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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 298/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Cavour – Cond. “Sirio”, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Manlio Mazza (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza dell'importo riportato nelle comunicazioni di
1 indebito, notificate dall'Ente previdenziale il 27.05.2020, relative alle prestazioni di disoccupazione agricola (aventi n. 2017733202162 e 2018769400179) revocate a seguito di cancellazione di giornate di lavoro agricolo negli anni 2017 e 2018. La ricorrente deduceva di non essere a conoscenza del disconoscimento predetto e di aver agito in buona fede, fornendo informazioni veritiere e tali da non provocare errori nell'erogazione della prestazione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito- -accertare e dichiarare il comportamento incolpevole della Sig.ra nella vicenda de qua e per Parte_2
l'effetto - accertare e dichiarare che per le causali in premessa indicate la Sig.ra nulla Parte_2 deve all . - condannare, infine, l'ente Resistente, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della somma riportata dalle comunicazioni di indebito, ricevute il 27.05.2020.
3. L'Ente previdenziale he dedotto e documentato che la cancellazione delle giornate agricole per gli anni in contestazione, sia derivata da accertamento ispettivo (confluito nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione del 27.02.2020) presso l'azienda agricola do Ventrice Pasquale.
3.1. Il disconoscimento è stato, poi, reso pubblico mediante comunicazione (sul sito internet dell'Ente previdenziale) dell'elenco di variazione dal 01.06.2020 al 15.06.2020, a cui non è mai seguita opportuna impugnazione.
4. Giova, inoltre, evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
4.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
2 5. Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha depositato al fine di dimostrare la sussistenza del suo diritto a ottenere il beneficio in contestazione, riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito.
6. Pertanto, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Cavour – Cond. “Sirio”, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Manlio Mazza (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza dell'importo riportato nelle comunicazioni di
1 indebito, notificate dall'Ente previdenziale il 27.05.2020, relative alle prestazioni di disoccupazione agricola (aventi n. 2017733202162 e 2018769400179) revocate a seguito di cancellazione di giornate di lavoro agricolo negli anni 2017 e 2018. La ricorrente deduceva di non essere a conoscenza del disconoscimento predetto e di aver agito in buona fede, fornendo informazioni veritiere e tali da non provocare errori nell'erogazione della prestazione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito- -accertare e dichiarare il comportamento incolpevole della Sig.ra nella vicenda de qua e per Parte_2
l'effetto - accertare e dichiarare che per le causali in premessa indicate la Sig.ra nulla Parte_2 deve all . - condannare, infine, l'ente Resistente, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della somma riportata dalle comunicazioni di indebito, ricevute il 27.05.2020.
3. L'Ente previdenziale he dedotto e documentato che la cancellazione delle giornate agricole per gli anni in contestazione, sia derivata da accertamento ispettivo (confluito nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione del 27.02.2020) presso l'azienda agricola do Ventrice Pasquale.
3.1. Il disconoscimento è stato, poi, reso pubblico mediante comunicazione (sul sito internet dell'Ente previdenziale) dell'elenco di variazione dal 01.06.2020 al 15.06.2020, a cui non è mai seguita opportuna impugnazione.
4. Giova, inoltre, evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
4.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
2 5. Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha depositato al fine di dimostrare la sussistenza del suo diritto a ottenere il beneficio in contestazione, riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito.
6. Pertanto, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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