Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Giacinto Ceroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossacesia, non costituito in giudizio;
per l''annullamento
• del provvedimento amministrativo reso dal Comune di Fossacesia – Settore 3 Urbanistica ed Edilizia – Registro Generale n. 732 del 24/09/2024 – Determina del Responsabile del Servizio n. 118 del 24/09/2024 Proposta n. 298 del 24/09/2024 recante oggetto “acquisizione al patrimonio comunale, ingiunzione sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione n. 12 del 21.02.2024 del settore III Urbanistica ed Edilizia ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01” – notificato ai ricorrenti in data 11/10/2024 (data spedizione) a mezzo raccomandata a/r
• di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e/o collegati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2025 il dott. AS IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo il Comune resistente annullato il provvedimento impugnato di acquisizione al patrimonio comunale; insistendo per la compensazione delle spese;
-occorre pertanto provvedere in conformità;
-le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL PA, Presidente
AS IA, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS IA | OL PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.