Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13702/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024
da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv.ti ZAMPOLLI BARBARA e PODDA
ANDREA LUCA, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (udienza di prima comparizione delle parti avanti al giudice istruttore nel procedimento di separazione del 21/11/2023 – sentenza di separazione dd. 11/12/2023,
pubblicata il 15/12/2023, sub. R.G. 1988/2023);
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maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 17/08/2011), Per_2
minore, e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MIRA (VE) il
06/03/1999 tra , nata ad [...] il Parte_1
30/11/1973, e nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dà atto che il sig. divenuto proprietario per l'intero Parte_2
dell'immobile, sito in Spinea (VE) Via Mantegna n. 7, non porrà in vendita l'immobile ma lo terrà per sé, provvedendo pertanto a corrispondere alle figlie e l'importo di € 50.000,00 pari al valore del 50% del Per_1 Per_3
suddetto immobile e dunque alla quota a lui ceduta dalla sig.ra . Parte_1
Tale importo verrà ulteriormente ripartito in ragione del 50% tra le figlie e corrisposto alle medesime entro e non oltre il 31 luglio 2025. Per quanto riguarda la minore la somma di € 25.000,00 verrà versata in un Per_3
libretto postale a lei intestato.
2) Dispone che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra Parte_2
un assegno divorzile pari alla somma di € 100,00 entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, assegno che sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT.
3) Dà atto che in merito alle figlie, su accordo delle parti, le stesse continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione del nuovo
2 compagno di quest'ultima, sito in Santa Maria la Longa (UD), Via Ellero, n.
22.
4) Dà atto che la figlia , maggiorenne, è economicamente Per_1
autosufficiente e, dunque, provvederà in modo autonomo al proprio mantenimento.
5) Dispone che la figlia minorenne, rimanga affidata ad entrambi i Per_3
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6) Dispone che il sig. eserciti il diritto di visita nei confronti Parte_2
della figlia secondo le seguenti cadenze, stabilite concordemente Per_3
dalle parti e come da piano genitoriale ivi riflesso:
- in considerazione della lontananza logistica tra padre e figlia nonché della sporadicità dei rapporti intercorsi tra i medesimi negli ultimi anni, la minore continuerà ad incontrare il padre due volte al mese nei giorni del sabato o della domenica, con pernottamento notturno, da stabilire, previo accordo telefonico tra le parti, entro la giornata del giovedì, in base agli impegni lavorativi del sig. nonché della minore. Pt_2
Dispone che nel corso delle festività il collocamento della minore avvenga come di seguito:
3 - tre giorni durante le vacanze natalizie e un giorno durante quelle pasquali con il padre, il restante delle giornate con la madre. Per_3
trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua con il padre;
- durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere sette giorni con il padre, anche per periodi non consecutivi, e un tanto verrà
concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo in considerazione anche la volontà della minore.
7) Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , tramite Pt_2 Parte_1
accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento in favore della figlia minorenne pari alla somma di € Per_3
200,00 mensili.
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo l'individuazione e le modalità di rimborso indicate nel regolamento dell'Osservatorio degli Avvocati di Diritto di famiglia, protocollato nel 2015
presso la segreteria della Presidenza del Tribunale di Udine.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIRA (VE) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 01.04.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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