TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 05/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6482/2022 promossa da
Parte_1 Parte_2
rappr. e dif. dall' avv. CAMBIAGHI CRISTINA e GIANLUCA OLDANI contro
, in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore rappr. e dif. dall'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO e MICHELE SANTAMARIA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.8.2022, le ricorrenti in epigrafe hanno chiesto di –
“accertare e dichiarare il diritto della signora all'inquadramento Parte_1
nei periodi 1.08.2020 - 14.09.2020 e 1.06.2021 - 30.09.2021, o in quelli diversi ritenuti di giustizia, nel livello 5° del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, nonché il diritto della signora ad ottenere il pagamento, da parte di Parte_1 [...] di , della somma di € 8.242,60 lordi - o di CP_1 Controparte_1 quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia - a titolo di differenze retributive per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato e da intendersi parte integrante del presente atto, maturate nei periodi 1.08.2020 - 14.09.2020 e 1.06.2021 - 30.09.2021,
o in quel diverso periodo ritenuto di giustizia, e, conseguentemente,
- condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora
[...] della somma di € 8.242,60 lordi, a titolo di differenze retributive per Parte_1
lavoro ordinario – inquadramento livello superiore, lavoro straordinario, lavoro festivo, maggiorazione T.D. stagionali, lavoro domenicale, ferie maturate e non godute, permessi maturati e non goduti, indennità malattia, 13^ mensilità,
14^mensilità e TFR, così come meglio specificato nelle singole voci retributive in espositiva, o la somma di ammontare inferiore o superiore eventualmente determinata dal Giudice nel corso del presente giudizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto della signora ad Parte_2
ottenere il pagamento, da parte di , della Controparte_1 somma di € 6.482,92 lordi - o di quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia - a titolo di differenze retributive per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato e da intendersi parte integrante del presente atto, maturate dal 26.06.2021 al 20.09.2021,
o in quel diverso periodo ritenuto di giustizia, e, conseguentemente,
- condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora Parte_2 della somma di € 6.482,92 lordi, a titolo di differenze retributive per lavoro
[...]
ordinario, lavoro straordinario, lavoro festivo, maggiorazione T.D. stagionali, lavoro domenicale, ferie maturate e non godute, permessi maturati e non goduti, 13^ mensilità, 14^ mensilità e TFR, così come meglio specificato nelle singole voci retributive in espositiva, o la somma di ammontare inferiore o superiore eventualmente determinata dal Giudice nel corso del presente giudizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; vinte le spese di lite.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di: aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della controparte, in assenza di regolare contratto, nel periodo dal 25.06.2020 al 31.07.2020, ricevendo la somma in contanti di € 1.500,00; di essere stata assunta dalla società resistente, dapprima, con contratto a tempo determinato stagionale, con decorrenza dall'1.08.2020 al 14.09.2020, full-time, con mansioni di “banconista”, con inquadramento al livello 6° CCNL Turismo-Pubblici
Esercizi, presso la struttura alberghiera “Albergo Rossana”, sita alle Isole Tremiti e, successivamente, con contratto a tempo determinato stagionale con decorrenza dall'1.06.2021 al 30.09.2021, full-time, con mansioni di “banconista”, con inquadramento al livello 6° CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, sempre presso il medesimo albergo;
essersi occupata, sin dall'inizio del predetto rapporto di lavoro nell'anno 2020 e poi nell'anno 2021, della conduzione e della gestione del locale di bar/caffetteria dell'albergo e di aver svolto in completa autonomia le mansioni di barista e cameriera, con l'ausilio, nell'anno 2020, della sorella, della nipote e della figlia del titolare dell'albergo, nell'anno 2021, della dipendente signora Pt_3
essersi occupata, nello specifico: della preparazione delle colazioni, ovvero
[...]
della preparazione dei vassoi su ordinazione dei clienti, della farcitura dei cornetti, della preparazione e della somministrazione delle bevande calde e fredde, del servizio ai tavoli (raccolta delle comande, redazione ed illustrazione dei menù, apparecchiare i tavoli e sbarazzarli una volta che i clienti avevano terminato la consumazione);della gestione degli ordini, in particolare, dei prodotti per il reparto bar/caffetteria e dei gelati;
della preparazione degli aperitivi (bevande, cocktail, stuzzicherie varie), serviti ai clienti sia al banco che ai tavoli;
della gestione della cassa (preparazione dei conti per i clienti, emissione degli scontrini fiscali, raccolta dei pagamenti in contanti e chiusura fiscale della cassa); della pulizia dell'intero locale adibito a bar/caffetteria e della strumentazione ivi presente (macchina del caffè, spremiagrumi, ecc.) e anche dei relativi servizi igienici, collocati sia all'interno del locale sia all'esterno di esso;
della preparazione dei piatti freddi, delle stuzzicherie e delle insalate;
del taglio della frutta fresca;
essere stata addetta al
Par reparto tabacchi presente all'interno del aver gestito, contestualmente, il servizio di reception, occupandosi delle prenotazioni, della redazione dei preventivi e dell'accoglienza della clientela (check in, check out, consegna chiavi delle camere, presentazione dei servizi dell'albergo, fornitura dei fogli con i menù per ordinare la colazione da lei stessa predisposti, informativa su attrazioni dell'isola, servizio taxi e prenotazione traghetti), interfacciandosi con clienti sia italiani che stranieri (in quanto unica all'interno della struttura alberghiera a parlare l'inglese); di essere stata a disposizione dei clienti per richieste o lamentele;
aver gestito anche il magazzino dell'hotel; essersi occupata della pulizia delle camere, dei corridoi, delle vetrate, di rassettare i letti e del riordino carichi biancheria;
aver lavorato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica compresa, dalle ore 7.00 alle ore 21.00 con una pausa pranzo della durata massima di due ore, a seconda dell'affluenza della clientela;
aver svolto numerose ore di lavoro straordinario;
non aver mai usufruito di ore/giorni di riposo;
non aver usufruito delle ferie o dei permessi;
aver lavorato il giorno della domenica e nei giorni festivi;
essere stata assente dal 4.09.2021 al 26.09.2021, per malattia
(debitamente certificata) e di non aver ricevuto la relativa indennità. La ricorrente, quindi, presupponendo di aver di fatto disimpegnato mansioni superiori, riconducibili al 5° livello del CCNL di categoria e di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettane (in considerazione del livello di inquadramento e delle ore di lavoro effettivamente svolte), ha rassegnato le conclusioni di cui innanzi.
La ricorrente , invece, ha dedotto di: essere stata assunta da Pt_2 CP_1
con contratto a tempo determinato stagionale con decorrenza dal 26.06.2021 al
20.09.2021, full-time, con mansioni di “addetta alle pulizie di interni”, con inquadramento al livello 7° CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, presso l' “Albergo
Rossana”; aver svolto, come da contratto, le mansioni di addetta alle pulizie delle camere, dei corridoi, delle vetrate, di rassettare i letti, di riordino carichi biancheria, nonché di aver coadiuvato la signora durante il servizio di aperitivo per Parte_1
quanto concerne la preparazione delle stuzzicherie da servire ai clienti, ed, al termine del servizio, di pulizia dei locali del , della cucina e delle stoviglie;
Parte_5
aver lavorato dal lunedì alla domenica compresa, nei mesi di giugno e luglio dalle ore 7.00 alle ore 21.00 con pausa di 2 ore e, nel mese di agosto, dalle ore 7.00 alle ore 20.30 con pausa di 2 ore;
aver svolto numerose ore di lavoro straordinario;
non aver mai usufruito di ore/giorni di riposo;
non aver usufruito delle ferie o dei permessi;
aver lavorato il giorno della domenica e nei giorni festivi.
Sulla scorta di quanto innanzi, la ha chiesto la condanna della controparte al Pt_2
pagamento della somma innanzi indicata a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, lavoro festivo e domenicale, ferie e permessi, mensilità aggiuntive e tfr.
La società resistente, regolarmente costituitasi ha chiesto il rigetto integrale dell'avversa domanda perché destituita di fondamento.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
Orbene, la domanda avanzata dalle ricorrenti è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Prendendo le mosse dal capo della domanda attorea inerente le differenze retributive reclamate da entrambe le ricorrenti a titolo di lavoro straordinario, si ritiene che nel corso del giudizio costoro non abbiano assolto l'onere di provare le circostanze di fatto poste a base delle suddette differenze retributive, come invece avrebbero dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Com'è noto, in materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto, ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass.
Sez. lav. 16.1.2009 n. 3714) ovvero che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto
a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (Cass. Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
In tale prospettiva, si ritiene che il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738).
Orbene, nel caso di specie, la prova testimoniale espletata nel corso si è rivelata inidoneaa a suppprtare l'assunto attoreo.
Ed invero, l'unico teste escusso su richiesta delle ricorrenti (avendo rinunciato all'escussione degli altri testi) con riferimento agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente ha riferito testualmente: “posso dire di averla vista lavorare Parte_1
incessantemente tutta la giornata, ma non posso confermare gli orari.”
Orbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di una testimonianza palesemente generica e peraltro temporalmente limitata avendo il teste riferito di aver soggiornato presso la struttura alberghiera ove lavoravano le parti ricorrenti, per tre giorni nel mese di agosto 2020 e per una settimana nel mese di giugno 2021. È quindi evidente che il teste ha una cognizione dei fatti di causa, decisamente circoscritta a pochi giorni e, quindi non esaustiva.
Nulla invece il teste ha riferimento in riferimento alla . Pt_2
Quanto alla prova documentale offerta dalle ricorrenti a supporto dell'espletamento di ore di lavoro straordinario (documenti nn. 9 e 17 fasc. parte ricorrente), contrariamente a quanto dedotto in ricorso, si ritiene di non poter ascrivere a tale documentazione valore dirimente.
Premesso che trattasi di fogli redatti dalle ricorrenti (come asserito in ricorso), deve innanzitutto rilevarsi la valenza probatoria rivestita dalla sottoscrizione apposta dal datore di lavoro (rectius presumibilmente apposta dal datore di lavoro) in calce ai suddetti documenti “rubricati ore di lavoro straordinario”, che sono stati sottoscritti espressamente “per ricevuta” e non certo per accettazione.
Ne consegue che la firma apposta da (peraltro disconosciuta) comprova CP_1
soltanto che egli ha ricevuto il documento, ma non anche che egli ha approvato, condiviso e confermato il contenuto del documento stesso.
In tale prospettiva, quindi, i suddetti documenti si rivelano inadeguati a comprovare l'assunto attoreo, anche e soprattutto in assenza di ulteriori riscontri probatori.
Ridimensionata la valenza probatoria dei documenti in esame, la relativa acquisizione degli originali, a fronte del disconoscimento delle firme ivi apposte, si è stata reputata del tutto superflua.
In definitiva, nella fattispecie in esame difetta anche il mero “principio di prova” in ordine alle circostanze allegate dalle ricorrenti, con particolare riferimento all'espletamento del lavoro straordinario.
Non competono, quindi, le differenze retributive reclamate a tale titolo.
Medesima sorte spetta ai compensi demandati a titolo di ferie, permessi, festività, lavoro festivo e domenicale;
la richiesta attorea, appare, ancora una volta sguarnita di una valida prova.
Nel proprio atto introduttivo le ricorrenti si sono limitate genericamente ad asserire di non aver mai ricevuto i suddetti compensi, senza nulla aggiungere. A titolo esemplificativo, non hanno specificato i giorni festivi e le domeniche in cui avrebbero lavorato o che non le sarebbero stati retribuiti, né hanno fornito indicazioni puntuali in merito ai permessi o alle ferie. Peraltro un attento esame delle buste paga versate in atti (non oggetto di puntuali contestazioni) rivela invece che le festività sono state incluse nella retribuzione, al pari delle ferie, dei permessi e del lavoro domenicale.
Pertanto, sarebbe stato onere delle ricorrenti introdurre elementi più precisi e dettagliati sul punto.
Quanto all'indennità di malattia pure reclamata dalla ricorrente per il mese Parte_1
di settembre 2021, è appena il caso di osservare che l'art. 1 D.L. 30.12.1979 n. 663, conv. in l. 33/1980 così dispone: “1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74 co. 1°, l. 23.12.1978 n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla l. 13.7.1967 n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della l.
9.12.1977 n. 90,, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall' predetto secondo le disposizioni CP_2 previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.[…]
L provvede direttamente al pagamento Controparte_3
agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.[…].”. Orbene, nel caso in esame è pacifico nonché documentalmente provato che la
è stata assunta a tempo determinato per lavori stagionali, ex art. 10 co. 7 Parte_1
lett. b) d.lgs 368/2001.
È evidente, quindi, che si verte in una delle ipotesi (eccezionali) per le quali la legge prevede espressamente il pagamento diretto dell'indennità di malattia da parte CP_ dell'
Pretestuosa, pertanto, appare la richiesta promossa dalla nei confronti della Parte_1
società resistente ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di malattia per il mese di settembre 2021.
Passando all'esame del capo della domanda promossa dalla ed avente ad Parte_1
oggetto le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, si ritiene, ancora una volta, che il diritto azionato dalla ricorrente sia risultato sfornito di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria, laddove le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusse sono apparse inidonee a supportare la fondatezza dell'assunto attoreo.
Com'è noto nelle controversie del tipo di quella in esame, grava sul lavoratore, che rivendica il proprio diritto all'inquadramento superiore, l'onere di provare di aver svolto, in via continuativa e prevalente, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Il lavoratore ha l'onere di dedurre e dimostrare puntualmente quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. In tal senso la Corte di Cassazione sostiene che: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che le deduzioni svolte dal datore di lavoro in ordine alla natura degli organismi operativi - la cui esistenza doveva ritenersi un elemento caratterizzante le mansioni della superiore qualifica rivendicata dal lavoratore - costituiva una mera difesa, rispetto alla quale non era configurabile una decadenza a carico del datore di lavoro ne' una omessa declaratoria della decadenza stessa da parte del giudice)” (Cass. 1012/2003).
Peraltro si ritiene che l'inquadramento del lavoratore debba essere accertato e valutato caso per caso soltanto in base ad un ragionamento logico – giuridico che consenta di accertare il livello di inquadramento correlato alle mansioni effettivamente svolte. Detto procedimento è stato indicato da una consolidata giurisprudenza che ha distinto tre fasi: la prima consiste nell'accertamento di fatto delle mansioni svolte, la seconda nella determinazione delle qualifiche e dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva e la terza nel raffronto tra le mansioni accertate e quelle proprie della qualifica rivendicata (Cass. 5128/2007: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche
e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini.”; in senso conforme Cass. sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; Cass.
12/5/2006 n. 11037; Cass. 20.6.2011 n. 13495).
Ciò posto in linea generale, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, vale osservare che non può ascriversi rilievo dirimente all'isolata testimonianza resa dal teste sia in quanto ha confermato soltanto alcune delle mansioni Tes_1
asseritamente disimpegnate dalla lavoratrice sia in quanto, come detto Parte_1
innanzi, si è al cospetto di una testimonianza obiettivamente sporadica e temporalmente circoscritta. Peraltro il teste ha precisato che durante il soggiorno presso la struttura alberghiera era solito intrattenersi in spiaggia, sicchè la sua cognizione dei fatti (circoscritta a dieci giorni in totale), è ulteriormente limitata alle occasioni in cui “faceva avanti e indietro dalla struttura alla spiaggia”, come dallo stesso riferito.
Quanto poi ai documenti prodotti dalla a supporto del proprio assunto, gli Parte_1 stessi si rilevano di per sé soli assolutamente inidonei a corroborare l'assunto attoreo.
Trattasi infatti di documenti riportanti la messagistica whatsapp intercorsa sporadicamente tra la ricorrente ed il ovvero con possibili clienti CP_1 dell'albergo, affatto esplicativa delle effettive e concrete mansioni disimpegnate in maniera costante dalla lavoratrice. Infine quanto al TFR, lo stesso è stato regolarmente versato alle lavoratrici e null'altro è dovuto, posto che la differenza rivendicata in ricorso deriva dall'asserita spettanza delle voci retributive di cui sopra.
