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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3568/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3568/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Stefano Saglimbeni e Monica Ronco
ricorrente contro
P_
titolare della ditta individuale “Caffè Nazionale”, con l'Avv. Luca Sabatino
resistente
premesso
che
- con atto del 26.1.24 la IG.ra ha instaurato il presente procedimento intimando Pt_1
al IG. , titolare del “Caffè Centrale” (che non è un distinto soggetto di diritto, la P_
pagina 1 di 5 ditta individuale esercitata dal resistente), lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi all'immobile sito in Torino in via
Monginevro n. 4/A oggetto del contratto di locazione ad uso non abitativo del 16.1.23;
- la ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna di controparte al pagamento degli importi insoluti e di quelli a scadere;
- il IG. ha proposto opposizione chiedendo, in via riconvenzionale, la P_
restituzione del deposito cauzionale;
- con ordinanza del 21.2.24 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 624 c.p.c.;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 5.11.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la IG.ra ha lamentato il mancato pagamento di canoni e spese dovuti in forza Pt_1
del contratto di locazione del 16.1.23 (doc. 1 att.) per un ammontare, originariamente,
di euro 15.384,25 poi aumentato ad euro 21.385,45 in conseguenza dei crediti successivamente maturati fino alla data del rilascio avvenuto in seguito ad esecuzione forzata il 23.5.24;
- i singoli importi che concorrono a formare la somma richiesta non sono stati specificamente contestati dal IG. ; P_
pagina 2 di 5 - il IG. ha eccepito, per contro, l'inadempimento di controparte al diverso e P_
collegato contratto di affitto d'azienda con firma autenticata del 26.1.23 (doc. 2 att.)
sollevando alcune doglianze tutte riconducibili a tale scrittura;
- si deve, tuttavia, rilevare che il contratto di locazione è intercorso tra il IG. la P_
IG.ra , mentre il contratto di affitto d'azienda è intercorso tra il IG. e Pt_1 P_
il IG. ; Parte_2
- la circostanza che il secondo contratto sia stato sottoscritto dalla IG.ra quale Pt_1
procuratrice generale del IG. è ininfluente perché le obbligazioni Parte_2
negozialmente assunte fanno capo al soggetto rappresentato, il IG. , e non Pt_1
alla rappresentante che ha agito in nome e per conto di lui;
- trattandosi di due distinti rapporti contrattuali con due diversi contraenti, le contestazioni relative al secondo non possono essere addotte in questa sede quali eccezioni per paralizzare le pretese della IG.ra basate sul primo;
Pt_1
- per questo motivo il IG. va considerato inadempiente alle obbligazioni P_
assunte con il contratto di locazione stipulato con la IG.ra ; Pt_1
- l'omesso pagamento di euro 21.385,45 è ampliamente sufficiente per giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 9 del contratto, per il quale sarebbe bastato il mancato pagamento anche solo di un canone;
- in questa sede non è, invece, riconoscibile il risarcimento dei danni ai locali lamentati dalla IG.ra , trattandosi di domanda alla quale la ricorrente ha rinunciato Pt_1
riservandosi di riproporla in un futuro e separato giudizio;
- il IG. è, a propria volta, creditore di euro 3.000 corrispondenti al deposito P_
cauzionale relativo al solo contratto di locazione perché, allo stato, i danni prospettati dalla ricorrente non sono liquidabili;
pagina 3 di 5 - operata la compensazione parziale, residua un credito della IG.ra di euro Pt_1
18.385,45 (21.385,45 – 3.000);
- le spese di lite seguono la soccombenza del IG. ; P_
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
- negoziazione: euro 441
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 1.200
- fase decisionale: euro 1.000
per complessivi euro 3.677, oltre ad euro 599,82 per esposti comprensivi dei costi di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non sono liquidabili nell'ambito del presente giudizio di cognizione le spese relative alla fase esecutiva, la cui determinazione spetta al G.E. ex art. 611 c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
dichiarata la risoluzione del contratto del 16.1.23 per inadempimento di , P_
dato atto del rilascio dell'immobile in seguito ad esecuzione forzata in data 23.5.24,
pagina 4 di 5 operata la compensazione parziale tra i rispettivi crediti,
- condanna al pagamento a favore di di euro P_ Parte_1
18.385,45 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese P_ Parte_1
processuali che liquida in euro 599,82 per esposti ed euro 3.677 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 27 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3568/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Stefano Saglimbeni e Monica Ronco
ricorrente contro
P_
titolare della ditta individuale “Caffè Nazionale”, con l'Avv. Luca Sabatino
resistente
premesso
che
- con atto del 26.1.24 la IG.ra ha instaurato il presente procedimento intimando Pt_1
al IG. , titolare del “Caffè Centrale” (che non è un distinto soggetto di diritto, la P_
pagina 1 di 5 ditta individuale esercitata dal resistente), lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi all'immobile sito in Torino in via
Monginevro n. 4/A oggetto del contratto di locazione ad uso non abitativo del 16.1.23;
- la ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna di controparte al pagamento degli importi insoluti e di quelli a scadere;
- il IG. ha proposto opposizione chiedendo, in via riconvenzionale, la P_
restituzione del deposito cauzionale;
- con ordinanza del 21.2.24 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 624 c.p.c.;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 5.11.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la IG.ra ha lamentato il mancato pagamento di canoni e spese dovuti in forza Pt_1
del contratto di locazione del 16.1.23 (doc. 1 att.) per un ammontare, originariamente,
di euro 15.384,25 poi aumentato ad euro 21.385,45 in conseguenza dei crediti successivamente maturati fino alla data del rilascio avvenuto in seguito ad esecuzione forzata il 23.5.24;
- i singoli importi che concorrono a formare la somma richiesta non sono stati specificamente contestati dal IG. ; P_
pagina 2 di 5 - il IG. ha eccepito, per contro, l'inadempimento di controparte al diverso e P_
collegato contratto di affitto d'azienda con firma autenticata del 26.1.23 (doc. 2 att.)
sollevando alcune doglianze tutte riconducibili a tale scrittura;
- si deve, tuttavia, rilevare che il contratto di locazione è intercorso tra il IG. la P_
IG.ra , mentre il contratto di affitto d'azienda è intercorso tra il IG. e Pt_1 P_
il IG. ; Parte_2
- la circostanza che il secondo contratto sia stato sottoscritto dalla IG.ra quale Pt_1
procuratrice generale del IG. è ininfluente perché le obbligazioni Parte_2
negozialmente assunte fanno capo al soggetto rappresentato, il IG. , e non Pt_1
alla rappresentante che ha agito in nome e per conto di lui;
- trattandosi di due distinti rapporti contrattuali con due diversi contraenti, le contestazioni relative al secondo non possono essere addotte in questa sede quali eccezioni per paralizzare le pretese della IG.ra basate sul primo;
Pt_1
- per questo motivo il IG. va considerato inadempiente alle obbligazioni P_
assunte con il contratto di locazione stipulato con la IG.ra ; Pt_1
- l'omesso pagamento di euro 21.385,45 è ampliamente sufficiente per giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 9 del contratto, per il quale sarebbe bastato il mancato pagamento anche solo di un canone;
- in questa sede non è, invece, riconoscibile il risarcimento dei danni ai locali lamentati dalla IG.ra , trattandosi di domanda alla quale la ricorrente ha rinunciato Pt_1
riservandosi di riproporla in un futuro e separato giudizio;
- il IG. è, a propria volta, creditore di euro 3.000 corrispondenti al deposito P_
cauzionale relativo al solo contratto di locazione perché, allo stato, i danni prospettati dalla ricorrente non sono liquidabili;
pagina 3 di 5 - operata la compensazione parziale, residua un credito della IG.ra di euro Pt_1
18.385,45 (21.385,45 – 3.000);
- le spese di lite seguono la soccombenza del IG. ; P_
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
- negoziazione: euro 441
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 1.200
- fase decisionale: euro 1.000
per complessivi euro 3.677, oltre ad euro 599,82 per esposti comprensivi dei costi di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non sono liquidabili nell'ambito del presente giudizio di cognizione le spese relative alla fase esecutiva, la cui determinazione spetta al G.E. ex art. 611 c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
dichiarata la risoluzione del contratto del 16.1.23 per inadempimento di , P_
dato atto del rilascio dell'immobile in seguito ad esecuzione forzata in data 23.5.24,
pagina 4 di 5 operata la compensazione parziale tra i rispettivi crediti,
- condanna al pagamento a favore di di euro P_ Parte_1
18.385,45 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese P_ Parte_1
processuali che liquida in euro 599,82 per esposti ed euro 3.677 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 27 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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