Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 9475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9475 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09475/2025REG.PROV.COLL.
N. 08886/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8886 del 2022, proposto da LO RI S.p.A., e LO RI Real Estate S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Pallottino, Anna Palmerini e Giorgio Sbarbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Garofoli e Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05154/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 ottobre 2025 il Cons. NN EL, uditi per la parte appellante gli Avvocati Alessandro Pallottino, Anna Palmerini e Giorgio Sbarbaro in collegamento da remoto, e viste le note di passaggio in decisione depositate il 15 ottobre 2025 dall’Avv. Umberto Garofoli per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società LO RI Real Estate s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Roma, via della Maglianella n. 35, di 1.032 mq, parte di un più ampio complesso immobiliare utilizzato da LO RI S.p.A. per la vendita e assistenza di autovetture.
L’immobile era stato condonato ai sensi della L. 47/1985, a seguito di istanza presentata il 30 settembre 1986 dalla precedente proprietaria FI.MA. s.p.a., cui aveva fatto seguito il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 157935 da parte del Comune di Roma in data 16 febbraio 1999.
Parallelamente, era stata presentata una seconda domanda di condono per abusi minori (non volumetrici), definita con concessione in sanatoria n. 124660 del 17 luglio 1998.
Nel 2015, Roma Capitale ha avviato un primo procedimento di autotutela sulla concessione 157935, ritenendola frutto di falsificazione documentale sulla base della sentenza penale n. 17462/2008.
Tuttavia, la società proprietaria ha documentato l’estraneità del proprio amministratore al procedimento penale (archiviatosi nel 2003), portando l’Amministrazione, in data 14 ottobre 2015, a confermare la validità della sanatoria.
Ciononostante, il 14 marzo 2016 è stato avviato nuovamente un procedimento di riesame sulla medesima concessione, sfociato nella determina dirigenziale del 09 dicembre 2021 (prot. QI/207978/2021), con cui è stata annullata la sanatoria n. 157935/1999.
2. Contro tale provvedimento, la società ha proposto ricorso, successivamente rigettato dal T.A.R. del Lazio – Sez. II bis con sentenza n. 5154/2022.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalle società LO RI s.p.a., e LO RI Real Estate s.r.l.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, Roma Capitale.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 22 ottobre 2025.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
3.1. “Error in iudicando ed in procedendo nella qualificazione dei presupposti di fatto, palese travisamento delle circostanze caratterizzanti la vicenda e di precedenti pronunciamenti dell’Autorità giudiziaria, contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione capitolina”.
Il ricorrente contesta che i giudici di primo grado abbiano valutato in modo superficiale e disordinato i documenti prodotti da Roma Capitale, senza un confronto adeguato con quelli della ricorrente, traendo erroneamente la conclusione che l’inserimento abusivo della domanda di condono del 1986 fosse provato dalla comunicazione ex art. 35 L. 47/1985 e dalle circostanze indicate nella sentenza (pp. 4-9). Tale valutazione è ritenuta dal ricorrente errata e frutto di travisamento, in quanto il Collegio avrebbe frainteso il valore e la funzione dell’istanza ex art. 35, comma 14, L. 47/1987, prevista per il completamento di opere abusive non ultimate e utilizzabili alla data di presentazione della domanda di condono.
3.2. “Ulteriore error in iudicando ed in procedendo, sotto altro profilo, nella qualificazione dei presupposti di fatto, palese travisamento e violazione di giudicato del Tribunale Penale su circostanza fondante i motivi della decisione appellata”
La parte appellante contesta l’interpretazione della sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 17462/2008 operata dal TAR, ritenendola errata e distorta. Pur riconoscendo che la sentenza si è pronunciata solo sulla prescrizione del reato, il ricorrente sottolinea il suo valore cruciale in quanto attesta l’estraneità totale dell’Amministratore della Società e del tecnico incaricato, esclusi come imputati e indagati, con la loro posizione archiviata in fase preliminare. Il ricorrente critica, inoltre, il responso del TAR per aver trasformato elementi circostanziali e non comprovati, relativi a fatti risalenti a oltre trent’anni fa, in dati oggettivi, dichiarando in modo indiscutibile una falsità mai accertata in sede giudiziaria.
3.3. Violazione degli artt. 3, 7, 8 e 21 nonies L. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost.: il ricorrente rilevava che la Determina Dirigenziale impugnata, che ha annullato il permesso in sanatoria n. 157935/1999 per presunta falsificazione della domanda del 30 settembre 1986, si fonda sulla medesima motivazione alla base della procedura di autotutela avviata nel 2015 dall’Ufficio Condono, conclusasi in questo diverso caso favorevolmente dopo la verifica del provvedimento del GIP del 2003, il quale proscioglieva l’amministratore e il tecnico dalle accuse. Tale documentazione, trasmessa nel 2015 dall’avvocato della società, non è stata richiamata né motivata nel provvedimento del 2021, che ha invece ribaltato l’orientamento senza nuovi elementi di fatto, omettendo di menzionare il giudizio penale favorevole. In particolare, nel 2016 l’ufficio aveva escluso l’illiceità della domanda di condono e annullato l’avvio dell’autotutela, mentre nel 2021 l’ufficio ha richiamato genericamente l’art. 21 nonies, comma 2 bis, L. 241/1990, giustificando l’esercizio dell’autotutela per la presenza di provvedimenti basati su falsa rappresentazione accertate dal giudicato penale, senza però fornire motivazioni concrete.
3.4. Violazione art. 21 nonies l.n. 241/1990, nonché dell’art. 112 c.p.c. e del principio del legittimo affidamento: la parte appellante, infine, contesta che il TAR abbia introdotto nella decisione elementi nuovi, quali i vincoli paesaggistici e la presunta illegittimità della sanatoria, mai discussi e rilevati nel giudizio, configurando così una violazione dell’art. 112 c.p.c. Inoltre, ribadisce le censure relative alla lesione dell’affidamento maturato per il decorso del tempo e per la carenza dei presupposti per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio.
4. Preliminarmente deve rilevarsi che con memoria depositata l’8 ottobre 2025 la difesa della parte appellante ha eccepito che la memoria di replica depositata da Roma Capitale il 1° ottobre 2025 avrebbe un contenuto che in realtà controdeduce (non alla memoria conclusionale dell’appellante, ma) al ricorso in appello.
In quanto tale essa sarebbe tardiva, e dunque inutilizzabile.
L’eccezione non è fondata.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “ come argomenta Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4759, la memoria di replica non può essere ammessa se manca quella conclusionale di controparte (id est ove questa non contenga effettive controdeduzioni, ovvero non sia stata nemmeno redatta; negli stessi termini, Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676, e sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5656) ” (in questo senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza n. 2159/2025).
4.1. Nel caso di specie la parte appellante ha affettivamente depositato in data 19 settembre 2025 una memoria conclusionale.
Nondimeno essa, nella richiamata memoria dell’8 ottobre 2025, deduce che la replica di Roma Capitale si configurerebbe come un “ modulo di replica, che tuttavia possiede i requisiti sostanziali della memoria ex art. 46 c.p.a, ovvero ex art. 73 comma 1 c.p.a., secondo termine ivi fissato, avendo ad oggetto le controdeduzioni sull’atto di appello. Nulla vi si replica, invece, in ordine “ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza” dall’appellante Società, come previsto in relazione al terzo termine del citato art. 73, comma 1, c.p.a. ”.
In sostanza l’eccezione in esame implica un sindacato contenutistico sulla replica avversaria, onde espungere dal materiale utilizzabile ai fini della decisione quelle difese parametrate all’atto introduttivo del giudizio.
4.2. Nemmeno sotto il profilo da ultimo citato, tuttavia, l’eccezione trova fondamento.
Va infatti rilevato che nella memoria conclusionale depositata il 19 settembre 2025, la parte appellante ha reiterato gli argomenti posti a fondamento delle censure proposte con il ricorso in appello.
In particolare, quanto ai motivi da uno a tre, ferma restando la riserva di una replica, detta memoria si è limitata a rinviare “ al testo del ricorso ed alla allegata documentazione ”; mentre per il quarto motivo ha inteso illustrare “ le più recenti pronunce giurisprudenziali sull’argomento ”.
La memoria, poi, da pag. 4 in poi riproduce i medesimi argomenti difensivi posti a fondamento ricorso in appello.
Se, dunque, il termine di riferimento, sul piano contenutistico, deve individuarsi nella memoria conclusionale di controparte, nel caso di specie questa, riproducendo o comunque richiamando il contenuto del ricorso in appello legittimava una replica riferita a tali contenuti.
In simile fattispecie, proprio seguendo la logica che supporta l’eccezione in esame, il deposito della memoria conclusionale riproduttiva degli argomenti posti a fondamento dell’atto che introduce il giudizio consente ed anzi impone che la controparte, a tutela del proprio diritto di difesa, possa replicare ad essi.
4.3. Né vale in contrario sostenere che proprio il carattere non innovativo della memoria conclusionale paralizzerebbe la facoltà di replica: questa, infatti, è dal legislatore costruita proprio quale evento processuale che trova la propria giustificazione nell’esigenza di fornire al giudicante contro-argomenti rispetto a quelli esposti dalla controparte in memoria.
È dunque la condotta processuale della parte che solleva l’eccezione a determinare il parametro di riferimento, in quanto è il deposito della memoria conclusionale a far scattare la necessità della replica, e dunque l’utilizzabilità di questa: la quale, nell’ottica sopra richiamata di cui si è occupata la giurisprudenza, va proprio commisurata al contenuto dell’atto cui risponde.
L’eccezione in esame sarebbe dunque fondata ove la parte appellante non avesse depositato una memoria conclusionale, ovvero l’avesse depositata ma con contenuti argomentativi diversi ed innovativi rispetto all’atto introduttivo del giudizio.
5. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione che li lega.
Essi risultano infondati per le ragioni di seguito sinteticamente (art. 3, comma 2, cod. proc. amm.) indicate.
6. I primi due motivi sono infondati, in quanto nessun travisamento del fatto affligge la sentenza gravata, né è dato ravvisare una erronea acquisizione e valutazione documentale.
Semplicemente il primo giudice, sulla base della documentazione in atti, non ha ritenuto suffragata la tesi della parte ricorrente.
Quanto al riferimento, da parte del T.A.R., della sentenza penale n. 17462 del 19 settembre 2008 del Tribunale di Roma, la questione della responsabilità penale dell’amministratore e del tecnico della società, agitata nel secondo motivo del ricorso in appello, non risulta in realtà determinante.
Presupposto del provvedimento di autotutela, della cui legittimità si discute, non è la penale responsabilità di tali soggetti, ma l’indebita integrazione della partica di condono con l’aggiunta di un sottonumero 2, che sulla base di false rappresentazioni dello stato dei luoghi ha aggiunto all’originaria istanza opere ben maggiori rispetto a quelle inizialmente indicate (e consistenti in opere esterne, relative alla sistemazione del piazzale di carico ed alla recinzione).
In argomento la sentenza gravata ha analiticamente indicato le plurime ragioni fattuali che hanno indotto “il Tribunale a ritenere accertata l’avvenuta alterazione della pratica edilizia”, indicate alle pagine 5 e 6 dalla lettera a) alla lettera h).
Rispetto a tali ragioni la questione della esclusione della penale responsabilità dei soggetti sopra richiamati è secondaria rispetto al profilo del sindacato sui dedotti vizi di legittimità del provvedimento di autotutela: i quali hanno riguardo al dato oggettivo della alterazione dello stato della pratica edilizia inerente all’immobile in questione.
7. Tale alterazione risulta, sul piano oggettivo, dai plurimi elementi indicati dal primo giudice: in punto di modalità di ottenimento del titolo oggetto di autotutela, con specifico riguardo al regime temporale di quest’ultima, ciò è sufficiente a legittimare il ritiro del provvedimento a distanza di tempo, irrilevanti essendo le vicende soggettive e, in particolare, l’imputabilità diretta di tale alterazione rispetto agli effetti del provvedimento di annullamento, stante la natura reale del regime dell’immobile, indifferente alle vicende dei soggetti che nel tempo risultano titolari di posizioni d’interesse rispetto allo stesso, e soprattutto stante le acclarate modalità di ottenimento dell’originario provvedimento favorevole, come ricostruite ai punti richiamati della sentenza impugnata.
In argomento deve precisarsi che, nella vicenda della successione della titolarità dell’immobile oggetto di un provvedimento favorevole ottenuto mediante un’alterazione della pratica, ai fini dello scrutinio della legittimità del successivo provvedimento di autotutela che rimuova quel titolo non è tanto il dolo del dante causa a rilevare come fattore soggettivo che si trasmette agli aventi causa: quanto, piuttosto, il rilievo che – sul piano oggettivo - res transit cum onere suo , sicché non è opponibile all’amministrazione, in punto di ricognizione dei presupposti (sul piano del tempo trascorso e dell’affidamento maturato) per l’esercizio del potere di autotutela, la circostanza che il titolare del bene è nel frattempo diverso dall’autore della condotta che ha condotto al rilascio del titolo illegittimo, e che non è direttamente coinvolto in quella vicenda (fatta salva la responsabilità del dante causa nei confronti dell’avente causa per aver ceduto un bene assistito da un titolo edilizio ottenuto illegittimamente, e dunque assoggettato ad un regime di stabilità suscettibile di provocare anche a distanza di tempo il potere di autotutela e dunque la perdita di utilità).
Se così non fosse, del resto, sarebbe fin troppo agevole consolidare situazioni di illegalità mediante un semplice trasferimento del bene.
La circostanza, su cui insiste il secondo motivo di appello, per cui tale sentenza sarebbe decisiva in quanto essa non contempla fra i soggetti coinvolti l’amministratore ed il tecnico della società, non ha dunque rilievo decisivo.
8. In ogni caso la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 17462/2008 ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati, senza entrare nel merito delle accuse.
Correttamente il primo giudice ha affermato in proposito che essa non rappresenta un giudicato di cui possa giovarsi l’odierna parte appellante ai fini che qui rilevano ( id est , in relazione alle censure dedotte in primo grado).
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ( ex multis sentenze n. 4837/2020, 844/2021 e 4052/2021, 1242/2022, 7076/2025), “ mentre la pronuncia assolutoria implica un accertamento della mancanza di una penale responsabilità dell’imputato, invece la declaratoria della estinzione del reato per prescrizione suppone, al contrario, che non risulti evidenza di tale assenza di responsabilità, giacché questa, ove sussistente, imporrebbe una formula assolutoria prevalente sulla pronuncia di estinzione per prescrizione, come chiaramente espresso dall’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. ”.
L’affermazione su cui poggia il secondo motivo di appello, secondo la quale “ la falsità della domanda di condono del 1986 richiamata nel provvedimento di diniego del titolo in sanatoria impugnato non fosse mai stata accertata dal giudice penale ”, è dunque per un verso non corretta, e per altro verso non determinante.
9. Al rigetto delle censure (proposte con i primi due motivi di appello) tendenti ad escludere la responsabilità delle odierne appellanti nella illegittima formazione dell’originario titolo edilizio oggetto di autotutela, e a negare in ogni caso tale illegittima formazione, consegue l’infondatezza anche del terzo, relativo all’esercizio di tale potere.
Va infatti osservato che in relazione al profilo del tempo trascorso fra il provvedimento favorevole e quello intervenuto in autotutela, e al connesso profilo dell’affidamento riposto sulla stabilità del primo, non possono invocarsi i condivisibili princìpi affermati in argomento dalla recente sentenza della Corte costituzionale, n. 88 del 2025 (evocata nella memoria conclusionale di parte appellante).
L’indicato arresto, nel sottolineare come il limite temporale dell’annullamento d’ufficio risulti necessariamente funzionale al “ passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio ”, ha tuttavia precisato che “ nelle cause riunite 42 e 49/59, Societé nouvelle des usines de Pontiene – Aciéres du Temple, SNUPAT) è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all’attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»). Per questo − nel solco dell’orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa con riguardo all’autotutela nel suo complesso −, in seconda battuta, il legislatore ha accompagnato il termine decadenziale fisso a una fattispecie di esclusione di sua applicabilità per immeritevole considerazione della posizione del destinatario del provvedimento invalido: all’art. 21-nonies è stato così aggiunto il comma 2-bis, a mente del quale l’amministrazione è legittimata all’annullamento del provvedimento invalido «anche dopo la scadenza del [predetto] termine», allora fissato in «diciotto mesi», in caso «di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato» ”.
Ne consegue che in un caso come quello oggetto del presente giudizio non si pone un problema di tutela dell’affidamento riposto sulla stabilità del provvedimento, in ragione delle modalità con le quali questo è stato ottenuto, come sopra chiarite.
10. Che poi un primo procedimento di autotutela fosse stato arrestato prima dell’adozione del provvedimento impugnato nel presente giudizio non ha rilievo decisivo in punto di validità del provvedimento di annullamento della cui legittimità si discute: anche perché, come espone l’appellante, l’archiviazione del primo procedimento sarebbe stata disposta a seguito “ del provvedimento del GIP del 2003 di proscioglimento dell’Amministratore e del tecnico della FI.MA. dalle indagini sulla falsità del condono edilizio prot. 2820/sott. 02 ”; laddove il successivo provvedimento di autotutela si fonda su una più ampia e composita pluralità di elementi.
La parte appellante censura in proposito la motivazione del “preavviso di annullamento”, specie nella parte in cui prefigura il nuovo procedimento come autonomo rispetto al precedente: ma un tale profilo di censura non ha alcun rilievo in quanto riferito all’atto d’impulso procedimentale, dovendosi vagliare la legittimità del provvedimento finale in relazione alla motivazione di quest’ultimo in punto di sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere.
In ogni caso il preavviso in questione conteneva comunque gli elementi necessari e sufficienti a stimolare un confronto endoprocedimentale tra le parti in relazione all’oggetto che ha poi condotto all’adozione del provvedimento finale.
11. Anche il quarto motivo – in ragione della relazione di presupposizione logico giuridica che lo lega ai primi tre – risente dell’infondatezza delle censure finora esaminate.
Deducono in particolare le appellanti che “la sentenza appellata ha ritenuto infondato tale motivo sulla base: a) dell’erronea lettura della decisione del Tribunale penale di Roma come sopra ampiamente censurata, cui ha attribuito il valore di decisione accertativa della falsità della domanda di condono; b) dell’asserita assenza di legittimo affidamento delle odierne appellanti, perché perfettamente consapevoli della illiceità di quella domanda di condono, non preclusa neanche dalla loro totale estraneità ai fatti contestati, perché – a dire del TAR - il “successore a titolo particolare subentra nel medesimo coefficiente psicologico (il dolo) riferibile al suo dante causa”; c) ed infine della sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione dell’abuso in quanto volumetria rilevante e realizzata in “zona gravata da vincolo paesistico in riferimento al quale non è mai tato richiesto, neanche ai fini della concessione in sanatoria, il nulla osta dell’autorità tutoria”.
Nessuna di tali premesse trova un riscontro positivo.
Del reale rilievo della decisione del Tribunale di Roma in sede penale si è già detto, come pure della sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio da valutare sul piano oggettivo, indipendentemente dalla successione soggettiva nella titolarità del rapporto.
12. In punto di legittimo affidamento del privato per il decorrere del tempo e onere di motivazione rafforzata per l’Amministrazione, va osservato che la giurisprudenza amministrativa esclude la possibilità di invocare un legittimo affidamento nei casi, come quello di specie, in cui il titolo edilizio è stato rilasciato sulla base di false dichiarazioni del privato (Cons. St., Ad. Plen., n. 9/2017).
In tali ipotesi, inoltre, non è richiesto un onere motivazionale “rafforzato” da parte dell’Amministrazione nel provvedimento di annullamento in merito all’interesse pubblico, poiché l’illegittimità non è a lei imputabile, ma deriva dal comportamento scorretto del richiedente (Cons. St., n. 2971/2021; Cass., n. 3940/2018), potendo così il procedimento di secondo grado, di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, essere esperito anche oltre il termine previsto dalla disposizione
13. Inoltre, con particolare riguardo al motivo di appello in esame, deve rilevarsi l’infondatezza del mezzo che deduce l’erroneità della sentenza impugnata sia perché questa non avrebbe motivato circa alcuni elementi addotti dalla parte ricorrente in merito all’affidamento maturato; sia perché, al contrario, avrebbe respinto il ricorso facendo (anche) riferimento a “circostanza non richiamata nel provvedimento impugnato né mai sollevata dalla Difesa capitolina nel corso del giudizio”.
La motivazione della sentenza deve infatti confermare od escludere la sussistenza dei vizi di legittimità indicati secondo la prospettazione di parte ricorrente: e nel far ciò è evidentemente libera di individuare profili ostativi all’accoglimento del ricorso in elementi di fatto o di diritto relativi a tale prospettazione (ancorché non evocati dalle controparti).
La sottoposizione di una questione in giudizio implica evidentemente il potere-dovere del giudicante di considerare ogni aspetto della stessa, nei limiti del devoluto (limiti in questo caso rispettati), senza che possa considerarsi la relativa decisione resa ultra petita .
D’altra parte non incorre in tale vizio la sentenza che abbia “ semplicemente qualificato l’opera in questione, ai fini della ricognizione della relativa disciplina, quale necessaria operazione logico-giuridica propedeutica allo scrutinio delle censure proposte dal ricorrente ” (Consiglio di Stato, sentenza n. 9469/2023).
In ogni caso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per consolidata giurisprudenza, può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile, come nel caso di specie in cui la falsità della dichiarazione è sottesa al respingimento del ricorso di primo grado (Cons. St. 9 giugno 2025, n. 4971; Cons. St. 20 maggio 2025, n. 4335; Cons. St. 1° giugno 2020, n. 3422).
Nel caso di specie non sussiste pertanto alcun vizio di ultrapetizione, né è violata la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
14. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto, con conferma – con le precisazioni motivazionali sopra specificate – della sentenza gravata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO FR, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
NN EL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN EL | IO FR |
IL SEGRETARIO