Alla stregua di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite gravano sulle ricorrenti in ossequio al principio della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore dei difensori costituiti, che hanno dichiarato, in sede di note depositate in data 26.5.2025, di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6482 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della società resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.2.694,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 5.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 05/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6482/2022 promossa da
Parte_1 Parte_2
rappr. e dif. dall' avv. CAMBIAGHI CRISTINA e GIANLUCA OLDANI contro
, in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore rappr. e dif. dall'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO e MICHELE SANTAMARIA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.8.2022, le ricorrenti in epigrafe hanno chiesto di –
“accertare e dichiarare il diritto della signora all'inquadramento Parte_1
nei periodi 1.08.2020 - 14.09.2020 e 1.06.2021 - 30.09.2021, o in quelli diversi ritenuti di giustizia, nel livello 5° del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, nonché il diritto della signora ad ottenere il pagamento, da parte di Parte_1 [...] di , della somma di € 8.242,60 lordi - o di CP_1 Controparte_1 quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia - a titolo di differenze retributive per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato e da intendersi parte integrante del presente atto, maturate nei periodi 1.08.2020 - 14.09.2020 e 1.06.2021 - 30.09.2021,
o in quel diverso periodo ritenuto di giustizia, e, conseguentemente,
- condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora
[...] della somma di € 8.242,60 lordi, a titolo di differenze retributive per Parte_1
lavoro ordinario – inquadramento livello superiore, lavoro straordinario, lavoro festivo, maggiorazione T.D. stagionali, lavoro domenicale, ferie maturate e non godute, permessi maturati e non goduti, indennità malattia, 13^ mensilità,
14^mensilità e TFR, così come meglio specificato nelle singole voci retributive in espositiva, o la somma di ammontare inferiore o superiore eventualmente determinata dal Giudice nel corso del presente giudizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto della signora ad Parte_2
ottenere il pagamento, da parte di , della Controparte_1 somma di € 6.482,92 lordi - o di quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia - a titolo di differenze retributive per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato e da intendersi parte integrante del presente atto, maturate dal 26.06.2021 al 20.09.2021,
o in quel diverso periodo ritenuto di giustizia, e, conseguentemente,
- condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora Parte_2 della somma di € 6.482,92 lordi, a titolo di differenze retributive per lavoro
[...]
ordinario, lavoro straordinario, lavoro festivo, maggiorazione T.D. stagionali, lavoro domenicale, ferie maturate e non godute, permessi maturati e non goduti, 13^ mensilità, 14^ mensilità e TFR, così come meglio specificato nelle singole voci retributive in espositiva, o la somma di ammontare inferiore o superiore eventualmente determinata dal Giudice nel corso del presente giudizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; vinte le spese di lite.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di: aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della controparte, in assenza di regolare contratto, nel periodo dal 25.06.2020 al 31.07.2020, ricevendo la somma in contanti di € 1.500,00; di essere stata assunta dalla società resistente, dapprima, con contratto a tempo determinato stagionale, con decorrenza dall'1.08.2020 al 14.09.2020, full-time, con mansioni di “banconista”, con inquadramento al livello 6° CCNL Turismo-Pubblici
Esercizi, presso la struttura alberghiera “Albergo Rossana”, sita alle Isole Tremiti e, successivamente, con contratto a tempo determinato stagionale con decorrenza dall'1.06.2021 al 30.09.2021, full-time, con mansioni di “banconista”, con inquadramento al livello 6° CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, sempre presso il medesimo albergo;
essersi occupata, sin dall'inizio del predetto rapporto di lavoro nell'anno 2020 e poi nell'anno 2021, della conduzione e della gestione del locale di bar/caffetteria dell'albergo e di aver svolto in completa autonomia le mansioni di barista e cameriera, con l'ausilio, nell'anno 2020, della sorella, della nipote e della figlia del titolare dell'albergo, nell'anno 2021, della dipendente signora Pt_3
essersi occupata, nello specifico: della preparazione delle colazioni, ovvero
[...]
della preparazione dei vassoi su ordinazione dei clienti, della farcitura dei cornetti, della preparazione e della somministrazione delle bevande calde e fredde, del servizio ai tavoli (raccolta delle comande, redazione ed illustrazione dei menù, apparecchiare i tavoli e sbarazzarli una volta che i clienti avevano terminato la consumazione);della gestione degli ordini, in particolare, dei prodotti per il reparto bar/caffetteria e dei gelati;
della preparazione degli aperitivi (bevande, cocktail, stuzzicherie varie), serviti ai clienti sia al banco che ai tavoli;
della gestione della cassa (preparazione dei conti per i clienti, emissione degli scontrini fiscali, raccolta dei pagamenti in contanti e chiusura fiscale della cassa); della pulizia dell'intero locale adibito a bar/caffetteria e della strumentazione ivi presente (macchina del caffè, spremiagrumi, ecc.) e anche dei relativi servizi igienici, collocati sia all'interno del locale sia all'esterno di esso;
della preparazione dei piatti freddi, delle stuzzicherie e delle insalate;
del taglio della frutta fresca;
essere stata addetta al
Par reparto tabacchi presente all'interno del aver gestito, contestualmente, il servizio di reception, occupandosi delle prenotazioni, della redazione dei preventivi e dell'accoglienza della clientela (check in, check out, consegna chiavi delle camere, presentazione dei servizi dell'albergo, fornitura dei fogli con i menù per ordinare la colazione da lei stessa predisposti, informativa su attrazioni dell'isola, servizio taxi e prenotazione traghetti), interfacciandosi con clienti sia italiani che stranieri (in quanto unica all'interno della struttura alberghiera a parlare l'inglese); di essere stata a disposizione dei clienti per richieste o lamentele;
aver gestito anche il magazzino dell'hotel; essersi occupata della pulizia delle camere, dei corridoi, delle vetrate, di rassettare i letti e del riordino carichi biancheria;
aver lavorato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica compresa, dalle ore 7.00 alle ore 21.00 con una pausa pranzo della durata massima di due ore, a seconda dell'affluenza della clientela;
aver svolto numerose ore di lavoro straordinario;
non aver mai usufruito di ore/giorni di riposo;
non aver usufruito delle ferie o dei permessi;
aver lavorato il giorno della domenica e nei giorni festivi;
essere stata assente dal 4.09.2021 al 26.09.2021, per malattia
(debitamente certificata) e di non aver ricevuto la relativa indennità. La ricorrente, quindi, presupponendo di aver di fatto disimpegnato mansioni superiori, riconducibili al 5° livello del CCNL di categoria e di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettane (in considerazione del livello di inquadramento e delle ore di lavoro effettivamente svolte), ha rassegnato le conclusioni di cui innanzi.
La ricorrente , invece, ha dedotto di: essere stata assunta da Pt_2 CP_1
con contratto a tempo determinato stagionale con decorrenza dal 26.06.2021 al
20.09.2021, full-time, con mansioni di “addetta alle pulizie di interni”, con inquadramento al livello 7° CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, presso l' “Albergo
Rossana”; aver svolto, come da contratto, le mansioni di addetta alle pulizie delle camere, dei corridoi, delle vetrate, di rassettare i letti, di riordino carichi biancheria, nonché di aver coadiuvato la signora durante il servizio di aperitivo per Parte_1
quanto concerne la preparazione delle stuzzicherie da servire ai clienti, ed, al termine del servizio, di pulizia dei locali del , della cucina e delle stoviglie;
Parte_5
aver lavorato dal lunedì alla domenica compresa, nei mesi di giugno e luglio dalle ore 7.00 alle ore 21.00 con pausa di 2 ore e, nel mese di agosto, dalle ore 7.00 alle ore 20.30 con pausa di 2 ore;
aver svolto numerose ore di lavoro straordinario;
non aver mai usufruito di ore/giorni di riposo;
non aver usufruito delle ferie o dei permessi;
aver lavorato il giorno della domenica e nei giorni festivi.
Sulla scorta di quanto innanzi, la ha chiesto la condanna della controparte al Pt_2
pagamento della somma innanzi indicata a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, lavoro festivo e domenicale, ferie e permessi, mensilità aggiuntive e tfr.
La società resistente, regolarmente costituitasi ha chiesto il rigetto integrale dell'avversa domanda perché destituita di fondamento.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
Orbene, la domanda avanzata dalle ricorrenti è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Prendendo le mosse dal capo della domanda attorea inerente le differenze retributive reclamate da entrambe le ricorrenti a titolo di lavoro straordinario, si ritiene che nel corso del giudizio costoro non abbiano assolto l'onere di provare le circostanze di fatto poste a base delle suddette differenze retributive, come invece avrebbero dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Com'è noto, in materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto, ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass.
Sez. lav. 16.1.2009 n. 3714) ovvero che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto
a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (Cass. Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
In tale prospettiva, si ritiene che il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738).
Orbene, nel caso di specie, la prova testimoniale espletata nel corso si è rivelata inidoneaa a suppprtare l'assunto attoreo.
Ed invero, l'unico teste escusso su richiesta delle ricorrenti (avendo rinunciato all'escussione degli altri testi) con riferimento agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente ha riferito testualmente: “posso dire di averla vista lavorare Parte_1
incessantemente tutta la giornata, ma non posso confermare gli orari.”
Orbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di una testimonianza palesemente generica e peraltro temporalmente limitata avendo il teste riferito di aver soggiornato presso la struttura alberghiera ove lavoravano le parti ricorrenti, per tre giorni nel mese di agosto 2020 e per una settimana nel mese di giugno 2021. È quindi evidente che il teste ha una cognizione dei fatti di causa, decisamente circoscritta a pochi giorni e, quindi non esaustiva.
Nulla invece il teste ha riferimento in riferimento alla . Pt_2
Quanto alla prova documentale offerta dalle ricorrenti a supporto dell'espletamento di ore di lavoro straordinario (documenti nn. 9 e 17 fasc. parte ricorrente), contrariamente a quanto dedotto in ricorso, si ritiene di non poter ascrivere a tale documentazione valore dirimente.
Premesso che trattasi di fogli redatti dalle ricorrenti (come asserito in ricorso), deve innanzitutto rilevarsi la valenza probatoria rivestita dalla sottoscrizione apposta dal datore di lavoro (rectius presumibilmente apposta dal datore di lavoro) in calce ai suddetti documenti “rubricati ore di lavoro straordinario”, che sono stati sottoscritti espressamente “per ricevuta” e non certo per accettazione.
Ne consegue che la firma apposta da (peraltro disconosciuta) comprova CP_1
soltanto che egli ha ricevuto il documento, ma non anche che egli ha approvato, condiviso e confermato il contenuto del documento stesso.
In tale prospettiva, quindi, i suddetti documenti si rivelano inadeguati a comprovare l'assunto attoreo, anche e soprattutto in assenza di ulteriori riscontri probatori.
Ridimensionata la valenza probatoria dei documenti in esame, la relativa acquisizione degli originali, a fronte del disconoscimento delle firme ivi apposte, si è stata reputata del tutto superflua.
In definitiva, nella fattispecie in esame difetta anche il mero “principio di prova” in ordine alle circostanze allegate dalle ricorrenti, con particolare riferimento all'espletamento del lavoro straordinario.
Non competono, quindi, le differenze retributive reclamate a tale titolo.
Medesima sorte spetta ai compensi demandati a titolo di ferie, permessi, festività, lavoro festivo e domenicale;
la richiesta attorea, appare, ancora una volta sguarnita di una valida prova.
Nel proprio atto introduttivo le ricorrenti si sono limitate genericamente ad asserire di non aver mai ricevuto i suddetti compensi, senza nulla aggiungere. A titolo esemplificativo, non hanno specificato i giorni festivi e le domeniche in cui avrebbero lavorato o che non le sarebbero stati retribuiti, né hanno fornito indicazioni puntuali in merito ai permessi o alle ferie. Peraltro un attento esame delle buste paga versate in atti (non oggetto di puntuali contestazioni) rivela invece che le festività sono state incluse nella retribuzione, al pari delle ferie, dei permessi e del lavoro domenicale.
Pertanto, sarebbe stato onere delle ricorrenti introdurre elementi più precisi e dettagliati sul punto.
Quanto all'indennità di malattia pure reclamata dalla ricorrente per il mese Parte_1
di settembre 2021, è appena il caso di osservare che l'art. 1 D.L. 30.12.1979 n. 663, conv. in l. 33/1980 così dispone: “1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74 co. 1°, l. 23.12.1978 n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla l. 13.7.1967 n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della l.
9.12.1977 n. 90,, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall' predetto secondo le disposizioni CP_2 previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.[…]
L provvede direttamente al pagamento Controparte_3
agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.[…].”. Orbene, nel caso in esame è pacifico nonché documentalmente provato che la
è stata assunta a tempo determinato per lavori stagionali, ex art. 10 co. 7 Parte_1
lett. b) d.lgs 368/2001.
È evidente, quindi, che si verte in una delle ipotesi (eccezionali) per le quali la legge prevede espressamente il pagamento diretto dell'indennità di malattia da parte CP_ dell'
Pretestuosa, pertanto, appare la richiesta promossa dalla nei confronti della Parte_1
società resistente ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di malattia per il mese di settembre 2021.
Passando all'esame del capo della domanda promossa dalla ed avente ad Parte_1
oggetto le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, si ritiene, ancora una volta, che il diritto azionato dalla ricorrente sia risultato sfornito di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria, laddove le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusse sono apparse inidonee a supportare la fondatezza dell'assunto attoreo.
Com'è noto nelle controversie del tipo di quella in esame, grava sul lavoratore, che rivendica il proprio diritto all'inquadramento superiore, l'onere di provare di aver svolto, in via continuativa e prevalente, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Il lavoratore ha l'onere di dedurre e dimostrare puntualmente quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. In tal senso la Corte di Cassazione sostiene che: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che le deduzioni svolte dal datore di lavoro in ordine alla natura degli organismi operativi - la cui esistenza doveva ritenersi un elemento caratterizzante le mansioni della superiore qualifica rivendicata dal lavoratore - costituiva una mera difesa, rispetto alla quale non era configurabile una decadenza a carico del datore di lavoro ne' una omessa declaratoria della decadenza stessa da parte del giudice)” (Cass. 1012/2003).
Peraltro si ritiene che l'inquadramento del lavoratore debba essere accertato e valutato caso per caso soltanto in base ad un ragionamento logico – giuridico che consenta di accertare il livello di inquadramento correlato alle mansioni effettivamente svolte. Detto procedimento è stato indicato da una consolidata giurisprudenza che ha distinto tre fasi: la prima consiste nell'accertamento di fatto delle mansioni svolte, la seconda nella determinazione delle qualifiche e dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva e la terza nel raffronto tra le mansioni accertate e quelle proprie della qualifica rivendicata (Cass. 5128/2007: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche
e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini.”; in senso conforme Cass. sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; Cass.
12/5/2006 n. 11037; Cass. 20.6.2011 n. 13495).
Ciò posto in linea generale, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, vale osservare che non può ascriversi rilievo dirimente all'isolata testimonianza resa dal teste sia in quanto ha confermato soltanto alcune delle mansioni Tes_1
asseritamente disimpegnate dalla lavoratrice sia in quanto, come detto Parte_1
innanzi, si è al cospetto di una testimonianza obiettivamente sporadica e temporalmente circoscritta. Peraltro il teste ha precisato che durante il soggiorno presso la struttura alberghiera era solito intrattenersi in spiaggia, sicchè la sua cognizione dei fatti (circoscritta a dieci giorni in totale), è ulteriormente limitata alle occasioni in cui “faceva avanti e indietro dalla struttura alla spiaggia”, come dallo stesso riferito.
Quanto poi ai documenti prodotti dalla a supporto del proprio assunto, gli Parte_1 stessi si rilevano di per sé soli assolutamente inidonei a corroborare l'assunto attoreo.
Trattasi infatti di documenti riportanti la messagistica whatsapp intercorsa sporadicamente tra la ricorrente ed il ovvero con possibili clienti CP_1 dell'albergo, affatto esplicativa delle effettive e concrete mansioni disimpegnate in maniera costante dalla lavoratrice. Infine quanto al TFR, lo stesso è stato regolarmente versato alle lavoratrici e null'altro è dovuto, posto che la differenza rivendicata in ricorso deriva dall'asserita spettanza delle voci retributive di cui sopra.
Alla stregua di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite gravano sulle ricorrenti in ossequio al principio della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore dei difensori costituiti, che hanno dichiarato, in sede di note depositate in data 26.5.2025, di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6482 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della società resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.2.694,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 5.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti