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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Maria Rosaria Elmino all'udienza di discussione del
25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1095/2021, a cui è stata riunita quella
RG 1097/2021, avente ad
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e differenze retributive – lavoro straordinario – versamenti contributivi ed assistenziali omessi
TRA
(c.f. Parte_1
), nata in [...] il [...], rappresentata e C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall' Avv. Antonio Crocetta, presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Garibaldi, 73 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
– p.iva con sede legale in
[...] P.IVA_1 Controparte_2
Napoli (NA) alla via Benedetto Brin n. 63– nella persona del liquidatore c.f. nato il Controparte_3 C.F._2 06.08.1938 a Napoli (NA) ed ivi domiciliato alla via Santa Maria
Ognibene n. 34 cap 80134
RESISTENTE CONTUMACE
Nonchè
in persona del Direttore Regionale pro-tempore della CP_4
Campania, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori come da procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro
RESISTENTE
Nonchè
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti per atto notarile, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55- Napoli CP_5
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2021 (n. RG 1097/2021), parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_6
e delle differenze retributive maturate per il
[...]
periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020 con orario full time, prestazione di lavoro straordinario ed inquadramento al livello A2 del ccnl Cooperative sociali, con mansioni di operatore sociosanitario.
Con separato ricorso depositato sempre in data 25 gennaio 2021 (n. di RG 1095/21) la stessa ricorrente chiedeva inoltre il riconoscimento della omissione datoriale del versamento di contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al periodo di lavoro in CP_4
Pag. 2 di 12 questione e la condanna della cooperativa convenuta al versamento degli stessi, anche a titolo risarcitorio.
I due giudizi venivano successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.
In punto di fatto deduceva di essere stata assunta in data 23 febbraio
2019 da tale , legale rappresentante della società Controparte_3
per svolgere Controparte_1
mansioni di operatore socio-sanitario e di essere stata sin da subito assegnata a prestare assistenza alla sig. anziana con Parte_2
gravi problemi di salute, prestando servizio presso l'abitazione della stessa in Napoli, via Onofrio Fragnito;
che - più in particolare - si era occupata di curare l'igiene personale e la somministrazione dei medicinali alla nonché di provvedere alla preparazione del Pt_2
cibo; di avere lavorato senza regolare registrazione previdenziale e assicurativa dal 23 febbraio 2019, avendo stipulato formale contratto di lavoro solo in data 27 settembre 2019; che, a dispetto di quanto riportato nel contratto (part-time di 20 ore settimanali), aveva di fatto espletato attività lavorativa a tempo pieno, con orario dalle
07:00 alle 20:00 a giorni alternati dal lunedì alla domenica, rimanendo presso la residenza dell'assistita anche la notte in talune occasioni, ed eseguendo una media mensile di 195 ore di lavoro extra;
che durante tutto il periodo lavorativo aveva ricevuto una retribuzione mensile di €750,00, ma che non aveva percepito la 13ª mensilità né indennità sostitutiva delle ferie, sebbene avesse goduto di soli 15 giorni di ferie non retribuite all'anno.
Deduceva poi che alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il
31 dicembre 2020, non aveva ricevuto il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2020, né i ratei della 13ª mensilità ed il TFR.
Pag. 3 di 12 Lamentava inoltre il versamento solo parziale dei contributi previdenziali e assicurativi rispetto alle ore effettivamente lavorate, chiedendo pertanto la regolarizzazione della sua posizione presso i relativi enti ( ed . CP_5 CP_4
Nelle conclusioni di cui al giudizio n. di RG. 1095/2021 pertanto chiedeva: “Accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, al capo “FATTO”; b. inquadramento accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento al Livello A2 del vigente Contratto di categoria: C.C.N.L. Cooperative Sociali per l'intero periodo di lavoro c. Reintegra nella posizione previdenziale ed assicurativa
Risarcimento per omissione contributiva e previdenziale azione di condanna della resistente alla reintegrazione in forma specifica mediante regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa, alla stregua del richiesto accertamento delle concrete modalità dell' intercorso rapporto di lavoro tra le parti;
condanna al risarcimento per omissione contributiva e previdenziale d. pagamento delle spese di giudizio condannare la ditta convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”
Nelle conclusioni dell'ulteriore ricorso riunito (Rg n. 1097/2021) concludeva chiedendo “a. Natura subordinata del rapporto di lavoro Accertare e dichiarare il la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa , al capo “FATTO”; b. inquadramento e differenze retributive accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la
Controparte_1
al pagamento, in favore dell'istante, delle somme
[...]
Pag. 4 di 12 analiticamente indicate in conteggi per un totale di euro 5104,52(o nella diversa misura quantificata dal giudice) a titolo di: Inquadramento contrattuale;
straordinario; 13ma riparametrate;
ratei ferie;
mensilità di novembre e dicembre2020; TFR c) applicazione contrattuale parametrica .ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera
b)”che precede, emettere medesima pronunzia di condanna – nella ipotesi di avversa formulazione della eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. 36 e dell'art.2099 del codice civile” con condanna della controparte al pagamento di spese di lite ed attribuzione.
Si costituivano l e l' con proprie rispettive memorie, CP_4 CP_5
formulando eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva ed inammissibilità della domanda e chiedendo che, in caso di effettivo riconoscimento del rapporto lavorativo nei termini allegati in ricorso, la resistente società venisse condannata al versamento dei premi eventualmente omessi, accessori e sanzioni nonchè dei contributi previdenziali nei limiti dell'avvenuta prescrizione.
Preliminarmente il Giudice procedeva al riscontro della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio con la convenuta cooperativa;
in particolare, veniva disposta la rinnovazione della notifica alla società resistente – in quanto posta in liquidazione – presso la sede sociale risultante dalla visura camerale storica in atti.
A seguito di ripetuti tentativi di notifica nei confronti della società resistente, risultata irreperibile, la notifica del ricorso introduttivo si perfezionava con le forme di cui all'art. 143 c.p.c.; quindi il giudice procedeva ad interrogare liberamente la parte ricorrente ed, all'esito, veniva ammessa la prova testimoniale, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza della stessa ai fini del decidere.
Pag. 5 di 12 Venivano quindi escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
, le cui dichiarazioni venivano raccolte come da verbali in
[...]
atti.
All'esito testi la causa veniva rinviata per la discussione dapprima all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito e scambio delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e successivamente alla udienza odierna con discussione orale in presenza (cfr. ordinanza in atti).
Quindi il Giudice – udite le conclusioni delle parti – si ritirava in camera di consiglio e decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Le domande formulate nei ricorsi riuniti sono risultate solo parzialmente confortate da sufficienti elementi probatori e pertanto vanno accolte per quanto di ragione.
Ed invero gli assunti di parte ricorrente non appaiono confermati in toto dalle emergenze probatorie, sia documentali che orali, acquisite nel corso del giudizio.
Parte ricorrente, dal canto suo ha difatti sostenuto di avere lavorato continuativamente come badante per il periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020 alle dipendenze della resistente con rapporto di lavoro full time (40 ore settimanali) e prestando anche un notevole numero di ore di straordinario.
Tali circostanze appaiono tuttavia non del tutto positivamente suffragate attraverso i documenti prodotti e le dichiarazioni testimoniali acquisite.
Innanzitutto deve rilevarsi che dalla documentazione in atti (cfr. in particolare estratto contributivo in prod emerge il versamento, CP_5
sulla posizione della ricorrente, di contributi per i seguenti periodi e
Pag. 6 di 12 da parte di altri datori di lavoro: dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 come collaboratore familiare presso “D ET e altri”; dal
1.9.2019 al 31.12.2020 alle dipendenze di “Badante Amica srl semplificata” con contratto di lavoro part time.
Di contro, da altro estratto contributivo prodotto in copia dalla parte ricorrente, viene invece attestato il versamento di contribuzione - limitatamente ad un periodo di lavoro con contratto part time dal 27 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 -alle dipendenze di
[...]
. Controparte_1
Tali ultimi versamenti, tuttavia non figurano dall'estratto contributivo prodotto dall'istituto previdenziale.
