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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9136 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 22549/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/06/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del 11/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. COSSANDI MONICA con studio in VIA FONTANA, 5/A MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], attualmente Controparte_1 C.F._2 detenuto nel carcere di San Vittore Milano rappresentato e difeso dall'avv. FERRAVANTE ANGELA con studio in Piazza Giuseppe Grandi 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 23/10/2025 (ordinanza N.
2025/7722)
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
Piaccia la Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
1) Dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà con il figlio.
3) Predisporre per il figlio di un mantenimento da parte del padre di almeno euro 300 Per_1 mensili oltre il 50% di tutte le spese come da protocollo del tribunale di Milano da intendersi qui trascritto.
4) Addebitare al signor la separazione per avere lo stesso inadempiuto ai doveri Controparte_1 del matrimonio attraverso i comportamenti di cui al ricorso. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio
Per il Controparte_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto al figlio e che i coniugi Per_1 vivranno ciascuno autonomamente nel reciproco rispetto, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre al 15% spese forfettarie e imposte di Legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 2 di 8 e hanno contratto matrimonio in Settimo Milanese (MI) il Parte_1 Controparte_1
16/12/2000, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (MI) nell'anno 2000,
p. I, n. 35; dal matrimonio è nato il [...], maggiorenne, ma non Persona_2 economicamente indipendente;
con ricorso depositato in data 16/06/2025 volgeva le domande come trascritte in Parte_1 epigrafe;
la ricorrente allegava che l'unione si era irrimediabilmente deteriorata a causa del carattere violento, controllante ed autoritario del marito che da quando aveva iniziato a bere, durante lo stato di alterazione, diventava violento e in varie occasioni era intervenuto il figlio in suo aiuto. Durante gli anni
2023 e 2024 aveva subito svariate aggressioni e nell'ottobre del 2024 dopo l'ennesimo atto di violenza,
a seguito della sua denuncia, il veniva tratto in arresto e veniva condannato a 5 anni Controparte_1 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia in concorso con i reati di lesioni aggravate e violenza sessuale. Allegava inoltre di lavorare presso la INAZ srl e guadagnare circa 1600/1700 euro mensili, che la casa coniugale era di proprietà di entrambi e che aveva sempre pagato lei le spese condominiali, le utenze, unitamente a tutte le spese per il figlio, ormai maggiorenne e studente universitario;
il si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 7/10/2025 e Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione formulata dalla moglie, nulla opponeva in merito alla richiesta di addebito della separazione allo stesso, né all'assegnazione della casa familiare alla moglie, mentre chiedeva il rigetto della domanda di contributo al mantenimento del figlio avanzata a suo carico;
il resistente allegava che nulla aveva da osservare sulle complesse vicende verificatesi negli ultimi due anni di coniugio, avendo infatti nel procedimento penale a suo carico sostanzialmente ammesso di avere avuto un grave problema di abuso alcolico e di aver commesso le condotte violente di cui era stato accusato dalla moglie, ma negava con determinazione di averla mai obbligata ad avere rapporti sessuali non consenzienti. Allegava inoltre che dalla data della sua carcerazione era privo di impiego, ma che sino alla data dell'arresto i coniugi avevano partecipato entrambi alle spese familiari ed allegava infine che a quanto a lui risultava il figlio era oramai laureato e svolgeva attività lavorativa in stage presso uno studio professionale, nonché lavorava in nero, come cameriere;
all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti tenutasi in data 11/11/2025, le parti venivano introdotte nell'aula di udienza e sentite separatamente, la parte ricorrente dichiarava: “la casa pagina 3 di 8 di via Manzoni 48 è in comproprietà al 50% con mio marito. c'è un mutuo ora di € 300 mensili circa.
Sto pagando tutto io. si è laureato in designer il 28.2.2025, sta cercando lavoro, collabora Per_1 con un suo ex professore ma non lo paga. Deve imparare il mestiere e vuole mettersi in proprio. Io faccio
l'impiegata presso la Inaz s.r.l. da circa due anni con uno stipendio di circa € 1.600 netti. Mio marito è stata arrestato il 4.4.2025 dopo la mia denuncia querela. A marzo ero andata nella casa rifugio. Faceva
l'autista e portava il cibo alle mense scolastiche part time e per 9 mesi l'anno. Per qualche periodo del matrimonio mi ha dato il suo bancomat ed io l'ho utilizzato per le spese di casa. Guadagnava pochissimo.
Io ho pagato varie multe ed anche interventi di salute di lui che ha fatto perché lui ha voluto dimagrire
e anche sua mamma ci aiutava con qualche somma di danaro. Mio figlio va a trovare il padre in carcere, io invece non me la sento. La sentenza penale è definitiva ed io confermo quanto subito da mio marito.”, la parte resistente dichiarava: “la mia sentenza è divenuta definitiva. Non ho fatto appello perché con la
ho il beneficio dello sconto di 1/6. Vedo mio figlio che viene a trovarmi in carcere. Anche ora Pt_2
è qui in tribunale. Sono contento che si sia laureato. Mi risulta che fa una pratica presso uno studio di architetto mi sembra anche che faccia lavori extra. Non ho soldi se li avessi li darei volentieri a mio figlio. Ho lavorato in carcere per un mese. Poi me lo hanno negato. Forse posso andare a Bollate ora che sono definitivo. Forse potrei lavorare tra un po' nel carcere di bollate. Con il mio stipendio provvedevo alla famiglia. Guadagnavo €800 o 1.000 o 1.200 e venivano usati per la famiglia. una volta sono stato fermato per guida in stato di ebrezza, ho cambiato la mia macchina perché era distrutta. ho avuto alcune multe.”:
Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, non adottata provvedimenti temporanei ed urgenti con l'accordo delle parti vista la immediata rimessione della causa al collegio e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ordinava la discussione orale. I difensori insistevano nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 4 di 8 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e legge applicabile alle obbligazioni alimentari il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera a) e b) essendo l'Italia lo Stato in cui attore e convenuto risiedono abitualmente.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte, il tenore delle deduzioni della ricorrente che è stata costretta a vivere in un clima di sopraffazione ed è stata sottoposta a vessazioni verbali ed aggressioni fisiche da parte del marito, protrattesi per diversi anni, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Corte Cass. ex multis ordinanza
31351 del 24/10/2022; ordinanza 3925 del 19/02/2018).
pagina 5 di 8 Il marito è stato condannato con sentenza del GIP di Milano pronunciata in data 11.9.2025, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia continuati dal gennaio del 2023 fino al marzo del 2025 caratterizzati da continue vessazioni, ingiurie, minacce, prevaricazioni e percosse anche con episodi di lesioni personali e anche per averla costretta in più occasioni con violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali nonostante il suo espresso dissenso. Il marito è stato anche condannato a risarcire il danno non patrimoniale alla parte offesa costituita parte civile quantificato equitativamente in euro 30.000. La sentenza n. 2550/25 è divenuta definitiva e da conto non solo della violazione dei doveri che derivano dal matrimonio ma anche di una continua e reiterata aggressione alla integrità fisica e morale della moglie, picchiata, denigrata, violentata, alla quale è stato imposto un regime di vita di dolore e di sopraffazione. La sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. consente di ritenere accertati i fatti ivi riconosciuti anche in relazione al giudizio civile separativo ed in particolare alla domanda di addebito fondandosi questa sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.
La domanda, pertanto, è fondata e deve essere accolta.
Le condizioni economiche
La domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, deve essere accolta.
Il ragazzo si è appena laureato, come riconosciuto anche dal padre, ha soli 24 anni, ed ha necessità di essere ancora sostenuto dai genitori per potersi inserire pienamente nel mondo del lavoro. Tra l'altro dimostra di volersi impegnare visto che sta facendo pratica presso uno studio di architetto (circostanza pacifica). Anche a voler ritenere che faccia qualche lavoretto extra come cameriere, come allegato dal padre, certo non può, per ciò solo, essere ritenuto economicamente autosufficiente ed aver concluso il suo percorso formativo e professionale, ma soltanto volenteroso e desideroso di non pesare del tutto sulla madre, visto che ora il padre non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è detenuto ed allo stato è privo di reddito ma è proprietario del 50% della casa coniugale (che potrebbe cedere alla moglie in adempimento dei propri obblighi di mantenimento, ed anche a titolo di risarcimento del danno morale cui è stato condannato in sede penale, sulla quale tra l'altro grava un mutuo che sostiene allo stato interamente la moglie), si ritiene di porre a suo carico l'obbligo di versare alla madre la somma pagina 6 di 8 mensile di € 250 omnia con rivalutazione Istat annuale ed automatica, prima rivalutazione a novembre
2026, con decorrenza dalla domanda e quindi da rateo di maggio 2026.
La casa coniugale
La casa coniugale sita in Settimo Milanese (MI), via Manzoni, 48, con tutti gli arredi in essa esistenti deve essere assegnata alla affinché la occupi con il figlio maggiorenne ma non Pt_1 economicamente indipendente.
Spese processuali
Le spese del giudizio, vista la soccombenza del resistente, devono essere poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in SETTIMO MILANESE Controparte_1
(MI) il 16/12/2000, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SETTIMO MILANESE
(MI) nell'anno 2000, p. I, n. 35;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SETTIMO MILANESE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara , ex art. 151 comma 2° c.c., la separazione addebitabile al marito;
4. Assegna la casa coniugale sita in Settimo Milanese (MI), via Manzoni, 48, con tutti gli arredi in essa esistenti alla affinché la occupi con il figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_1 indipendente;
5. Pone a carico del l'obbligo di versare alla la somma di euro Controparte_1 Pt_1
250 mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da pagare entro il 5 di ogni Pt_3 mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a novembre 2026 e pagina 7 di 8 con decorrenza dal rateo di maggio 2025;
6. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in euro 3.808,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e Cpa
[...] come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 19/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/06/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del 11/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. COSSANDI MONICA con studio in VIA FONTANA, 5/A MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], attualmente Controparte_1 C.F._2 detenuto nel carcere di San Vittore Milano rappresentato e difeso dall'avv. FERRAVANTE ANGELA con studio in Piazza Giuseppe Grandi 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 23/10/2025 (ordinanza N.
2025/7722)
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
Piaccia la Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
1) Dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà con il figlio.
3) Predisporre per il figlio di un mantenimento da parte del padre di almeno euro 300 Per_1 mensili oltre il 50% di tutte le spese come da protocollo del tribunale di Milano da intendersi qui trascritto.
4) Addebitare al signor la separazione per avere lo stesso inadempiuto ai doveri Controparte_1 del matrimonio attraverso i comportamenti di cui al ricorso. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio
Per il Controparte_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto al figlio e che i coniugi Per_1 vivranno ciascuno autonomamente nel reciproco rispetto, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre al 15% spese forfettarie e imposte di Legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 2 di 8 e hanno contratto matrimonio in Settimo Milanese (MI) il Parte_1 Controparte_1
16/12/2000, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (MI) nell'anno 2000,
p. I, n. 35; dal matrimonio è nato il [...], maggiorenne, ma non Persona_2 economicamente indipendente;
con ricorso depositato in data 16/06/2025 volgeva le domande come trascritte in Parte_1 epigrafe;
la ricorrente allegava che l'unione si era irrimediabilmente deteriorata a causa del carattere violento, controllante ed autoritario del marito che da quando aveva iniziato a bere, durante lo stato di alterazione, diventava violento e in varie occasioni era intervenuto il figlio in suo aiuto. Durante gli anni
2023 e 2024 aveva subito svariate aggressioni e nell'ottobre del 2024 dopo l'ennesimo atto di violenza,
a seguito della sua denuncia, il veniva tratto in arresto e veniva condannato a 5 anni Controparte_1 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia in concorso con i reati di lesioni aggravate e violenza sessuale. Allegava inoltre di lavorare presso la INAZ srl e guadagnare circa 1600/1700 euro mensili, che la casa coniugale era di proprietà di entrambi e che aveva sempre pagato lei le spese condominiali, le utenze, unitamente a tutte le spese per il figlio, ormai maggiorenne e studente universitario;
il si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 7/10/2025 e Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione formulata dalla moglie, nulla opponeva in merito alla richiesta di addebito della separazione allo stesso, né all'assegnazione della casa familiare alla moglie, mentre chiedeva il rigetto della domanda di contributo al mantenimento del figlio avanzata a suo carico;
il resistente allegava che nulla aveva da osservare sulle complesse vicende verificatesi negli ultimi due anni di coniugio, avendo infatti nel procedimento penale a suo carico sostanzialmente ammesso di avere avuto un grave problema di abuso alcolico e di aver commesso le condotte violente di cui era stato accusato dalla moglie, ma negava con determinazione di averla mai obbligata ad avere rapporti sessuali non consenzienti. Allegava inoltre che dalla data della sua carcerazione era privo di impiego, ma che sino alla data dell'arresto i coniugi avevano partecipato entrambi alle spese familiari ed allegava infine che a quanto a lui risultava il figlio era oramai laureato e svolgeva attività lavorativa in stage presso uno studio professionale, nonché lavorava in nero, come cameriere;
all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti tenutasi in data 11/11/2025, le parti venivano introdotte nell'aula di udienza e sentite separatamente, la parte ricorrente dichiarava: “la casa pagina 3 di 8 di via Manzoni 48 è in comproprietà al 50% con mio marito. c'è un mutuo ora di € 300 mensili circa.
Sto pagando tutto io. si è laureato in designer il 28.2.2025, sta cercando lavoro, collabora Per_1 con un suo ex professore ma non lo paga. Deve imparare il mestiere e vuole mettersi in proprio. Io faccio
l'impiegata presso la Inaz s.r.l. da circa due anni con uno stipendio di circa € 1.600 netti. Mio marito è stata arrestato il 4.4.2025 dopo la mia denuncia querela. A marzo ero andata nella casa rifugio. Faceva
l'autista e portava il cibo alle mense scolastiche part time e per 9 mesi l'anno. Per qualche periodo del matrimonio mi ha dato il suo bancomat ed io l'ho utilizzato per le spese di casa. Guadagnava pochissimo.
Io ho pagato varie multe ed anche interventi di salute di lui che ha fatto perché lui ha voluto dimagrire
e anche sua mamma ci aiutava con qualche somma di danaro. Mio figlio va a trovare il padre in carcere, io invece non me la sento. La sentenza penale è definitiva ed io confermo quanto subito da mio marito.”, la parte resistente dichiarava: “la mia sentenza è divenuta definitiva. Non ho fatto appello perché con la
ho il beneficio dello sconto di 1/6. Vedo mio figlio che viene a trovarmi in carcere. Anche ora Pt_2
è qui in tribunale. Sono contento che si sia laureato. Mi risulta che fa una pratica presso uno studio di architetto mi sembra anche che faccia lavori extra. Non ho soldi se li avessi li darei volentieri a mio figlio. Ho lavorato in carcere per un mese. Poi me lo hanno negato. Forse posso andare a Bollate ora che sono definitivo. Forse potrei lavorare tra un po' nel carcere di bollate. Con il mio stipendio provvedevo alla famiglia. Guadagnavo €800 o 1.000 o 1.200 e venivano usati per la famiglia. una volta sono stato fermato per guida in stato di ebrezza, ho cambiato la mia macchina perché era distrutta. ho avuto alcune multe.”:
Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, non adottata provvedimenti temporanei ed urgenti con l'accordo delle parti vista la immediata rimessione della causa al collegio e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ordinava la discussione orale. I difensori insistevano nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 4 di 8 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e legge applicabile alle obbligazioni alimentari il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera a) e b) essendo l'Italia lo Stato in cui attore e convenuto risiedono abitualmente.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte, il tenore delle deduzioni della ricorrente che è stata costretta a vivere in un clima di sopraffazione ed è stata sottoposta a vessazioni verbali ed aggressioni fisiche da parte del marito, protrattesi per diversi anni, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Corte Cass. ex multis ordinanza
31351 del 24/10/2022; ordinanza 3925 del 19/02/2018).
pagina 5 di 8 Il marito è stato condannato con sentenza del GIP di Milano pronunciata in data 11.9.2025, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia continuati dal gennaio del 2023 fino al marzo del 2025 caratterizzati da continue vessazioni, ingiurie, minacce, prevaricazioni e percosse anche con episodi di lesioni personali e anche per averla costretta in più occasioni con violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali nonostante il suo espresso dissenso. Il marito è stato anche condannato a risarcire il danno non patrimoniale alla parte offesa costituita parte civile quantificato equitativamente in euro 30.000. La sentenza n. 2550/25 è divenuta definitiva e da conto non solo della violazione dei doveri che derivano dal matrimonio ma anche di una continua e reiterata aggressione alla integrità fisica e morale della moglie, picchiata, denigrata, violentata, alla quale è stato imposto un regime di vita di dolore e di sopraffazione. La sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. consente di ritenere accertati i fatti ivi riconosciuti anche in relazione al giudizio civile separativo ed in particolare alla domanda di addebito fondandosi questa sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.
La domanda, pertanto, è fondata e deve essere accolta.
Le condizioni economiche
La domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, deve essere accolta.
Il ragazzo si è appena laureato, come riconosciuto anche dal padre, ha soli 24 anni, ed ha necessità di essere ancora sostenuto dai genitori per potersi inserire pienamente nel mondo del lavoro. Tra l'altro dimostra di volersi impegnare visto che sta facendo pratica presso uno studio di architetto (circostanza pacifica). Anche a voler ritenere che faccia qualche lavoretto extra come cameriere, come allegato dal padre, certo non può, per ciò solo, essere ritenuto economicamente autosufficiente ed aver concluso il suo percorso formativo e professionale, ma soltanto volenteroso e desideroso di non pesare del tutto sulla madre, visto che ora il padre non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è detenuto ed allo stato è privo di reddito ma è proprietario del 50% della casa coniugale (che potrebbe cedere alla moglie in adempimento dei propri obblighi di mantenimento, ed anche a titolo di risarcimento del danno morale cui è stato condannato in sede penale, sulla quale tra l'altro grava un mutuo che sostiene allo stato interamente la moglie), si ritiene di porre a suo carico l'obbligo di versare alla madre la somma pagina 6 di 8 mensile di € 250 omnia con rivalutazione Istat annuale ed automatica, prima rivalutazione a novembre
2026, con decorrenza dalla domanda e quindi da rateo di maggio 2026.
La casa coniugale
La casa coniugale sita in Settimo Milanese (MI), via Manzoni, 48, con tutti gli arredi in essa esistenti deve essere assegnata alla affinché la occupi con il figlio maggiorenne ma non Pt_1 economicamente indipendente.
Spese processuali
Le spese del giudizio, vista la soccombenza del resistente, devono essere poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in SETTIMO MILANESE Controparte_1
(MI) il 16/12/2000, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SETTIMO MILANESE
(MI) nell'anno 2000, p. I, n. 35;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SETTIMO MILANESE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara , ex art. 151 comma 2° c.c., la separazione addebitabile al marito;
4. Assegna la casa coniugale sita in Settimo Milanese (MI), via Manzoni, 48, con tutti gli arredi in essa esistenti alla affinché la occupi con il figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_1 indipendente;
5. Pone a carico del l'obbligo di versare alla la somma di euro Controparte_1 Pt_1
250 mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da pagare entro il 5 di ogni Pt_3 mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a novembre 2026 e pagina 7 di 8 con decorrenza dal rateo di maggio 2025;
6. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in euro 3.808,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e Cpa
[...] come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 19/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
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