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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17590/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 17590/2015 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Ennio Potuto Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Moretti Controparte_1
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio d'Antona AR
CONVENUTO
NONCHE'
“ (in cui è stata incorporata la “ Controparte_3 [...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_4
Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia
TERZA CHIAMATA in CAUSA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.7.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 – ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_5 AR
al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dei danni
[...]
patrimoniali e non, patiti in conseguenza di intervento odontoiatrico di realizzazione e applicazione di impianti osteointegrati in titanio supportanti otto corone in oro-ceramica e una corona in ceramica su pilastro naturale.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 8.2.2016, si è costituito in giudizio , che ha preliminarmente chiesto di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_1
causa ai fini di manleva della nonché dell'altro Controparte_6
convenuto . Nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea perché infondata in CP_2
fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità nella causazione dei fatti di causa.
Autorizzata la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione, con comparsa depositata il
30.6.2016, si è costituita in giudizio , che ha Controparte_7
chiesto di “accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da ascrivere al proprio assicurato
dr. ” e, quindi, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata, sia in fatto che Controparte_1
in diritto.
Con comparsa depositata l'8.2.2016, si è costituito in giudizio anche AR
, il quale ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto in
[...]
questa sede azionato e, nel merito, contestato tutte le avverse doglianze, chiedendo l'integrale reiezione della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il processo è stato istruito con produzione documentale e CTU medico-legale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 2.1 – In primo luogo, va chiarito che, considerata la pluralità delle eccezioni formulate e delle difese articolate dai convenuti, deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli
artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le
altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019;
Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del
08/05/2014).
Sicché, senza alcun vaglio delle eccezioni preliminari sollevate, si procederà all'esame del merito della domanda.
2.2 – Tanto premesso, mette conto in primo luogo evidenziare che l'attrice, a sostegno della domanda proposta, ha lamentato il “l'imperizia e la negligenza”, ascrivibili ai convenuti, e ha chiesto il ristoro dei pregiudizi subiti in conseguenza dell'intervento odontoiatrico, eseguito sulla persona di
, di realizzazione e applicazione di sei impianti osteointegrati in titanio, supportanti Parte_1
otto corone in oro-ceramica e una corona in oro-ceramica su pilastro naturale, “con esiti a dir poco
disastrosi sulla qualità della vita dell'attrice”; a dire dell'attrice, infatti, e “in CP_1 CP_2
solido e/o ciascuno secondo il diverso grado di responsabilità, non hanno provveduto a realizzare
un manufatto idoneo alla sua destinazione incorrendo entrambi in grave responsabilità”.
In particolare, l'attrice ha dedotto che: - il 10.5.2007 “incaricava il Dott. Controparte_1
di eseguire un intervento odontoiatrico che consisteva nella realizzazione ed applicazione di sei
3 impianti osteointegrati in titanio, supportanti otto corone in oro-ceramica e una corona in oro-
ceramica su pilastro naturale al prezzo complessivo di € 14.700,00”; - “si recava presso lo studio
medico del Dott. per iniziare preliminarmente con la installazione dell'impianto -alla CP_1
cui esecuzione collaborava anche il Dott. al termine del quale si procedeva, come AR
concordato e deciso, all'inserimento delle protesi provvisorie”; - “sennonché, conseguentemente al
posizionamento delle protesi provvisorie, l'istante cominciava ad avvertire gravissimi disagi poiché
la protesi realizzata sull'impianto in zona 34 (arcata sinistra) era stata inserita in posizione
lingualizzata con corona in eccesso;
questo errato inserimento le impediva persino, a causa
dell'eccessivo ed innaturale ingombro linguale, di articolare correttamente le parole, di sbadigliare
o di deglutire, con conseguente ed inevitabile sofferenza e stress emotivo e psicologico”; - “l'attrice
informava immediatamente il Dott. dei gravissimi disagi che l'inserimento delle protesi CP_1
provvisorie le stava causando, tanto da non voler più proseguire nel lavoro di realizzazione dei
definitivi, ma l'odierno convenuto rassicurava la Sig.ra consigliandole di procedere al Pt_1
posizionamento delle protesi definitive che avrebbero eliminato e risolto i suesposti problemi”; -
“fidandosi dell'operato dei professionisti convenuti, l'attrice, seppur fortemente dubbiosa,
acconsentiva al posizionamento delle protesi definitive che venivano tenute dalla odierna istante dal
12.08.2008 al 22.10.2008”; - “nonostante l'inserimento delle protesi definitive -avute dal 12.08.2008
al 22.10.2008- e malgrado le rassicurazioni del Dott. , la Sig.ra continuava ad CP_1 Pt_1
avvertire gravissimi disagi ed enormi difficoltà nella mobilità della lingua, nella fonazione e nella
alimentazione tanto che, in data 22.10.2008, si recava presso lo studio del Dott. per CP_1
evidenziargli nuovamente le problematiche provocate dall'erroneo posizionamento delle protesi
dentarie e per chiedere al medico di smontare il ponte” e “(…) in quella circostanza, (…), chiedeva
al medico di smontare il ponte e di detrarre dall'importo pattuito il solo costo delle protesi definitive
giacché realizzate in modo non conforme”; - “il Dott. il 22.10.2008 smontava il ponte CP_1
-che tratteneva presso il proprio studio medico- ed inseriva le viti di guarigione all'attrice”; - “non
avendo risolto le suesposte problematiche, la sig.ra , (…), in data 10.12.2008, si vedeva Pt_1
4 costretta a rivolgersi presso lo studio della Dott.ssa (…)”, la quale Persona_1
“constatava che l'impianto del 34 le era stato posizionato troppo “lingualmente” e che la protesi
realizzata nell'altro studio medico ingombrava il campo linguale, nonostante la TAC eseguita dalla
sig.ra su suggerimento medico prima degli interventi eseguiti, (…)” ed evidenziava altresì Pt_1
che “la Dott.ssa per risolvere l'ingombro linguale creato dal Dott. , realizzava Per_1 CP_1
una corona in zona 34 con una forma non consona ad un premolare e, conseguentemente, si vedeva
costretta ad adattare alla forma anomala dell'impianto del 34 anche quella degli altri elementi
consecutivi, vale a dire il 35, il 36 ed il 37”.
