Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Consigliere Dott. Francesco Bruno
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 610/2024 R.G, proposta
DA
,rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte 1
dall'avv. Fedele Alberti, presso il cui studio in Salerno alla Via Matteo
Greco n.3 elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "00 [...]
وin persona del Direttore Parte 2
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Massimo Velli, nel cui studio in Avellino, alla Via Aldo Pini n.
10, elettivamente domicilia.
APPELLATA
Tribunale di Salerno in data 28.04.2024 e pubblicata in data 29.04.2024, in tema di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 haCon atto di citazione, notificato in data 24.05.2024,
proposto appello alla ordinanza n. 1220/2023, resa in data 28.04.2024 e pubblicata in data 29.04.2024, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento parziale della domanda da lui proposta, ha condannato la
Controparte 1 al pagamento della somma di €. 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 800.00 per esborsi e €.
10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza dell'ATP come liquidate in separato decreto, nel procedimento RG. n.
297/21.
Con il primo motivo, l'odierno appellante contesta la decisione in punto di liquidazione del danno biologico, precisando che il giudice di prime cure, in relazione all'inabilità temporanea, avrebbe applicato parametri non riferibili al caso di specie, discostandosi così dalle risultanze istruttorie espressamente richiamate in ordinanza.
Con il secondo motivo lamenta l'incongrua liquidazione delle spese di lite per violazione dal D.M. n.55/2014 e dal D.M. n.147/2022.
Ha chiesto, quindi, la parziale riforma della impugnata decisione.
Si è costituita l' Controparte_2
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello,
[...]
ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito. All'udienza del 16.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara. individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Con il primo motivo di gravame si censura l'impugnata decisione nella parte in cui il
Tribunale ha determinato in euro €. 59.564,00 la somma dovuta a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale.
La censura è fondata.
L'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale che, nel procedere alla quantificazione del danno, si è discostato dai parametri di liquidazione indicati nella consulenza. Sul punto, va evidenziato che nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche;
in entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. n. 11440/97)
In altri termini, il giudice non è vincolato a conformarsi alle valutazioni tecniche rese dall'esperto eventualmente nominato, potendo decidere di condividerne gli esiti o di non aderirvi.
Ove, però, decida di discostarsi dalla conclusioni del consulente, l'organo giurisdizionale è onerato di ripercorrere il percorso motivazionale, indicando nello specifico gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici, che giustifichino una valutazione difforme da quella fornita dagli ausiliari.
Ciò posto, nel caso di specie, dalla lettura dell'ordinanza gravata si desume che il giudice di primo grado ha ritenuto di condividere le risultanze della C.T.U., discostandosene, poi, in relazione all'entità e alla durata dell'invalidità temporanea.
In particolare, i consulenti nominati dal Tribunale, dott.ri Per 1 in qualità di medico legale, e Per 2 specialista in ortopedia, con riferimento all'inabilità temporanea, hanno concluso che "L'inabilità temporanea, riconducibile alle conseguenze dirette della responsabilità assistenziale a carico dell Controparte_3 sulla scorta della "
documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, tenendo conto dei tempi necessari al recupero "fisiologico” di una frattura transcervicale chiusa di femore destro, va indicata in un periodo complessivo di gg. 1070 (mille e settanta giomi) così suddivisibili: gg. 70 (settanta giorni) di I.T.T. (Inabilità Temporanea
Totale); gg.70 (settanta giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 75%, gg. 30 (trenta giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 50%, 900gg (novecento giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 25%, sintesi di una più lunga a scalare, certamente necessari per un graduale recupero funzionale".
Diversamente, il Tribunale, ha determinato il danno biologico temporaneo in gg. 120 di
I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) valutabili ad un tasso medio del 100%; gg. 150 di
I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 50%; gg.270 di
I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 25%.
Il Tribunale ha, quindi, sostituito i parametri forniti dagli ausiliari con i diversi criteri suesposti, senza indicare le motivazioni logiche- giuridiche e, soprattutto medico- legali, che lo hanno condotto ad una scelta diversa rispetto alle risultanze peritali.
Considerato, quindi, che il giudice ha liquidato il danno alla stregua di parametri non aderenti al caso di specie, deve riconoscersi all'appellante l'invalidità temporanea, così come individuata dai C.C.T.T.UU. sulla scorta di un accertamento clinico strumentale obiettivo, procedendo, quindi, ad una nuova liquidazione delle poste di danno.
Pertanto, applicando le tabelle di Milano, vigenti al momento della liquidazione, va riconosciuto in favore del Pt 1 , per l'invalidità temporanea totale (70 giorni) €.
8.050,00, per la invalidità temporanea parziale al 75% €. 6037,50, per la invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00, per la invalidità temporanea parziale al 25%
€. 25.875,00, per un totale di € 41.678,50.
Vanno, altresì, riconosciuti, i postumi permanenti residuati.
Nel caso concreto, è stata accertata in capo al Pt 1 un'invalidità permanente nella misura del 25%, di cui solo il 10% è addebitabile alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Di talché, la liquidazione deve essere effettuata sottraendo all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva (25%), l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità non addebitabile all'operato del sanitario (15%), e non, invece, liquidando sic et simpliter la percentuale del 10%; tale somma va incrementata sino a € 58.746,00 (invalidità permanente personalizzata), data detraendo dall'importo di €.
110.722,00 l'importo di € 52.026,00.
La misura massima di personalizzazione riconosciuta dal primo giudice, peraltro non oggetto di specifica contestazione in tale sede, è stata motivata dalla necessità di adeguare il risarcimento alla particolarità e gravità del danno arrecato, trattandosi di soggetto che ha subito un lunghissimo periodo di invalidità temporanea parziale, negativamente incidente sulla vita familiare, lavorativa e sociale.
Per quanto suesposto, dunque, l'impugnata sentenza va riformata ricalcolando il danno biologico per l'invalidità temporanea in € 41.678,50 e postumi permanenti in €
58.746,00, e, quindi, complessivamente in €. 100.424,50, in luogo di € 80.000,00, riconosciuti in sentenza.
L'accoglimento dell'appello e la conseguente rideterminazione degli importi dovuti a titolo di spese legali assorbe la disamina del secondo motivo concernente la errata regolamentazione delle spese e la violazione del decreto del Ministro della Giustizia
55/2014 e dei vigenti parametri forensi nei loro valori medi.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va accolto e l'appellata, in virtù della soccombenza, va condannata alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, oltre il costo della C.T.U..
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi
(in ragione della non eccessiva complessità delle questioni) previsti secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, con liquidazione anche per questo giudizio della fase di trattazione perché, come chiarito dalla Suprema Corte, detto compenso
"spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, che è fase ineludibile" (così Cass. n.8133/2024 che richiama Cass. n. 8561/2023; Cass. n.
8703/2022; Cass. n. 27056/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti della Controparte_4 R
San Giovanni Di Dio e RU D'Aragona", avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. n.
1220/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) In parziale riforma della impugnata decisione, condanna la Controparte_4
, al pagamento,
[...] Parte 2
della complessiva somma di €. 100.424,50, oltrein favore di Parte 1
interessi come calcolati in primo grado.
2) Condanna la Controparte_4 R San Giovanni Di Dio
e RU D'Aragona”, alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio,
liquidate, per il primo grado in €. 800,00 per esborsi e in €. 12.000,00,
comprensivi del costo dell'ATP, e, per il secondo grado, in €. 777,00 per spese e €. 7160,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. Fedele Alberti, dichiaratosi antistatario.
3) Conferma nel resto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano