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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 5350/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Siciliani
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bitonto
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23-7-2025 il proponeva appello, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, avverso la sentenza n. 3291/2025 emessa dal Giudice di
Pace, in data 4 giugno 2025, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Pt_2
avverso il verbale n. 9192/2024, elevato dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
per violazione dell'art. 142, comma 8, CdS. Pt_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata lamentando l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado per aver fondato la propria decisione su questioni non eccepite da parte ricorrente, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c. Nello specifico, deduceva che il nel proprio ricorso, aveva lamentato Pt_2
unicamente l'incertezza del luogo dell'infrazione, il difetto di notifica, l'irrisorietà della violazione, la presunta irregolarità della segnaletica e l'illegittimità della contestazione differita, senza mai dedurre l'assenza di “omologazione” dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità; ciononostante, il Giudice di Pace aveva accolto il detto ricorso, adducendo a motivazione la mancata omologazione, così come risultante dalla documentazione depositata dallo stesso Comune di Pt_1
Si costituiva in giudizio , evidenziando la mancanza di specificità dei Controparte_2
motivi di gravame e comunque insistendo nella conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 10-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l'eccezione di violazione delle prescrizioni di cui agli artt. art. 342 cpc e 348 cpc.
Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il requisito della specificità dei motivi di cui alla citata disposizione si configura allorché
l'atto di impugnazione consenta, come nella specie, di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva;
viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame (Cass.
6294/2015; Cass. 22502/2014). Del resto, le stesse Sezioni Unite, confermando il citato orientamento in merito alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c., hanno precisato che “ciò che la norma esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, escludendo che l'atto di appello
2 debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado" (Cass.,
S.U. n. 27199/2017; da ultimo, Cass. n. 5565/2021; Cass. 23781/2020).
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, in conformità a quanto sancito dalla S.C., va rilevato che “il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass. n. 9002 del 2018; Cass. n. 8048 del 2019); in altri termini, “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cass. n. 1616 del 2021).
E' stato anche precisato che “il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti” (Cass. 16608/2021; conforme, Cass. 15734/2022, secondo cui non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime).
3 Ciò posto, nel caso in esame, va tenuto presente che il ricorrente ha contestato, seppur genericamente, la mancanza di prova della funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione (v. p. 6 ricorso introduttivo del primo giudizio), sicchè il Giudice di primo grado, sulla base della documentazione prodotta a tal fine dallo stesso Ente resistente (v. certificato di approvazione e taratura), e quindi procedendo alla valutazione delle prove dedotte dalle stesse parti, ha correttamente rilevato la mancata omologazione dell'apparecchiatura in questione, con ciò accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento impugnato;
detta decisione non attribuisce né un bene diverso da quello richiesto nella domanda, né pone a fondamento fatti e/o situazioni estranei alla materia del contendere, sicchè, in conformità ai su esposti principi giurisprudenziali, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 112 cpc.
Resta assorbito l'ulteriore motivo, concernente l'erronea aplicazione degli artt. 142, comma 6 bis, cod. strada, e 2700 cc in materia di segnaletica starale e l'erroneo riparto dell'onere probatorio.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto con ricorso 23-7-2025 dal nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 3291/2025 emessa dal Giudice di Pace, in data 4 giugno 2025, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 662,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
4 dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Lecce, 10-12-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno.
Dr. Mario Cigna
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