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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 583/2023 promossa da:
C.F. ), in proprio ed in qualità di socia della Parte_1 C.F._1 società , nata a [...], il [...] Controparte_1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Bracco
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Luino, C.F._2
Via Vittorio Veneto n. 19, giusta procura allegata all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._3
Castelnuovo Bozzente, via Aliverti n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Romanò (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Germignaga, C.F._4 via Mameli n. 43, giusta delega in calce alla memoria di costituzione
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
In via preliminare e / o pregiudiziale:
• disporre la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 274/2022 del
Tribunale di Varese, munita di formula esecutiva in data 2/8/2022 e della sentenza n. 3543/2022 della
Corte di Appello di Milano, munita di formula esecutiva in data 11.11.2022 e, per l'effetto, inibire all'opposto di dare inizio all'esecuzione;
Nel merito:
• In via principale: Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità totale dell'atto di precetto notificato in data 6.2.2023, attesa l'intervenuta notifica in data 14.12.2023 su istanza della parte convenuta di un atto di precetto in rinnovazione dal contenuto identico a quello oggetto dell'odierno giudizio;
• In via subordinata: Accertare e dichiarare la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale de “ alla luce dell'intervenuta aggiudicazione Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 17/2023 Tribunale di Varese del box di proprietà della società - di cui la sig.ra è socia illimitatamente Controparte_1 Parte_1 responsabile - e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità totale del precetto notificato in data 6.2.2023;
• In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che il Signor non ha diritto CP_2 di procedere all'esecuzione forzata per la parziale estinzione del credito vantato a seguito dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 17/2023 Tribunale di
Varese del box di proprietà della società - di cui la sig.ra è socia Controparte_1 Parte_1
responsabile - alla somma di € 10.116,00, nonché per l'illegittimità dell'imputazione Parte_2 di € 591,80 a carico della sig.ra a titolo di compensi per “precetti precedenti a Parte_1 [...]
” e per “spese notifica precedenti precetti” e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la CP_1 nullità parziale del precetto notificato in data 6.2.2023.
In ogni caso, con condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite, oltre onorari per competenze professionali del giudizio maggiorati degli accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Voglia codesto Ill.mo Tribunale,
NEL MERITO: in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata, ingiustificata e fin'anche temeraria;
con rifusione delle spese di giudizio, come da Decreto Ministeriale vigente, e con condanna
[...]
in persona del suo l.r.p.t., per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. Controparte_3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra n proprio ed in qualità di socia della Parte_1 società proponeva opposizione all'atto di precetto Controparte_1 notificatole in data 6.2.2023, su istanza del sig. con cui le veniva intimato, quale socia CP_2 illimitatamente responsabile della predetta società, il pagamento della complessiva somma di €
25.947,74, asseritamente dovuta in forza della sentenza n. 274/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data 10/3/2022, nonché della sentenza n. 3543/2022 emessa dalla Corte di Appello di Milano.
In data 24.6.2023, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto di tutte le CP_2 domande attoree.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 27.6.2023, con provvedimento del 30.6.2023 il Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi e fissava udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 12.12.2023, concedendo termine alle parti per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In esito all'udienza del 12.12.2023, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28.5.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., a seguito della quale, stante la produzione di nuovi documenti da entrambe le parti, veniva fissa udienza per la comparizione delle stesse.
All'udienza del 16.7.2024, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio proposta da parte convenuta, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 5.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ove il Giudice tratteneva la causa in decisione e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione va rigettata, per le ragioni di cui si dirà.
Parte attrice, nel proprio atto di citazione, sostiene l'illegittimità del precetto oggi opposto, eccependo: a) la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale, dal momento che nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 17/2023 intentata dalla , di cui il sig. Controparte_4
è legale rappresentante, non era stata ancora fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c, persistendo la CP_2 possibilità per il convenuto di soddisfare il suo credito intervenendo in detta procedura senza necessità di aggredire il patrimonio personale della sig.ra b) l'estinzione parziale del credito Parte_1 precettato, in quanto la , società contro cui si sono formati i titoli azionati dall'opposto, Controparte_1 risultava titolare di un controcredito di € 19.924,48 nei confronti della in forza della Sentenza CP_4
n. 367/2022 del Tribunale di Varese (cfr. doc. 3). Per il recupero di tale somma Controparte_1 aveva tentato un pignoramento presso terzi, che però ha avuto esito negativo, pertanto, stante l'infruttuosità della escussione preventiva nei confronti della in data 15.2.2023 è stato CP_4 portato alla notifica su istanza della società atto di precetto nei confronti del Signor Controparte_1
in qualità di socio accomandatario della , solidalmente ed CP_2 Controparte_4 illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. per le obbligazioni sociali (cfr. doc. 7); c) l'ingiusta richiesta dei compensi per “precetti precedenti a La Professione” e per “spese notifica precedenti precetti” per complessivi € 591,80.
Per quanto attiene al primo motivo, come già riferito con ordinanza del 29.6.2023, va osservato come l'art. 2304 c.c. non comporta per il creditore l'onere di espletare necessariamente una o più procedure esecutive nei confronti della società se esso riesce comunque a dare dimostrazione del fatto che l'azione esecutiva risulterebbe infruttuosa.
Nel caso di specie, in primo luogo, risulta incontestato l'esito negativo del pignoramento presso terzi effettuato in danno della società (doc. n. 2,3); inoltre, alla data di instaurazione Controparte_1 del giudizio risultava pendente la procedura esecutiva r.g. 17/2023, promossa da una società di cui parte opposta è il legale rappresentante, avente ad oggetto un box di proprietà della società di cui l'attrice risulta socia.
Il credito del creditore procedente (pari ad euro 62.452,68) nella suddetta procedura esecutiva risultava presumibilmente superiore al valore di realizzo del bene pignorato (pari, secondo l'applicazione dei parametri OMI, a circa 17.000): l'intervento di parte opposta, pertanto, nella procedura in questione risultava sin dall'origine presumibilmente infruttuosa, con conseguente rispetto dalla disposizione di cui all'art. 2304 c.c..
Nel corso del giudizio, inoltre, non è stata raggiunta alcuna ulteriore prova circa l'esistenza di altri cespiti della società da aggredire, con valore tale da soddisfare il complessivo credito della controparte, inoltre, il box oggetto della procedura esecutiva risulta esser stato venduto ad € 10.116,00
(doc. 16) ad un prezzo quindi, inferiore, al valore predetto nonché al credito.
Quanto al secondo motivo, va osservato come, all'udienza celebrata il 16.7.2024, parte opponente rinunciava all'eccezione di compensazione del controcredito vantato da accertata Controparte_1 con sentenza 1379/2023 del 12.12.2023, dal momento che tale accertamento al giorno dell'udienza era divenuto definitivo per omessa impugnazione della sentenza sopra richiamata nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
In tal occasione, parte attrice dava atto di come, in data 14.12.2023, fosse stato notificato alla sig.ra quale sociale illimitatamente responsabile, un atto di precetto in rinnovazione per € Parte_1 25.947,74, fondato sugli stessi titoli posti a fondamento dell'atto di precetto oggetto del presente procedimento e con identico contenuto di quello opposto in questa causa.
Per tale ragione, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ulteriormente chiesto venisse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità totale dell'atto di precetto notificato in data 6.2.2023, attesa l'intervenuta notifica in data 14.12.2023 su istanza della parte convenuta del predetto precetto in rinnovazione.
Sul punto va osservato come, in via generale, il creditore può notificare al debitore, sino al pagamento integrale del credito, tanti atti di precetti quanti ne ritenga necessari, purché nei precetti successivi al primo non chieda le spese, i compensi e gli accessori relativi ai precetti precedenti (Cass., n.
19876/2013).
Tanto non costituisce abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (Cass. n. 21008/2012).
Secondo giurisprudenza costante di legittimità, la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass., n. 4963/2007).
Tali principi vanno coordinati con quanto prevede l'art. 481 c.p.c. il quale, al primo comma, sancisce che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.
Al secondo comma, tuttavia, la disposizione in questione prevede che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso in cui vengano proposte le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617.
In caso di opposizione, infatti, il creditore può decidere di non dare inizio all'esecuzione. La conseguenza dell'opposizione è quella di determinare la sospensione, non l'interruzione, quindi il termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza.
In ogni caso, l'opposizione al precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'articolo 481 c.p.c., ricollega ad essa unicamente l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell'esecuzione.
Difatti, sul piano letterale, “la norma si esprime esplicitamente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non di sospensione del potere di procedere all'esecuzione mentre, sul piano logico, la scelta cosi accordata al creditore in possesso di un titolo esecutivo consente a questi di poter trasferire sul debitore il danno derivante dalla durata del processo originato dall'opposizione al precetto ed è bilanciata dal rischio su di lui gravante, connesso alla possibilità di subire gli effetti pregiudizievoli del successivo accoglimento di tale opposizione” (Cass. n.
8465/2011).
Sebbene il creditore esecutante subisca, evidentemente, l'iniziativa del debitore consistente nella proposizione dell'opposizione, grazie alla previsione di cui all'articolo 481 c.p.c., “l'iniziativa del debitore di opporsi al precetto determina quindi un vantaggio per il creditore, cioè la sospensione della decorrenza del termine, e quindi un prolungamento del tempo in cui il creditore può iniziare la esecuzione”, dovendo, pertanto, ritenersi “che la scelta accordata al creditore risponde alla logica: egli puo' decidere se accollarsi o meno il rischio di procedere nella esecuzione senza attendere l'esito della opposizione”, potendo “in questa valutazione tener conto del tempo in concreto necessario per la decisione del giudice;
rompendo gli indugi ove esso risulti troppo lungo” (Cass., n. 5377/1994).
Nel caso di specie il precetto è stato notificato in data 6.2.2023, mentre il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 23.2.2023.
Parte convenuta, poi, risulta successivamente aver notificato atto di pignoramento immobiliare,
(anche se trattasi di circostanza solo citata e non risulta agli atti in quale data), cui tuttavia non è seguita l'iscrizione a ruolo, come riferito dalla stessa convenuta nel precetto in rinnovazione, a causa di un disguido tecnico (doc. 14).
Per tutte le ragioni anzidette, pertanto, il precetto non può essere dichiarato inefficace, non risultano provato il mancato rispetto del termine di 90 giorni ed essendo, in ogni caso, consentito al creditore procedere in via esecutiva nonostante la pendenza del presente giudizio.
La rinnovazione del precetto, inoltre, porta a ritenere assorbita l'ulteriore domanda di esclusione dei compensi per “precetti precedenti a ” e per “spese notifica precedenti precetti” per CP_1 complessivi € 591,80, in quanto la relativa censura verrà valutata nell'inidonea sede di merito, avendo parte attrice instaurato ulteriore giudizio di opposizione al precetto (ove, tra l'altro, ha riproposto le medesime censure formulate nel presente giudizio, doc. 15).
L'opposizione pertanto va rigettata.
In ragione della notifica in rinnovazione del precetto da parte della convenuta nel corso del giudizio e della rinuncia parziale, sempre in pendenza di causa, delle domande formulate da parte attrice, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti, ritenendo altresì assorbita la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, la quale, in ogni caso, risulta esser stata proposta nei confronti della società in persona del suo l.r.p.t. e non Controparte_1 personalmente nei confronti della socia oggi convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
583/2023, promossa da nei confronti di ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 583/2023 promossa da:
C.F. ), in proprio ed in qualità di socia della Parte_1 C.F._1 società , nata a [...], il [...] Controparte_1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Bracco
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Luino, C.F._2
Via Vittorio Veneto n. 19, giusta procura allegata all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._3
Castelnuovo Bozzente, via Aliverti n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Romanò (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Germignaga, C.F._4 via Mameli n. 43, giusta delega in calce alla memoria di costituzione
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
In via preliminare e / o pregiudiziale:
• disporre la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 274/2022 del
Tribunale di Varese, munita di formula esecutiva in data 2/8/2022 e della sentenza n. 3543/2022 della
Corte di Appello di Milano, munita di formula esecutiva in data 11.11.2022 e, per l'effetto, inibire all'opposto di dare inizio all'esecuzione;
Nel merito:
• In via principale: Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità totale dell'atto di precetto notificato in data 6.2.2023, attesa l'intervenuta notifica in data 14.12.2023 su istanza della parte convenuta di un atto di precetto in rinnovazione dal contenuto identico a quello oggetto dell'odierno giudizio;
• In via subordinata: Accertare e dichiarare la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale de “ alla luce dell'intervenuta aggiudicazione Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 17/2023 Tribunale di Varese del box di proprietà della società - di cui la sig.ra è socia illimitatamente Controparte_1 Parte_1 responsabile - e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità totale del precetto notificato in data 6.2.2023;
• In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che il Signor non ha diritto CP_2 di procedere all'esecuzione forzata per la parziale estinzione del credito vantato a seguito dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 17/2023 Tribunale di
Varese del box di proprietà della società - di cui la sig.ra è socia Controparte_1 Parte_1
responsabile - alla somma di € 10.116,00, nonché per l'illegittimità dell'imputazione Parte_2 di € 591,80 a carico della sig.ra a titolo di compensi per “precetti precedenti a Parte_1 [...]
” e per “spese notifica precedenti precetti” e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la CP_1 nullità parziale del precetto notificato in data 6.2.2023.
