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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elisabetta Sanna, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 372/2025 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dalla società studio Legale ZZ PI Parte_1
S.T.P.A arl nella persona dell'Avv. Antonio Roberto ZZ per procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura in atti, CP_1 elettivamente domiciliato in Via Emilio Lussui n.2 Ufficio Legale Oristano;
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
All'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
1
IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
Nell'interesse del ricorrente: “ si chiede la cessata materia del contendere con CP_ condanna alla spese dell da distrarsi in favore dello studio legale ZZ e PI TP
a R.L.”
Nell'interesse del resistente: ” affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio, salvo, in subordine, disporne l'integrale compensazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 e notificato nei termini di legge
evocava in giudizio il suindicato resistente, esponendo di non Parte_1 avere percepito gli importi dovuti a titolo di rendita al 16% come statuito nella sentenza n. 48/2024 della Corte d'Appello di Cagliari del 14/05/2024
Concludeva come in epigrafe.
Con memoria depositata in data 19/09/2025 si costituiva in CP_1 giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Sosteneva che l ha dato attuazione alla Sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Cagliari n. 48/2024 e di avere disposto con apposita determinazione amministrativa in data 26/06/2025 la costituzione della rendita al 16%, oggetto di statuizione in tale decisione. Asserisce quindi che la costituzione della rendita al
16% sarebbe avvenuta anteriormente alla notifica dell'odierno ricorso notificato in data 22/07/2025, e
per questi motivi
quest'ultimo deve considerarsi infondato.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'udienza del
22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di cui ci si occupa rileva l'aspetto temporale del ricorso.
Questo, infatti, è stato depositato in data 12 maggio 2025 e pertanto la litispendenza ha avuto inizio da detta data.
L per sua stessa ammissione ha provveduto a determinare la rendita CP_1 dovuta al ricorrente solo in data 26/06/2025 e al pagamento dell'importo dovuto
2
IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
in data 01.08.2025, quasi un anno e mezzo dopo la pubblicazione della sentenza della corte d'Appello di Cagliari.
Rileva inoltre che l alla data del deposito del ricorso aveva liquidato CP_1 erroneamente il 13% in sorte capitale anziché al 16% a rendita, come invece statuito nella predetta sentenza.
Poiché parte ricorrente ha conseguito, in corso di causa, le prestazioni richieste, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno una delle condizioni dell'azione, e segnatamente l'interesse ad agire (art. 100
CPC).
L'ente resistente deve essere pertanto condannato, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271,
SI c. e altro, in Giust. civ. Mass. 2006, 1; Cassazione civile , sez. Controparte_3 lav., 25 agosto 2005, n. 17334, Vicchio c. , in Giust. civ. Mass. 2005, 6), al CP_1 pagamento alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, per avere costretto parte ricorrente all'azione giudiziaria al fine di ottenere quanto a lui dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ condanna l'Ente convenuto alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari comprese le spese generali al 15%, oltre
CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore della società nella persona del difensore Controparte_4 dichiaratosi antistatario.
Oristano 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sanna
.
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IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elisabetta Sanna, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 372/2025 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dalla società studio Legale ZZ PI Parte_1
S.T.P.A arl nella persona dell'Avv. Antonio Roberto ZZ per procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura in atti, CP_1 elettivamente domiciliato in Via Emilio Lussui n.2 Ufficio Legale Oristano;
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
All'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
1
IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
Nell'interesse del ricorrente: “ si chiede la cessata materia del contendere con CP_ condanna alla spese dell da distrarsi in favore dello studio legale ZZ e PI TP
a R.L.”
Nell'interesse del resistente: ” affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio, salvo, in subordine, disporne l'integrale compensazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 e notificato nei termini di legge
evocava in giudizio il suindicato resistente, esponendo di non Parte_1 avere percepito gli importi dovuti a titolo di rendita al 16% come statuito nella sentenza n. 48/2024 della Corte d'Appello di Cagliari del 14/05/2024
Concludeva come in epigrafe.
Con memoria depositata in data 19/09/2025 si costituiva in CP_1 giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Sosteneva che l ha dato attuazione alla Sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Cagliari n. 48/2024 e di avere disposto con apposita determinazione amministrativa in data 26/06/2025 la costituzione della rendita al 16%, oggetto di statuizione in tale decisione. Asserisce quindi che la costituzione della rendita al
16% sarebbe avvenuta anteriormente alla notifica dell'odierno ricorso notificato in data 22/07/2025, e
per questi motivi
quest'ultimo deve considerarsi infondato.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'udienza del
22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di cui ci si occupa rileva l'aspetto temporale del ricorso.
Questo, infatti, è stato depositato in data 12 maggio 2025 e pertanto la litispendenza ha avuto inizio da detta data.
L per sua stessa ammissione ha provveduto a determinare la rendita CP_1 dovuta al ricorrente solo in data 26/06/2025 e al pagamento dell'importo dovuto
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IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
in data 01.08.2025, quasi un anno e mezzo dopo la pubblicazione della sentenza della corte d'Appello di Cagliari.
Rileva inoltre che l alla data del deposito del ricorso aveva liquidato CP_1 erroneamente il 13% in sorte capitale anziché al 16% a rendita, come invece statuito nella predetta sentenza.
Poiché parte ricorrente ha conseguito, in corso di causa, le prestazioni richieste, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno una delle condizioni dell'azione, e segnatamente l'interesse ad agire (art. 100
CPC).
L'ente resistente deve essere pertanto condannato, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271,
SI c. e altro, in Giust. civ. Mass. 2006, 1; Cassazione civile , sez. Controparte_3 lav., 25 agosto 2005, n. 17334, Vicchio c. , in Giust. civ. Mass. 2005, 6), al CP_1 pagamento alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, per avere costretto parte ricorrente all'azione giudiziaria al fine di ottenere quanto a lui dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ condanna l'Ente convenuto alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari comprese le spese generali al 15%, oltre
CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore della società nella persona del difensore Controparte_4 dichiaratosi antistatario.
Oristano 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sanna
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IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna