TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10429 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8527/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 15.10.2024, discussa nella
Camera di ConIGlio del 23.10.2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 04/02/1992, rappresentata e difesa dall' avv. PETTINICCHIO LAURA con studio in
Milano, Via Bellincione n. 26 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 19/06/1991, rappresentato e difeso dall'avv. COLECCHIA VALERIO e dall'avv.
VALMACCO GIULIA con studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Milano San Vittore
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 19 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.03.2024
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: affidarsi il figlio minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra , la quale Per_1 Parte_1 potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c., le decisioni di maggiore interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporsi che il padre possa vedere previo accordo con la IG.ra e Per_1 Parte_1 unicamente alla presenza di quest'ultima ovvero in spazio neutro;
confermare a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di
€. 300,00 o nella diversa maggior o minor misura che l'On.le Tribunale adito riterrà opportuna. Detta somma, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese extra assegno per il figlio così come previste nelle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Per_1 Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in data 14/11/2017, altresì in uso presso l'Ill.mo Tribunale adito e da intendersi qui come espressamente richiamate;
autorizzare espressamente la ricorrente a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. In via istruttoria, si chiede sin da ora l'acquisizione del certificato di detenzione del IG. CP
, del provvedimento giudiziale che ha stabilito la detenzione presso la Casa circondariale di
[...]
San Vittore, nonché il certificato penale del resistente.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.
Per il resistente:
In via principale, rigettare le domande di controparte in relazione alle disposizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore e, nel contempo, Voglia disciplinare i Per_1 rapporti tra i genitori e il figlio alle seguenti modalità: disporre l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_1 disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,30, un giorno infrasettimanale scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandolo a scuola. disporre che, in relazione alle vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 19 disporre che, in relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni con ciascun genitore. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. prevedere a carico del padre, , - in conformità agli accordi già Controparte_1 presi con la madre IG.ra - l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, prima rivalutazione maggio 2025. prevedere che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge. Allegati come da indice ipertestuale che si allega alla presente
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 3 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 23.07.2010 il figlio
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_2
dopo qualche anno la relazione tra le parti giungeva al termine e con decreto del Tribunale di
Milano del 18.07.2014, pubblicato il 25.07.2014, veniva disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, il suo prevalente collocamento presso la madre con regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, un giorno infrasettimanale con pernotto, un contributo di mantenimento paterno per il figlio di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 04.03.2024 la chiedeva la modifica delle condizioni del Pt_1 predetto decreto, in particolare che venisse disposto l'affido super-esclusivo del minore alla madre e la regolamentazione delle frequentazioni paterne solo alla sua presenza ovvero in spazio neutro, con conferma delle condizioni già previste in punto economico;
allegava che il padre vedeva il figlio solo a periodi alterni senza continuità e senza un calendario regolare, che non provvedeva al suo mantenimento e solo in maniera discontinua versava qualcosa ma sempre somme inferiori al dovuto e nulla versava per le spese straordinarie, che il padre era affetto da una seria dipendenza dal consumo di alcool che lo portava ad assumere comportamenti violenti nei confronti della sua nuova compagna anche alla presenza del figlio, che dall'1 gennaio 2024 il si CP
trovava ristretto presso la Casa Circondariale di San Vittore a seguito di accusa di maltrattamenti in danno della nuova compagna, che ella si era sempre fatta carico, in via pressoché esclusiva, non solo del suo mantenimento, ma altresì della sua educazione, della sua istruzione e della sua assistenza morale, nel disinteresse più totale del padre il quale, come da lei scoperto da ultimo, era anche pericoloso per la incolumità del minore: la dipendenza dall'uso di bevande alcoliche, da cui l'odierno resistente era afflitto da anni, lo avevano reso uomo pericoloso, a tratti violento e privo di freni inibitori nei confronti della nuova compagna, e ciò giustificava la richiesta che le frequentazioni padre/figlio avvenissero solo alla presenza della madre e/o in uno spazio neutro,
pagina 4 di 19 in data 13.05.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso della CP
e la riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico per il figlio ad euro 150,00 Pt_1
mensili, con conferma nel resto delle condizioni già previste dal decreto del 25.07.2014, negava le allegazioni materne. Riferiva che aveva sempre provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento statuito dal Tribunale, che a seguito di alcune difficoltà economiche aveva raggiunto un accordo con la madre di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da €
300,00 a € 150,00, che, di contro, si era fatto carico di spese non dovute, che la madre molto spesso nei weekend di visita presso il padre si assentava ed il figlio rimaneva presso il padre per tutto il tempo di assenza della che spesso il figlio soggiornava presso i nonni paterni ed a volte con la sua Pt_1
nuova compagna, IGnora , ma ciò non era violativo delle disposizioni del tribunale e Parte_2
che il ragazzino con i nonni aveva un ottimo rapporto, negava infine ogni dipendenza da alcol.
Riferiva, infine che in data 1 gennaio 2024, purtroppo il figlio minore aveva assistito ad un litigio occorso tra lui e la compagna, nel corso del quale erano state chiamate le forze dell'Ordine e in conseguenza al quale il resistente si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore ed era in attesa di giudizio ed era incensurato. Affermava che durante l'episodio di cui sopra, né in alcun'altra occasione, il figlio minore non aveva assistito ad alcuna violenza da parte del padre nei confronti della nuova compagna (né di nessun altro), all'udienza di prima comparizione delle parti fissata con decreto del 12.03.2024 e tenutasi in data 19.06.2024 le parti venivano sentite prima separatamente e poi congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori e all'esito il Presidente relatore così provvedeva:
“Rilevato che il padre è attualmente detenuto e che il procedimento penale sembra potersi chiudere a breve, ritiene opportuno rinviare il presente giudizio per conoscere l'esito del processo penale,
Assume i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti a parziale modifica del decreto del 18.7.2014 di questo Tribunale:
Rilevato che allo stato il padre è detenuto a San Vittore, si ritiene necessario consentire alla madre di adottare in autonomia tutte le decisioni sia di ordinaria amministrazione sia quelle di straordinaria amministrazione nell'interesse di pertanto Per_1
1.dispone l'affido super esclusivo del figlio alla madre,
Visto lo stato di detenzione del padre e l'attuale mancanza di reddito e visto l'accordo delle parti degli ultimi anni
pagina 5 di 19
2. riduce il contributo di mantenimento del padre nella somma di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale di Milano, invitando il a sollecitare i CP
propri genitori ad effettuare il pagamento,
3. qualora il esca dal carcere e non sia ancora noto l'esito del giudizio penale ovvero il CP
giudizio penale si concluda con una condanna dispone che le frequentazioni padre/figlio avvengano senza pernotto e solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia,
4. Dispone che il carcere di San Vittore avvii un percorso di presa in carico del presso il CP
SERD per accertare l'eventuale abuso di sostanze alcooliche,
5. Invita lo stesso a farsi parte diligente con il carcere per avviare il percorso presso il SERD CP
Quanto alle istanze istruttorie, rilevato che i capitoli di prova di parte ricorrente (memoria 29.5.2024) sono inammissibili in quanto generici, valutativi, irrilevanti, da provarsi con documenti, che i capitoli di prova di parte resistente
(memoria 7.6.2024) sono inammissibili in quanto generici, valutativi, irrilevanti, da provarsi con documenti,
6. Rigetta tutte le prove orali delle parti,
7. Dispone che il Carcere di San Vittore -servizio SERD- invii a questo Ufficio una relazione sull'esito degli accertamenti entro il 7.10.2024”,
il Presidente relatore quindi rinviava l'udienza al 15.10.2024 per la prosecuzione dell'udienza di prima comparizione, alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti, la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, mentre il resistente per quelle di cui alla propria comparsa di costituzione, chiedendo che venisse disposto l'ascolto del figlio minore. Il Presidente relatore riservava al Collegio la decisione sull'ascolto del minore e richiamata la propria ordinanza in punto istanze istruttorie, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti e sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di conIGlio del 23.10.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio risiede abitualmente in Italia.
pagina 6 di 19 La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal ConIGlio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Presidente relatore alla udienza del 19.06.2024.
L'ascolto del minore
Il padre all'udienza del 15.10.2024 ha insistito affinché venisse disposto l'ascolto del figlio minore di anni 14. La madre si rimetteva. Per_1
Si evidenzia preliminarmente che l'art. 473-bis 4 c.p.c. dispone che il minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice prima che siano emanati provvedimenti che lo riguardano. Il Giudice è tenuto a prendere nella giusta considerazione le opinioni del minore in base alla sua età e alla maturità raggiunta.
Di contro il giudice non procede all'ascolto, fornendone adeguata motivazione, quando l'ascolto stesso potrebbe contrastare con l'interesse del minore oppure quando è manifestamente superfluo, ovvero per manifesta impossibilità fisica o psichica del minore, oppure perché il minore mostra la inequivocabile volontà di non essere ascoltato. Il tutto è quindi sempre finalizzato a realizzare l'effettivo e primario interesse del minore rispondendo alla finalità di tutelare l'autodeterminazione e la personalità del fanciullo.
A fronte di tali premesse, il Tribunale ritiene che non debba essere disposto l'ascolto del minore
, di anni 14. Infatti, nel caso di specie non può non tenersi conto delle gravi condotte Persona_2
pagina 7 di 19 del padre che hanno investito non solo la nuova compagna ma anche lo stesso figlio minore, che infatti figura tra le persone offese nel procedimento penale a carico del per il reato di sequestro di CP
persona. In questi casi, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'eIGenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile nei procedimenti in ordine alla responsabilità genitoriale e quella della tutela del minore che è stato oggetto di gravi offese aventi rilievo penale, e che quindi appare essere persona estremamente fragile. Invero in tali casi l'ascolto può costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo, che li abbia già vissuti, possa essere costretto a rivivere (si veda sul punto Corte di Cassazione ordinanza n. 23247 del 31.7.20203).
Per questi motivi
, considerata anche la gravita del reato ascritto -per il quale il è stato CP
condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni 4 di reclusione per avere privato della libertà la compagna, il di lei figlio, un'amica della compagna, ed il proprio figlio impedendo loro per Per_1
più di un'ora di uscire dall'abitazione, impossessandosi delle chiavi di casa, chiudendo a chiave la porta di casa e sottraendo alla compagna il suo telefono cellulare, reato aggravato dall'essere stato commesso in danno due soggetti minori degli anni 14, con la recidiva semplice- il Tribunale ritiene che l'ascolto di possa essere pregiudizievole per il suo benessere in quanto lo costringerebbe a rivivere Per_1
degli eventi traumatici che lo hanno coinvolto in prima persona, tenendosi anche in considerazione le dichiarazioni della madre secondo la quale il figlio ha sofferto per tutto quello che ha visto ed ora sta vivendo un momento molto difficile (dichiarazioni rese alla udienza del 15.10.2024).
Si consideri anche quanto meglio in seguito evidenziato sulla vicenda che ha interessato figlio e sul rapporto con il padre ed i nonni paterni.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido super-esclusivo del minore Persona_2 alla madre, così come già disposto dal Presidente relatore con l'adozione dei provvedimenti
[...]
provvisori e urgenti.
Attualmente il padre è ancora ristretto in carcere come al tempo della udienza di prima comparizione. Successivamente il padre, ottenuti gli arresti domiciliari, aveva violato la misura, vi era stato un aggravamento ed una nuova detenzione in carcere. Da ultimo il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna del alla pena detentiva di anni 4 di reclusione per i fatti ascritti. CP
pagina 8 di 19 Pertanto, la statuizione dell'affido super esclusivo del minore alla madre appare necessaria per consentire alla stessa di adottare in autonomia e prontamente tutte le decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'interesse di e non causare momenti di stallo nella vita del Per_1
figlio.
La decisione in ordine all'affidamento del minore in via super esclusiva alla madre non è solo fondata sullo attuale stato detentivo del ma sulla riscontrata sua inidoneità genitoriale. CP
Si consideri quanto segue.
La madre ha allegato che il padre abusa di sostanze alcoliche .
Detta allegazione risulta veritiera.
Si esamina, in primo luogo, la nota informativa depositata dallo stesso della AST Santi CP
PA e AR datata 24/09/2024 dalla quale emerge che il predetto, entrato una prima volta nel carcere di San Vittore l' 1.1.2024, aveva negato l'uso di sostanze e l'uso di alcol ma non aveva inteso eseguire lo stick urine. Era entrato in carcere una seconda volta nel mese di giugno 24 e aveva dichiarato di abusare di alcol. In particolare all'anamnesi tossicologica lo stesso riferiva di utilizzare dai 18 anni alcol con un consumo di 5 bottiglie di birra due-tre volte alla settimana e di super alcolici soprattutto nei weekend. Gli veniva effettuato un prelievo per esame tossicologico su matrice pilifera in data 4 luglio 2004 e in attesa del referto gli venivano concessi gli arresti domiciliari. In data 22 agosto 2024 rientrato nuovamente in carcere per aggravamento della misura, chiedeva di poter vedere il referto e questo effettivamente era risultato negativo. La nota suddetta conclude nei seguenti termini: “Tuttavia considerata la latenza di sei mesi tra la data dell'ingresso e la data della richiesta di presa in carico per valutazione diagnostica da parte del IGnor , il referto dell'esame tossicologico e CP
l'anamnesi alcologica positiva non escludono una problematica legata a condotte di abuso alcolico” .
La conferma dell'abuso di sostanze alcoliche emerge alle conversazioni su whatsapp intercorse tra e il padre ed anche intercorse tra il ragazzo e la compagna del padre IGnora Per_1 [...]