In ogni caso, con condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite, oltre onorari per competenze professionali del giudizio maggiorati degli accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Voglia codesto Ill.mo Tribunale,
NEL MERITO: in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata, ingiustificata e fin'anche temeraria;
con rifusione delle spese di giudizio, come da Decreto Ministeriale vigente, e con condanna
[...]
in persona del suo l.r.p.t., per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. Controparte_3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra n proprio ed in qualità di socia della Parte_1 società proponeva opposizione all'atto di precetto Controparte_1 notificatole in data 6.2.2023, su istanza del sig. con cui le veniva intimato, quale socia CP_2 illimitatamente responsabile della predetta società, il pagamento della complessiva somma di €
25.947,74, asseritamente dovuta in forza della sentenza n. 274/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data 10/3/2022, nonché della sentenza n. 3543/2022 emessa dalla Corte di Appello di Milano.
In data 24.6.2023, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto di tutte le CP_2 domande attoree.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 27.6.2023, con provvedimento del 30.6.2023 il Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi e fissava udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 12.12.2023, concedendo termine alle parti per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In esito all'udienza del 12.12.2023, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28.5.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., a seguito della quale, stante la produzione di nuovi documenti da entrambe le parti, veniva fissa udienza per la comparizione delle stesse.
All'udienza del 16.7.2024, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio proposta da parte convenuta, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 5.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ove il Giudice tratteneva la causa in decisione e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione va rigettata, per le ragioni di cui si dirà.
Parte attrice, nel proprio atto di citazione, sostiene l'illegittimità del precetto oggi opposto, eccependo: a) la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale, dal momento che nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 17/2023 intentata dalla , di cui il sig. Controparte_4
è legale rappresentante, non era stata ancora fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c, persistendo la CP_2 possibilità per il convenuto di soddisfare il suo credito intervenendo in detta procedura senza necessità di aggredire il patrimonio personale della sig.ra b) l'estinzione parziale del credito Parte_1 precettato, in quanto la , società contro cui si sono formati i titoli azionati dall'opposto, Controparte_1 risultava titolare di un controcredito di € 19.924,48 nei confronti della in forza della Sentenza CP_4
n. 367/2022 del Tribunale di Varese (cfr. doc. 3). Per il recupero di tale somma Controparte_1 aveva tentato un pignoramento presso terzi, che però ha avuto esito negativo, pertanto, stante l'infruttuosità della escussione preventiva nei confronti della in data 15.2.2023 è stato CP_4 portato alla notifica su istanza della società atto di precetto nei confronti del Signor Controparte_1
in qualità di socio accomandatario della , solidalmente ed CP_2 Controparte_4 illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. per le obbligazioni sociali (cfr. doc. 7); c) l'ingiusta richiesta dei compensi per “precetti precedenti a La Professione” e per “spese notifica precedenti precetti” per complessivi € 591,80.
Per quanto attiene al primo motivo, come già riferito con ordinanza del 29.6.2023, va osservato come l'art. 2304 c.c. non comporta per il creditore l'onere di espletare necessariamente una o più procedure esecutive nei confronti della società se esso riesce comunque a dare dimostrazione del fatto che l'azione esecutiva risulterebbe infruttuosa.
Nel caso di specie, in primo luogo, risulta incontestato l'esito negativo del pignoramento presso terzi effettuato in danno della società (doc. n. 2,3); inoltre, alla data di instaurazione Controparte_1 del giudizio risultava pendente la procedura esecutiva r.g. 17/2023, promossa da una società di cui parte opposta è il legale rappresentante, avente ad oggetto un box di proprietà della società di cui l'attrice risulta socia.
Il credito del creditore procedente (pari ad euro 62.452,68) nella suddetta procedura esecutiva risultava presumibilmente superiore al valore di realizzo del bene pignorato (pari, secondo l'applicazione dei parametri OMI, a circa 17.000): l'intervento di parte opposta, pertanto, nella procedura in questione risultava sin dall'origine presumibilmente infruttuosa, con conseguente rispetto dalla disposizione di cui all'art. 2304 c.c..
Nel corso del giudizio, inoltre, non è stata raggiunta alcuna ulteriore prova circa l'esistenza di altri cespiti della società da aggredire, con valore tale da soddisfare il complessivo credito della controparte, inoltre, il box oggetto della procedura esecutiva risulta esser stato venduto ad € 10.116,00
(doc. 16) ad un prezzo quindi, inferiore, al valore predetto nonché al credito.
Quanto al secondo motivo, va osservato come, all'udienza celebrata il 16.7.2024, parte opponente rinunciava all'eccezione di compensazione del controcredito vantato da accertata Controparte_1 con sentenza 1379/2023 del 12.12.2023, dal momento che tale accertamento al giorno dell'udienza era divenuto definitivo per omessa impugnazione della sentenza sopra richiamata nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
In tal occasione, parte attrice dava atto di come, in data 14.12.2023, fosse stato notificato alla sig.ra quale sociale illimitatamente responsabile, un atto di precetto in rinnovazione per € Parte_1 25.947,74, fondato sugli stessi titoli posti a fondamento dell'atto di precetto oggetto del presente procedimento e con identico contenuto di quello opposto in questa causa.
Per tale ragione, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ulteriormente chiesto venisse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità totale dell'atto di precetto notificato in data 6.2.2023, attesa l'intervenuta notifica in data 14.12.2023 su istanza della parte convenuta del predetto precetto in rinnovazione.
Sul punto va osservato come, in via generale, il creditore può notificare al debitore, sino al pagamento integrale del credito, tanti atti di precetti quanti ne ritenga necessari, purché nei precetti successivi al primo non chieda le spese, i compensi e gli accessori relativi ai precetti precedenti (Cass., n.
19876/2013).
Tanto non costituisce abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (Cass. n. 21008/2012).
Secondo giurisprudenza costante di legittimità, la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass., n. 4963/2007).
Tali principi vanno coordinati con quanto prevede l'art. 481 c.p.c. il quale, al primo comma, sancisce che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.
Al secondo comma, tuttavia, la disposizione in questione prevede che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso in cui vengano proposte le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617.
In caso di opposizione, infatti, il creditore può decidere di non dare inizio all'esecuzione. La conseguenza dell'opposizione è quella di determinare la sospensione, non l'interruzione, quindi il termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza.
In ogni caso, l'opposizione al precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'articolo 481 c.p.c., ricollega ad essa unicamente l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell'esecuzione.
Difatti, sul piano letterale, “la norma si esprime esplicitamente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non di sospensione del potere di procedere all'esecuzione mentre, sul piano logico, la scelta cosi accordata al creditore in possesso di un titolo esecutivo consente a questi di poter trasferire sul debitore il danno derivante dalla durata del processo originato dall'opposizione al precetto ed è bilanciata dal rischio su di lui gravante, connesso alla possibilità di subire gli effetti pregiudizievoli del successivo accoglimento di tale opposizione” (Cass. n.
8465/2011).
Sebbene il creditore esecutante subisca, evidentemente, l'iniziativa del debitore consistente nella proposizione dell'opposizione, grazie alla previsione di cui all'articolo 481 c.p.c., “l'iniziativa del debitore di opporsi al precetto determina quindi un vantaggio per il creditore, cioè la sospensione della decorrenza del termine, e quindi un prolungamento del tempo in cui il creditore può iniziare la esecuzione”, dovendo, pertanto, ritenersi “che la scelta accordata al creditore risponde alla logica: egli puo' decidere se accollarsi o meno il rischio di procedere nella esecuzione senza attendere l'esito della opposizione”, potendo “in questa valutazione tener conto del tempo in concreto necessario per la decisione del giudice;
rompendo gli indugi ove esso risulti troppo lungo” (Cass., n. 5377/1994).
Nel caso di specie il precetto è stato notificato in data 6.2.2023, mentre il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 23.2.2023.
Parte convenuta, poi, risulta successivamente aver notificato atto di pignoramento immobiliare,
(anche se trattasi di circostanza solo citata e non risulta agli atti in quale data), cui tuttavia non è seguita l'iscrizione a ruolo, come riferito dalla stessa convenuta nel precetto in rinnovazione, a causa di un disguido tecnico (doc. 14).
Per tutte le ragioni anzidette, pertanto, il precetto non può essere dichiarato inefficace, non risultano provato il mancato rispetto del termine di 90 giorni ed essendo, in ogni caso, consentito al creditore procedere in via esecutiva nonostante la pendenza del presente giudizio.
La rinnovazione del precetto, inoltre, porta a ritenere assorbita l'ulteriore domanda di esclusione dei compensi per “precetti precedenti a ” e per “spese notifica precedenti precetti” per CP_1 complessivi € 591,80, in quanto la relativa censura verrà valutata nell'inidonea sede di merito, avendo parte attrice instaurato ulteriore giudizio di opposizione al precetto (ove, tra l'altro, ha riproposto le medesime censure formulate nel presente giudizio, doc. 15).
L'opposizione pertanto va rigettata.
In ragione della notifica in rinnovazione del precetto da parte della convenuta nel corso del giudizio e della rinuncia parziale, sempre in pendenza di causa, delle domande formulate da parte attrice, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti, ritenendo altresì assorbita la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, la quale, in ogni caso, risulta esser stata proposta nei confronti della società in persona del suo l.r.p.t. e non Controparte_1 personalmente nei confronti della socia oggi convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
583/2023, promossa da nei confronti di ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra