Articolo 289 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 288Articolo 290
Versione
6 maggio 1952
Art. 289.
(Votazione)


Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente