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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10647/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. , con gli avv.ti Massimo PAVAN ed Parte_1 C.F._1
NT VO
- ricorrente- contro
(C.F. ), con l'avv. Ombretta MAZZARIOL, Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinandosi al Parte_1 Controparte_1
Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale di Mira via Largo NT Vivaldi n. 11 a con il quale Parte_1 convive il figlio minore e con il quale continuano anche a convivere gli altri due figli maggiorenni Persona_1
e Persona_2 Per_3
pag. 1 di 4 3) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con mantenimento del collocamento presso la residenza paterna;
4) completare il percorso di sostegno presso il Polo Adolescenti operante presso ULSS 3 Serenissima nella sede distrettuale di Camponogara per agevolare la ripresa di rapporti significativi madre/figlio che favoriscano dei tempi di permanenza madre/figlio come di seguito indicati:
- infrasettimanalmente il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:00 nei periodi non scolastici) fino alle ore 20:30, cena compresa;
- weekend alternati dal sabato, dalle ore 10:00, alla domenica, alle ore 20:30, cena compresa;
- una settimana intera con ciascuno dei genitori nel periodo delle vacanze estive, la festa di Natale ad anni alterni con quella di Capodanno, così come le vacanze pasquali;
5) impegno della sig.ra a versare un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio di Controparte_1
€. 300,00 mensili da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà fornito dal sig. entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate Parte_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
6) attribuzione in via esclusiva ed integrale al padre dell'Assegno Unico Universale per il Parte_1 figlio minore Persona_1
7) autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con riguardo al figlio minore;
8) impegno a presentare, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso depositato il 9/4/2025 da per la separazione Parte_1 personale nei confronti della LI , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 in data 19/4/2002 in Palermo, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 2 parte II serie A anno 2002; esaminata la comparsa di risposta della resistente, la quale, opponendosi a quanto dedotto dal ricorrente, ha rassegnato conclusioni difformi;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza tenutasi il
25/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato, alla quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed hanno quindi precisato le proprie conclusioni congiunte come sopra riportate;
visto l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per la dichiarazione della separazione alle condizioni indicate dalle parti;
pag. 2 di 4
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di omologa, in quanto atte a regolare adeguatamente l'affidamento condiviso tra i genitori ed i tempi di visita della madre con il figlio minore il quale viene collocato in prevalenza con il padre presso la Persona_1 casa coniugale allo stesso assegnata ove coabitano anche i due fratelli maggiorenni, avendo inoltre i genitori condiviso la necessità di completare il percorso di sostegno presso il Polo
Adolescenti dell'ULSS 3 SERENISSIMA sede di Camponogara per agevolare la ripresa di rapporti significativi madre/figlio che favoriscano i tempi di permanenza presso la madre che hanno compiutamente ed adeguatamente regolamentato, onde garantire il pieno diritto alla bigenitorialità del minore, nonché avendo previsto un contributo da parte della madre al mantenimento del minore adeguato, tenuto conto del quadro reddituale e patrimoniale dei coniugi e considerato anche l'accordo sull'attribuzione integrale al padre dell'assegno unico;
ritenuto pertanto che vadano accolte le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, con compensazione integrale delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
RATIFICA le condizioni concordate tra ke parti qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinandosi al Parte_1 Controparte_1
Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale di Mira via Largo NT Vivaldi n. 11 a con il quale Parte_1 convive il figlio minore e con il quale continuano anche a convivere gli altri due figli maggiorenni Persona_1
e Persona_2 Per_3
3) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con mantenimento del collocamento presso la residenza paterna;
4) completare il percorso di sostegno presso il Polo Adolescenti operante presso ULSS 3 Serenissima nella sede distrettuale di Camponogara per agevolare la ripresa di rapporti significativi madre/figlio che favoriscano dei tempi di permanenza madre/figlio come di seguito indicati:
- infrasettimanalmente il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:00 nei periodi non scolastici) fino alle ore 20:30, cena compresa;
- weekend alternati dal sabato, dalle ore 10:00, alla domenica, alle ore 20:30, cena compresa;
- una settimana intera con ciascuno dei genitori nel periodo delle vacanze estive, la festa di Natale ad anni alterni con quella di Capodanno, così come le vacanze pasquali;
5) impegno della sig.ra a versare un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio di Controparte_1
€. 300,00 mensili da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà fornito dal sig. entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate Parte_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
pag. 3 di 4 6) attribuzione in via esclusiva ed integrale al padre dell'Assegno Unico Universale per il Parte_1 figlio minore Persona_1
7) autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con riguardo al figlio minore
8) impegno a presentare, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. , con gli avv.ti Massimo PAVAN ed Parte_1 C.F._1
NT VO
- ricorrente- contro
(C.F. ), con l'avv. Ombretta MAZZARIOL, Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinandosi al Parte_1 Controparte_1
Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale di Mira via Largo NT Vivaldi n. 11 a con il quale Parte_1 convive il figlio minore e con il quale continuano anche a convivere gli altri due figli maggiorenni Persona_1
e Persona_2 Per_3
pag. 1 di 4 3) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con mantenimento del collocamento presso la residenza paterna;
4) completare il percorso di sostegno presso il Polo Adolescenti operante presso ULSS 3 Serenissima nella sede distrettuale di Camponogara per agevolare la ripresa di rapporti significativi madre/figlio che favoriscano dei tempi di permanenza madre/figlio come di seguito indicati:
- infrasettimanalmente il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:00 nei periodi non scolastici) fino alle ore 20:30, cena compresa;
- weekend alternati dal sabato, dalle ore 10:00, alla domenica, alle ore 20:30, cena compresa;
- una settimana intera con ciascuno dei genitori nel periodo delle vacanze estive, la festa di Natale ad anni alterni con quella di Capodanno, così come le vacanze pasquali;
5) impegno della sig.ra a versare un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio di Controparte_1
€. 300,00 mensili da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà fornito dal sig. entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate Parte_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
6) attribuzione in via esclusiva ed integrale al padre dell'Assegno Unico Universale per il Parte_1 figlio minore Persona_1
7) autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con riguardo al figlio minore;
8) impegno a presentare, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso depositato il 9/4/2025 da per la separazione Parte_1 personale nei confronti della LI , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 in data 19/4/2002 in Palermo, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 2 parte II serie A anno 2002; esaminata la comparsa di risposta della resistente, la quale, opponendosi a quanto dedotto dal ricorrente, ha rassegnato conclusioni difformi;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza tenutasi il
25/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato, alla quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed hanno quindi precisato le proprie conclusioni congiunte come sopra riportate;
visto l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per la dichiarazione della separazione alle condizioni indicate dalle parti;
pag. 2 di 4
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di omologa, in quanto atte a regolare adeguatamente l'affidamento condiviso tra i genitori ed i tempi di visita della madre con il figlio minore il quale viene collocato in prevalenza con il padre presso la Persona_1 casa coniugale allo stesso assegnata ove coabitano anche i due fratelli maggiorenni, avendo inoltre i genitori condiviso la necessità di completare il percorso di sostegno presso il Polo
Adolescenti dell'ULSS 3 SERENISSIMA sede di Camponogara per agevolare la ripresa di rapporti significativi madre/figlio che favoriscano i tempi di permanenza presso la madre che hanno compiutamente ed adeguatamente regolamentato, onde garantire il pieno diritto alla bigenitorialità del minore, nonché avendo previsto un contributo da parte della madre al mantenimento del minore adeguato, tenuto conto del quadro reddituale e patrimoniale dei coniugi e considerato anche l'accordo sull'attribuzione integrale al padre dell'assegno unico;
ritenuto pertanto che vadano accolte le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, con compensazione integrale delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
RATIFICA le condizioni concordate tra ke parti qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinandosi al Parte_1 Controparte_1
Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale di Mira via Largo NT Vivaldi n. 11 a con il quale Parte_1 convive il figlio minore e con il quale continuano anche a convivere gli altri due figli maggiorenni Persona_1
e Persona_2 Per_3
3) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con mantenimento del collocamento presso la residenza paterna;
4) completare il percorso di sostegno presso il Polo Adolescenti operante presso ULSS 3 Serenissima nella sede distrettuale di Camponogara per agevolare la ripresa di rapporti significativi madre/figlio che favoriscano dei tempi di permanenza madre/figlio come di seguito indicati:
- infrasettimanalmente il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:00 nei periodi non scolastici) fino alle ore 20:30, cena compresa;
- weekend alternati dal sabato, dalle ore 10:00, alla domenica, alle ore 20:30, cena compresa;
- una settimana intera con ciascuno dei genitori nel periodo delle vacanze estive, la festa di Natale ad anni alterni con quella di Capodanno, così come le vacanze pasquali;
5) impegno della sig.ra a versare un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio di Controparte_1
€. 300,00 mensili da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà fornito dal sig. entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate Parte_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
pag. 3 di 4 6) attribuzione in via esclusiva ed integrale al padre dell'Assegno Unico Universale per il Parte_1 figlio minore Persona_1
7) autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con riguardo al figlio minore
8) impegno a presentare, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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