Art. 19.
I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge dovranno rimanere aperti al pubblico.
Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.
I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge dovranno rimanere aperti al pubblico.
Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.