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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NE AR all'esito dell'udienza telematica del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 4283/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Pasquale Guastafierro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.7.2023 la parte ricorrente in epigrafe, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione di inabilità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario in
1 questione. Conclude chiedendo la condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione richiesta dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere l'insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' , liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata , 16.10.2025
IL GIUDICE
NE AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NE AR all'esito dell'udienza telematica del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 4283/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Pasquale Guastafierro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.7.2023 la parte ricorrente in epigrafe, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione di inabilità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario in
1 questione. Conclude chiedendo la condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione richiesta dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere l'insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' , liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata , 16.10.2025
IL GIUDICE
NE AR
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