CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
sulle conclusioni agli atti e all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 16.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Parte_1
Giacomo Manduca e presso il cui studio in Perugia, via Baglioni 10 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
-APPELLANTE -
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici 14, ope legis domicilia
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 38/2024 resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Perugia l'1.07.2024 nel proc. 903/2023 avente ad oggetto pagina 1 di 11 ricorso avverso il decreto prefettizio del 2.02.2023 di allontanamento di cittadino comunitario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 proponeva ricorso ex art. 22 D.Lgs 30/2007 avverso il Parte_1 decreto prefettizio del 2.02.2023 Cat.11/Imm/Com.2/2023 di allontanamento di cittadino comunitario. Il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di
Perugia, recante R.G. n.903/23, si concludeva con ordinanza dell'1.07.2024 di rigetto del ricorso e di conferma del provvedimento prefettizio di allontanamento.
Il ha proposto appello avverso detta ordinanza, deducendo, con i Pt_1 motivi ai quali si fa integrale rinvio, l'erronea valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento di allontanamento.
Si è costituito il appellato, con comparsa alla quale si fa CP_1 integrale rinvio, in via preliminare proponendo appello incidentale rispetto alla pronuncia gravata, “affinché sia espressamente dichiarato, come già richiesto in prime cure, che parte del presente giudizio è solo il
e che quindi l'ordinanza emessa inter partes deve Controparte_1 intendersi emessa nei confronti della predetta Amm.ne e non già della
che ne costituisce organo non dotato di autonoma legittimazione CP_1 processuale nella materia di qua”. Nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello stante la radicale infondatezza dei motivi di impugnazione.
All'udienza del 7.05.2025 le parti, con note scritte, hanno precisato le conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, e all'udienza del 16.07.2025, svoltasi la discussione orale della causa dinanzi al collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Ritiene la Corte che l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
2.1 Preliminarmente occorre rilevare la fondatezza della doglianza avanzata dal dovendosi dare atto che parte del presente Controparte_1 giudizio è solo il e che quindi l'ordinanza emessa Controparte_1 inter partes deve intendersi emessa nei confronti della predetta Amm.ne e non già della che ne costituisce organo non dotato di autonoma CP_1 legittimazione processuale in questa materia. pagina 2 di 11 2.2 Andando al merito dell'impugnazione, il provvedimento di allontanamento di cittadino comunitario nato in [...], è stato adottato Parte_1 dal Prefetto di Perugia “per motivi imperativi di pubblica sicurezza” sul presupposto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.20, comma 3, del D.Lgs 30/2007.
In particolare, si legge nel decreto di allontanamento che “ A carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: condannato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Denuncia in stato di libertà per evasione dalla detenzione domiciliare, insolvenza fraudolenta, violenza o minaccia a p.u., circonvenzione di persona incapace, ricettazione, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, favoreggiamento personale, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, furto, truffa, rapina, maltrattamenti in famiglia.
Destinatario di numerosi divieti di ritorno nel Comune, tra cui: BB,
NI, CE OP…] Atteso che per i motivi su esposti l'interessato rientra in una delle categorie del D.Lgs 159/ 2011 di cui all'art.1 ovvero sulla base di elementi di fatto ° tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
° tra coloro che la condotta il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con
i proventi di attività delittuose;
° tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità la sicurezza o la tranquillità pubblica anche considerando le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa” […]”.
2.3 Orbene, osserva la Corte che l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza riguarda il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile, ad esempio per una serie di gravi delitti contro la persona. In base all' art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30/2007, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Per tale valutazione non è richiesta un tipo di condanna penale, bensì l'esistenza di comportamenti tenuti dalla persona, una valutazione che riguarda la gravità, pagina 3 di 11 l'effettività e sufficiente gravità della minaccia che quei comportamenti arrecano ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica.
Per poter orientare la discrezionalità dell'amministrazione circa l'effettiva pericolosità di quei comportamenti messi in atto dalla persona si indicano altresì alcuni elementi aggiuntivi riferiti a suoi precedenti comportamenti illeciti della persona che possono essere utili a confermare la pericolosità del nuovo comportamento illecito. Infatti l'art. 20 d. lgs.
n. 30/2007 prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono quei comportamenti, anche a) di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero b) di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69: si tratta delle ipotesi per le quali è prevista la consegna obbligatoria in caso di emissione di un mandato di cattura europeo, cioè di fatti di reato per i quali, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni, ovvero c) di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o d) dell'appartenenza a taluna delle categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (in base all'art. 116 d. lgs. n. 159/2011 i riferimenti a tali disposizioni oggi abrogate devono oggi essere riferiti alle ipotesi previste negli artt. 1 e 4 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159), cioè a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
d) gli indiziati di appartenere alle associazioni a delinquere di tipo mafioso previste e punite dall'416-bis cod. pen.; e) i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, pagina 4 di 11 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; g) gli stessi soggetti che abbiano commesso quegli altri atti penalmente rilevanti per i quali è consentito il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e) di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
Il comma 4 dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 riproduce i principi di diritto dell'Unione che valgono per tutte e tre le misure di allontanamento previste, disponendo che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé
l'adozione di tali provvedimenti. Ne discende che i provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari saranno legittimi nei limiti in cui rispettino questi principi, da interpretarsi alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia. In particolare, devono essere rispettati: 1) il principio di proporzionalità;
2) l'obbligo di non essere motivati da ragioni di ordine economico;
3)
l'obbligo di non essere motivati da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato; 4) il principio secondo cui i comportamenti che si imputano alla persona da allontanare devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza;
5) il principio secondo cui l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione del provvedimento di allontanamento.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve poi tener conto della situazione di fatto in cui si trova la persona oggetto del provvedimento [art. 20, co. 5, d. lgs. n. 30/2007]. In particolare, occorre tener conto: a) della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona;
b) della situazione familiare ed economica;
c) dello stato di salute;
d) dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano;
e) dell'importanza dei suoi legami col paese di origine.
Poiché i criteri e i requisiti sono previsti da norme legislative queste valutazioni devono far parte della motivazione del provvedimento: non dovrebbero comportare un'attività discrezionale della Pubblica
Amministrazione, bensì essere espressione di un'attività vincolata, sia pagina 5 di 11 pure subordinata ad una serie di accertamenti di fatto, quali quelli sopra indicati, sicché il provvedimento è viziato per violazione di legge, ogniqualvolta la motivazione non dia conto dell'avvenuto accertamento imposto dalla legge stessa.
3. Tanto premesso, rileva in primo luogo la Corte che nel decreto prefettizio si elencano, in maniera promiscua, una serie di precedenti penali e di polizia che risulterebbero a carico del Il Pt_1 CP_1 appellato, sia in sede di costituzione in primo grado che in appello, nel contestare la doglianza del ricorrente relativa all'assenza di elementi concreti idonei a motivare la valutazione di pericolosità sociale, ha osservato che “il — realmente presente sul territorio dal lontano 2002 Pt_1
— veniva deferito all nel 2002 per invasione di terreni ed edifici;
Pt_2 nel 2003 per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per impiego di minori nell'accattonaggio[…] La condotta, peraltro, veniva reiterata una volta nel 2003 e quattro volte nel 2004, sempre con il coinvolgimento dei figli minori. Di nuovo segnalato all'A.G. per invasione di terreni/edifici, nel medesimo 2004 veniva tratto in arresto per violazione della normativa in materia di immigrazione ed espulso nel 2005 a seguito della condanna intervenuta per questo fatto. Nel 2006 veniva condannato per i fatti relativi all'impiego di minori nell'accattonaggio ed espulso il 19.10.2006
a seguito di rigetto dell'istanza di protezione internazionale con rimpatrio eseguito in pari data. Rientrato nel 2007, veniva tratto in arresto 8.3.2007 per furto aggravato e di nuovo denunciato per invasione di terreni/edifici. Ad aprile 2007 veniva nuovamente tratto in arresto in flagranza di furto e deferito per guida in stato di ebbrezza (sentenza ex art. 444: mesi 2 di arresto e 1000 euro di ammenda). A suo carico veniva adottata la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di
Cagli e, il successivo 20.12.2007, veniva deferito all'A.G. per aver violato la misura stessa. Nel 2008 veniva deferito all'A.G. per falsità ideologica e a suo carico veniva emesso il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Orvieto. Analoghi provvedimenti venivano emesi da altri comuni negli anni successivi, tra i quali Fermignao (PS), NI,
Perugia. Nel 2004 veniva anche deferito per circonvenzione di incapace per aver indotto una persona con deficit cognitivi ad accendere finanziamenti in suo favore.Nel 2009 veniva di nuovo deferito per impiego di minori nell'accattonaggio e nel 2010 per violazione dell'obbligo di istruzione pagina 6 di 11 elementare per aver omesso di far frequentare ai figli minori la scuola dell'obbligo. Nel 2010 veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere unitamente alla moglie e ad altri soggetti per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e maltrattamenti in famiglia. Scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, veniva arrestato in esecuzione della condanna a mesi due per guida in stato di ebbrezza. Nel 2012 veniva, inoltre, deferito per rissa aggravata unitamente ad altri connazionali, falsità in scrittura privata e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Nel 2015 veniva deferito per ricettazione e nel 2016 di nuovo per circonvenzione di incapace e successivamente per insolvenza fraudolenta e furto aggravato
(furto di energia elettrica). Nel 2020 di nuovo deferito per furto, furto aggravato e rapina. Nel 2021 veniva denunciato per truffa al fine dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Nel 2022 nuovamente deferito per furto con destrezza e veniva arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione per espiare la condanna sopraggiunta per il reato di falsità ideologica in regime di detenzione domiciliare. La misura infatti era stata revocata per reiterate violazioni (per le quali era stato denunciato ex art. 385 comma 3) delle prescrizioni e il cittadino comunitario veniva ristretto in carcere a settembre 2022.Scarcerato, gli veniva notificato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica per cui è causa[…]medio tempore, non solo non ha ottemperato al decreto di allontanamento, nonostante la sentenza esecutiva di prime cure, ma è si è reso responsabile di nuovi fatti criminosi di seguito elencati: in data 15.09.2023 è stato denunciato in stato di libertà da personale del locale per il reato di tentato CP_2 furto presso il concessionario Audi sito in via Pievaiola;
in da 27.09.2023
è stato denunciato in stato di libertà da personale della Stazione
Carabinieri di Montegrotto Terme (PD) per il reato di lesioni personali e minaccia;
In data 29.09.2023 è stato tratto in arresto da personale del locale per i reati di resistenza a P.0 e lesioni personali e CP_2 denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione;
In data
20.11.2023 è stato denunciato in stato da libertà da personale della polizia locale di Perugia per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e uso di atto falso in quanto aveva allegato all'istanza di iscrizione anagrafica inviata al Comune di Perugia falsa documentazione attestante la propria attività lavorativa, istanza che era stata rigettata pagina 7 di 11 dal in data 20.11.2023; In data 26.05.2024 è stato denunciato in stato libertà dalla Stazione Carabinieri di Chianciano Terme per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;
In data 29.05.2024 è stato denunciato in stato di libertà da personale della polizia locale di Perugia per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.”
Ebbene, non può non rilevarsi che la documentazione prodotta dal CP_1 convenuto, oltre a non essere idonea a provare l'esistenza di tali precedenti, non consente di capire quali siano le condanne definitive a carico del quali i procedimenti per i quali vi è stato rinvio a Pt_1 giudizio ed ancora pendenti. Risultano, infatti, essere stati depositati esclusivamente un “Foglio Notizie” datato 2.02.2023, un “Elenco precedenti dattiloscopici” datato 26.06.2023 ed una nota della Questura di Perugia,
Ufficio di Perugia, del 23.10.2024, integrativa di altra nota non depositata in atti, contenente l'indicazione di ulteriori denunce a carico del , successive al provvedimento di allontanamento. Pt_1
In mancanza della produzione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, può farsi riferimento a quanto risulta dal Decreto del Tribunale di Roma del 5.02.2025, versato in atti dall'appellante, che non ha convalidato il trattenimento del Bloj adottato il 3.02.2025 in relazione al provvedimento di allontanamento oggetto della presente impugnazione. Nel decreto che non ha convalidato il trattenimento, il Tribunale afferma: “Da quanto emerge dai documenti prodotti dalla Questura, il trattenuto annovera diversi precedenti “di polizia”. Tuttavia, per quanto concerne le condanne definitive, risultano a carico del cittadino rumeno: una sentenza emessa nel 2022 di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di falso;
una sentenza emessa nel 2016 di condanna alla pena di mesi sei giorni 20 di arresto per il reato di cui all'articolo 12 dlgs 286/1998; una sentenza emessa nel 2010 di condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di guida in stato di ebbrezza;
una sentenza emessa nel 2010 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di furto aggravato. Si registrano relativamente ad epoca più recente una condanna non definitiva emessa il 05/10/2023 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali”.
Alla luce di tali complessive risultanze e, pur tenendo in conto dei titoli di reato delle denunce in stato di libertà solo annoverate dal , CP_1 risulta evidente, in primo luogo, che i reati per i quali il è stato Pt_1 pagina 8 di 11 condannato non rientrano, per la loro natura, tra quelli contemplati nell'art. 20, comma 3 e che comunque si tratta di fattispecie prevalentemente riferite a reati contro il patrimonio, anche di lieve entità, e certamente non tali da costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
4. Inoltre, oltre al richiamo – per nulla puntuale- ai precedenti penali e di polizia, nel provvedimento di allontanamento si afferma che “per i motivi su esposti” ( ossia i precedenti penali e di polizia in precedenza indicati)l'interessato rientra in una delle categorie del Dlgs 159/2011 di cui all'art.1”, elencando poi tutte le categorie previste da detto articolo.
Il richiamo alle categorie di cui all'art.1 del Dlgs 159/2011 risulta del tutto carente di motivazione con riferimento ai comportamenti tenuti concretamente dal , mancando qualsiasi specifico riferimento a quale Pt_1 delle singole categorie apparterrebbe il predetto, in totale mancanza di qualsiasi indicazione di elementi di fatto da cui desumere quale sia il tenore di vita dello stesso, donde poterne desumere poi la circostanza che il è abitualmente dedito a traffici delittuosi ovvero che la stesso Pt_1 viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
Sostanzialmente, in disparte il richiamo ai reati commessi, come detto impreciso e non adeguatamente documentato, il provvedimento di allontanamento si fonda su asserzioni non documentate, in assenza di indicazione di concreti elementi di fatto che diano conto della attualità della pericolosità sociale, della “abitualità” nella dedizione a traffici delittuosi e del fatto che il “viva abitualmente” con i proventi di Pt_1 attività delittuose, non potendosi non rilevare sul punto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c) e 16 d.lgs.
159/2011, nella misura in cui consentono l'applicazione di misure di prevenzione personali (da parte del questore o dell'autorità giudiziaria) e reali (sequestro e confisca) a coloro che “debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, posto che l'ipotesi di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 viene tuttora ritenuta come affetta da radicale imprecisione non colmabile attraverso il diritto vivente nel quale, anzi, persiste un contrasto in ordine al significato del concetto, senz'altro letteralmente ambiguo e polisenso, di pagina 9 di 11 “traffici delittuosi”, ed ha, invece, rigettato analoga questione sollevata in relazione all'art. 1 lett.b) ritenendo che “alla luce dell'interpretazione tassativizzante condotta dalla più recente giurisprudenza di Cassazione sia sul versante sostanziale (con particolare riferimento all'aggettivo «delittuoso», all'avverbio «abitualmente», ai termini «elementi di fatto», «proventi» e «traffici delittuosi») e processuale (volte a precisare la consistenza degli «elementi di fatto» specie in rapporto ad eventuali pronunce frattanto intervenute in sede giudiziale) di cui alle disposizioni impugnate, sia stato ormai raggiunto un sufficiente grado di precisione nella definizione della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 dovendosi trattare di delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico suo reddito o quanto meno una componente significativa”.
5. Infine, come innanzi evidenziato, ai sensi del comma 5 dell'art.20
“Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Ebbene, nel decreto prefettizio in questione è del tutto assente nella motivazione l'indicazione della situazione di fatto in cui si trovava il
(giunto in Italia con i fratelli nel 2002, presente in Italia dal 2007 Pt_1 ininterrottamente fino ad oggi, sposato e padre di tre figli minori).
L'appellante ha, altresì, documentato in sede processuale di essere stato iscritto all'anagrafe, di condurre in locazione un appartamento ed ha allegato di avere sempre lavorato nell'edilizia, sebbene in nero.
Tali complessivi elementi non risultano essere stati affatto esaminati, né richiamati nel decreto, mentre vi è scritto, con una motivazione di puro
“stile”,: ”quanto emerso (?) in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare ed ai suoi legami con lo stato di appartenenza/provenienza non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa”.
pagina 10 di 11 6.In conclusione, quindi, l'appello risulta fondato, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata e annullamento del decreto prefettizio di allontanamento .
7.La peculiare natura della lite e le questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dato atto che parte dei giudizi di primo e secondo grado è il
[...]
e non la CP_1 Controparte_1
-accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il decreto emesso dal
Prefetto di Perugia del 2.02.2023 Cat.11/Imm/Com.2/2023 di allontanamento di . Parte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
sulle conclusioni agli atti e all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 16.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Parte_1
Giacomo Manduca e presso il cui studio in Perugia, via Baglioni 10 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
-APPELLANTE -
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici 14, ope legis domicilia
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 38/2024 resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Perugia l'1.07.2024 nel proc. 903/2023 avente ad oggetto pagina 1 di 11 ricorso avverso il decreto prefettizio del 2.02.2023 di allontanamento di cittadino comunitario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 proponeva ricorso ex art. 22 D.Lgs 30/2007 avverso il Parte_1 decreto prefettizio del 2.02.2023 Cat.11/Imm/Com.2/2023 di allontanamento di cittadino comunitario. Il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di
Perugia, recante R.G. n.903/23, si concludeva con ordinanza dell'1.07.2024 di rigetto del ricorso e di conferma del provvedimento prefettizio di allontanamento.
Il ha proposto appello avverso detta ordinanza, deducendo, con i Pt_1 motivi ai quali si fa integrale rinvio, l'erronea valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento di allontanamento.
Si è costituito il appellato, con comparsa alla quale si fa CP_1 integrale rinvio, in via preliminare proponendo appello incidentale rispetto alla pronuncia gravata, “affinché sia espressamente dichiarato, come già richiesto in prime cure, che parte del presente giudizio è solo il
e che quindi l'ordinanza emessa inter partes deve Controparte_1 intendersi emessa nei confronti della predetta Amm.ne e non già della
che ne costituisce organo non dotato di autonoma legittimazione CP_1 processuale nella materia di qua”. Nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello stante la radicale infondatezza dei motivi di impugnazione.
All'udienza del 7.05.2025 le parti, con note scritte, hanno precisato le conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, e all'udienza del 16.07.2025, svoltasi la discussione orale della causa dinanzi al collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Ritiene la Corte che l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
2.1 Preliminarmente occorre rilevare la fondatezza della doglianza avanzata dal dovendosi dare atto che parte del presente Controparte_1 giudizio è solo il e che quindi l'ordinanza emessa Controparte_1 inter partes deve intendersi emessa nei confronti della predetta Amm.ne e non già della che ne costituisce organo non dotato di autonoma CP_1 legittimazione processuale in questa materia. pagina 2 di 11 2.2 Andando al merito dell'impugnazione, il provvedimento di allontanamento di cittadino comunitario nato in [...], è stato adottato Parte_1 dal Prefetto di Perugia “per motivi imperativi di pubblica sicurezza” sul presupposto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.20, comma 3, del D.Lgs 30/2007.
In particolare, si legge nel decreto di allontanamento che “ A carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: condannato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Denuncia in stato di libertà per evasione dalla detenzione domiciliare, insolvenza fraudolenta, violenza o minaccia a p.u., circonvenzione di persona incapace, ricettazione, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, favoreggiamento personale, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, furto, truffa, rapina, maltrattamenti in famiglia.
Destinatario di numerosi divieti di ritorno nel Comune, tra cui: BB,
NI, CE OP…] Atteso che per i motivi su esposti l'interessato rientra in una delle categorie del D.Lgs 159/ 2011 di cui all'art.1 ovvero sulla base di elementi di fatto ° tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
° tra coloro che la condotta il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con
i proventi di attività delittuose;
° tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità la sicurezza o la tranquillità pubblica anche considerando le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa” […]”.
2.3 Orbene, osserva la Corte che l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza riguarda il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile, ad esempio per una serie di gravi delitti contro la persona. In base all' art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30/2007, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Per tale valutazione non è richiesta un tipo di condanna penale, bensì l'esistenza di comportamenti tenuti dalla persona, una valutazione che riguarda la gravità, pagina 3 di 11 l'effettività e sufficiente gravità della minaccia che quei comportamenti arrecano ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica.
Per poter orientare la discrezionalità dell'amministrazione circa l'effettiva pericolosità di quei comportamenti messi in atto dalla persona si indicano altresì alcuni elementi aggiuntivi riferiti a suoi precedenti comportamenti illeciti della persona che possono essere utili a confermare la pericolosità del nuovo comportamento illecito. Infatti l'art. 20 d. lgs.
n. 30/2007 prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono quei comportamenti, anche a) di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero b) di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69: si tratta delle ipotesi per le quali è prevista la consegna obbligatoria in caso di emissione di un mandato di cattura europeo, cioè di fatti di reato per i quali, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni, ovvero c) di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o d) dell'appartenenza a taluna delle categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (in base all'art. 116 d. lgs. n. 159/2011 i riferimenti a tali disposizioni oggi abrogate devono oggi essere riferiti alle ipotesi previste negli artt. 1 e 4 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159), cioè a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
d) gli indiziati di appartenere alle associazioni a delinquere di tipo mafioso previste e punite dall'416-bis cod. pen.; e) i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, pagina 4 di 11 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; g) gli stessi soggetti che abbiano commesso quegli altri atti penalmente rilevanti per i quali è consentito il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e) di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
Il comma 4 dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 riproduce i principi di diritto dell'Unione che valgono per tutte e tre le misure di allontanamento previste, disponendo che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé
l'adozione di tali provvedimenti. Ne discende che i provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari saranno legittimi nei limiti in cui rispettino questi principi, da interpretarsi alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia. In particolare, devono essere rispettati: 1) il principio di proporzionalità;
2) l'obbligo di non essere motivati da ragioni di ordine economico;
3)
l'obbligo di non essere motivati da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato; 4) il principio secondo cui i comportamenti che si imputano alla persona da allontanare devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza;
5) il principio secondo cui l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione del provvedimento di allontanamento.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve poi tener conto della situazione di fatto in cui si trova la persona oggetto del provvedimento [art. 20, co. 5, d. lgs. n. 30/2007]. In particolare, occorre tener conto: a) della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona;
b) della situazione familiare ed economica;
c) dello stato di salute;
d) dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano;
e) dell'importanza dei suoi legami col paese di origine.
Poiché i criteri e i requisiti sono previsti da norme legislative queste valutazioni devono far parte della motivazione del provvedimento: non dovrebbero comportare un'attività discrezionale della Pubblica
Amministrazione, bensì essere espressione di un'attività vincolata, sia pagina 5 di 11 pure subordinata ad una serie di accertamenti di fatto, quali quelli sopra indicati, sicché il provvedimento è viziato per violazione di legge, ogniqualvolta la motivazione non dia conto dell'avvenuto accertamento imposto dalla legge stessa.
3. Tanto premesso, rileva in primo luogo la Corte che nel decreto prefettizio si elencano, in maniera promiscua, una serie di precedenti penali e di polizia che risulterebbero a carico del Il Pt_1 CP_1 appellato, sia in sede di costituzione in primo grado che in appello, nel contestare la doglianza del ricorrente relativa all'assenza di elementi concreti idonei a motivare la valutazione di pericolosità sociale, ha osservato che “il — realmente presente sul territorio dal lontano 2002 Pt_1
— veniva deferito all nel 2002 per invasione di terreni ed edifici;
Pt_2 nel 2003 per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per impiego di minori nell'accattonaggio[…] La condotta, peraltro, veniva reiterata una volta nel 2003 e quattro volte nel 2004, sempre con il coinvolgimento dei figli minori. Di nuovo segnalato all'A.G. per invasione di terreni/edifici, nel medesimo 2004 veniva tratto in arresto per violazione della normativa in materia di immigrazione ed espulso nel 2005 a seguito della condanna intervenuta per questo fatto. Nel 2006 veniva condannato per i fatti relativi all'impiego di minori nell'accattonaggio ed espulso il 19.10.2006
a seguito di rigetto dell'istanza di protezione internazionale con rimpatrio eseguito in pari data. Rientrato nel 2007, veniva tratto in arresto 8.3.2007 per furto aggravato e di nuovo denunciato per invasione di terreni/edifici. Ad aprile 2007 veniva nuovamente tratto in arresto in flagranza di furto e deferito per guida in stato di ebbrezza (sentenza ex art. 444: mesi 2 di arresto e 1000 euro di ammenda). A suo carico veniva adottata la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di
Cagli e, il successivo 20.12.2007, veniva deferito all'A.G. per aver violato la misura stessa. Nel 2008 veniva deferito all'A.G. per falsità ideologica e a suo carico veniva emesso il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Orvieto. Analoghi provvedimenti venivano emesi da altri comuni negli anni successivi, tra i quali Fermignao (PS), NI,
Perugia. Nel 2004 veniva anche deferito per circonvenzione di incapace per aver indotto una persona con deficit cognitivi ad accendere finanziamenti in suo favore.Nel 2009 veniva di nuovo deferito per impiego di minori nell'accattonaggio e nel 2010 per violazione dell'obbligo di istruzione pagina 6 di 11 elementare per aver omesso di far frequentare ai figli minori la scuola dell'obbligo. Nel 2010 veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere unitamente alla moglie e ad altri soggetti per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e maltrattamenti in famiglia. Scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, veniva arrestato in esecuzione della condanna a mesi due per guida in stato di ebbrezza. Nel 2012 veniva, inoltre, deferito per rissa aggravata unitamente ad altri connazionali, falsità in scrittura privata e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Nel 2015 veniva deferito per ricettazione e nel 2016 di nuovo per circonvenzione di incapace e successivamente per insolvenza fraudolenta e furto aggravato
(furto di energia elettrica). Nel 2020 di nuovo deferito per furto, furto aggravato e rapina. Nel 2021 veniva denunciato per truffa al fine dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Nel 2022 nuovamente deferito per furto con destrezza e veniva arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione per espiare la condanna sopraggiunta per il reato di falsità ideologica in regime di detenzione domiciliare. La misura infatti era stata revocata per reiterate violazioni (per le quali era stato denunciato ex art. 385 comma 3) delle prescrizioni e il cittadino comunitario veniva ristretto in carcere a settembre 2022.Scarcerato, gli veniva notificato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica per cui è causa[…]medio tempore, non solo non ha ottemperato al decreto di allontanamento, nonostante la sentenza esecutiva di prime cure, ma è si è reso responsabile di nuovi fatti criminosi di seguito elencati: in data 15.09.2023 è stato denunciato in stato di libertà da personale del locale per il reato di tentato CP_2 furto presso il concessionario Audi sito in via Pievaiola;
in da 27.09.2023
è stato denunciato in stato di libertà da personale della Stazione
Carabinieri di Montegrotto Terme (PD) per il reato di lesioni personali e minaccia;
In data 29.09.2023 è stato tratto in arresto da personale del locale per i reati di resistenza a P.0 e lesioni personali e CP_2 denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione;
In data
20.11.2023 è stato denunciato in stato da libertà da personale della polizia locale di Perugia per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e uso di atto falso in quanto aveva allegato all'istanza di iscrizione anagrafica inviata al Comune di Perugia falsa documentazione attestante la propria attività lavorativa, istanza che era stata rigettata pagina 7 di 11 dal in data 20.11.2023; In data 26.05.2024 è stato denunciato in stato libertà dalla Stazione Carabinieri di Chianciano Terme per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;
In data 29.05.2024 è stato denunciato in stato di libertà da personale della polizia locale di Perugia per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.”
Ebbene, non può non rilevarsi che la documentazione prodotta dal CP_1 convenuto, oltre a non essere idonea a provare l'esistenza di tali precedenti, non consente di capire quali siano le condanne definitive a carico del quali i procedimenti per i quali vi è stato rinvio a Pt_1 giudizio ed ancora pendenti. Risultano, infatti, essere stati depositati esclusivamente un “Foglio Notizie” datato 2.02.2023, un “Elenco precedenti dattiloscopici” datato 26.06.2023 ed una nota della Questura di Perugia,
Ufficio di Perugia, del 23.10.2024, integrativa di altra nota non depositata in atti, contenente l'indicazione di ulteriori denunce a carico del , successive al provvedimento di allontanamento. Pt_1
In mancanza della produzione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, può farsi riferimento a quanto risulta dal Decreto del Tribunale di Roma del 5.02.2025, versato in atti dall'appellante, che non ha convalidato il trattenimento del Bloj adottato il 3.02.2025 in relazione al provvedimento di allontanamento oggetto della presente impugnazione. Nel decreto che non ha convalidato il trattenimento, il Tribunale afferma: “Da quanto emerge dai documenti prodotti dalla Questura, il trattenuto annovera diversi precedenti “di polizia”. Tuttavia, per quanto concerne le condanne definitive, risultano a carico del cittadino rumeno: una sentenza emessa nel 2022 di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di falso;
una sentenza emessa nel 2016 di condanna alla pena di mesi sei giorni 20 di arresto per il reato di cui all'articolo 12 dlgs 286/1998; una sentenza emessa nel 2010 di condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di guida in stato di ebbrezza;
una sentenza emessa nel 2010 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di furto aggravato. Si registrano relativamente ad epoca più recente una condanna non definitiva emessa il 05/10/2023 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali”.
Alla luce di tali complessive risultanze e, pur tenendo in conto dei titoli di reato delle denunce in stato di libertà solo annoverate dal , CP_1 risulta evidente, in primo luogo, che i reati per i quali il è stato Pt_1 pagina 8 di 11 condannato non rientrano, per la loro natura, tra quelli contemplati nell'art. 20, comma 3 e che comunque si tratta di fattispecie prevalentemente riferite a reati contro il patrimonio, anche di lieve entità, e certamente non tali da costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
4. Inoltre, oltre al richiamo – per nulla puntuale- ai precedenti penali e di polizia, nel provvedimento di allontanamento si afferma che “per i motivi su esposti” ( ossia i precedenti penali e di polizia in precedenza indicati)l'interessato rientra in una delle categorie del Dlgs 159/2011 di cui all'art.1”, elencando poi tutte le categorie previste da detto articolo.
Il richiamo alle categorie di cui all'art.1 del Dlgs 159/2011 risulta del tutto carente di motivazione con riferimento ai comportamenti tenuti concretamente dal , mancando qualsiasi specifico riferimento a quale Pt_1 delle singole categorie apparterrebbe il predetto, in totale mancanza di qualsiasi indicazione di elementi di fatto da cui desumere quale sia il tenore di vita dello stesso, donde poterne desumere poi la circostanza che il è abitualmente dedito a traffici delittuosi ovvero che la stesso Pt_1 viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
Sostanzialmente, in disparte il richiamo ai reati commessi, come detto impreciso e non adeguatamente documentato, il provvedimento di allontanamento si fonda su asserzioni non documentate, in assenza di indicazione di concreti elementi di fatto che diano conto della attualità della pericolosità sociale, della “abitualità” nella dedizione a traffici delittuosi e del fatto che il “viva abitualmente” con i proventi di Pt_1 attività delittuose, non potendosi non rilevare sul punto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c) e 16 d.lgs.
159/2011, nella misura in cui consentono l'applicazione di misure di prevenzione personali (da parte del questore o dell'autorità giudiziaria) e reali (sequestro e confisca) a coloro che “debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, posto che l'ipotesi di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 viene tuttora ritenuta come affetta da radicale imprecisione non colmabile attraverso il diritto vivente nel quale, anzi, persiste un contrasto in ordine al significato del concetto, senz'altro letteralmente ambiguo e polisenso, di pagina 9 di 11 “traffici delittuosi”, ed ha, invece, rigettato analoga questione sollevata in relazione all'art. 1 lett.b) ritenendo che “alla luce dell'interpretazione tassativizzante condotta dalla più recente giurisprudenza di Cassazione sia sul versante sostanziale (con particolare riferimento all'aggettivo «delittuoso», all'avverbio «abitualmente», ai termini «elementi di fatto», «proventi» e «traffici delittuosi») e processuale (volte a precisare la consistenza degli «elementi di fatto» specie in rapporto ad eventuali pronunce frattanto intervenute in sede giudiziale) di cui alle disposizioni impugnate, sia stato ormai raggiunto un sufficiente grado di precisione nella definizione della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 dovendosi trattare di delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico suo reddito o quanto meno una componente significativa”.
5. Infine, come innanzi evidenziato, ai sensi del comma 5 dell'art.20
“Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Ebbene, nel decreto prefettizio in questione è del tutto assente nella motivazione l'indicazione della situazione di fatto in cui si trovava il
(giunto in Italia con i fratelli nel 2002, presente in Italia dal 2007 Pt_1 ininterrottamente fino ad oggi, sposato e padre di tre figli minori).
L'appellante ha, altresì, documentato in sede processuale di essere stato iscritto all'anagrafe, di condurre in locazione un appartamento ed ha allegato di avere sempre lavorato nell'edilizia, sebbene in nero.
Tali complessivi elementi non risultano essere stati affatto esaminati, né richiamati nel decreto, mentre vi è scritto, con una motivazione di puro
“stile”,: ”quanto emerso (?) in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare ed ai suoi legami con lo stato di appartenenza/provenienza non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa”.
pagina 10 di 11 6.In conclusione, quindi, l'appello risulta fondato, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata e annullamento del decreto prefettizio di allontanamento .
7.La peculiare natura della lite e le questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dato atto che parte dei giudizi di primo e secondo grado è il
[...]
e non la CP_1 Controparte_1
-accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il decreto emesso dal
Prefetto di Perugia del 2.02.2023 Cat.11/Imm/Com.2/2023 di allontanamento di . Parte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 11 di 11