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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10998 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25368/2025
Il Giudice SS SI, a seguito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, quali eredi di Pt_2 C.F._2 Persona_1
( ), rappresentate e difese dall'Avv. FEDERICO C.F._3
LUCCI
ricorrenti contro
CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione di ratei di indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- dichiarare il diritto delle ricorrenti nella loro qualità di eredi del fu a percepire iure successionis Persona_1
l'indennità d'accompagnamento ex art. 1, L. 508/88., in misura di legge e a far data dal 01.04.2024 fino al giorno del decesso avvenuto il 13.07.2024, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1
maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno da dicembre 2023 sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I requisiti legali per il riconoscimento del diritto al beneficio
1.1. Il requisito medico-legale
Risulta riscontrato documentalmente che:
- con decreto del 03/03/2025, notificato all' in data 05/03/2025, il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicchè appare indubbia la sussistenza, in capo al defunto delle condizioni sanitarie per la concessione Persona_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal
01.04.2024 (data indicata dalla CTU) e fino a decesso del 13.07.2024;
2. I requisiti socio economici
Accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio richiesto, occorre rilevare che, ai fini del diritto alla indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n.18/80 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, il requisito relativo al “non ricovero” dell'inabile in istituto non integra un elemento costitutivo del diritto, ma si prospetta quale dato esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto alla indennità, ma soltanto condizione di erogazione della prestazione per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. Nella specie si osserva, ai fini della erogazione dell'indennità, che non risulta dagli atti del giudizio che il de cuius nel periodo di interesse sia stato ricoverato in
Pag. 2 di 4 istituti di lungodegenza con retta a carico dell'erario; del resto, nulla ha dedotto in merito l' , che ha scelto di disertare la lite. CP_1
3. In conclusione
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarato il diritto di
[...]
alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 Parte_3
a decorrere dal 01.04.2024 (data indicata dalla CTU) e fino a decesso del
13.07.2024 e di conseguenza l' deve essere condannato a corrispondere CP_1
alle eredi ricorrenti i relativi ratei arretrati in misura di legge e per il periodo indicato, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4.Le spese processuali
In base al principio di soccombenza, le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio - sono poste a carico dell' CP_1
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
- dichiara il diritto di all'indennità di Persona_1
accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 a decorrere dal
01.04.2024 e fino al 13.07.2024;
- condanna l' a corrispondere in favore delle eredi ricorrenti i ratei CP_1
arretrati in misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo;
Pag. 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 1.501,33, di cui € 195,83 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
30.10.2025 Il Giudice
SS SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25368/2025
Il Giudice SS SI, a seguito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, quali eredi di Pt_2 C.F._2 Persona_1
( ), rappresentate e difese dall'Avv. FEDERICO C.F._3
LUCCI
ricorrenti contro
CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione di ratei di indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- dichiarare il diritto delle ricorrenti nella loro qualità di eredi del fu a percepire iure successionis Persona_1
l'indennità d'accompagnamento ex art. 1, L. 508/88., in misura di legge e a far data dal 01.04.2024 fino al giorno del decesso avvenuto il 13.07.2024, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1
maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno da dicembre 2023 sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I requisiti legali per il riconoscimento del diritto al beneficio
1.1. Il requisito medico-legale
Risulta riscontrato documentalmente che:
- con decreto del 03/03/2025, notificato all' in data 05/03/2025, il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicchè appare indubbia la sussistenza, in capo al defunto delle condizioni sanitarie per la concessione Persona_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal
01.04.2024 (data indicata dalla CTU) e fino a decesso del 13.07.2024;
2. I requisiti socio economici
Accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio richiesto, occorre rilevare che, ai fini del diritto alla indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n.18/80 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, il requisito relativo al “non ricovero” dell'inabile in istituto non integra un elemento costitutivo del diritto, ma si prospetta quale dato esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto alla indennità, ma soltanto condizione di erogazione della prestazione per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. Nella specie si osserva, ai fini della erogazione dell'indennità, che non risulta dagli atti del giudizio che il de cuius nel periodo di interesse sia stato ricoverato in
Pag. 2 di 4 istituti di lungodegenza con retta a carico dell'erario; del resto, nulla ha dedotto in merito l' , che ha scelto di disertare la lite. CP_1
3. In conclusione
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarato il diritto di
[...]
alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 Parte_3
a decorrere dal 01.04.2024 (data indicata dalla CTU) e fino a decesso del
13.07.2024 e di conseguenza l' deve essere condannato a corrispondere CP_1
alle eredi ricorrenti i relativi ratei arretrati in misura di legge e per il periodo indicato, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4.Le spese processuali
In base al principio di soccombenza, le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio - sono poste a carico dell' CP_1
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
- dichiara il diritto di all'indennità di Persona_1
accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 a decorrere dal
01.04.2024 e fino al 13.07.2024;
- condanna l' a corrispondere in favore delle eredi ricorrenti i ratei CP_1
arretrati in misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo;
Pag. 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 1.501,33, di cui € 195,83 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
30.10.2025 Il Giudice
SS SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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