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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3754/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 3754/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Luciano Di Donato Parte_1
Ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della con sede in Qualiano alla via S. CP_1
Maria a Cubito n. 282 dal 20/02/2020 al 27/04/2021 in qualità di autista inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. “Trasporti Merci Industria”;
- che, veniva dapprima assunto con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato;
di essere stato addetto alla conduzione di autoarticolato tg ZA 489NR per il trasporto e la consegna di merce presso varie città
d'Italia quali Frosinone, Modena, Maranello, Arzano e molte altre città campane;
1 - che, nel corso del rapporto di lavoro, ha osservato il seguente orario: partiva dal piazzale di San Felice a Cancello alle ore 03.30/4.00 circa del mattino per recarsi a
Frosinone ove assisteva alle operazioni di scarico (farina animale) che trasportava a
Castelnuovo Rangone (MO). Dopo aver scaricato la merce si recava presso varie aziende della ceramica site in Modena, Fiorano, Maranello per caricare le ceramiche terminando tale operazione verso le 19.00. Ripartiva il mattino successivo verso le 8.00 ove si recava presso altre aziende della ceramica per caricare altra merce e ripartire verso le 16.00 alla volta di Arzano ove giungeva verso le 1.00 di notte. Quivi giunto assisteva alle operazioni di scarico che terminavano alle ore 07.00 circa allorquando ripartiva per rientrare a San Felice a Cancello ove giungeva verso le 9.00 del mercoledì mattina. Da qui ripartiva intorno alle 12.00 per rifare il medesimo percorso sopra descritto e terminare il venerdì alle 14.00 o il sabato alle 11.00 nel caso che ripartisse il giovedì mattina;
- di aver, pertanto, lavorato per l'intera settimana, ad eccezione della domenica, con esclusione dei momenti di riposo intermedio usufruiti durante le soste;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, ha percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nei fogli paga in atti;
- di non aver mai goduto di ferie;
- di non aver mai percepito alcunché né di aver goduto di riposi compensativi per il lavoro prestato durante le festività soppresse né di aver mai fruito di permessi o ricevuto indennità sostitutive a tale titolo;
- che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non ha percepito alcunché a titolo di T.F.R.;
Chiedeva pertanto di “a) dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Trasporto
Merci Industria) per i lavoratori appartenenti al 3° livello C e, per l'effetto, in via principale, b) condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., via Controparte_1
Santa Maria a Cubito, 282 Qualiano (NA), al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 18.330,61 così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
c)in via subordinata, condannare la società resistente, così come rapp.ta, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
“ con vittoria di spese con distrazione.
La società resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
2 La causa veniva istruita con la prova testimoniale, e acquisita la documentazione depositata, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, è pronunciata la presente sentenza, lette le note scritte depositate.
Ciò posto, deve osservarsi, preliminarmente, in termini generali, che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20.02.2020 al 27.04.2021.
I punti controversi della vicenda riguardano: l'orario osservato, considerato che l'istante allega di aver lavorato per un maggior numero di ore, e la mancata corresponsione delle spettanze relative, la mancata corresponsione della indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, la indennità di trasferta e il TFR.
Ciò premesso, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il primo teste escusso per parte ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “indifferente; io lavoravo con la ditta, che si occupa di Persona_1
trasporti, con sede in San Felice a Cancello, dal 2020 per un paio di anni, ero autista, conosco il perché era pure lui autista lui si occupava del trasporto del Parte_1
mangime per animali, non ricordo per chi lavorava lui, ci siamo conosciuti nel 2020, ci incontravamo quando prendevamo i camion al parcheggio a San Felice. Lui andava al nord per le consegne, io no, lo vedevo quindi 2 o 3 volte alla settimana, lui mi diceva qualche volta che andava per es., mi ricordo verso Modena, l'ho visto per 7-8 mesi, 1 anno, poi non l'ho visto più perché so che ha rotto i rapporti col titolare, l'ho incontrato poi per caso per strada, lui mi diceva che lavorava pure nei giorni festivi, mi diceva che non gli davano ferie, che lavorava sempre, non so dire se avesse o meno il pagamento di ferie non godute o altro né so dire della liquidazione, sono cose personali. Adr preciso che il parcheggio era di due o tre società, non ricordo i nomi, io lavoravo come detto per della Morte, lui non so per chi, in camion non avevano scritte sopra. Lo vedevo verso le 3.30- 4 del mattino, presto, quando si usciva. Io andavo tutti i giorni, lui come detto, lo vedevo 2 o 3 volte alla settimana, dipendeva dalle consegne;
3 adr preciso che ricordo che lui mi diceva che faceva anche le consegne dei pomodori e quindi non faceva mai ferie, perché li faceva verso luglio - agosto”.
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, cognato del ricorrente, Testimone_2 ha dichiarato: “ adr 1 lui lavorava per la come autista più o meno dal CP_1
gennaio- febbraio 2020 al 2021, marzo o aprile 2021, come autista, lui trasportava farine di origine animale, le portava al Nord verso Modena, le caricava in zona
Frosinone, il camion lo prendeva nella ditta della in cui io lavoravo, io pure Per_1
sono autista, il parcheggio si trova in San Felice a Cancello, mio cognato la mattina prendeva il camion verso le 3, le 4, lo vedevo perchè pure io prendevo il camion e poi ognuno il suo percorso, io andavo a Roma, Frosinone, Perugia, lui come detto verso
Modena, scaricava là le farine e caricava piastrelle che consegnava qui ad Arzano,
Casalnuovo, ecc.; lui era solo nel camion, non ricordo che aveva una scritta il camion di mio cognato, io pure alle volte restavo fuori di notte, io lo vedevo quando usciva, ci incontravamo mi pare il mercoledì, e poi rientrava di nuovo il venerdì-sabato, doveva fare due viaggi alla settimana, noi ci occupavamo anche del trasporto dei pomodori nel mese di agosto, ognuno con la propria azienda, io so che non gli hanno pagato ferie tfr ecc, così so”.
Tutto ciò premesso, quanto alla domanda relativa allo straordinario, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del
4 lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che all'esito della istruttoria, la domanda sul punto non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate.
Per quanto riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Pertanto, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste, e non avendo i testi fornito puntuali riscontri al riguardo, avendo il primo teste riferito sul punto solo de relato (“…mi diceva che non gli davano ferie, che lavorava sempre, non so dire se avesse o meno il pagamento di ferie non godute” e il secondo reso solo dichiarazioni generiche, di conoscenza, non meglio specificata “…io so che non gli hanno pagato ferie tfr ecc, così so”, la domanda non può trovare accoglimento.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda relativa alla indennità di trasferta, non avendo parte ricorrente fornito prova adeguata circa le trasferte effettuate, avendo il primo teste escusso solo riferito di aver visto il ricorrente nel parcheggio di Sa
Felice a cancello, e che il ricorrente gli riferiva delle proprie trasferte, quindi con conoscenza solo de relato, e l'altro teste, peraltro legato a rapporti di parentela col ricorrente, avendo riferito in modo generico sul punto.
Quanto infine alle differenze retributive richieste relative all'omesso pagamento della
13ma mensilità, nonchè del TFR, si osserva che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
5 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di specie parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, che non si è costituito in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al ricorrente le somme pretese.
La società resistente va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.274,23, di cui € 3.981,47 a titolo di TFR.
Quanto infine alle spese di lite, considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite secondo il decisum, ai valori minimi, tenuto conto della natura non complessa della causa e dell'attività processuale espletata in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la
[...] somma di € 4.274,23, di cui € 3.981,47 a titolo di TFR;
- rigetta per il resto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 1.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 3754/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Luciano Di Donato Parte_1
Ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della con sede in Qualiano alla via S. CP_1
Maria a Cubito n. 282 dal 20/02/2020 al 27/04/2021 in qualità di autista inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. “Trasporti Merci Industria”;
- che, veniva dapprima assunto con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato;
di essere stato addetto alla conduzione di autoarticolato tg ZA 489NR per il trasporto e la consegna di merce presso varie città
d'Italia quali Frosinone, Modena, Maranello, Arzano e molte altre città campane;
1 - che, nel corso del rapporto di lavoro, ha osservato il seguente orario: partiva dal piazzale di San Felice a Cancello alle ore 03.30/4.00 circa del mattino per recarsi a
Frosinone ove assisteva alle operazioni di scarico (farina animale) che trasportava a
Castelnuovo Rangone (MO). Dopo aver scaricato la merce si recava presso varie aziende della ceramica site in Modena, Fiorano, Maranello per caricare le ceramiche terminando tale operazione verso le 19.00. Ripartiva il mattino successivo verso le 8.00 ove si recava presso altre aziende della ceramica per caricare altra merce e ripartire verso le 16.00 alla volta di Arzano ove giungeva verso le 1.00 di notte. Quivi giunto assisteva alle operazioni di scarico che terminavano alle ore 07.00 circa allorquando ripartiva per rientrare a San Felice a Cancello ove giungeva verso le 9.00 del mercoledì mattina. Da qui ripartiva intorno alle 12.00 per rifare il medesimo percorso sopra descritto e terminare il venerdì alle 14.00 o il sabato alle 11.00 nel caso che ripartisse il giovedì mattina;
- di aver, pertanto, lavorato per l'intera settimana, ad eccezione della domenica, con esclusione dei momenti di riposo intermedio usufruiti durante le soste;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, ha percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nei fogli paga in atti;
- di non aver mai goduto di ferie;
- di non aver mai percepito alcunché né di aver goduto di riposi compensativi per il lavoro prestato durante le festività soppresse né di aver mai fruito di permessi o ricevuto indennità sostitutive a tale titolo;
- che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non ha percepito alcunché a titolo di T.F.R.;
Chiedeva pertanto di “a) dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Trasporto
Merci Industria) per i lavoratori appartenenti al 3° livello C e, per l'effetto, in via principale, b) condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., via Controparte_1
Santa Maria a Cubito, 282 Qualiano (NA), al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 18.330,61 così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
c)in via subordinata, condannare la società resistente, così come rapp.ta, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
“ con vittoria di spese con distrazione.
La società resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
2 La causa veniva istruita con la prova testimoniale, e acquisita la documentazione depositata, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, è pronunciata la presente sentenza, lette le note scritte depositate.
Ciò posto, deve osservarsi, preliminarmente, in termini generali, che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20.02.2020 al 27.04.2021.
I punti controversi della vicenda riguardano: l'orario osservato, considerato che l'istante allega di aver lavorato per un maggior numero di ore, e la mancata corresponsione delle spettanze relative, la mancata corresponsione della indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, la indennità di trasferta e il TFR.
Ciò premesso, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il primo teste escusso per parte ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “indifferente; io lavoravo con la ditta, che si occupa di Persona_1
trasporti, con sede in San Felice a Cancello, dal 2020 per un paio di anni, ero autista, conosco il perché era pure lui autista lui si occupava del trasporto del Parte_1
mangime per animali, non ricordo per chi lavorava lui, ci siamo conosciuti nel 2020, ci incontravamo quando prendevamo i camion al parcheggio a San Felice. Lui andava al nord per le consegne, io no, lo vedevo quindi 2 o 3 volte alla settimana, lui mi diceva qualche volta che andava per es., mi ricordo verso Modena, l'ho visto per 7-8 mesi, 1 anno, poi non l'ho visto più perché so che ha rotto i rapporti col titolare, l'ho incontrato poi per caso per strada, lui mi diceva che lavorava pure nei giorni festivi, mi diceva che non gli davano ferie, che lavorava sempre, non so dire se avesse o meno il pagamento di ferie non godute o altro né so dire della liquidazione, sono cose personali. Adr preciso che il parcheggio era di due o tre società, non ricordo i nomi, io lavoravo come detto per della Morte, lui non so per chi, in camion non avevano scritte sopra. Lo vedevo verso le 3.30- 4 del mattino, presto, quando si usciva. Io andavo tutti i giorni, lui come detto, lo vedevo 2 o 3 volte alla settimana, dipendeva dalle consegne;
3 adr preciso che ricordo che lui mi diceva che faceva anche le consegne dei pomodori e quindi non faceva mai ferie, perché li faceva verso luglio - agosto”.
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, cognato del ricorrente, Testimone_2 ha dichiarato: “ adr 1 lui lavorava per la come autista più o meno dal CP_1
gennaio- febbraio 2020 al 2021, marzo o aprile 2021, come autista, lui trasportava farine di origine animale, le portava al Nord verso Modena, le caricava in zona
Frosinone, il camion lo prendeva nella ditta della in cui io lavoravo, io pure Per_1
sono autista, il parcheggio si trova in San Felice a Cancello, mio cognato la mattina prendeva il camion verso le 3, le 4, lo vedevo perchè pure io prendevo il camion e poi ognuno il suo percorso, io andavo a Roma, Frosinone, Perugia, lui come detto verso
Modena, scaricava là le farine e caricava piastrelle che consegnava qui ad Arzano,
Casalnuovo, ecc.; lui era solo nel camion, non ricordo che aveva una scritta il camion di mio cognato, io pure alle volte restavo fuori di notte, io lo vedevo quando usciva, ci incontravamo mi pare il mercoledì, e poi rientrava di nuovo il venerdì-sabato, doveva fare due viaggi alla settimana, noi ci occupavamo anche del trasporto dei pomodori nel mese di agosto, ognuno con la propria azienda, io so che non gli hanno pagato ferie tfr ecc, così so”.
Tutto ciò premesso, quanto alla domanda relativa allo straordinario, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del
4 lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che all'esito della istruttoria, la domanda sul punto non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate.
Per quanto riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Pertanto, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste, e non avendo i testi fornito puntuali riscontri al riguardo, avendo il primo teste riferito sul punto solo de relato (“…mi diceva che non gli davano ferie, che lavorava sempre, non so dire se avesse o meno il pagamento di ferie non godute” e il secondo reso solo dichiarazioni generiche, di conoscenza, non meglio specificata “…io so che non gli hanno pagato ferie tfr ecc, così so”, la domanda non può trovare accoglimento.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda relativa alla indennità di trasferta, non avendo parte ricorrente fornito prova adeguata circa le trasferte effettuate, avendo il primo teste escusso solo riferito di aver visto il ricorrente nel parcheggio di Sa
Felice a cancello, e che il ricorrente gli riferiva delle proprie trasferte, quindi con conoscenza solo de relato, e l'altro teste, peraltro legato a rapporti di parentela col ricorrente, avendo riferito in modo generico sul punto.
Quanto infine alle differenze retributive richieste relative all'omesso pagamento della
13ma mensilità, nonchè del TFR, si osserva che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
5 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di specie parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, che non si è costituito in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al ricorrente le somme pretese.
La società resistente va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.274,23, di cui € 3.981,47 a titolo di TFR.
Quanto infine alle spese di lite, considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite secondo il decisum, ai valori minimi, tenuto conto della natura non complessa della causa e dell'attività processuale espletata in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la
[...] somma di € 4.274,23, di cui € 3.981,47 a titolo di TFR;
- rigetta per il resto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 1.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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