Accoglimento
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06138/2025REG.PROV.COLL.
N. 08679/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8679 del 2023, proposto da
MI AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Piras, Sergio Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di AS e UO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Unione dei Comuni Valle del Cedrino-Struttura Delegata all'Esercizio delle funzioni Paesaggistiche, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna, Comitato Tecnico per la Collaborazione Istituzionale Tra il Ministero della Cultura e La Regione Sardegna, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 168 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di AS e UO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Maurizio Santise e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione da parte della società MI AN S.r.l. della determinazione n. 9 del 23 aprile 2016, emessa dall’Unione dei Comuni Valle del Cedrino - Struttura delegata dalla Regione Sardegna all’esercizio delle funzioni paesaggistiche – con cui veniva riconosciuta la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate dall’appellante nell’esercizio dell’attività di coltivazione della cava sita nel Comune di Orosei, loc. Oroe. L’amministrazione erogava però contestualmente a carico dell’appellante una sanzione amministrativa di € 463.100,25, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 per la realizzazione dei predetti interventi in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica.
2. Riferisce l’appellante di aver esercitato l’attività estrattiva nell’area in parola, su cui insiste un vincolo paesaggistico apposto con D.M. del 25 gennaio 1968, in forza di provvisoria autorizzazione rilasciatale dalla Regione Sardegna con atto prot. n. 12005 del 1° ottobre 1993, secondo quanto prescritto dall’art. 42, comma 3 della L.R. Sardegna n. 30 del 1989. A seguito dell’introduzione della L.R. n. 15 del 2002 e ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione definitiva dell’attività di coltivazione e recupero del sito, il 18 novembre 2002 la società presentava richiesta di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 al S.I.V.I.A., il quale manifestava in risposta la necessità di redigere un progetto complessivo di recupero ambientale per l’area di interesse, al fine di conformarvi i progetti dei singoli operatori. Dunque il Comune di Orosei, in data 25 giugno 2006, predisponeva e inoltrava tale Piano di recupero generale, in cui era confluito il progetto di coltivazione della società, al Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ed al Servizio Tutela del Paesaggio di UO. In recepimento dell’istruttoria per la procedura di verifica suindicata svolta dal SAVI, con la D.G.R. n. 39/35 del 2008 la Giunta regionale stabiliva di non sottoporre a VIA i singoli impianti estrattivi ricompresi in detto Piano di recupero, dettando inoltre prescrizioni per la mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico. Stante il suo perdurante interesse all’ottenimento di una valutazione ambientale, nell’ottobre del 2009 la MI AN s.r.l. ha avviato una nuova procedura di verifica sottoponendo agli uffici dell’ente regionale una variante in aggiornamento del proprio progetto di coltivazione dell’area di cava, che con D.G.R. n. 28/51 del 2011 si concludeva positivamente. Infine, l’appellante presentava al Comune e al Servizio Regionale di Tutela del Paesaggio di UO un’ulteriore richiesta di accertamento relativa alla compatibilità paesaggistica della predetta infrastruttura estrattiva, poi attribuita alla competenza dell’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino con D.G.R. n. 45/20 del 2012. Dopo una prima valutazione in senso favorevole, l’Unione dei Comuni ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici artistici ed etnoantropologici per le province di AS e UO di rendere il parere vincolante di compatibilità rispetto alla sua area di competenza, poi espresso da quest’ultima positivamente. Tale parere veniva comunicato all’appellante con nota prot. 700 del 14 luglio 2014, con cui contestualmente l’Unione richiedeva la presentazione di una perizia giurata che riportasse il danno prodotto e il profitto generato dall’attività di cava, tesa a quantificare la sanzione pecuniaria prevista a carico degli autori di opere non autorizzate su beni paesaggisticamente tutelati secondo i criteri di dettaglio sanciti dalla Direttiva regionale n. 2. La società, ottemperando alla richiesta dell’ente delegato, ha trasmesso detta perizia contenente l’indicazione di un danno ambientale pari a euro 215.287,00 e di un profitto dell’attività di cava pari a euro 463.100,25. Conseguentemente l’Unione ha accolto con la determinazione n. 9 del 23 aprile 2016 la richiesta di accertamento presentata dalla società, applicandole la sanzione corrispondente alla somma maggiore fra danno e profitto stimato -euro 463.100,25-.
3. La MI AN S.r.l. ha, quindi, impugnato in via principale il predetto provvedimento sanzionatorio innanzi al T.a.r. per la Sardegna, e con motivi aggiunti, in data 16 febbraio 2022, ha, altresì, impugnato anche gli atti del Comitato Tecnico per la collaborazione istituzionale tra il Ministero della Cultura e la Regione Sardegna che avevano, in seguito, riconosciuto ulteriormente l’insistenza del vincolo paesaggistico sul sito estrattivo d’interesse.
Il T.a.r., con sentenza n.168 del 2023, ha respinto il ricorso principale, nonché i motivi aggiunti.
4. L’appellante ha dunque impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
I – ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO- VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO .
Parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado perché motivata per IO , facendo riferimento a documenti e difese sostenute in altro giudizio dalla Regione Sardegna, non costituitasi in prime cure, e dall’Unione dei Comuni.
II -ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DELLA L. 1497/1939, DELL’ART. 155 DEL D.LGS. 490/1999 E DEGLI ARTT. 146 E 167 DEL D.LGS. 42/2004 E DELL’ART. 28 DELLA L. 689/1981 – ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, AFFIDAMENTO E BUONA FEDE .
Il T.a.r. avrebbe valutato in modo erroneo le circostanze di fatto laddove ha escluso la valenza di autorizzazione paesaggistica dei provvedimenti da lei prodotti in giudizio, ritenendoli non pertinenti al tema paesaggistico o di natura meramente istruttoria, nonché laddove ha ritenuto che emergesse la volontà di negare l’autorizzazione paesaggistica dagli atti del procedimento. La formulazione originaria dell’art. 146 del d.lgs 42/2004 avrebbe espressamente escluso le attività di cava dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, poiché le valutazioni di detta natura avrebbero dovuto essere rese dal competente Ministero (nel caso di specie dalla Regione) nell’ambito del procedimento per il rilascio di autorizzazione all’attività estrattiva. Inoltre il Collegio avrebbe erroneamente valutato la richiesta di autorizzazione in sanatoria della società come un implicito riconoscimento dell’inesistenza di una autorizzazione pregressa ed, infine, non avrebbe riconosciuto la valenza paesaggistica di alcuni provvedimenti ( D.G.R. 39/35 del 2008 ), ritenendoli a carattere esclusivamente ambientale.
III – ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 112 DEL C.P.C. PER SA PR .
La sentenza viene censurata per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. sul motivo rubricato “I C” del ricorso di primo grado, secondo cui la sanzione erogata con la delibera impugnata in via principale si sarebbe prescritta nei cinque anni seguenti all’emanazione di atti – a suo dire- equipollenti ad un provvedimento autorizzatorio di natura paesaggistica
IV – ERROR IN IUDICANDO PER ILLOGICITÀ ED ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI .
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore respingendo il terzo motivo di ricorso, riguardante il criterio di quantificazione della predetta sanzione con specifico riferimento al presunto profitto. Inoltre viene contestato il regime di favore previsto- in concreto- per gli operatori che, non presentando alcuna perizia, sarebbero stati sottoposti a sanzione forfettaria, economicamente meno gravosa. Il Collegio avrebbe erroneamente recepito le difese regionali, richiamando punti della direttiva regionale n. 2 in realtà inconferenti rispetto al caso di specie, poiché non attinenti alla sanatoria dell’attività estrattiva.
V- ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO E ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI – ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. PER SA PR .
La pronuncia di primo grado avrebbe respinto i motivi aggiunti sulla scorta di una motivazione criptica e apodittica laddove ha affermato, richiamando nuovamente i documenti depositati in altro giudizio dalle amministrazioni resistenti, che la cartografia IGM escludente l’area di cava dalla zona su cui incide il vincolo paesaggistico sarebbe invero inficiata da errore materiale- non dimostrato in giudizio dal Comitato. Tale cartografia, in aggiunta, non era stata depositata o richiamata dall’appellante. I motivi dedotti non sono stati confutati anche laddove è stata esclusa l’illegittima estensione del vincolo operata dal Comitato Tecnico.
VI - ERROR IN IUDICANDO PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E PERPLESSITÀ .
La sentenza viene poi contestata nella sua parte conclusiva, dove giustifica il mancato esame dei rimanenti profili di doglianza con la loro asserita inidoneità a condurre la controversia a un esito differente, rispetto al caso richiamato per IO . Secondo l’appellante detta statuizione risulterebbe inconsistente poiché non vengono individuate in concreto le questioni irrilevanti.
5. La Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di AS e UO si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
6. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è fondato in parte e infondato per il resto, per i motivi di seguito esposti.
8. Va in primo luogo respinto il primo motivo di appello, perché la sentenza può essere motivata per IO , purché sia chiaro il riferimento alla sentenza richiamata e il caso sia sostanzialmente sovrapponibile. Nel caso di specie, peraltro, parte appellante si è limitata ad una contestazione meramente generica e formalistica, senza specificare quali sarebbero i vizi della sentenza nel richiamo per IO ad altra sentenza.
Le pronunce richiamate dal T.a.r. si riferiscono, infatti, a controversie sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che tale contestazione è infondata.
9. Ciò posto, questa Sezione, con sentenze n. 1057 e 1337 del 2025, emesse all’esito dei giudizi di appello delle sentenze richiamate dal giudice di primo grado, si è pronunciata su vicende, come detto, sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, riguardanti controversie afferenti ad altri operatori esercenti la medesima attività nell'area oggi in esame.
In tal senso, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto ampiamente argomentato dalla Sezione in detti precedenti.
10. Come nelle citate sentenze, anche in questo giudizio, sono stati impugnati provvedimenti che si fondano sul presupposto che la società ricorrente e odierna appellante abbia esercitato per oltre quarant’anni l’attività estrattiva senza autorizzazione paesaggistica in una zona sottoposta a vincolo.
In punto di fatto, occorre premettere che la MI AN S.r.l. gestisce dagli anni ’70 del secolo scorso una cava in Comune di Orosei, loc. Oroe, nella quale sono presenti anche altri impianti
analoghi.
Con la legge regionale della Sardegna 7 giugno 1989, n. 30, è stata introdotta una prima disciplina regionale delle attività di cava, prima regolate solo dalla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, disciplina volta, secondo l’appellante, a “contemperare la tutela dei beni paesaggistici con l’esigenza di garantire l’esercizio delle attività estrattive”. In questo contesto, il provvedimento regionale del 1° ottobre 1993 ha autorizzato in via provvisoria la prosecuzione dell’attività stessa, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, della stessa legge regionale.
In considerazione del vincolo paesaggistico insistente sul territorio del Comune di Orosei ai sensi del d.m. 25 gennaio 1968, il Comune medesimo ha predisposto uno studio di compatibilità paesistico ambientale, ai sensi degli artt. 9 e ss. delle NTA del PTP n. 6 della Sardegna orientale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 25 luglio 2000, n. 32/25, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica, per il cui tramite è stato proposto il rilascio dell’autorizzazione definitiva in favore delle attività di cava esistenti a condizione che fossero realizzate alcune misure di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico. Successivamente sono stati approvati tre distinti strumenti di pianificazione attuativa incidenti sulle aree e le infrastrutture di cava e su tali strumenti si è espresso il Servizio regionale di Tutela del Paesaggio di AS e UO, con deliberazioni 21 novembre 2000, nn. 6709, 6710 e 6711, con la precisazione che “tutte le opere di urbanizzazione e residenziali previste dal Piano dovranno essere specificamente autorizzate ai sensi dell’art. 151” del d.lgs. 209 ottobre 1999, n. 490.
Con la l.r. 9 agosto 2002, n. 15, la Regione Sardegna ha previsto che le autorizzazioni relative all’attività di cava rilasciate in assenza di VIA o di verifica preliminare ambientale, dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della l.r. n. 1 del 1999, fossero sottoposte “alla VIA o alla verifica”. A seguito dell’entrata in vigore della legge Regione Sardegna 7 giugno 1989, n. 30,
recante una prima disciplina sistematica delle attività di cava, con provvedimento regionale del 1°ottobre 1993, la MI AN era stata provvisoriamente autorizzata alla prosecuzione dell’attività di cava, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, della stessa legge regionale con la conseguenza che la ricorrente e odierna appellante ha presentato la relativa richiesta ex art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.
Successivamente, con deliberazione 15 luglio 2008, n. 39/35, la Giunta regionale ha deciso di non sottoporre a VIA i progetti inseriti nel “Piano di recupero generale dell’intero comparto produttivo del marmo di Orosei” predisposto dal Comune e comprendente il progetto inerente alla cava in questione, ma nell’ottobre 2009, l’appellante ha, comunque, sottoposto agli uffici regionali il proprio progetto di recupero e coltivazione dell’area di cava, dopo averlo aggiornato.
In data 22 febbraio 2011, l’odierna appellante ha, infine, presentato al Comune di Orosei e al Servizio Regionale di Tutela del Paesaggio di UO la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica sulle relative infrastrutture di cava, con la precisazione che la competenza sull’anzidetto accertamento di compatibilità paesaggistica è stata attribuita all’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino.
In data 7 giugno 2014 l’Unione, nell’esprimere una prima valutazione positiva sull’istanza formulata dalla MI AN, ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici artistici ed etnoantropologici per le province di AS e UO (da qui in poi soltanto “Soprintendenza”), ai fini del parere di compatibilità paesaggistica di sua competenza.
La Soprintendenza ha espresso tale parere in termini positivi.
Con nota del 14 luglio 2014 l’Unione - ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria prevista a carico degli autori di opere non autorizzate su beni paesaggisticamente tutelati - ha chiesto alla MI AN di inviare una perizia giurata indicante il danno prodotto e il profitto scaturito dall’attività di cava; tale perizia è stata, poi, trasmessa con l’indicazione di un danno ambientale pari a euro 215.287,00 e di un profitto dell’attività di cava pari a euro 463.100,25, per cui, con determinazione 23 aprile 2016, n. 9, l’Unione ha accolto la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla MI AN e contestualmente applicato a suo carico una sanzione di euro 463.100,25, pari al maggiore tra i due importi sopra indicati.
11. Il T.a.r., ha evidenziato che nessuno dei provvedimenti sopra menzionati recherebbe un dispositivo da cui si possa desumere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica riferito alla singola attività di cava e non sarebbe neppure configurabile un atto amministrativo implicito, in considerazione dei presupposti stringenti richiesti per lo stesso, che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili.
Il Tribunale ha poi respinto le censure relative alla contestazione del quantum della sanzione reputando non irragionevole il criterio della Direttiva regionale n. 2, impugnata quale atto presupposto, che ha introdotto un tetto sanzionatorio massimo pari a 26.000 euro per le sole cave ubicate a una distanza superiore ai 2.000 metri dal mare, mentre per le altre attività estrattive, come quella della società ricorrente, ha richiesto la presentazione di una perizia giurata per la quantificazione della sanzione, determinata senza limiti massimi nella somma maggiore tra quella corrispondente al danno e quella relativa al profitto ricavato dalla cava. Sul punto, il giudice di primo grado ha ritenuto non irragionevole che alle cave site oltre la fascia di 2.000 metri dal mare possa essere riferito un impatto paesaggistico inferiore rispetto a quelle più vicine al mare, con la conseguenza che le due situazioni non possono essere ritenute paragonabili, fermo restando, in ogni caso, che non sussisterebbe neppure il menzionato presupposto dell’insuperabile tetto sanzionatorio di 26.000,00 euro, posto che la disciplina della Direttiva non dovrebbe essere interpretata nel senso prospettato dalla ricorrente.
12. Ritiene il Collegio che, come già correttamente rilevato dal T.a.r. e a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, nessuno degli atti indicati da quest’ultimo (tra cui lo Studio di compatibilità paesistico ambientale predisposto sulla base delle previsioni del PTP, i pareri favorevoli del Servizio Tutela del Paesaggio e il procedimento di VIA) possano “surrogare” l’autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio, peraltro, non era mai stato chiesto dalla società ricorrente e odierna appellante fino alla presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica che ha dato luogo all’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. L’appellante, comunque, non ha adeguatamente censurato la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha rilevato che nessuno dei provvedimenti citati in ricorso contiene un dispositivo, neppure latamente, implicante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sulla singola attività di cava, né può ipotizzarsi che la stessa sia venuta alla luce in forma di atto amministrativo implicito.
13. Inoltre, assume rilievo altresì la circostanza che la necessità di provvedere “a regolarizzare e a regolamentare l’attività estrattiva svolta fin dagli anni settanta in assenza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche” era stata espressamente ribadita già con la deliberazione del 12 novembre 2012, n. 45/20.
14. Sotto un altro concorrente profilo, si deve sottolineare che l’autorizzazione paesaggistica non può essere “sostituita” dagli atti indicati dalla parte appellante.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti che devono ricorrere ai fini della valida esistenza di un atto implicito sono i seguenti: i) l’atto deve provenire da un organo competente nell’esercizio delle sue attribuzioni; ii) l’atto non deve avere necessariamente una forma solenne; iii) dal comportamento del soggetto deve desumersi in modo non equivoco la volontà provvedimentale e, cioè, deve sussistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupponente, nel senso che l’atto implicito deve essere l’unica conseguenza possibile di quello espresso (Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5887).
Nella fattispecie in esame non ricorrono tali requisiti, perché la legge di regolazione della materia richiede l’esistenza di un provvedimento tipico, caratterizzato da ben definiti presupposti e che risulta specificamente riferito a singole opere, ferma restando, più in generale, la necessità di distinguere i profili ambientali da quelli paesaggistici, come correttamente sottolineato, del resto, dall’Assessorato regionale degli Enti Locali, con la nota del 3 dicembre 2014, per il cui tramite è stato puntualizzato che “i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono distinti e separati”; in senso del tutto analogo, anche la nota della Regione 31 agosto 2015, ha precisato che: “il procedimento della VIA non può sostituire l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del DLgs 42/04”.
15. Ferme le considerazioni che precedono, ritiene, tuttavia, il Collegio che, in parte, il secondo motivo di gravame (e in parte anche il sesto) siano fondati nella parte in cui l’appellante ha rilevato che l’originaria formulazione del comma 14 dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 escludeva le cave dal campo di applicazione dell’autorizzazione paesaggistica. La norma, infatti, disponeva quanto segue: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza”.
Soltanto con la modifica normativa di cui al d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, la disposizione è stata espressamente riferita anche alle cave, con la conseguenza che l’appello deve essere accolto limitatamente alle censure dirette a contestare la determinazione della sanzione alla luce dei profitti riferiti a un periodo in cui la legge disponeva che: “le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere”.
Ne consegue che, in accoglimento di tali motivi di appello, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con annullamento dell’atto impugnato e, quanto all’effetto conformativo, l’amministrazione dovrà rideterminare la sanzione parametrandola ai soli profitti riferibili al periodo successivo all’entrata in vigore della modifica dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 introdotta dal d.lgs. n. 63 del 2008, ossia dal 24 aprile 2008, e fino alla data della presentazione dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica del 22 febbraio 2011.
16. A tale riguardo, va altresì precisato che la modifica della disposizione transitoria di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, per effetto dell’art. 2, lettera hh), del d.lgs. n. 63 del 2008, non ha inciso sull’entrata in vigore della modifica dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, avendo esclusivamente previsto che l’art. 159 fosse sostituito dal seguente: “ Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.”.
17. Parte appellante ha poi riproposto il motivo I.C (indicato come motivo III nell’indice di motivi) che è del pari infondato. L’anzidetto motivo di ricorso ha il seguente letterale tenore: “IC. Allorquando il Comune di Orosei ha approvato una variante ai suddetti Piani la stessa è stata assentita dal Servizio Tutela del Paesaggio di UO con determinazione n. 625 del 18 ottobre 2004, che ha dettato prescrizioni di carattere inequivocabile in merito all’attività di coltivazione delle cave in esercizio con riferimento: agli interventi di recupero; al sistema di coltivazione da osservare per tutte le attività estrattive; alle modalità di riutilizzo e conferimento degli scarti delle lavorazioni; all’ubicazione e definizione delle aree da utilizzare per l’attività estrattiva, insuscettibili di essere modificate in difetto dell’adozione di opportune varianti al piano”.
Tale motivo risulta in primo luogo generico e privo di portata autonoma non contenendo una censura specifica ma, piuttosto, una mera argomentazione. In ogni caso, si tratta di una prospettazione infondata atteso che, come già rilevato, l’adozione degli atti indicati dall’appellante non può surrogare l’autorizzazione paesaggistica.
18. Il quarto motivo di gravame è anch’esso insuscettibile di essere accolto poiché la quantificazione della sanzione è stata effettuata sulla base della perizia depositata dalla stessa società odierna appellante e secondo criteri che non paiono irragionevoli nemmeno sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, tenuto conto della circostanza che la rilevanza della violazione può essere considerata maggiormente lesiva se riferita a siti posti entro 2.000 metri dal mare. Né risulta di per sé condivisibile l’astratta tesi dell’appellante secondo cui la parte che non abbia presentato la perizia asseverata ai fini della quantificazione della sanzione godrebbe in ogni caso di un regime di favore rispetto a chi, per contro, abbia provveduto a presentarla, a maggior ragione ove si tenga conto della rilevante riduzione della sanzione che nel caso di specie consegue al parziale accoglimento del primo motivo di gravame.
19. Risulta, altresì, infondato anche il quinto motivo di appello poiché la contestazione della riferibilità del vincolo all’area in cui si trova la cava è, anzitutto, in manifesto contrasto sia con l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dalla stessa ricorrente e odierna appellante, la quale – viceversa – postula che l’area sia soggetta a tale vincolo, sia con tutti gli atti del procedimento che sono stati sopra richiamati che hanno ripetutamente evidenziato in modo univoco la necessità dell’autorizzazione paesaggistica sull’area de qua. Si tratta, dunque, di una censura contraddittoria e dunque infondata, ferma restando, in ogni caso, l’adeguatezza dell’istruttoria svolta sul punto dal Comitato tecnico istituzionale come già rilevato dal T.a.r..
20. Quanto precede è di per sé assorbente ai fini del rigetto del sesto motivo di gravame, tuttavia ritiene il Collegio che si possa ulteriormente osservare come tale motivo di appello sia del tutto generico poiché si risolve in una contestazione, per l’appunto generica, della decisione del T.a.r., che, ad avviso dell’appellante, non sarebbe stata adeguatamente motivata. Inoltre, le deduzioni prospettate, a tratti, risultano anche espresse in modo tale da capovolgere l’onere di specifica censura che spetta a chi propone l’appello, dal momento che l’appellante si duole che il giudice di primo grado non abbia “accertato se la cartografia associata al decreto ex post di vincolo corrispondesse a quella a suo tempo asseritamente allegata ad esso e prima ancora ai verbali della Commissione Provinciale per il Paesaggio”, mentre sarebbe spettato proprio all’appellante medesima dimostrare in modo specifico l’assenza di tale corrispondenza.
21. Da ultimo, va certamente escluso che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio di omessa pronuncia, dal momento che sono state puntualmente indicate le ragioni poste a fondamento della decisione anche con riferimento a tale questione, con la conseguenza che l’appellante avrebbe dovuto contestare in modo specifico le predette ragioni, non essendo, viceversa, consentita la proposizione di una generica censura volta a dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c. con contestuale rinvio in toto ai motivi prospettati in primo grado al fine di ottenerne, in tal modo, un riesame – in tesi – più approfondito e completo.
22. Dalle considerazioni che precedono discende la parziale fondatezza dell’appello, nei limiti che sono stati sopra precisati, con annullamento in parte qua dell’atto impugnato e conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione della sanzione parametrandola esclusivamente ai profitti riferibili al periodo successivo all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (ossia dal 24 aprile 2008) e fino alla data di presentazione della richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica del 22 febbraio 2011.
23. Le spese processuali del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate alla luce dell’accoglimento solo parziale dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati con il ricorso di primo grado, limitatamente alla determinazione della sanzione e dispone che l’amministrazione provveda alla rideterminazione della sanzione stessa secondo i criteri indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO