Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
e , rapp.te e difese dall'Avv. Annarita Mazza;
Parte_1 Parte_2
appellante
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. Osvaldo Bellocchio;
Controparte_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 515/2019, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio , per chiedere la riforma della Parte_2 Controparte_1
sentenza di primo grado con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di primo grado in ragione del criterio della soccombenza virtuale. L'appellante contestava che il giudice di pace aveva compensato le spese di lite pur non sussistendo i criteri indicati dall'art. 92, co. 2, e che l'appellato aveva riassunto la causa nonostante e avessero già tagliato le piante, Parte_1 Parte_2
Rappresentavano che con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. -in seguito all'ordinanza di incompetenza per materia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere -, aveva convenuto in giudizio e Controparte_1 Parte_1 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Caserta per chiederne la condanna al pagamento Parte_2 delle spese processuali previo l'accertamento della illegittima piantumazione degli alberi di posti a distanza non regolamentare. Specificavano che già prima che venisse loro CP_2
notifica la citazione in riassunzione, avevano provveduto a tagliare i contestati alberi.
Si è costituito l'appellato , eccependo l'infondatezza dell'appello sia Controparte_1
in fatto che in diritto, sul presupposto che:
- il giudice di primo grado nel dichiarare la soccombenza virtuale avrebbe dovuto accertare se i contestati alberi di fossero o meno a distanza regolamentare;
CP_2
- le appellanti in sede di mediazione avevano dichiarato che le piante non erano posizionate a distanza legale ex artt. 893 e 894 c.c. (“in questo controparte ha ragione
e le signore e sono disponibili a collocare la pianta interessata alla Pt_2 Pt_1
distanza prevista dagli artt. 893 e 894 c.c., purché controparte demolisca la costruzione che funge da ricovero del cane appoggiata al muro di proprietà esclusiva delle suddette”).
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 23.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
L'appello va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato la compensazione delle spese di lite.
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione.
Pertanto, la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n.
4 del c.p.c. (Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064).
Nel caso di specie, il giudice di pace ha provveduto a dichiarare la compensazione delle spese di lite tenuto conto che “…il taglio delle piante è avvenuto prima che venisse riassunto il giudizio dinanzi al giudice di pace di Caserta a seguito della pronuncia di incompetenza del Tribunale. Ne consegue che non vi è alcun presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna delle convenute al pagamento delle spese del presente giudizio, le quali vanno invece compensate interamente tra le parti…”, ravvisando, dunque, in ragione della peculiarità del caso esaminato, quelle eccezionali e gravi ragioni richieste dalla legge.
Risulta altresì priva di pregio la deduzione di parte appellante circa l'assenza di interesse ad agire dell'odierno appellato nel processo di primo grado, atteso che la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c., non costituisce un nuovo processo, bensì la prosecuzione del precedente che continua davanti al giudice competente.
Invero, secondo una ormai consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c., - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza -, davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (cfr.: Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5542; In senso conforme vedi:
Cass. Civ., n. 9915 del 2019; Cass. Civ., n. 10569 del 2017, Cass. Civ., n. 19773 del 2015; vedi anche giurisprudenza di merito, ex multis: Tribunale Cassino, 23/07/2024, n.1071;
Corte appello Reggio Calabria sez. I, 01/06/2020, n.437).
Tale assunto giurisprudenziale è stato di recente rafforzato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno utilizzato analogo principio giurisprudenziale anche in caso di riassunzione in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione, ed ovvero di totale assenza di potere giurisdizionale del giudice a decidere la controversia, evidenziando che il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cassazione civile sez. un., 22/03/2022, n.9312).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza A carico dell'appellante deve porsi anche il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , a rifondere al procuratore di parte Parte_1 Parte_2
appellata Avv. Osvaldo Bellocchio dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 1.278,00 per compensi professionali (II scaglione, D.M. n. 147 del
13/08/2022, valori minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.
Santa Maria Capua Vetere, lì 30.1.2025
Il Giudice
dr Salvatore Scalera