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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6463 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 28774/24 promossa da:
nato a [...] il [...], CF , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. Sara Di Veroli e dall'avv. Romelda Prence;
contro
, in persona del questore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 07.06.24 e notificato il 05.07.24. Si legge CP_2
nel provvedimento impugnato che la ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_2
protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 d.lgs. 286/98 sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 29.03.24.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
pagina 1 di 4 Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU “dal momento che tenuto conto dell'assenza di legami di natura familiare e/o vincoli affettivi, l'istanza appare priva di documentazione atta a circostanziare il percorso di integrazione intrapreso, avendo comprovato unicamente la disponibilità di una soluzione abitativa”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11/2024 Prot. nr. 368/2024 emesso dal Questore della Provincia di in data 07.06.2024 e notificato il CP_2
05.07.2024 al Sig. in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_1
suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale, conseguentemente, dichiararsi riconosciuta la protezione speciale in favore del Sig. CP_1
e quindi disporre il rilascio del Permesso di Soggiorno della durata di due anni rinnovabile e convertibile”.
Il ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, ricevuta del permesso di soggiorno, passaporto, contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga novembre e dicembre
2023, buste paga 2024, CUD 2024, attestato di frequenza corso formazione, contratto di locazione, certificato familiare, permesso di soggiorno della sorella e dei due nipoti.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 19.07.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con le note autorizzate, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, insistendo sull'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. Deposita, inoltre, la seguente documentazione: CUD 2025, buste paga da gennaio a marzo 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 pagina 2 di 4 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali
(nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19
D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.
173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, l'istanza è stata formalizzata il
06.06.2023. Il ricorrente allega che dopo aver raggiunto il territorio nazionale è stato ospitato dalla sorella, che vive da anni in Italia con il marito e i due figli minori. Persona_1
Grazie al permesso di soggiorno provvisorio questi ha potuto iniziare a svolgere una regolare attività lavorativa -peraltro conseguendo opportuna formazione (attestato di frequenza del 22.11.23)- dapprima con contratto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, come risulta dalla documentazione in atti (CUD 2024 per l'anno 2023, buste paga novembre e dicembre 2023, contratto a tempo indeterminato e relativo Unilav dal 20.11.2023, buste paga gennaio a maggio 2024).
Inoltre il ricorrente ha stipulato un contratto locazione della durata di quattro anni (contratto di locazione dal 28.06.24 al 27.06.28).
Da ultimo, con le note autorizzate questi ha documentato che il rapporto di lavoro prosegue effettivamente tutt'ora (CUD 2025 per l'anno 2024, buste paga da gennaio a marzo 2025).
pagina 3 di 4 A tali condizioni, si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 ricorrendo gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI e, dunque, per il rilascio del corrispondente permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, D.LGS. n° 25/08.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08
spese compensate.
Roma, 29 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 28774/24 promossa da:
nato a [...] il [...], CF , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. Sara Di Veroli e dall'avv. Romelda Prence;
contro
, in persona del questore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 07.06.24 e notificato il 05.07.24. Si legge CP_2
nel provvedimento impugnato che la ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_2
protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 d.lgs. 286/98 sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 29.03.24.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
pagina 1 di 4 Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU “dal momento che tenuto conto dell'assenza di legami di natura familiare e/o vincoli affettivi, l'istanza appare priva di documentazione atta a circostanziare il percorso di integrazione intrapreso, avendo comprovato unicamente la disponibilità di una soluzione abitativa”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11/2024 Prot. nr. 368/2024 emesso dal Questore della Provincia di in data 07.06.2024 e notificato il CP_2
05.07.2024 al Sig. in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_1
suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale, conseguentemente, dichiararsi riconosciuta la protezione speciale in favore del Sig. CP_1
e quindi disporre il rilascio del Permesso di Soggiorno della durata di due anni rinnovabile e convertibile”.
Il ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, ricevuta del permesso di soggiorno, passaporto, contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga novembre e dicembre
2023, buste paga 2024, CUD 2024, attestato di frequenza corso formazione, contratto di locazione, certificato familiare, permesso di soggiorno della sorella e dei due nipoti.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 19.07.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con le note autorizzate, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, insistendo sull'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. Deposita, inoltre, la seguente documentazione: CUD 2025, buste paga da gennaio a marzo 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 pagina 2 di 4 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali
(nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19
D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.
173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, l'istanza è stata formalizzata il
06.06.2023. Il ricorrente allega che dopo aver raggiunto il territorio nazionale è stato ospitato dalla sorella, che vive da anni in Italia con il marito e i due figli minori. Persona_1
Grazie al permesso di soggiorno provvisorio questi ha potuto iniziare a svolgere una regolare attività lavorativa -peraltro conseguendo opportuna formazione (attestato di frequenza del 22.11.23)- dapprima con contratto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, come risulta dalla documentazione in atti (CUD 2024 per l'anno 2023, buste paga novembre e dicembre 2023, contratto a tempo indeterminato e relativo Unilav dal 20.11.2023, buste paga gennaio a maggio 2024).
Inoltre il ricorrente ha stipulato un contratto locazione della durata di quattro anni (contratto di locazione dal 28.06.24 al 27.06.28).
Da ultimo, con le note autorizzate questi ha documentato che il rapporto di lavoro prosegue effettivamente tutt'ora (CUD 2025 per l'anno 2024, buste paga da gennaio a marzo 2025).
pagina 3 di 4 A tali condizioni, si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 ricorrendo gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI e, dunque, per il rilascio del corrispondente permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, D.LGS. n° 25/08.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08
spese compensate.
Roma, 29 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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