiente rimandare ai capitoli di prova articolati in atti, del tutto carenti di elementi di specificazione, quanto alla collocazione anche nel tempo e nello spazio, ma soprattutto al collegamento causale dei fatti addotti alla sopravvenuta crisi matrimoniale, sicchè, pur laddove provati, non sarebbero sufficienti ai ini della pronuncia sull'addebito.
Sulla scorta dei documenti in atti, non può ritenersi provato che la ricorrente sia venuta meno, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge ed ai doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia;
non sono stati forniti elementi chiari,
4 precisi e dettagliati sulla violazione degli obblighi, anche di fedeltà, nascenti dal matrimonio e, nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte a sostegno della domanda di addebito sono state formulate in maniera generica e sono state considerate inidonee a fornire riscontro a quanto dedotto.
La separazione va, dunque, pronunciata senza addebito alla ricorrente.
-Sull'affidamento della figlia minore e sulla casa coniugale Per_ Dalla unione è nata una figlia, il 2.2.2016, con difficoltà nella lettura-scrittura e deficit grafo-motorio; la bambina è seguita da un centro specializzato.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso di lei;
il padre ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore “momentaneamente nella residenza abituale, in attesa poi di individuare un'altra sistemazione”; in comparsa non motiva la richiesta nel punto dedicato;
nel corpo del ricorso assume che la moglie ha una relazione extra coniugale, come accennato, e tiene condotte aggressive dalle quali desumere la inidoneità genitoriale, chiede una c.t.u. sul punto.
All'udienza presidenziale delegata, la madre, tenendo atteggiamento composto e misurato, ha riferito di non comprendere le ragioni della richiesta di affido esclusivo avanzata dal resistente;
ha affermato di non avere alcuna relazione extraconiugale;
che il marito era solo estremamente geloso;
il resistente in udienza ha giustificato la richiesta in ragione della ritenuta relazione extraconiugale della moglie che, peraltro, lo denigrava dinanzi alla bambina, alla quale impediva anche di vedere i suoi parenti;
ha poi aggiunto: “lavoro tutti i giorni e non posso stare sempre con la bambina”.
La relazione investigativa privata depositata dal resistente documenta, per un periodo di sette giorni, solo incontri quotidiani della ricorrente con un altro uomo, senza che siano ritratti atteggiamenti intimi o inopportuni.
In ogni caso, la eventuale relazione extraconiugale nulla ha a che vedere con la capacità genitoriale.
La richiesta di affido esclusivo è misura derogatoria rispetto alla regola dell'affidamento condiviso;
una decisione in tal senso presuppone una inidoneità genitoriale nel caso in esame del tutto indimostrata. Anzi, l'affido esclusivo al padre che, come da egli stesso dichiarato in udienza, è lontano da casa l'intera giornata per lavoro, sarebbe pregiudizievole per la minore, che fino a questo momento è stata accudita in prevalenza dalla madre in maniera compiuta ed adeguata, come dimostrato proprio dalla relazione investigativa, che ritrae la ricorrente accompagnare e prendere la figlia a scuola tutti i giorni;
inoltre, un diverso affido
5 allontanerebbe la minore dalla casa coniugale, avendo il padre prospettato diversa collocazione abitativa ancora da individuarsi.
Va, dunque, disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre, così confermando i provvedimenti presidenziali sul punto, in assenza di elementi di novità.
In ordine al disciplinare di visita, si rimanda al dispositivo (confermando anche in tal punto l'ordinanza delegata), considerato che il “disturbo del sonno” asseritamente impeditivo del pernotto, e dedotto dalla madre in ricorso, non è documentato in alcun modo;
né è stata articolata alcuna prova sul punto.
La casa coniugale (alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato ad una nipote della ricorrente e in uso alla famiglia) è per tali ragioni assegnata alla madre.
Cass. 2018 n. 25604
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita
e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
-Sul mantenimento
La ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario ed a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore di € 300,00, e di percepire nell'intero l'assegno unico.
In tema di assegno di mantenimento per i figli minori di età e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la giurisprudenza si è così espressa:
Cass. 2020, n. 16739
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere
a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento
6 correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Avuto riguardo alle esigenze della figlia, che ha otto anni;
considerate le disponibilità economiche complessive dei genitori desumibili dalla prodotta documentazione e da quanto riferito ed ammesso dalle stesse parti in udienza (il padre è operaio, reddito netto mensile €
1.300,00; non ha altri redditi e/o possidenze;
come ammesso dalla stessa ricorrente in ricorso, sopporta esborsi pari ad € 250,00 mensili per il pagamento dell'autovettura in uso alla stessa ricorrente;
la madre è casalinga, ha 41 anni, ha il diploma di licenza media;
non ha redditi e/o possidenze); considerato che la casa coniugale è rappresentata da un alloggio popolare in uso alla stessa ricorrente, stimasi che gli scopi illustrati nell'arresto della Suprema Corte sopra riportato possano ritenersi soddisfatti ponendo a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 250,00, a decorrere dalla data della domanda, così confermando i provvedimenti presidenziali, in assenza di elementi di novità.
Sempre quanto alla prole, rimangono a carico dei genitori in misura uguale, come peraltro richiesto in ricorso, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del
20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.
Considerato poi il valore economico virtuale delle attività di assistenza e cura della figlia, disimpegnate pressocché esclusivamente dalla madre, l'assegno unico sarà da lei richiesto e percepito per l'intero (in deroga alla previsione di pari percezione di legge e di protocollo).
La ricorrente in ricorso non ha chiesto alcun assegno separativo per sé per poi formulare tale nuova richiesta nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. (€ 300,00 mensili); infine, in udienza si è dichiarata disposta a rinunciare all'assegno per sé ed ha chiesto di mantenere l'uso dell'auto FIAT 500; il resistente ha chiesto di porre a carico della ricorrente la rata di €
250,00 sostenuta per il pagamento dell'automobile oppure di disporne la vendita.
Premesso che l'auto risulta intestata alla ricorrente di talchè nulla può modificare il Collegio su tale punto, men che meno disporne la vendita o modificare pagamenti rateali (trattasi di domande inammissibili nel presente giudizio), va evidenziato che il pagamento della rata mensile, a carico del marito, è elemento che già è stato considerato nel determinare l'assegno di mantenimento per la minore.
Inoltre, alla luce dell'età della ricorrente (41 anni) della sua capacità lavorativa, della disponibilità dell'alloggio, dei modesti redditi del marito (1.300,00 euro mensili, senza
7 ulteriori entrate o altre possidenze) che dovrà dotarsi di un'autonoma abitazione e paga la rata mensile dell'automobile intestata alla ricorrente;
considerato che
i coniugi non hanno verosimilmente goduto di un tenore di vita particolarmente agiato;
considerato che
in ricorso, inizialmente, la ricorrente nulla ha chiesto per sé, dimostrando di poter provvedere alle proprie esigenze, e si è disponibile a rinunciare a tale richiesta in sede di udienza delegata, va escluso l'assegno indicato, confermando anche sul punto l'ordinanza delegata (peraltro, nelle note conclusionali, la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto la conferma degli indicati provvedimenti provvisori).
-Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della lite e del suo esito, soccorrono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale, decidendo sulle domande proposte, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale di dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito della separazione a proposta da Parte_1 CP_1
[...]
Per_ c) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
d) assegna alla madre la casa coniugale e gli arredi;
e) regolamenta il diritto di visita “minimo” del padre, salvo diversi accordi dei genitori,
fortemente auspicabili, come segue:-due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore
20,00 nel periodo invernale e fino alle ore 22,00 nel periodo estivo;
-a settimane alterne dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00;- festività e compleanni della bambina alternati;
-15 giorni consecutivi da concordare nel periodo estivo;
f) obbliga a versare a , a titolo di contributo ordinario per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese con bonifico o altra modalità concordata, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT e con decorrenza dalla domanda;
g) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie, per la cui distinzione ed individuazione si rimanda al Protocollo indicato in parte motiva, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante;
h) dispone che l'assegno unico sia richiesto e percepito dalla madre nell'intero importo;
i) rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
8 j) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni di rito;
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 18.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi dott. Raffaele Califano
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