Art. 18.
Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari e' consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva e di ruolo alla data del 1 novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Nella prima applicazione della presente legge le infermiere gia' nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma settimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma undicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita' in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di eta'.
Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri, l'anzianita' maturata e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi settimo , ottavo , nono e decimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi undicesimo , dodicesimo , tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.
Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'immissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo articolo 23 della presente legge.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomate e' richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto professionale; per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere abilitate a funzioni direttive o fornite del diploma di assistente sanitaria visitatrice e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.
Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari e' consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva e di ruolo alla data del 1 novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Nella prima applicazione della presente legge le infermiere gia' nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma settimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma undicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita' in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di eta'.
Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri, l'anzianita' maturata e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi settimo , ottavo , nono e decimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi undicesimo , dodicesimo , tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.
Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'immissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo articolo 23 della presente legge.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomate e' richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto professionale; per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere abilitate a funzioni direttive o fornite del diploma di assistente sanitaria visitatrice e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.