Dalla dichiarazione NI proveniente dalla convenuta cooperativa
(cfr in atti) risulta poi la intercorrenza tra le parti in lite di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il medesimo periodo e con le medesime caratteristiche (part time 20 ore settimanali inquadramento A2 CCNL cooperative sociali mansioni operatore sociosanitario).
Di tale contratto risulta inoltre duplice dichiarazione di “proroga”, dapprima fino al 31.10.2020 e successivamente al 31.12.2020 con successive dichiarazioni effettuate dalla datrice agli enti competenti
(cfr. docc. NI in atti).
Infine, ulteriori elementi utili ai fini di causa possono trarsi dalla visura camerale prodotta in atti, alla stregua della quale la cooperativa ” risulta essere stata costituita Controparte_1
solo in data 22.5.2019, con data di inizio dell'attività di impresa al
24.6.2019 (cfr. doc).
Pertanto l'inizio della operatività della cooperativa resistente solo nel mese di giugno 2019 si pone in contrasto e smentisce quanto affermato in ricorso circa la data di inizio del rapporto di lavoro
Pag. 7 di 12 della ricorrente, asseritamente fissata in epoca antecedente alla rilevata costituzione della società, e cioè nel mese di febbraio 2019.
Ne consegue che la ricorrente può vedersi riconosciuta – sulla base dei documenti prodotti - esclusivamente la intercorrenza di un rapporto di lavoro con la convenuta cooperativa limitatamente al periodo dal 27 settembre 2019 al 31 dicembre 2020.
Passando poi alla disamina delle risultanze della prova orale, anche le circostanze narrate dai due testimoni escusse in istruttoria non appaiono confortare integralmente le allegazioni in fatto della parte ricorrente, in quanto incomplete e parziali.
Principalmente entrambi le testimoni – invero – non hanno saputo indicare quale denominazione avesse la “cooperativa” per il tramite della quale la ricorrente era stata inviata a lavorare come badante presso l'abitazione della anziana madre della teste a Tes_1
gennaio-febbraio 2019 (cfr. verbali in atti).
Inoltre anche il nominativo della persona che si era accordata con la per conto di tale generica “cooperativa” (tale Tes_1 Persona_1
cfr. verbale prova testimoniale in atti), ad inviare la
[...]
ricorrente presso l'abitazione della la propria madre anziana a lavorare come badante, non appare elemento utile al fine di ricondurre univocamente il rapporto di lavoro della ricorrente, dal lato datoriale e per tutto il periodo in considerazione, alla società cooperativa resistente;
nel medesimo periodo difatti, è risultato documentalmente che la ricorrente intratteneva anche un rapporto di lavoro, con modalità part time, con altra società (Badante Amica srl semplificata cfr. supra), che forniva a terzi analoghi servizi di assistenza anziani.
Con riguardo a tale ultima circostanza nulla, peraltro, risulta dedotto né allegato dalla parte ricorrente, permanendo pertanto
Pag. 8 di 12 incerta la individuazione della parte resistente quale soggetto legittimato passivo dell'obbligo retributivo (nonché contributivo/assicurativo) in favore della lavoratrice per il numero totale delle ore che si affermano lavorate per contro della convenuta
(40 ore settimanali oltre straordinario).
Pertanto la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente cooperativa riesce, sulla scorta del materiale istruttorio innanzi riepilogato, solo parzialmente confermata: da una parte, come si è visto, la decorrenza dello stesso può essere fissata soltanto a partire dal
27.9.2019, in mancanza di univoci elementi tali da ricondurre la prestazione lavorativa come svolta a favore della resistente, società venuta in essere solo successivamente al giugno 2019 (cfr. supra).
Dall'altra vi è da considerare la circostanza che, nello stesso periodo, vi è stata intercorrenza tra la ricorrente ed altro soggetto giuridico
(Badante Amica srl) di un diverso e “parallelo” rapporto lavorativo part time con prestazioni contenutisticamente del tutto sovrapponibili: ciò evidentemente comporta che non è possibile riconoscere, con il necessario grado di certezza, all'istante di avere lavorato per una durata oraria full time a favore della
[...]
(40 ore settimanali), né di ritenere provata la Controparte_1
effettuazione di ore lavorative extra (straordinario) imputabili univocamente alle direttive quest'ultima datrice di lavoro.
In definitiva, pertanto la domanda va accolta limitatamente al periodo dal 27 settembre 2019 al 31 dicembre 2020, con prova della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro part time per 20 ore settimanali e per una retribuzione mensile di euro 750,00, così come allegato nel ricorso.
Pag. 9 di 12 Si osserva che conseguentemente, rispetto all'ammontare della retribuzione in concreto percepita (euro 750 mensili nette) non sono rilevabili differenze “a credito” della parte ricorrente per lavoro ordinario, in considerazione della entità della retribuzione base, contrattuale, full time riconosciuta alle lavoratrici con pari livello di inquadramento (A2, mansioni di operatore sociosanitario, cfr. tabelle retributive CCNL applicabile ratione temporis, in atti) in raffronto a quella del part time al 50% documentalmente comprovato.
Passando alla quantificazione delle differenze retributive dovute, parte ricorrente ha lamentato innanzitutto il mancato pagamento delle competenze mensili relative nel periodo novembre e dicembre
2020, oltre al mancato pagamento della 13^ e del TFR maturato.
Alla ricorrente, pertanto spettano, in mancanza di prova del pagamento degli emolumenti, gravante pacificamente sulla datrice di lavoro, non costituitasi: euro 1500,00 (750 + 750) nette a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di novembre e dicembre 2020; euro 937,50 (750 + 187,50 (3/12 di 750) a titolo di ratei di 13^ mensilità per il periodo riconosciuto di 15 mesi;
euro 833,33 a titolo di TFR.
Quanto all'indennità per le ferie non dovute, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi (cfr. verbali in atti), alla ricorrente va riconosciuto un importo, sempre calcolato al netto, pari a 937,50
(cfr. come sopra, conteggio 13^), avendo la stessa fruito durante il corso del rapporto di soli 15 gg. di ferie annuali senza tuttavia ricevere gli importi dovuti.
Pag. 10 di 12 In definitiva spettano alla parte ricorrente, per le voci retributive maturate e non corrisposte innanzi indicate, un totale di euro
4208,33 nette.
Sulla scorta del riconoscimento del rapporto lavorativo di durata
27/9/2019-31/12/2020, part time, compete alla ricorrente anche il versamento in favore dell' dei contributi previdenziali relativi ai CP_5
periodi non coperti (gen dic 2020) e dei premi assicurativi in favore dell' che risultano non versati dalla datrice di lavoro resistente;
CP_4
in relazione agli stessi, peraltro, va osservato che non si è compiuta la prescrizione quinquennale.
La domanda proposta va pertanto parzialmente accolta nei termini innanzi rappresentati, rigettandosi la stessa per il residuo per difetto di prova.
Le spese – in ragione del solo parziale accoglimento – vanno poste a carico della resistente Cooperativa in ragione di ½ (e liquidate come in dispositivo) mentre vengono compensate tra le parti per il residuo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, reietta e/o disattesa ogni ulteriore domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara l'intercorrenza tra la ricorrente e la resistente CP_6
di Controparte_7
un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 27.9.2019 al 31.12.2020 con orario part time come in motivazione indicato e con inquadramento nel livello A2 CCNL Cooperative sociali
– mansioni operatore socio assistenziale - e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente
Pag. 11 di 12 della complessiva somma di euro 4.208,33 nette a titolo di TFR, ratei di 13^, indennità di ferie non godute e mensilità non pagate, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla scadenza dei rispettivi debiti al saldo;
2. condanna la convenuta cooperativa al pagamento in favore dell' e dell' dei contributi previdenziali e dei premi CP_5 CP_4
assicurativi omessi in correlazione al periodo di lavoro prestato;
3. rigetta per il residuo il ricorso;
4. condanna la resistente al pagamento delle spese CP_1
di lite in favore della parte ricorrente nella misura di 1/2, che liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, compensando tra le parti le spese per il residuo.
Napoli, 25.9.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
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