Articolo 4 della Legge 20 gennaio 1997, n. 18
Articolo 3
Versione
13 febbraio 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997