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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 16877/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 16877/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. PETRIN ALESSANDRO, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del PM , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: dichiararsi la separazione dei coniugi.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 19/05/2018 presso il Comune di Jesolo (Ve), con trascrizione nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 11, Parte I, Serie, anno 2018; dal matrimonio non sono nati figli.
Parte ricorrente ha presentato ricorso per separazione personale dei coniugi rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la separazione personale dei coniugi IG. e la IG.ra , autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1
separati; b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, vista l'autosufficienza economica del ricorrente e l'assenza di richieste in tal senso da parte della IG.ra ; c) stabilire che la casa coniugale, sita CP_1
nel Comune di Jesolo (Ve), via Asmara 34/b, di proprietà della IG.ra , venga a quest'ultima assegnata CP_1
senza alcun vincolo e riconoscimento nei confronti del ricorrente IG. , data anche l'assenza di figli nati tra Parte_1
la coppia e vista la dichiarazione del medesimo di abitare presso altra abitazione da oltre un anno dal deposto del presente ricorso;
d) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre agli oneri di legge”.
All'udienza presidenziale del 20.2.2025, la resistente non si è costituita e non è comparsa, seppure ritualmente notiziata del procedimento.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni il 20.2.2025.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
Nessuna altra pronuncia deve essere emessa, dato che non vi è domanda né vi è titolo per riconoscere alcun mantenimento ovvero l'assegnazione della casa familiare.
In assenza di opposizione della resistente e tenuto conto della natura della controversia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio il 19/05/2018 in Jesolo (Ve), con trascrizione nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 11, Parte I, anno 2018.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di ConIGlio del 25/02/2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca