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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2340/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 28.4. 2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede in Via Emilia Romagna n. 24 Schio (Vi) rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI TISATO (C.F. ) e dall'avv. MARCO FACCIN CodiceFiscale_1
(C.F. ) con domicilio eletto presso il loro studio in Schio CodiceFiscale_2
(Vi) Piazza Alvise Conte n. 8
attrice opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), P.IVA_2 con sede in (36015) Schio (VI), via Toscana n. 15, P. IVA , in persona P.IVA_2 del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
Daniele Fantini (c.f. ), indirizzo pec C.F._3
e Riccardo Cusinato (c.f. Email_1
), indirizzo pec C.F._4 Email_2 domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Schio (VI), via Lago di Lugano 27
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE BOTTENE SRL
1. Sia revocato, per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di IC n. 622/2023 D.I. – n. 1246/2023 R.G.;
2. Sia risolta la compravendita relativa alla fornitura di cui alla fattura 871 dell'opposta per grave inadempimento di quest'ultima in riferimento al termine di consegna;
3. Spese e competenze di causa rifuse con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione delle prove formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Controparte_1
Nel merito:
1) in via principale, per tutti i motivi esposti in atti, rigettarsi l'opposizione ed ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannarsi a pagare a Parte_1 [...] la somma complessiva di € 36.651,64 o la diversa somma ritenuta CP_1 nteressi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo effettivo;
2) spese e competenze di causa, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, interamente rifuse. In via subordinata, si insiste per l'ammissione delle istanze di prova già formulate per l'opposta con le memorie ex art. 183, comma VI, n.
2-3 cpc depositate rispettivamente il 11.12.2023 ed il 29.12.2023, e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per tutte le ragioni già esposte, con abilitazione a prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze avversarie, con i testi già indicati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo 622/2023 che le ingiungeva il pagamento, in favore di di euro 36.651,64 quale prezzo della fornitura dei Controparte_1 beni di cui alle fatture n. 632 del 30.09.2022 per € 956,94; - n. 715 del 28.10.2022 per € 10.529,67; - n. 792 del 30.11.2022 per € 3.476,50; - n. 871 del 27.12.2022 per
€ 21.614,35; - n. 9 del 31.01.2023 per € 74,18 . L'attrice opponente in relazione alla fattura 871 (che fa riferimento agli ordini n. 1845-1943-1965 e alle correlate conferme d'ordine 1690-1716-1574 della
[...]
eccepiva il ritardo con cui la controparte aveva adempiuto alla propria CP_1 obbligazione di consegna, atteso che le consegne erano avvenute mediamente con dieci giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale, circostanza che aveva costretto la ad approvvigionarsi presso altro fornitore per poter evadere la consegna Pt_1 dei macchinari ai propri clienti per la consegna dei quali gli imballi oggetto di causa
2 erano indispensabili. Chiedeva pertanto la risoluzione giudiziale del relativo contratto per grave inadempimento dell'opposta. In relazione alle forniture di cui alle rimanenti fatture, l'attrice eccepiva che i prezzi
“ non siano stati coerenti con gli ordini verbali in quanto esposti per un ammontare superiore a circa il 15% rispetto al convenuto.” Per tali motivi l'attrice formulava le seguenti conclusioni: “1. Sia revocato, per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di IC n. 622/2023 D.I. – n. 1246/2023 R.G.;
2. Sia risolta la compravendita relativa alla fornitura di cui alla fattura 871 dell'opposta per grave inadempimento di quest'ultima in riferimento al termine di consegna;
3. Spese e competenze di causa rifuse con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
Parte convenuta costituitasi, replicava che mai la Controparte_1 controparte aveva avanzato le contestazioni esposte per la prima volta con l'atto di opposizione;
anzi con comunicazioni a firma dell'amministratore unico dell'opponente , alle scadenze delle fatture n. 632 del 30.09.2022, n. 715 del 28.10.2022 e n. 792 del 30.11.2022, aveva manifestato l'incapacità a provvedere, anche solo parzialmente, al pagamento del dovuto, riconoscendo il debito e chiedendo di poter posticipare le scadenze e di ricevere gli estremi bancari dell'opposta per provvedere al pagamento (doc. 4 ricorso monitorio) Circa l'asserita mancata corrispondenza dei prezzi indicati in fattura rispetto agli ordini concordati verbalmente, osservava che l'opposta aveva inviato all'opponente le conferme d'ordine (dall'opposta denominate “impegni”) in cui i prezzi risultavano esposti, e che gli stessi erano perfettamente coincidenti a quanto indicato nelle fatture. Inoltre nelle conferme d'ordine era espressamente indicato che , in mancanza di contestazioni entro giorni due dalla ricezione dei predetti, si sarebbero considerate valide le condizioni indicate negli impegni. In relazione ai pochi beni non ricompresi nei predetti impegni, la convenuta affermava che i listelli in legno d.mm. 1000x40x17 di cui alla fattura n. 632 del 30.09.2022 e le tavole piallate incollate a disegno di cui alla fattura n. 871 del 27.12.2022 erano stati preparati ad hoc per l'opponente, applicando un prezzo di € 100,00 cad. calcolato in via forfettaria con criterio di favore tenuto conto del materiale e delle ore lavoro;
altri beni erano stati forniti al prezzo di mercato, come documentato dalle fatture emesse nei confronti di altri clienti nel periodo di riferimento: trave d.mm. 4000x95x95 di cui alla fatt. 792 del 30.11.2022, (cfr. all. 014); ore di lavoro/viaggio con costo pari ad € 35,00 di cui alla fatt. 792 del 30.11.2022 (cfr. all.015); sacchetti disidratanti di cui alla fatt. 9 del 31.01.2023 (cfr. all. 016). Quanto, infine, al compenso dovuto per l'imballo eseguito da personale di presso di cui Controparte_1 Parte_1 alla fattura n. 792 per € 1.150,00, osservava che tale prestazione non era
3 specificatamente contestata dall'attrice e doveva, quindi, ritenersi provata per come quantificata dall'opposta. In relazione al ritardo di giorni 10 nella consegna dei beni di cui alla fattura 871, la convenuta osservava che i termini di consegna non erano stati pattuiti come essenziali;
non vi era stata prima dell'odierna opposizione alcuna contestazione formulata dall'opponente all'opposta; non vi era alcuna prova che l'opponente si fosse rivolta ad un altro fornitore;
la consegna non era stata rifiutata;
anzi nella comunicazione (doc.8) del 10.02.2023 chiedeva all'opposta di Pt_1 poter ricevere i certificati di fumigazione dei pallet consegnati con il ddt 1810 del 23.12.2023, in quanto richiesti da un proprio trasportatore, quindi dopo circa due mesi dalla consegna dei prodotti l'opponente richiedeva all'opposta di fornirle documentazione riguardo i predetti, attestando che la documentazione veniva richiesta da un soggetto terzo a cui presumibilmente gli imballi erano stati affidati per il trasporto. La convenuta forniva la spiegazione in relazione a come veniva gestita la consegna tra le odierne parti in causa: a fronte degli ordini effettuati dall'opponente, a cui seguiva l'impegno dell'opposta, veniva preparata la fornitura e, a beni pronti, la provvedeva a contattare il personale Controparte_1 dell'opponente, con il quale veniva accordata la consegna in base allo stato delle lavorazioni dell'opposta, ossia alla progressione del/dei macchinario/i che, di volta in volta, stava predisponendo e per il/i quale/i gli imballi si rendevano Parte_1 necessari. Solo una volta ricevuta indicazione da controparte, Controparte_1 provvedeva, quindi, a consegnare gli imballi ed i beni ordinati presso la sede dell'opponente. Tale prassi era stata seguita anche con riguardo alla fattura n. 871/2022, allorquando all'opposta era stato chiesto di posticipare la consegna dei prodotti sino alle date del 12.12.2022 (ddt n. 1717), 15.12.2022 (ddt n. 1740) e 23.12.2022 (ddt n. 1810). L'opposta inoltre rilevava che anche altre forniture tra quelle oggetto di ingiunzione erano state consegnate con lo stesso slittamento tra termine indicativo contenuto nell'impegno e consegna effettiva, avvenuta dopo aver ricevuto l'indicazione dell'opponente (ad. es. l' impegno n. 1133 prodotto sub all. 010 riportava il termine indicativo del 26.09.2022 ed il ddt n. 1392 del 05.10.2022), ed anche in tal caso controparte nulla aveva mai eccepito, neppure in sede di opposizione. La convenuta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione , previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno per la somma non contestata di € 34.690,25 pari alla somma ingiunta decurtata appunto di € 1.961,39 (presunta – ma negata dall'opposta - maggiorazione dei prezzi oggetto di contestazione di controparte).
All'esito della prima udienza il g.i. rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024.
4 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto relative a capitoli valutativi, generici, irrilevanti . Circa l'asserito ritardo di 10 giorni nella consegna dei beni di cui alla fattura n. 871 del 27.12.2022 per € 21.614,35, va osservato che i termini di consegna di cui agli ordinativi di non risultano essere stati indicati quali termini essenziali (cfr. Pt_1 doc.
2-4 attorei). Il ritardo non appare oggettivamente rilevante, e la parte convenuta aveva illustrato in comparsa di costituzione il modo in cui le parti si regolavano per la consegna dei beni (“ a fronte degli ordini effettuati dall'opponente, a cui seguiva l'impegno dell'opposta, veniva preparata la fornitura e, a beni pronti, la
[...] provvedeva a contattare il personale dell'opponente, con il quale CP_1 veniva accordata la consegna in base allo stato delle lavorazioni dell'opposta, ossia alla progressione del/dei macchinario/i che, di volta in volta, stava Parte_1 predisponendo e per il/i quale/i gli imballi si rendevano necessari. Solo una volta ricevuta indicazione da controparte, provvedeva, quindi, a Controparte_1 consegnare gli imballi ed i beni ordinati presso la sede dell'opponente.”) La parte attrice non ha contestato tale spiegazione nella difesa successiva. Pertanto può ritenersi assodato , ai sensi dell'art. 115 cpc, che, a prescindere dalla data di consegna indicata nell'ordine, la data effettiva di consegna veniva modulata di volta in volte in base alle esigenze della stessa . D'altra parte, come rilevato dalla Pt_1 opposta, anche per altre forniture vi erano stati analoghi ritardi desumibili dal confronto tra DDT e ordini, ma l' attrice opponente nulla aveva rilevato. Inoltre a distanza di due mesi dalla fornitura aveva chiesto documentazione relativa alla fornitura stessa, da consegnare al trasportatore, segno quindi della sua utilizzazione (doc. 8). In relazione a ciò, a fronte del – peraltro tardivo- rilievo di non conformità dei beni, l'opposta ha precisato che la documentazione richiesta da controparte in quella circostanza non faceva parte degli obblighi imposti dalla Normativa ISPM 15 ai fini della commercializzazione dei beni trattati dall'opposta e risultava, quindi, meramente opzionale. Quanto all'asserita difformità dei prezzi applicati rispetto al pattuito, va osservato che nelle conferme d'ordine la parte opposta indicava i prezzi (doc. 9-13), che non erano mai stati contestati, ed ha fornito in comparsa di costituzione specifica spiegazione di quelli non risultanti dalle conferme, senza incontrare contestazione nelle successive difese della controparte. Sarebbe stato onere dell'attrice opponente dimostrare che le parti avessero concordato uno sconto rispetto ai prezzi di cui alle conferme d'ordine, ma nessuna prova è stata offerta in merito. Va infine osservato che, lungi dal contestare la spettanza dei pagamenti, nelle comunicazioni del 30.11.2022, 10.1.2023 e 1.2.2023 (doc. 4 ricorso monitorio) l'amministratore unico di si scusava per il mancato pagamento delle ricevute Pt_1 bancarie in scadenza e chiedeva di posticipare le scadenze riemettendole, o di fornire le coordinate bancarie promettendo il pagamento mediante bonifico.
In conclusione l'odierna opposizione risulta del tutto infondata e meramente dilatoria, e va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il regolamento
5 delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n.622/2023;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in IC il 20.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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