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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/12/2024, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Dr Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 470/2024 promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in località Lazzarino, sn, elettivamente domiciliata in Sciacca, via Cappuccini 154 B presso lo studio dell'Avv. Carmela Babino che la rappresentata e difesa per procura in atti;
ricorrente
Contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Controparte_1 C.F._2
Contrada Santa Maria di Sciacca s.n., rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe
Palagonia, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sciacca, via Cappuccini 7;
resistente
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso adiva l'intestato Tribunale chiedendo:” – respinta ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso disporre la comparizione dei coniugi davanti a sé per gli adempimenti di rito e: Nel merito: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al sig. ; 2) Affidare alla ricorrente i due figli minori Controparte_1
e , stabilendo il diritto di visita del padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì Per_1 Per_2
dalle 15:30 alle 20:00 ed alternativamente nei fine settimana;
Ad anni alterni (DAL 23 AL 26 Per_3
dicembre) e (dal 30 dicembre al 2 gennaio) con ciascuno genitore. Pasqua e Pasquetta Per_4
alternate ogni anno per ciascun genitore. Il compleanno dei bambini potrà essere festeggiato secondo la volontà dei piccoli con il padre e/o con la madre ed in caso di accordo anche congiuntamente. pagina 1 di 3 Durante le vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere con il padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto alternando annualmente i primi 15 giorni di luglio e i secondi 15 giorni ed analoga alternanza per il mese di agosto. 3) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla SI.ra Parte_1
ed ai figli minori e;
4) Disporre a carico del SI. il pagamento
[...] Per_1 Per_2 CP_1
della somma mensile di €. 650,00 (250,00 per ogni figlio e 150,00 per la moglie) a titolo di mantenimento della moglie e dei figli e da corrispondere entro Parte_1 Per_1 Per_2
il cinque di ogni mese presso il domicilio della SI.ra . L'importo complessivo dell'assegno Parte_1
di mantenimento andrà annualmente rivalutato sulla scorta degli indici ISTAT;
5) I mobili che arredano la casa coniugale rimarranno nei rispettivi ambienti in cui sono ubicati e quindi nella disponibilità del coniuge a cui verrà assegnata la casa, salva la possibilità del di poter CP_1
prendere e portare via i suoi beni personali;
6) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% come per legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con decreto 473 bis 14 c.p.c. del 2.7.2024 il Presidente fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore per il giorno 12.11.2024.
Con comparsa depositata l'11.10.2024 si è costituito così concludendo: “Pronunziare Controparte_1
la separazione personale dei coniugi, rigettando tuttavia la domanda di addebito ex adverso formulata perchè del tutto infondata in fatto e diritto;
Affidare al resistente SI. i figli minori Controparte_1
e , stabilendo il diritto di visita della madre nei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1 Persona_5
venerdì dalle ore 15,30 alle 20,00 e alternativamente nei fine settimana;
Ad anni alterni Natale e
Capodanno con ciascuno dei Genitori così come per Pasqua e Pasquetta e le vacanze estive, da trascorrere 15 giorni per ogni genitore sia a luglio che ad agosto alternando annualmente il periodo;
Rigettare le richieste formulate da controparte sull'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla SI.ra e assegnarle al SI. ; Rigettare la richiesta di mantenimento Parte_1 CP_1
formulata dalla ricorrente;
Rigettare le richieste di ammissione di prove documentali prodotte dalla ricorrente perché inammissibili ed inconducenti;
Nominare un CTU al fine di procedere alla verifica delle chat deposi-tate con riserva di deposito del supporto informatico su cui sono contenute.
Condannare la ricorrente a spese e compensi di difesa del presente giudizio”.
All'udienza del 12.11.2024 nessuno compariva e veniva disposto un rinvio ai sensi degli articoli 181-
309 c.p.c.
All'udienza successivamente fissata del 19.11.2024 nessuno compariva.
Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, come sopra composto, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per il recupero delle spese prenotate a debito ai sensi dell'art. 134 co. 5 D.P.R.
115 del 2002.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Dr Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 470/2024 promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in località Lazzarino, sn, elettivamente domiciliata in Sciacca, via Cappuccini 154 B presso lo studio dell'Avv. Carmela Babino che la rappresentata e difesa per procura in atti;
ricorrente
Contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Controparte_1 C.F._2
Contrada Santa Maria di Sciacca s.n., rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe
Palagonia, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sciacca, via Cappuccini 7;
resistente
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso adiva l'intestato Tribunale chiedendo:” – respinta ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso disporre la comparizione dei coniugi davanti a sé per gli adempimenti di rito e: Nel merito: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al sig. ; 2) Affidare alla ricorrente i due figli minori Controparte_1
e , stabilendo il diritto di visita del padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì Per_1 Per_2
dalle 15:30 alle 20:00 ed alternativamente nei fine settimana;
Ad anni alterni (DAL 23 AL 26 Per_3
dicembre) e (dal 30 dicembre al 2 gennaio) con ciascuno genitore. Pasqua e Pasquetta Per_4
alternate ogni anno per ciascun genitore. Il compleanno dei bambini potrà essere festeggiato secondo la volontà dei piccoli con il padre e/o con la madre ed in caso di accordo anche congiuntamente. pagina 1 di 3 Durante le vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere con il padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto alternando annualmente i primi 15 giorni di luglio e i secondi 15 giorni ed analoga alternanza per il mese di agosto. 3) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla SI.ra Parte_1
ed ai figli minori e;
4) Disporre a carico del SI. il pagamento
[...] Per_1 Per_2 CP_1
della somma mensile di €. 650,00 (250,00 per ogni figlio e 150,00 per la moglie) a titolo di mantenimento della moglie e dei figli e da corrispondere entro Parte_1 Per_1 Per_2
il cinque di ogni mese presso il domicilio della SI.ra . L'importo complessivo dell'assegno Parte_1
di mantenimento andrà annualmente rivalutato sulla scorta degli indici ISTAT;
5) I mobili che arredano la casa coniugale rimarranno nei rispettivi ambienti in cui sono ubicati e quindi nella disponibilità del coniuge a cui verrà assegnata la casa, salva la possibilità del di poter CP_1
prendere e portare via i suoi beni personali;
6) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% come per legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con decreto 473 bis 14 c.p.c. del 2.7.2024 il Presidente fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore per il giorno 12.11.2024.
Con comparsa depositata l'11.10.2024 si è costituito così concludendo: “Pronunziare Controparte_1
la separazione personale dei coniugi, rigettando tuttavia la domanda di addebito ex adverso formulata perchè del tutto infondata in fatto e diritto;
Affidare al resistente SI. i figli minori Controparte_1
e , stabilendo il diritto di visita della madre nei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1 Persona_5
venerdì dalle ore 15,30 alle 20,00 e alternativamente nei fine settimana;
Ad anni alterni Natale e
Capodanno con ciascuno dei Genitori così come per Pasqua e Pasquetta e le vacanze estive, da trascorrere 15 giorni per ogni genitore sia a luglio che ad agosto alternando annualmente il periodo;
Rigettare le richieste formulate da controparte sull'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla SI.ra e assegnarle al SI. ; Rigettare la richiesta di mantenimento Parte_1 CP_1
formulata dalla ricorrente;
Rigettare le richieste di ammissione di prove documentali prodotte dalla ricorrente perché inammissibili ed inconducenti;
Nominare un CTU al fine di procedere alla verifica delle chat deposi-tate con riserva di deposito del supporto informatico su cui sono contenute.
Condannare la ricorrente a spese e compensi di difesa del presente giudizio”.
All'udienza del 12.11.2024 nessuno compariva e veniva disposto un rinvio ai sensi degli articoli 181-
309 c.p.c.
All'udienza successivamente fissata del 19.11.2024 nessuno compariva.
Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, come sopra composto, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per il recupero delle spese prenotate a debito ai sensi dell'art. 134 co. 5 D.P.R.
115 del 2002.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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