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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6249 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4056/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 17079\2023 (ATP), tra
nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli , presso e nello studio dell'avv. stabilito Massimiliano Nisticò, che dichiara di agire di intesa con l'avv. Barbara Schiattarella, da cui è rapp.to e difeso, giusto mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ingala Alessandra Maria RESISTENTE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 17079\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico–legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si è costituito l , resistendo al ricorso. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 17079\2023 relativo alla fase di ATP. Il ricorso non è fondato. Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso non appaiono meritevoli di considerazione. Parte ricorrente invero, lamenta presunte incongruenze diagnostiche e valutative e carenze di motivazione medico – legale nella CTU. Le allegazioni a sostegno delle contestazioni appaiono tuttavia generiche, in quanto non riferite a specifici vizi della consulenza. Parte ricorrente non richiama invero alcuna specifica documentazione medica in atti che sarebbe stata disattesa dalla ctu, così inducendo a ritenere che la diversa valutazione delle patologie sia il frutto di un mero dissenso diagnostico non attinente al percorso logico seguito dal consulente del Tribunale. Deve, al riguardo, osservarsi che dalle risultanze della Ctu e in particolare dall'esito dell'esame clinico diretto, si evince la valutazione delle patologie a carico del ricorrente e della incidenza di esse sulla complessiva capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, che si ritiene ancora residuare, senza la limitazione percentuale richiesta dalla legge. Ritiene pertanto il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti reddituali previsti dall'art. 152 disposizioni attuative del c.p.c. al fine di esentare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la parte privata dalle spese ex art. 152 disposizioni attuative c.p.c. per l'ATP; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 16.09.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4056/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 17079\2023 (ATP), tra
nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli , presso e nello studio dell'avv. stabilito Massimiliano Nisticò, che dichiara di agire di intesa con l'avv. Barbara Schiattarella, da cui è rapp.to e difeso, giusto mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ingala Alessandra Maria RESISTENTE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 17079\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico–legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si è costituito l , resistendo al ricorso. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 17079\2023 relativo alla fase di ATP. Il ricorso non è fondato. Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso non appaiono meritevoli di considerazione. Parte ricorrente invero, lamenta presunte incongruenze diagnostiche e valutative e carenze di motivazione medico – legale nella CTU. Le allegazioni a sostegno delle contestazioni appaiono tuttavia generiche, in quanto non riferite a specifici vizi della consulenza. Parte ricorrente non richiama invero alcuna specifica documentazione medica in atti che sarebbe stata disattesa dalla ctu, così inducendo a ritenere che la diversa valutazione delle patologie sia il frutto di un mero dissenso diagnostico non attinente al percorso logico seguito dal consulente del Tribunale. Deve, al riguardo, osservarsi che dalle risultanze della Ctu e in particolare dall'esito dell'esame clinico diretto, si evince la valutazione delle patologie a carico del ricorrente e della incidenza di esse sulla complessiva capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, che si ritiene ancora residuare, senza la limitazione percentuale richiesta dalla legge. Ritiene pertanto il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti reddituali previsti dall'art. 152 disposizioni attuative del c.p.c. al fine di esentare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la parte privata dalle spese ex art. 152 disposizioni attuative c.p.c. per l'ATP; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 16.09.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo