Articolo 3 della Legge 22 gennaio 1963, n. 40
Articolo 2
Versione
27 febbraio 1963
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1963