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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/03/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, dell'08/03/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1209/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n° 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Venuto presso il cui studio sito in
Messina, via Giacomo Macrì n. 10, è elettivamente domiciliato;
.
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2021, parte ricorrente esponeva che:
- che l'ente previdenziale afferma di aver corrisposto trattamenti familiari sulla pensione del signor Pt_1
(n° 10020786 categoria VO) nel periodo 1 agosto 2009/ 1 luglio 2019;
CP_
- che in data 30.07.2019 l' ha provveduto al ricalcolo della suddetta pensione ravvisando un indebito
(n°15137122) pari ad € 1.186,86 (periodo 1 agosto 2009/31 dicembre 2014) con riferimento a quote di trattamento di famiglia versate in misura superiore a quello spettante (Vds doc. n° 2);
- che l'ente ha parzialmente recuperato l'indebito mediante trattenuta integrale di € 211,64 in occasione di un conguaglio relativo a trattamenti di famiglia liquidati sulla pensione n° 20073832 categoria SO, diversa da quella in cui si era presuntivamente formato l'indebito (Vds doc. n° 3);
- che, a decorrere da novembre 2020, è stata disposta ulteriore azione di recupero complessivamente determinata in € 770,02 sulla pensione n° 10020786 categoria VO, con trattenuta mensile rateale (10 rate)
(Vds doc. n° 4) ;
- che l'istante ha proposto avverso il sopra indicato provvedimento di indebito ricorso amministrativo al CP_ Comitato provinciale senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno nei termini di legge (Vds doc. 5)
Argomenta in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge per carenza di motivazione, prescrizione del credito. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
CP_ L' non si costituiva, e restava contumace.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'08/03/2024, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria.
Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del
2011).
Il provvedimento di indebito, del 30/07/2019, non risulta adeguatamente motivato.
CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10;
v. anche Cass. n. 14965/12).
CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che anche a causa della mancata costituzione non risulta fornita.
Peraltro, ed è quello che rileva nella fattispecie, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dalla ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato.
Nel caso in esame, non vi è alcun provvedimento o altro, di cui parte ricorrente possa essere stato a conoscenza, e che giustificherebbe la restituzione delle somme, come ad esempio un provvedimento giudiziario contro la stessa parte.
E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' previdenziale.
E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89.
CP_ La prima ricostituzione effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo
è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione.
CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e con distrazione in favore dell'Avv. Natale Venuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito, oggetto del presente giudizio, e CP_ dichiara non dovute le somme imputate a titolo di indebito, così come richieste dall' con il CP_ provvedimento del 30/07/2019, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 3)Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1.800,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione, in favore dell'Avv. Natale
Venuto;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 08/03/2024.
IL GOP
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, dell'08/03/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1209/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n° 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Venuto presso il cui studio sito in
Messina, via Giacomo Macrì n. 10, è elettivamente domiciliato;
.
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2021, parte ricorrente esponeva che:
- che l'ente previdenziale afferma di aver corrisposto trattamenti familiari sulla pensione del signor Pt_1
(n° 10020786 categoria VO) nel periodo 1 agosto 2009/ 1 luglio 2019;
CP_
- che in data 30.07.2019 l' ha provveduto al ricalcolo della suddetta pensione ravvisando un indebito
(n°15137122) pari ad € 1.186,86 (periodo 1 agosto 2009/31 dicembre 2014) con riferimento a quote di trattamento di famiglia versate in misura superiore a quello spettante (Vds doc. n° 2);
- che l'ente ha parzialmente recuperato l'indebito mediante trattenuta integrale di € 211,64 in occasione di un conguaglio relativo a trattamenti di famiglia liquidati sulla pensione n° 20073832 categoria SO, diversa da quella in cui si era presuntivamente formato l'indebito (Vds doc. n° 3);
- che, a decorrere da novembre 2020, è stata disposta ulteriore azione di recupero complessivamente determinata in € 770,02 sulla pensione n° 10020786 categoria VO, con trattenuta mensile rateale (10 rate)
(Vds doc. n° 4) ;
- che l'istante ha proposto avverso il sopra indicato provvedimento di indebito ricorso amministrativo al CP_ Comitato provinciale senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno nei termini di legge (Vds doc. 5)
Argomenta in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge per carenza di motivazione, prescrizione del credito. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
CP_ L' non si costituiva, e restava contumace.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'08/03/2024, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria.
Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del
2011).
Il provvedimento di indebito, del 30/07/2019, non risulta adeguatamente motivato.
CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10;
v. anche Cass. n. 14965/12).
CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che anche a causa della mancata costituzione non risulta fornita.
Peraltro, ed è quello che rileva nella fattispecie, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dalla ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato.
Nel caso in esame, non vi è alcun provvedimento o altro, di cui parte ricorrente possa essere stato a conoscenza, e che giustificherebbe la restituzione delle somme, come ad esempio un provvedimento giudiziario contro la stessa parte.
E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' previdenziale.
E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89.
CP_ La prima ricostituzione effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo
è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione.
CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e con distrazione in favore dell'Avv. Natale Venuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito, oggetto del presente giudizio, e CP_ dichiara non dovute le somme imputate a titolo di indebito, così come richieste dall' con il CP_ provvedimento del 30/07/2019, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 3)Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1.800,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione, in favore dell'Avv. Natale
Venuto;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 08/03/2024.
IL GOP
Antonino Casdia