Secondo parte attrice, “nonostante il suindicato intervento di protesizzazione che ha
comportato la realizzazione di diversi provvisori, i problemi causati alla odierna attrice dall'errato
e negligente lavoro di realizzazione dell'impianto in zona 34 eseguito dai convenuti, saranno
permanenti poiché gli impianti osteointegrati non potranno più essere rimossi se non rimuovendo
con essi l'osso circostante”.
Dato atto delle doglianze attoree, al fine di comprendere la sussistenza dell'invocata responsabilità dei sanitari convenuti vanno esaminate le risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.
Ebbene, gli assunti attorei non hanno trovato conferma nella consulenza medico – legale espletata dall'ausiliario del giudice, dott. Persona_2
All'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, svoltesi alla presenza delle parti e dei rispettivi ctp, in data 5.3.2019 è stato depositato l'elaborato consulenziale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni di ctp di parte attrice.
Sulla scorta della visita odontoiatrica, dell'esame radiografico OPT delle arcate dentarie, dei rilievi fotografici e della raccolta delle informazioni anamnestiche, il dott. , specialista in Per_2
5 odontoiatria, ha esaminato, preventivamente, le prospettazioni tecniche delle parti, ricostruito il dato storico-clinico della paziente e formulato, coerentemente, considerazioni di carattere scientifico.
In primo luogo, l'ausiliare del giudice ha rimarcato che: - (i)“Il caso riguarda una
riabilitazione odontoiatrica con protesica fissa posizionata su due impianti osteointegrati nel
quadrante inferiore sinistro della bocca affidata agli odontoiatri Dott. e AR
il Dott. nel periodo 2007-2008”; - (ii) l'attrice – all'epoca in cui si affidò alle Controparte_1
cure dei sanitari convenuti – presentava il quadrante inferiore sinistro della bocca completamente edentulo (senza premolari e molari) da oltre trent'anni; - “L'assenza di questi denti ha reso inutilizzato
il lato sinistro ai fini della funzione masticatoria”; - (iii) l'operazione sanitaria effettuata dai sanitari
“si è conclusa con il posizionato e integrazione di due viti in titanio, due pilastri implantari protesici
e una protesi fissa che presentava un iniziale eccessivo ingombro della corona corrispondente al
3.4”.
Pertanto, a maggior ragione alla luce di quanto evidenziato dal CT, non può non tenersi conto della situazione clinico-sanitaria preesistente della paziente, concernente gli aspetti odontoiatrici,
sulla quale e sono andati a intervenire. CP_2 CP_1
Infatti, ai fini della valutazione della correttezza dell'operato dei sanitari e, quindi, della verifica della sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale, deve aversi necessariamente riguardo alle peculiarità e alle specificità del caso concreto.
Ebbene, la porzione dell'area anatomica ove sono stati eseguiti gli interventi in questione era edentula da oltre trent'anni.
Si era dinanzi, pertanto, a una condizione di “prolungata edentulia”, dunque tutt'altro che
“ordinaria” e priva di criticità.
Da ciò è derivato il fisiologico aumento del volume della lingua, che ha parzialmente occupato la porzione edentula.
6 Tale aspetto ha notevolmente contribuito all'iniziale disagio della paziente che richiedeva una rieducazione funzionale della lingua.
Rebus sic stantibus, la soluzione protesica fissa al quadrante inferiore sinistro della bocca attraverso un ponte su viti implantari era “indicata e percorribile”.
In ordine agli aspetti diagnostici e ai denunciati errori asseritamente commessi dai convenuti nell'esecuzione dell'intervento odontoiatrico e, in particolare, nel posizionamento delle protesi, il
CTU ha affermato a chiare lettere che: - (i) “La diagnosi e il piano di trattamento dei due sanitari è
esente da errori tecnici.”; - (ii) “Il racconto anamnestico ha permesso di dedurre che la finalizzazione
del caso protesico prevedeva diverse protesi provvisorie e che la protesi definitiva del Dott.
sarebbe stata sovrapponibile a quella eseguita dalla Dott.ssa attualmente in CP_1 Per_1
sede. Il posizionamento della vite implantare in zona 3.4 da parte del Dott. ha CP_2
verosimilmente tenuto conto dei rischi neurologici per la vicinanza anatomica del mentoniero.”; -
(iii) “L'intervento chirurgico di posizionamento delle viti implantari è stato eseguito attraverso
indagini radiografiche preliminari. L'assistenza pre e post operatoria appare rispettosa delle regole
di garanzie e assistenza del paziente. Inoltre le due viti implantari sono adeguatamente
osteointegrate.”; - (iv) “L'implantologia e la protesi dentaria su impianti deve oramai considerarsi
una terapia odontoiatrica senza particolare difficoltà tecnica. Il caso in esame rientra tra questi.
Fanno eccezione i casi complessi con severe atrofie ossee a cui si rendono necessarie trattamenti di
rigenerazione con materiale autologo e/o eterologo.”; - (v) i sanitari hanno rispettato le “linee guida
della (www.osteointegrazione.it).”; - (vi) “I Controparte_8
trattamenti eseguiti dai sanitari non hanno comportato influenze degenerative delle condizioni fisiche
attuali della paziente” e “non hanno comportato postumi”; (vii) “Non sono stati accertati postumi
addebitabili ai sanitari convenuti come alla dott.ssa che è intervenuta successivamente con Per_1
la realizzazione e posizionamento di una nuova protesi dentaria fissa.”; - “I due odontoiatri hanno
svolto rispettivamente il primo la fase chirurgica di posizionamento delle viti implantari e il secondo
7 la fase di protesizzazione con una protesi a ponte prima provvisoria e poi definitiva.”; - “Nel caso in
esame l'odontoiatra 'chirurgo orale' ha il ruolo di studiare il posizionamento delle viti implantari
per numero e tipologia (diametro e lunghezza delle viti) in base all'osso disponibile e ai denti da
riabilitare. In questo caso il Dott. ha posizionato la vite in zona 3.4 più lingualizzata ma CP_2
comunque utilizzabile ai fini protesici. Non è infatti pensabile una rimozione della vite implantare,
perché osteointegrata, oltra all'elevato rischio neurologico. L'odontoiatra 'protesista dentale' ha il
ruolo di procedere alla finalizzazione del caso attraverso il posizionamento di pilastri dritti o
angolati sulle viti implantari e successiva scelta dei materiali, forma e funzionalizzazione della
protesi fissa. In questo caso, dovendo rieducare la lingua, il dott. ha realizzato diverse CP_1
protesi fissa provvisorie che possono essere modificate gradualmente per permettere una
rieducazione della lingua.”; - “Le viti implantari posizionate dal Dott. sono allo stato attuale CP_2
adeguatamente integrate ed esenti da sofferenza perimplantare.”; - “La soluzione protesica eseguita
dal CTP Dott.ssa – attualmente in sede - è sovrapponibile alla protesi realizzata dal Dott. Per_1
, essendo entrambi riusciti a ridurre l'ingombro della corona in zona 3.4 attraverso CP_1
monconi personalizzati.”; - “Le due protesi fissa inferiori sul lato sinistro e sul lato destro sono simili
da un punto di vista protesico. Il lato destro presenta un rifacimento di precedente protesi e pertanto
non presentava il limite della rieducazione della lingua.”; - “La documentazione clinica in atti
permette di dedurre che la soluzione protesica aveva previsto il posizionamento di diversi provvisori.
Le fotografie intraorali mostrano un'adeguata esecuzione dei rapporti occlusale e interocclusali.”; -
“La protesi applicata nella porzione inferiore sinistra della bocca non può aver influito sulla fonetica
della paziente”.
Dunque, il CT – pur avendo preso in considerazione e contemplato, in astratto, soluzioni protesiche e interventistiche differenti e alternative (a dimostrazione, peraltro, della completezza e dell'esaustività dell'indagine dallo stesso condotta) – ha riconosciuto la correttezza dell'opzione prescelta nella fattispecie in esame, ritenuta “rispettosa della necessità di una graduale rieducazione
8 della funzione masticatoria sul lato sinistro della bocca”, a maggior ragione se si considera che: 1)
vi era il rischio di lesioni neurologiche in corrispondenza del foro e del nervo mentoniero, donde l'esigenza di esatto posizionamento della protesi;
2) l'intervento eseguito dalla dott.ssa è Per_1
(stato considerato) sovrapponibile a quello praticato o che avrebbe potuto praticare il dott.
; 3) i trattamenti eseguiti da e non hanno comportato né CP_1 CP_1 CP_2
“influenze degenerative delle condizioni fisiche” della paziente né postumi, non avendo, cioè,
cagionato l'aggravamento della situazione patologica preesistente o l'insorgenza di nuove patologie;
4) la protesi applicata nella porzione inferiore sinistra della bocca non può aver influito sulla fonetica di;
5) per quel che, a tal fine, appare dirimente, “non è possibile confermare che un aumento Pt_1
di volume dell'osso”, rigenerando l'area edentula, avrebbe risolto la problematica della lingua da rieducare, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto comunque subire una rieducazione con più protesi provvisorie, salvo voler eseguire una protesi parziale.
Sicché, in definitiva, non sono stati ravvisati “elementi sufficienti per poter attribuire
chiaramente una responsabilità nella condotta del convenuto”, a fortiori alla luce della più volte rimarcata carenza di documentazione.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica (puntualmente elencata).
Le considerazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano residuare alcun margine di incertezza.
9 Le conclusioni rassegnate sono state ribadite dal CT, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dal Consulente di parte attrice.
Per tali ragioni, non è stato ravvisato alcun motivo per disporre la rinnovazione della consulenza, atteso d'altronde che la mera divergenza tra le tesi sostenute dal CT e quelle sostenute dal Ctp non può riverberarsi – in maniera automatica e in assenza di ulteriori elementi e circostanze
– sulla validità della consulenza, allorché, come visto, non si riscontrino né vizi logici o metodologici né lacune motivazionali.
In particolare, avuto riguardo alle controdeduzioni svolte a fronte delle osservazioni del
Consulente di parte attrice, va rimarcato quanto segue: - (i) in ordine alla necessità di preventiva analisi della tac in caso di riabilitazione implanto-protesica, il ctu – sulla scorta della documentazione in atti e delle operazioni peritali eseguite – ha ritenuto “(…) che i sanitari abbiano sottoposto la
paziente a tutte le preliminari valutazioni radiologiche preventive all'intervento e che, peraltro, come
la CTP conferma, l'inserimento della vite implantare avrebbe richiesto una particolare angolazione
della vite stessa, da correggere, semmai con un pilastro angolato. Pur ammettendo la possibilità di
un incremento dell'osso, tale procedura non ha una elevata predicibilità e avrebbe aumento il rischio
neurologico”, concludendo che “La diagnosi e il piano di trattamento dei due sanitari è esente da
errori tecnici”; - (ii) in merito alla protesi definitiva realizzata dal dott. e da CP_1
quest'ultimo rimossa, su richiesta dell'attrice stessa, il 22.10.2008, prima che, in data 10.12.2008,
si rivolgesse ad altro specialista, non essendo state -a suo dire- risolte le esposte Pt_1
problematiche, il ctu ha osservato che “Il mancato completamento della fase protesica è stato
confermato dall'esibizione durante la visita medico-legale della protesi che il sanitario non ha potuto
applicare perché la paziente si è rivolta ad altro specialista, attuale CTP. Certamente la paziente
accusava un disagio alla masticazione e certamente i sanitari avevano confermato la disponibilità
ad intervenire. Se questo significava un rifacimento o una modifica della protesi consegnata, non è
10 dato sapere. Resta il principio che gli impianti erano protesizzabili e quindi esenti da colpa
professionale.”; - (iii) sul riassorbimento osseo che l'attrice lamentava, come da tac, in zona 34 e sulla ritenuta necessità di incrementare i volumi ossei mediante procedure di rigenerazione ossea atte a soddisfare requisiti funzionali ed estetici, secondo l'ausiliare del giudice: “Sono condivisibili le
osservazioni e i suggerimenti tecnici relativi alle opportunità di inserire l'impianto in zona 3.4.
Tuttavia questo rappresenta un aspetto astratto che non può in modo categorico applicarsi al caso
in esame, non potendo conoscere quali sono stati gli accordi e le possibili proposte del chirurgo.
Peraltro l'indicazione all'inserimento della vite senza una rigenerazione ossea poco predicibile è
confermata dall'esecuzione e integrazione della vite in sede che proprio la stessa CTP ha
protesizzato. Al punto che si potrebbe configurare una responsabilità del sanitario che ha eseguito
ugualmente la protesi attualmente in sede, se ammettiamo che l'impianto in zona 3.4 non era da
posizionare. Evidente, che non ci troviamo in questa ipotesi (…)”; - (iv) a proposito dell'erroneo posizionamento dell'impianto, eccessivamente “lingualizzato”, così da impedire un'adeguata masticazione non tenendo conto dell'atrofia ossea in zona 34, il ctu ha affermato che: “L'aspetto più
volte evidenziato è l'indicazione al posizionamento dell'impianto in zona 3.4. Assodato che, in
assenza di rigenerazione ossea – intervento non predicibile e a rischio di complicanze neurologiche
irreversibili – il posizionamento della vite doveva avvenire con una inclinazione linguo-verso, non è
possibile accertare una colpa professionale.”; - (v) sull'impossibilità di restitutio ad integrum in quanto implicante un perdita definitiva di osso da parte dell'attrice, è stato rimarcato che “Non si deve
confondere un intervento migliorativo della funzione masticatoria, con un 'restitutio ad integrum'
che significherebbe ritornare ad una condizione di parziale edentulia e atrofia ossea del settore
sinistro. Il principio stesso di una protesi fissa o mobile è quella di ripristinare la funzione e non
esattamente i denti quando erano presenti.”; - (vi) in punto di imperizia nella realizzazione della protesi di sinistra, il ctu ha ribadito che “Le due protesi dentarie sono utili a svolgere delle deduzioni
sulla mobilità e funzione della lingua. A destra, per effetto di un ponte pre-esitente e rieseguito, la
lingua trova i suoi giusti rapporti. A sinistra, per il periodo di edentulia di oltre 20 anni, associato
11 ad una masticazione unilaterale a destra, la situazione presente senz'altro i caratteri di un
compromesso protesico, salvo voler eseguire una protesi parziale amovibile. In altre parole, l'aspetto
da tenere in conto non è il rapporto tra canini e premolari ma l'intercuspidazione e un adeguato
aspetto estetico. Nel caso in esame si è raggiunti questo risultato”.
In definitiva, quindi, alla luce di tutte le circostanze fattuali richiamate e illustrate, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie può concludersi che non sono emersi profili di colpa professionale e non è stata riscontrata alcuna violazione delle leges artis e, in generale,
delle regole cautelari all'uopo necessarie, non essendo le condotte tenute dai sanitari in alcun modo connotate da negligenza, imprudenza o imperizia.
In altri termini, ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile alcun profilo di inadempimento,
ovvero di mancanza di perizia o diligenza, nelle condotte tenute dai convenuti e CP_1
. CP_2
Ragion per cui alcun rimprovero può essere mosso nei loro confronti.
Donde l'integrale reiezione della domanda attorea.
Nella statuizione di rigetto della domanda proposta da resta assorbito l'esame Parte_1
della domanda di manleva spiegata (per l'eventualità di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree) dal convenuto . CP_1
3 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza;
talché l'attrice dev'essere condannata alla rifusione delle stesse in favore sia di sia di sia CP_1 CP_2
dell'impresa di assicurazione terza chiamata in causa da . CP_1
Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità,
“le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di
compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa
12 rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata” (cfr. Cass.
n. 31868/2023, che richiama Cass. n. 5262/2001).
Pertanto, in applicazione anche del principio di causalità (che, unitamente a quello di soccombenza, disciplina il riparto delle spese processuali), stante la piena soccombenza dell'attrice e rilevato che la domanda di manleva non è stata formulata arbitrariamente ma si è resa necessaria per le tesi sostenute dall'attrice (poi risultate infondate), vale la regola per cui l'attore deve rifondere le spese al terzo chiamato (v. Cass. n. 31889/2019).
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato con Dm n. 147/2022, facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e della circostanza per cui l'istruttoria è consistita nel solo espletamento della CT)
previsti per le cause di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000.01 ad € 52.000,00).
Va sul punto precisato che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti (come avvenuto nel caso di specie, cfr. pag. 9 dell'atto di citazione), poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. 10984/2021).
L'acconto liquidato con ordinanza del 19.9.2017 in favore del CT (che, deceduto in corso di causa, non ha proposto istanza di liquidazione dei compensi a seguito del deposito dell'elaborato consulenziale), ove effettivamente corrisposto, va posto definitivamente a carico di parte attrice. 13
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di nonché sulla domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_1 CP_2
(incorporata da ”), così Controparte_6 Controparte_3
provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto;
CP_1
- condanna l'attrice al pagamento in favore di , di e di Controparte_1 CP_2
(incorporata da “ Controparte_6 Controparte_3
”) delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre ogni accessorio
[...]
di legge, per compenso professionale, per ciascuna delle parti vittoriose;
- pone l'acconto liquidato in favore del CT con ordinanza del 19.9.2017, ove effettivamente versato, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Bari il 15 luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 17590/2015 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Ennio Potuto Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Moretti Controparte_1
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio d'Antona AR
CONVENUTO
NONCHE'
“ (in cui è stata incorporata la “ Controparte_3 [...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_4
Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia
TERZA CHIAMATA in CAUSA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.7.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 – ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_5 AR
al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dei danni
[...]
patrimoniali e non, patiti in conseguenza di intervento odontoiatrico di realizzazione e applicazione di impianti osteointegrati in titanio supportanti otto corone in oro-ceramica e una corona in ceramica su pilastro naturale.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 8.2.2016, si è costituito in giudizio , che ha preliminarmente chiesto di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_1
causa ai fini di manleva della nonché dell'altro Controparte_6
convenuto . Nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea perché infondata in CP_2
fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità nella causazione dei fatti di causa.
Autorizzata la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione, con comparsa depositata il
30.6.2016, si è costituita in giudizio , che ha Controparte_7
chiesto di “accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da ascrivere al proprio assicurato
dr. ” e, quindi, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata, sia in fatto che Controparte_1
in diritto.
Con comparsa depositata l'8.2.2016, si è costituito in giudizio anche AR
, il quale ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto in
[...]
questa sede azionato e, nel merito, contestato tutte le avverse doglianze, chiedendo l'integrale reiezione della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il processo è stato istruito con produzione documentale e CTU medico-legale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 2.1 – In primo luogo, va chiarito che, considerata la pluralità delle eccezioni formulate e delle difese articolate dai convenuti, deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli
artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le
altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019;
Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del
08/05/2014).
Sicché, senza alcun vaglio delle eccezioni preliminari sollevate, si procederà all'esame del merito della domanda.
2.2 – Tanto premesso, mette conto in primo luogo evidenziare che l'attrice, a sostegno della domanda proposta, ha lamentato il “l'imperizia e la negligenza”, ascrivibili ai convenuti, e ha chiesto il ristoro dei pregiudizi subiti in conseguenza dell'intervento odontoiatrico, eseguito sulla persona di
, di realizzazione e applicazione di sei impianti osteointegrati in titanio, supportanti Parte_1
otto corone in oro-ceramica e una corona in oro-ceramica su pilastro naturale, “con esiti a dir poco
disastrosi sulla qualità della vita dell'attrice”; a dire dell'attrice, infatti, e “in CP_1 CP_2
solido e/o ciascuno secondo il diverso grado di responsabilità, non hanno provveduto a realizzare
un manufatto idoneo alla sua destinazione incorrendo entrambi in grave responsabilità”.
In particolare, l'attrice ha dedotto che: - il 10.5.2007 “incaricava il Dott. Controparte_1
di eseguire un intervento odontoiatrico che consisteva nella realizzazione ed applicazione di sei
3 impianti osteointegrati in titanio, supportanti otto corone in oro-ceramica e una corona in oro-
ceramica su pilastro naturale al prezzo complessivo di € 14.700,00”; - “si recava presso lo studio
medico del Dott. per iniziare preliminarmente con la installazione dell'impianto -alla CP_1
cui esecuzione collaborava anche il Dott. al termine del quale si procedeva, come AR
concordato e deciso, all'inserimento delle protesi provvisorie”; - “sennonché, conseguentemente al
posizionamento delle protesi provvisorie, l'istante cominciava ad avvertire gravissimi disagi poiché
la protesi realizzata sull'impianto in zona 34 (arcata sinistra) era stata inserita in posizione
lingualizzata con corona in eccesso;
questo errato inserimento le impediva persino, a causa
dell'eccessivo ed innaturale ingombro linguale, di articolare correttamente le parole, di sbadigliare
o di deglutire, con conseguente ed inevitabile sofferenza e stress emotivo e psicologico”; - “l'attrice
informava immediatamente il Dott. dei gravissimi disagi che l'inserimento delle protesi CP_1
provvisorie le stava causando, tanto da non voler più proseguire nel lavoro di realizzazione dei
definitivi, ma l'odierno convenuto rassicurava la Sig.ra consigliandole di procedere al Pt_1
posizionamento delle protesi definitive che avrebbero eliminato e risolto i suesposti problemi”; -
“fidandosi dell'operato dei professionisti convenuti, l'attrice, seppur fortemente dubbiosa,
acconsentiva al posizionamento delle protesi definitive che venivano tenute dalla odierna istante dal
12.08.2008 al 22.10.2008”; - “nonostante l'inserimento delle protesi definitive -avute dal 12.08.2008
al 22.10.2008- e malgrado le rassicurazioni del Dott. , la Sig.ra continuava ad CP_1 Pt_1
avvertire gravissimi disagi ed enormi difficoltà nella mobilità della lingua, nella fonazione e nella
alimentazione tanto che, in data 22.10.2008, si recava presso lo studio del Dott. per CP_1
evidenziargli nuovamente le problematiche provocate dall'erroneo posizionamento delle protesi
dentarie e per chiedere al medico di smontare il ponte” e “(…) in quella circostanza, (…), chiedeva
al medico di smontare il ponte e di detrarre dall'importo pattuito il solo costo delle protesi definitive
giacché realizzate in modo non conforme”; - “il Dott. il 22.10.2008 smontava il ponte CP_1
-che tratteneva presso il proprio studio medico- ed inseriva le viti di guarigione all'attrice”; - “non
avendo risolto le suesposte problematiche, la sig.ra , (…), in data 10.12.2008, si vedeva Pt_1
4 costretta a rivolgersi presso lo studio della Dott.ssa (…)”, la quale Persona_1
“constatava che l'impianto del 34 le era stato posizionato troppo “lingualmente” e che la protesi
realizzata nell'altro studio medico ingombrava il campo linguale, nonostante la TAC eseguita dalla
sig.ra su suggerimento medico prima degli interventi eseguiti, (…)” ed evidenziava altresì Pt_1
che “la Dott.ssa per risolvere l'ingombro linguale creato dal Dott. , realizzava Per_1 CP_1
una corona in zona 34 con una forma non consona ad un premolare e, conseguentemente, si vedeva
costretta ad adattare alla forma anomala dell'impianto del 34 anche quella degli altri elementi
consecutivi, vale a dire il 35, il 36 ed il 37”.
Secondo parte attrice, “nonostante il suindicato intervento di protesizzazione che ha
comportato la realizzazione di diversi provvisori, i problemi causati alla odierna attrice dall'errato
e negligente lavoro di realizzazione dell'impianto in zona 34 eseguito dai convenuti, saranno
permanenti poiché gli impianti osteointegrati non potranno più essere rimossi se non rimuovendo
con essi l'osso circostante”.
Dato atto delle doglianze attoree, al fine di comprendere la sussistenza dell'invocata responsabilità dei sanitari convenuti vanno esaminate le risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.
Ebbene, gli assunti attorei non hanno trovato conferma nella consulenza medico – legale espletata dall'ausiliario del giudice, dott. Persona_2
All'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, svoltesi alla presenza delle parti e dei rispettivi ctp, in data 5.3.2019 è stato depositato l'elaborato consulenziale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni di ctp di parte attrice.
Sulla scorta della visita odontoiatrica, dell'esame radiografico OPT delle arcate dentarie, dei rilievi fotografici e della raccolta delle informazioni anamnestiche, il dott. , specialista in Per_2
5 odontoiatria, ha esaminato, preventivamente, le prospettazioni tecniche delle parti, ricostruito il dato storico-clinico della paziente e formulato, coerentemente, considerazioni di carattere scientifico.
In primo luogo, l'ausiliare del giudice ha rimarcato che: - (i)“Il caso riguarda una
riabilitazione odontoiatrica con protesica fissa posizionata su due impianti osteointegrati nel
quadrante inferiore sinistro della bocca affidata agli odontoiatri Dott. e AR
il Dott. nel periodo 2007-2008”; - (ii) l'attrice – all'epoca in cui si affidò alle Controparte_1
cure dei sanitari convenuti – presentava il quadrante inferiore sinistro della bocca completamente edentulo (senza premolari e molari) da oltre trent'anni; - “L'assenza di questi denti ha reso inutilizzato
il lato sinistro ai fini della funzione masticatoria”; - (iii) l'operazione sanitaria effettuata dai sanitari
“si è conclusa con il posizionato e integrazione di due viti in titanio, due pilastri implantari protesici
e una protesi fissa che presentava un iniziale eccessivo ingombro della corona corrispondente al
3.4”.
Pertanto, a maggior ragione alla luce di quanto evidenziato dal CT, non può non tenersi conto della situazione clinico-sanitaria preesistente della paziente, concernente gli aspetti odontoiatrici,
sulla quale e sono andati a intervenire. CP_2 CP_1
Infatti, ai fini della valutazione della correttezza dell'operato dei sanitari e, quindi, della verifica della sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale, deve aversi necessariamente riguardo alle peculiarità e alle specificità del caso concreto.
Ebbene, la porzione dell'area anatomica ove sono stati eseguiti gli interventi in questione era edentula da oltre trent'anni.
Si era dinanzi, pertanto, a una condizione di “prolungata edentulia”, dunque tutt'altro che
“ordinaria” e priva di criticità.
Da ciò è derivato il fisiologico aumento del volume della lingua, che ha parzialmente occupato la porzione edentula.
6 Tale aspetto ha notevolmente contribuito all'iniziale disagio della paziente che richiedeva una rieducazione funzionale della lingua.
Rebus sic stantibus, la soluzione protesica fissa al quadrante inferiore sinistro della bocca attraverso un ponte su viti implantari era “indicata e percorribile”.
In ordine agli aspetti diagnostici e ai denunciati errori asseritamente commessi dai convenuti nell'esecuzione dell'intervento odontoiatrico e, in particolare, nel posizionamento delle protesi, il
CTU ha affermato a chiare lettere che: - (i) “La diagnosi e il piano di trattamento dei due sanitari è
esente da errori tecnici.”; - (ii) “Il racconto anamnestico ha permesso di dedurre che la finalizzazione
del caso protesico prevedeva diverse protesi provvisorie e che la protesi definitiva del Dott.
sarebbe stata sovrapponibile a quella eseguita dalla Dott.ssa attualmente in CP_1 Per_1
sede. Il posizionamento della vite implantare in zona 3.4 da parte del Dott. ha CP_2
verosimilmente tenuto conto dei rischi neurologici per la vicinanza anatomica del mentoniero.”; -
(iii) “L'intervento chirurgico di posizionamento delle viti implantari è stato eseguito attraverso
indagini radiografiche preliminari. L'assistenza pre e post operatoria appare rispettosa delle regole
di garanzie e assistenza del paziente. Inoltre le due viti implantari sono adeguatamente
osteointegrate.”; - (iv) “L'implantologia e la protesi dentaria su impianti deve oramai considerarsi
una terapia odontoiatrica senza particolare difficoltà tecnica. Il caso in esame rientra tra questi.
Fanno eccezione i casi complessi con severe atrofie ossee a cui si rendono necessarie trattamenti di
rigenerazione con materiale autologo e/o eterologo.”; - (v) i sanitari hanno rispettato le “linee guida
della (www.osteointegrazione.it).”; - (vi) “I Controparte_8
trattamenti eseguiti dai sanitari non hanno comportato influenze degenerative delle condizioni fisiche
attuali della paziente” e “non hanno comportato postumi”; (vii) “Non sono stati accertati postumi
addebitabili ai sanitari convenuti come alla dott.ssa che è intervenuta successivamente con Per_1
la realizzazione e posizionamento di una nuova protesi dentaria fissa.”; - “I due odontoiatri hanno
svolto rispettivamente il primo la fase chirurgica di posizionamento delle viti implantari e il secondo
7 la fase di protesizzazione con una protesi a ponte prima provvisoria e poi definitiva.”; - “Nel caso in
esame l'odontoiatra 'chirurgo orale' ha il ruolo di studiare il posizionamento delle viti implantari
per numero e tipologia (diametro e lunghezza delle viti) in base all'osso disponibile e ai denti da
riabilitare. In questo caso il Dott. ha posizionato la vite in zona 3.4 più lingualizzata ma CP_2
comunque utilizzabile ai fini protesici. Non è infatti pensabile una rimozione della vite implantare,
perché osteointegrata, oltra all'elevato rischio neurologico. L'odontoiatra 'protesista dentale' ha il
ruolo di procedere alla finalizzazione del caso attraverso il posizionamento di pilastri dritti o
angolati sulle viti implantari e successiva scelta dei materiali, forma e funzionalizzazione della
protesi fissa. In questo caso, dovendo rieducare la lingua, il dott. ha realizzato diverse CP_1
protesi fissa provvisorie che possono essere modificate gradualmente per permettere una
rieducazione della lingua.”; - “Le viti implantari posizionate dal Dott. sono allo stato attuale CP_2
adeguatamente integrate ed esenti da sofferenza perimplantare.”; - “La soluzione protesica eseguita
dal CTP Dott.ssa – attualmente in sede - è sovrapponibile alla protesi realizzata dal Dott. Per_1
, essendo entrambi riusciti a ridurre l'ingombro della corona in zona 3.4 attraverso CP_1
monconi personalizzati.”; - “Le due protesi fissa inferiori sul lato sinistro e sul lato destro sono simili
da un punto di vista protesico. Il lato destro presenta un rifacimento di precedente protesi e pertanto
non presentava il limite della rieducazione della lingua.”; - “La documentazione clinica in atti
permette di dedurre che la soluzione protesica aveva previsto il posizionamento di diversi provvisori.
Le fotografie intraorali mostrano un'adeguata esecuzione dei rapporti occlusale e interocclusali.”; -
“La protesi applicata nella porzione inferiore sinistra della bocca non può aver influito sulla fonetica
della paziente”.
Dunque, il CT – pur avendo preso in considerazione e contemplato, in astratto, soluzioni protesiche e interventistiche differenti e alternative (a dimostrazione, peraltro, della completezza e dell'esaustività dell'indagine dallo stesso condotta) – ha riconosciuto la correttezza dell'opzione prescelta nella fattispecie in esame, ritenuta “rispettosa della necessità di una graduale rieducazione
8 della funzione masticatoria sul lato sinistro della bocca”, a maggior ragione se si considera che: 1)
vi era il rischio di lesioni neurologiche in corrispondenza del foro e del nervo mentoniero, donde l'esigenza di esatto posizionamento della protesi;
2) l'intervento eseguito dalla dott.ssa è Per_1
(stato considerato) sovrapponibile a quello praticato o che avrebbe potuto praticare il dott.
; 3) i trattamenti eseguiti da e non hanno comportato né CP_1 CP_1 CP_2
“influenze degenerative delle condizioni fisiche” della paziente né postumi, non avendo, cioè,
cagionato l'aggravamento della situazione patologica preesistente o l'insorgenza di nuove patologie;
4) la protesi applicata nella porzione inferiore sinistra della bocca non può aver influito sulla fonetica di;
5) per quel che, a tal fine, appare dirimente, “non è possibile confermare che un aumento Pt_1
di volume dell'osso”, rigenerando l'area edentula, avrebbe risolto la problematica della lingua da rieducare, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto comunque subire una rieducazione con più protesi provvisorie, salvo voler eseguire una protesi parziale.
Sicché, in definitiva, non sono stati ravvisati “elementi sufficienti per poter attribuire
chiaramente una responsabilità nella condotta del convenuto”, a fortiori alla luce della più volte rimarcata carenza di documentazione.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica (puntualmente elencata).
Le considerazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano residuare alcun margine di incertezza.
9 Le conclusioni rassegnate sono state ribadite dal CT, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dal Consulente di parte attrice.
Per tali ragioni, non è stato ravvisato alcun motivo per disporre la rinnovazione della consulenza, atteso d'altronde che la mera divergenza tra le tesi sostenute dal CT e quelle sostenute dal Ctp non può riverberarsi – in maniera automatica e in assenza di ulteriori elementi e circostanze
– sulla validità della consulenza, allorché, come visto, non si riscontrino né vizi logici o metodologici né lacune motivazionali.
In particolare, avuto riguardo alle controdeduzioni svolte a fronte delle osservazioni del
Consulente di parte attrice, va rimarcato quanto segue: - (i) in ordine alla necessità di preventiva analisi della tac in caso di riabilitazione implanto-protesica, il ctu – sulla scorta della documentazione in atti e delle operazioni peritali eseguite – ha ritenuto “(…) che i sanitari abbiano sottoposto la
paziente a tutte le preliminari valutazioni radiologiche preventive all'intervento e che, peraltro, come
la CTP conferma, l'inserimento della vite implantare avrebbe richiesto una particolare angolazione
della vite stessa, da correggere, semmai con un pilastro angolato. Pur ammettendo la possibilità di
un incremento dell'osso, tale procedura non ha una elevata predicibilità e avrebbe aumento il rischio
neurologico”, concludendo che “La diagnosi e il piano di trattamento dei due sanitari è esente da
errori tecnici”; - (ii) in merito alla protesi definitiva realizzata dal dott. e da CP_1
quest'ultimo rimossa, su richiesta dell'attrice stessa, il 22.10.2008, prima che, in data 10.12.2008,
si rivolgesse ad altro specialista, non essendo state -a suo dire- risolte le esposte Pt_1
problematiche, il ctu ha osservato che “Il mancato completamento della fase protesica è stato
confermato dall'esibizione durante la visita medico-legale della protesi che il sanitario non ha potuto
applicare perché la paziente si è rivolta ad altro specialista, attuale CTP. Certamente la paziente
accusava un disagio alla masticazione e certamente i sanitari avevano confermato la disponibilità
ad intervenire. Se questo significava un rifacimento o una modifica della protesi consegnata, non è
10 dato sapere. Resta il principio che gli impianti erano protesizzabili e quindi esenti da colpa
professionale.”; - (iii) sul riassorbimento osseo che l'attrice lamentava, come da tac, in zona 34 e sulla ritenuta necessità di incrementare i volumi ossei mediante procedure di rigenerazione ossea atte a soddisfare requisiti funzionali ed estetici, secondo l'ausiliare del giudice: “Sono condivisibili le
osservazioni e i suggerimenti tecnici relativi alle opportunità di inserire l'impianto in zona 3.4.
Tuttavia questo rappresenta un aspetto astratto che non può in modo categorico applicarsi al caso
in esame, non potendo conoscere quali sono stati gli accordi e le possibili proposte del chirurgo.
Peraltro l'indicazione all'inserimento della vite senza una rigenerazione ossea poco predicibile è
confermata dall'esecuzione e integrazione della vite in sede che proprio la stessa CTP ha
protesizzato. Al punto che si potrebbe configurare una responsabilità del sanitario che ha eseguito
ugualmente la protesi attualmente in sede, se ammettiamo che l'impianto in zona 3.4 non era da
posizionare. Evidente, che non ci troviamo in questa ipotesi (…)”; - (iv) a proposito dell'erroneo posizionamento dell'impianto, eccessivamente “lingualizzato”, così da impedire un'adeguata masticazione non tenendo conto dell'atrofia ossea in zona 34, il ctu ha affermato che: “L'aspetto più
volte evidenziato è l'indicazione al posizionamento dell'impianto in zona 3.4. Assodato che, in
assenza di rigenerazione ossea – intervento non predicibile e a rischio di complicanze neurologiche
irreversibili – il posizionamento della vite doveva avvenire con una inclinazione linguo-verso, non è
possibile accertare una colpa professionale.”; - (v) sull'impossibilità di restitutio ad integrum in quanto implicante un perdita definitiva di osso da parte dell'attrice, è stato rimarcato che “Non si deve
confondere un intervento migliorativo della funzione masticatoria, con un 'restitutio ad integrum'
che significherebbe ritornare ad una condizione di parziale edentulia e atrofia ossea del settore
sinistro. Il principio stesso di una protesi fissa o mobile è quella di ripristinare la funzione e non
esattamente i denti quando erano presenti.”; - (vi) in punto di imperizia nella realizzazione della protesi di sinistra, il ctu ha ribadito che “Le due protesi dentarie sono utili a svolgere delle deduzioni
sulla mobilità e funzione della lingua. A destra, per effetto di un ponte pre-esitente e rieseguito, la
lingua trova i suoi giusti rapporti. A sinistra, per il periodo di edentulia di oltre 20 anni, associato
11 ad una masticazione unilaterale a destra, la situazione presente senz'altro i caratteri di un
compromesso protesico, salvo voler eseguire una protesi parziale amovibile. In altre parole, l'aspetto
da tenere in conto non è il rapporto tra canini e premolari ma l'intercuspidazione e un adeguato
aspetto estetico. Nel caso in esame si è raggiunti questo risultato”.
In definitiva, quindi, alla luce di tutte le circostanze fattuali richiamate e illustrate, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie può concludersi che non sono emersi profili di colpa professionale e non è stata riscontrata alcuna violazione delle leges artis e, in generale,
delle regole cautelari all'uopo necessarie, non essendo le condotte tenute dai sanitari in alcun modo connotate da negligenza, imprudenza o imperizia.
In altri termini, ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile alcun profilo di inadempimento,
ovvero di mancanza di perizia o diligenza, nelle condotte tenute dai convenuti e CP_1
. CP_2
Ragion per cui alcun rimprovero può essere mosso nei loro confronti.
Donde l'integrale reiezione della domanda attorea.
Nella statuizione di rigetto della domanda proposta da resta assorbito l'esame Parte_1
della domanda di manleva spiegata (per l'eventualità di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree) dal convenuto . CP_1
3 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza;
talché l'attrice dev'essere condannata alla rifusione delle stesse in favore sia di sia di sia CP_1 CP_2
dell'impresa di assicurazione terza chiamata in causa da . CP_1
Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità,
“le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di
compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa
12 rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata” (cfr. Cass.
n. 31868/2023, che richiama Cass. n. 5262/2001).
Pertanto, in applicazione anche del principio di causalità (che, unitamente a quello di soccombenza, disciplina il riparto delle spese processuali), stante la piena soccombenza dell'attrice e rilevato che la domanda di manleva non è stata formulata arbitrariamente ma si è resa necessaria per le tesi sostenute dall'attrice (poi risultate infondate), vale la regola per cui l'attore deve rifondere le spese al terzo chiamato (v. Cass. n. 31889/2019).
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato con Dm n. 147/2022, facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e della circostanza per cui l'istruttoria è consistita nel solo espletamento della CT)
previsti per le cause di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000.01 ad € 52.000,00).
Va sul punto precisato che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti (come avvenuto nel caso di specie, cfr. pag. 9 dell'atto di citazione), poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. 10984/2021).
L'acconto liquidato con ordinanza del 19.9.2017 in favore del CT (che, deceduto in corso di causa, non ha proposto istanza di liquidazione dei compensi a seguito del deposito dell'elaborato consulenziale), ove effettivamente corrisposto, va posto definitivamente a carico di parte attrice. 13
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di nonché sulla domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_1 CP_2
(incorporata da ”), così Controparte_6 Controparte_3
provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto;
CP_1
- condanna l'attrice al pagamento in favore di , di e di Controparte_1 CP_2
(incorporata da “ Controparte_6 Controparte_3
”) delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre ogni accessorio
[...]
di legge, per compenso professionale, per ciascuna delle parti vittoriose;
- pone l'acconto liquidato in favore del CT con ordinanza del 19.9.2017, ove effettivamente versato, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Bari il 15 luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.