Persona_3
Il documento 16 di parte ricorrente contiene una conversazione su whatsapp tra e il Per_1
padre intervenuta il 5 agosto del 2023 e tratta dal cellulare del figlio. Il ragazzino scrive al padre “sei scemo, che io me ne vado e lo stesso giorno che ce ne andiamo inizi a fare lo scemo a spendere tutti i soldi senza un motivo solo per bere la birra e ubriacarti se è questo che vuoi dalla vita allora non sai cosa vuoi dalla vita se tu pensi di bere ogni santo giorno secondo te pensi che quello che stai facendo
pagina 9 di 19 sia giusto … e poi tu hai una famiglia …anche le altre volte che io ero con te ho dovuto sempre sopportare le tue cazzate quando ti ubriacavi … e poi io cosa ci guadagno? Niente anzi ci perdo vedendo mio padre che si comporta da stupido ogni santo giorno oramai hai rotto adesso sono stanco…”
Si legge in una conversazione su whatsapp tratta dal cellulare del ragazzo tra lo stesso e la compagna del padre, la , in data 09/09/2023 la donna dice “ti tocca Persona_3
rimanere da tua nonna. tuo papà si sta già ubriacando” e risponde “sì lo so”. La donna Persona_4
riprende “era per quello che ieri rompeva, mamma mia non vedeva l'ora di andare ad ubriacarsi, non ti è passato a prendere perché è qui a casa ubriaco e non ti faccio entrare così che schifo”.
È IGnificativo riportare un'altra conversazione intercorsa tra il figlio ed il in data CP
24/09/2023 (cfr. doc. 16). il IG. , scrivendo al figlio, lo invitava a mentire anche ai nonni circa il CP fatto che anziché accompagnarlo in macchina alla fermata della metropolitana di Lotto, l'aveva lasciato a quella di : “Se la nonna ti chiede, dille che ti ho accompagnato fino a Lotto, avvisami Parte_3 quando raggiungi Lotto” messaggio a cui rispondeva così: “Ti rendi conto in che situazione Per_1
sei? Sei arrivato pure al punto di lasciarmi per strada alla fermata di per andare a Parte_3
bere? Meno male che mi lasciavi vicino a casa, mi hai lasciato a più di un'ora, con il freddo che fa.
Ma ti svegli?”
Quanto al valore probatorio delle conversazioni su whatsapp si richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 11197/2023, che ha chiarito che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica. Già precedentemente con ordinanza n. 5141 del 2019 la Cassazione aveva stabilito che lo
"short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. L'art. 2712 c.c. dispone,
pagina 10 di 19 inoltre, che le riproduzioni meccaniche e fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La giurisprudenza in materia ha poi chiarito che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzar nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”
(cfr. Cass. 13/05/2021, n. 12794; e Cass. n. 17526/2016).
Nel caso di specie, la difesa del si è limitata ad una generica contestazione (mancata CP
certezza di data e di provenienza) e dall'esame dei documenti non sembra di poter dubitare che si tratti di conversazioni effettivamente avvenute tra i due soggetti sopra indicati (cfr. l'indicazione di
“papà” e di come i soggetti interlocutori e lo scambio intercorso sono assolutamente Per_3
credibili).
La madre ha allegato che il padre non ha sostenuto materialmente il figlio.
Detta allegazione risulta veritiera e documentalmente provata.
Dalla diffida ad adempiere prodotta dalla come doc 11 risulta che in data 14.2.2017 il Pt_1
nulla aveva versato per 30 mesi ed accezione della somma di € 200 e che aveva accumulato un CP
debito di € 8.800.
Successivamente le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, depositata dal , priva di CP
data ma certamente successiva al 2017 ed antecedente al gennaio 2020 (vedi diffida ad adempiere doc
12 del 17.1.2020 della prodotta dalla con la quale si erano accordate per il versamento da Pt_1
parte del padre della minor somma di euro 150 mensili, oltre alle spese extra come indicate nel decreto del 2014 e ciò “stante la difficoltà economica del padre a far fronte al mantenimento così come prescritto”. L'accordo era temporaneo e le parti si impegnavano a ridefinire concordemente la regolamentazione anche economica ogni sei mesi. Nel documento è indicato che il padre, in quel momento, era debitore della importante somma di euro 8.500 e la madre non rinunciava al recupero nel suddetto importo che rimaneva, in forza dell'accordo raggiunto, solo sospeso, La regolamentazione conclusa dalle parti in quel momento avrebbe dovuto essere rinnovata ogni sei mesi per la verifica delle attualità delle condizioni indicate. Il padre ha prodotto in giudizio una serie di ricevute di versamento provenienti da lui o, deve ritenersi, dei suoi genitori, che danno conto del versamento del contributo di pagina 11 di 19 mantenimento per il figlio nella misura di € 150, seppure non regolare e non del tutto integrale per gli anni dal 2020 al 2023. Alla luce di quanto sopra emerge quindi che: -il padre per un lungo periodo di tempo nulla aveva versato nell'interesse del figlio tanto da accumulare un importante debito, -l'accordo che doveva essere rivisto ogni sei mesi è stato mantenuto in vita dal padre verosimilmente contro la volontà della madre (si veda l'intimazione di pagamento della madre in data 17.1.2020 sub doc 11), -il padre nulla ha proposto per il rientro della morosità accumulata. Da ultimo si segnala che nessuna prova di pagamento è stata prodotta in relazione all'anno 2024.
La madre ha allegato che il padre è pericoloso per il figlio.
Detta allegazione risulta veritiera e documentalmente provata.
Nel presente giudizio civile sono state depositate dalla alcuni atti di indagine della fase Pt_1
delle indagini del procedimento penale che si è concluso in primo grado con una severa condanna del
, in particolare sono state acquisite le relazioni di servizio delle Forze dell'Ordine e le CP
sommarie informazioni testimoniali, oltre che le deposizioni dei testi in sede dibattimentale.
Detti atti costituiscono prove nel giudizio civile.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche (ex multis ordinanza 15296/2024 e sentenza 8459/2020). In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (ex multis Cass ordinanza 9247/2023). Tali pronunce avevano proprio ad oggetto le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Si richiama anche il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex pagina 12 di 19 artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione (Sentenza 27016/2022).
Orbene dalla Annotazione di PG del Commissariato di Rho Pero datata 1.1.2024 emerge che la volante è intervenuta nella casa della richiesta da un'amica della Persona_3
stessa che si trovava nell'appartamento. Si legge che gli operanti erano intervenuti per episodi simili già in passato e notavano dalla finestra dell'appartamento quattro persone, due donne e due ragazzi seduti sul divano. Le donne segnalavano che non potevano aprire la porta perché il aveva chiuso tutte CP
le porte e aveva con sé le chiavi. L'uomo accortosi della presenza degli operanti apriva la porta e permetteva agli operanti di entrare nell'appartamento e cercava di accampare scuse per giustificare il suo comportamento, ma veniva interrotto dal figlio della che lo accusava di avere Parte_2
picchiato sua madre proferendo testuali parole “tu la devi smettere di picchiare mia madre anche oggi
l'hai picchiata”, interveniva poi il figlio del che fronteggiava il padre preferendo testuali “che CP razza di uomo sei che picchi una donna”. Fatti confermati in sede dibattimentale dal testimone agente sentito alla udienza del 25.6.2024. Nella stessa annotazione si legge che il era stato Tes_1 CP
tratto in arresto per maltrattamenti nei confronti della a giugno del 21 e che era stato Parte_2
gravato dal divieto di avvicinamento nei confronti della donna, inoltre era stato deferito a settembre e ottobre 23 in stato di libertà per rapina e violazione di domicilio entrambi i fatti avvenuti nei confronti della . Risulta inoltre che è in corso il procedimento in fase dibattimentale presso la Parte_2
sezione nona del Tribunale penale di Milano per maltrattamenti in famiglia in danno della
[...]
e che il non è incensurato, come invece dallo stesso indicato nella comparsa di Pt_2 CP
costituzione, ma condannato per rissa anni addietro.
Sempre in data 25.6.2024 è stata sentita anche la la quale ha dichiarato che il Parte_2
era arrabbiato e “quando si ha tirato fuori la cintura mi sono messa in mezzo io e gli ho detto: CP
“Io non ti permetto che tu picchi tuo figlio, perché ti sta dicendo solo la verità, ti comporti sempre così con noi, non riusciamo neanche a capire per che motivo, perché tu ti comporti così e poi fai finta di niente… mi ha dato il primo schiaffo in faccia e lui subito, il bambino, gli ha detto: “Perché la picchi?
Perché fai questo papà? Ma vedi, papà, come ti comporti” … Niente, dopodiché abbiamo iniziato veramente a litigare, perché lui voleva picchiare anche il bambino, si ha tirato fuori la cintura … poi il bambino rispondeva: “Vedi che non fai il padre”, di qua e di là, quindi lui si era, ovviamente,
pagina 13 di 19 arrabbiato anche per il fatto di quelle cose che diceva il bambino: “Mi hai fatto venire qua per comportarti così? Mi hai fatto stare qua per fare queste cose?…”
Dal verbale delle sit della teste altra persona offesa nel Testimone_2
procedimento penale per il sequestro di persona in quanto presente nell'appartamento della
[...]
, rese in data 1.1.2024, la teste riferiva che la mattina dell'01/01/2024 era stata svegliata dalle Parte_4 urla dell'amica che chiedeva aiuto e “dalle grida di che diceva al padre di smettere di Per_1 picchiare ”. Poi ha dichiarato che dato che voleva andare via dall'appartamento, “lo Per_5 Per_1
accompagnavo in sala, ma non avendo la possibilità di aprire la porta dell'appartamento, tentavo di farlo uscire dalla finestra che da sul corridoio adiacente. Tutto ciò invano dato che non CP
permetteva al figlio e a tutti noi di uscire di casa, voleva che tutti noi restassimo li” (cfr doc 21).
Dall'ampio materiale probatorio raccolto emerge che il non si è fermato nella sua CP
reiterata violenza nei confronti della compagna neanche di fronte al figlio ed ai suoi incitamenti a non picchiarla, anzi le parole del figlio lo hanno maggiormente caricato tanto che si era tolto la cintura per picchiare anche il ragazzo e solo l'intervento della ha impedito le percosse in danno di Parte_2
anche se hanno aggravato la violenza contro la donna. Inoltre il padre ha convintamente Per_1
trattenuto il figlio nella casa malgrado l'amica della compagna avesse tentato di farlo uscire dalla finestra.
Dopo questi fatti si riscontra un reazione dei nonni paterni contro il nipote, reo di aver chiamato la madre dopo la sua liberazione da parte delle Forze dell'Ordine invece che chiamare i nonni che avrebbero preferito tenere all'oscuro la madre.
Dalla conversazione tra il minore e dopo l'arresto del Persona_6
, in data 1.1.2024 (doc 15) si legge che ella scriveva a “Scusami per tutto, tua CP Per_1
mamma capirà la situazione, mi raccomando, raccontale tutto quello che è successo. Io avrei voluto parlare di più con lei ma non c'è più tempo…” A conferma dell'atteggiamento dei nonni paterni circa la loro intenzione di coprire le gravi condotte del , si riporta quanto scritto dal ragazzo alla IG.ra CP
sempre il 01/01/2024, ad arresto avvenuto: “Perché adesso tutte le Persona_6
persone sono contro di me, solo perché non li ho avvisati che quel coglione di mio padre è in galera, quindi adesso lo zio (fratello del IG. ) e la nonna e il nonno sono contro di me” e la Per_7 CP
rispondeva: “Non ti sentire male per quello che dicono, cercano semplicemente di Parte_2 giustificarlo e non c'è giustificazione per quel comportamento…Io sto super male non potevo neanche
pagina 14 di 19 parlare, non sapevo cosa dirgli ti giuro. Tu non sei colpevole di nulla, scusami per farti vivere questo incubo. Andrò via lontano per il momento non tornerò a Pero.” PH nuovamente rispondeva:
“Lo so ma poi mi ha chiamato lo zio a dirmi che potevo avvisare gli altri che hanno portato via Per_7 papà…ma sta scherzando?” e nuovamente la IG.ra : “Di quello che succede a te a Parte_2
loro non interessa niente, meno male che è venta a prenderti tua mamma! Lasciali perdere dopo gli passerà!” Si legge inoltre un messaggio di in pari data : “e adesso è colpa mia se mio padre Per_1
è stupido perche io da sempre ho la responsabilità sua”.
Questi sentimenti di colpa del minore e la pressione che ha subito dai nonni paterni confermano la necessità che il ragazzino non sia chiamato nel presente giudizio per essere ascoltato.
L'incombente costituirebbe per lui un ulteriore momento di difficoltà attualizzando tutto il vissuto e ponendolo in un doloroso conflitto di lealtà nei confronti del padre ed anche dei nonni paterni con i quali ha sempre avuto un buon rapporto affettivo, ma che ora non hanno esitato a colpevolizzarlo per aver riferito alla madre la verità dei fatti.
L'affidamento esclusivo alla madre, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato risponde all'interesse del minore. La madre ha dimostrato di essere idonea in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e costituisce l'unico punto di riferimento stabile e accudente nella vita del figlio.
Le allegazioni del padre in ordine ad asserite mancanze materne contenute nella comparsa di costituzione sono pretestuose. Si legge che la madre si è recata in Equador per un mese, ma è detto che è rimasto con il padre. La madre ha chiarito che il viaggio era stato pianificato ed era Per_1 stato da tempo programmato e concordato con il IG. , tanto che quest'ultimo si era organizzato CP
affinché il figlio partisse qualche giorno prima rispetto alla partenza della madre e Per_1
trascorresse delle settimane di vacanza con i nonni paterni. Si legge sempre nella comparsa di costituzione che a fine aprile 2024 e a inizio maggio 2024 la ha fatto viaggi a Londra e in Egitto Pt_1
lasciando il figlio con il nuovo compagno della madre e con i nonni paterni. Si osserva che il compagno della madre convive con il nucleo familiare da 9 anni (dichiarazione della alla udienza del Pt_1
19.6.2024) e che con nonni paterni il ragazzo ha sempre avuto un ottimo rapporto (solo da ultimo appesantito da quanto sopra descritto).
Quanto alle frequentazioni di con il padre, considerato lo stato di detenzione del Per_1
e quanto emerge in ordine alla sua inidoneità genitoriale e sottolineato come da tutti i CP
pagina 15 di 19 messaggi trascritti emerge un evidente ed innegabile grave disagio vissuto dal ragazzo rispetto al padre, si ritiene necessario attivare i servizi sociali del Comune di Milano affinché avviino le
P frequentazioni padre/figlio collaborazione con i servizi esistenti all'interno del carcere fino a quando rimarrà lo stato di detenzione- con modalità osservate e protette e solo qualora si accerti che il padre abbia avviato un percorso di presa di consapevolezza delle condotte violente assunte nei confronti del figlio e del tutto inadeguate con riferimento all'abuso di alcol, tenuto anche conto della volontà del figlio.
I sevizi devono anche avviare un percorso di sostegno psicologico a favore di e Per_1
monitorare la relazione tra lo stesso ed i nonni paterni ed un percorso di sostegno alla genitorialità a favore del padre se dallo stesso accettato.
Le condizioni economiche
In base al decreto n. 1421/2014 del Tribunale di Milano emesso in data 18.07.2014 e pubblicato il 25.07.2014, reso nella contumacia del , è stato disposto che quest'ultimo contribuisca al CP
mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinaria.
Con l'assunzione dei provvedimenti provvisori in data 19.06.2024, nell'ambito di questo procedimento, il giudice relatore ha diminuito l'ammontare del detto quantum, atteso lo stato detentivo del padre, fissandolo in euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinario.
Ritiene il Collegio che, allo stato, visto il permanere del in carcere, che quindi non CP
lavora, tale statuizione debba essere confermata.
Lo stesso ha chiesto tale quantificazione dando atto del fatto che fino a quando si CP
troverà in carcere, senza lavoro, saranno suoi genitori ad aiutarlo nella corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio.
Quanto alla situazione economica della ella è assunta a tempo indeterminato come Pt_1
operaia presso AT TI Spa in Via Ettore Ponti 49 Milano, percependo una paga base mensile di circa € 1.300,00 netti e convive stabilmente con un nuovo compagno.
Stante tale situazione, la quantificazione sopra operata si ritiene allo stato equa.
Tuttavia, una volta uscito dal carcere il quantum del contributo dovrà essere sicuramente essere reintegrato nella somma già prevista di euro 300,00 attesa la capacità lavorativa del padre, che dovrà adoperarsi per reperire un'occupazione che gli consenta di mantenere adeguatamente il figlio. Lo stesso pagina 16 di 19 , sentito all'udienza del 19.06.2024 ha dichiarato in ordine alla sua situazione lavorativa: “Ho CP lavorato fino al 15 dicembre per un'impresa di pulizie, utilizzo i macchinari professionali, e pulisco spazi grandi per gli eventi, come quando fanno le fiere. Guadagnavo tra i mille e i millecento euro.
Loro mi aspettano per lavorare ancora, ho anche un altro amico che mi ha fatto una proposta di lavoro. Quando lavoro guadagno circa € 1.000/1.200 al mese. Io non lavoro tutta la giornata, si lavora ad ore”.
Si osserva che detta somma è stata quantificata nel 2014 e che non può che essere confermata nella attualità dopo ben 10 anni, viste le indubbie accresciute eIGenze del minore.
L'assegno unico per la famiglia dovrà, come nell'attualità, continuare ad essere percepito integralmente dalla madre.
Le spese di lite
Vista la soccombenza del lo stesso deve essere condannato alla rifusione delle spese CP
sostenute dalla ricorrente che si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, della difficoltà delle questioni trattate, visto il DM 55/2014 e successive modificazioni,e vista la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1
rimarrà collocato in Milano in via Leone Tolstoj 58, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
2. Dispone che le frequentazioni di con il padre debbano essere riattivate solo con Per_1
l'intervento dei servizi sociali del Comune di Milano con modalità osservate e protette e, fino a quando rimarrà lo stato di detenzione del , in collaborazione con i servizi esistenti CP
all'interno del carcere, e comunque solo qualora gli operatori accertino che il padre ha preso pagina 17 di 19 consapevolezza delle condotte violente agite nei confronti del figlio e del tutto inadeguate con particolare riferimento all'abuso di alcol, considerata anche la volontà del minore,
3. Dispone che i sevizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari avviino un percorso di sostegno psicologico a favore di monitorizzino la relazione tra lo stesso ed i nonni Per_1
paterni ed avviino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore del padre se dallo stesso accettato,
4. Conferma la riduzione del contributo di mantenimento del padre a favore del figlio nella somma di euro 150,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025, dovendosi ripristinare le condizioni di cui al decreto n. 1421/2014 di questo Tribunale del 18.07.2014, pubblicato il 25.07.2014, e quindi il quantum di € 300,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio quando il padre non sarà più sottoposto a misure custodiali,
5. Il padre deve inoltre versare il 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 18 di 19 d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre;
6. Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si quantificano CP Pt_1 in € 5.200, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 23/10/2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 15.10.2024, discussa nella
Camera di ConIGlio del 23.10.2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 04/02/1992, rappresentata e difesa dall' avv. PETTINICCHIO LAURA con studio in
Milano, Via Bellincione n. 26 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 19/06/1991, rappresentato e difeso dall'avv. COLECCHIA VALERIO e dall'avv.
VALMACCO GIULIA con studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Milano San Vittore
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 19 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.03.2024
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: affidarsi il figlio minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra , la quale Per_1 Parte_1 potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c., le decisioni di maggiore interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporsi che il padre possa vedere previo accordo con la IG.ra e Per_1 Parte_1 unicamente alla presenza di quest'ultima ovvero in spazio neutro;
confermare a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di
€. 300,00 o nella diversa maggior o minor misura che l'On.le Tribunale adito riterrà opportuna. Detta somma, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese extra assegno per il figlio così come previste nelle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Per_1 Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in data 14/11/2017, altresì in uso presso l'Ill.mo Tribunale adito e da intendersi qui come espressamente richiamate;
autorizzare espressamente la ricorrente a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. In via istruttoria, si chiede sin da ora l'acquisizione del certificato di detenzione del IG. CP
, del provvedimento giudiziale che ha stabilito la detenzione presso la Casa circondariale di
[...]
San Vittore, nonché il certificato penale del resistente.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.
Per il resistente:
In via principale, rigettare le domande di controparte in relazione alle disposizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore e, nel contempo, Voglia disciplinare i Per_1 rapporti tra i genitori e il figlio alle seguenti modalità: disporre l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_1 disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,30, un giorno infrasettimanale scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandolo a scuola. disporre che, in relazione alle vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 19 disporre che, in relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni con ciascun genitore. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. prevedere a carico del padre, , - in conformità agli accordi già Controparte_1 presi con la madre IG.ra - l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, prima rivalutazione maggio 2025. prevedere che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge. Allegati come da indice ipertestuale che si allega alla presente
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 3 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 23.07.2010 il figlio
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_2
dopo qualche anno la relazione tra le parti giungeva al termine e con decreto del Tribunale di
Milano del 18.07.2014, pubblicato il 25.07.2014, veniva disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, il suo prevalente collocamento presso la madre con regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, un giorno infrasettimanale con pernotto, un contributo di mantenimento paterno per il figlio di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 04.03.2024 la chiedeva la modifica delle condizioni del Pt_1 predetto decreto, in particolare che venisse disposto l'affido super-esclusivo del minore alla madre e la regolamentazione delle frequentazioni paterne solo alla sua presenza ovvero in spazio neutro, con conferma delle condizioni già previste in punto economico;
allegava che il padre vedeva il figlio solo a periodi alterni senza continuità e senza un calendario regolare, che non provvedeva al suo mantenimento e solo in maniera discontinua versava qualcosa ma sempre somme inferiori al dovuto e nulla versava per le spese straordinarie, che il padre era affetto da una seria dipendenza dal consumo di alcool che lo portava ad assumere comportamenti violenti nei confronti della sua nuova compagna anche alla presenza del figlio, che dall'1 gennaio 2024 il si CP
trovava ristretto presso la Casa Circondariale di San Vittore a seguito di accusa di maltrattamenti in danno della nuova compagna, che ella si era sempre fatta carico, in via pressoché esclusiva, non solo del suo mantenimento, ma altresì della sua educazione, della sua istruzione e della sua assistenza morale, nel disinteresse più totale del padre il quale, come da lei scoperto da ultimo, era anche pericoloso per la incolumità del minore: la dipendenza dall'uso di bevande alcoliche, da cui l'odierno resistente era afflitto da anni, lo avevano reso uomo pericoloso, a tratti violento e privo di freni inibitori nei confronti della nuova compagna, e ciò giustificava la richiesta che le frequentazioni padre/figlio avvenissero solo alla presenza della madre e/o in uno spazio neutro,
pagina 4 di 19 in data 13.05.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso della CP
e la riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico per il figlio ad euro 150,00 Pt_1
mensili, con conferma nel resto delle condizioni già previste dal decreto del 25.07.2014, negava le allegazioni materne. Riferiva che aveva sempre provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento statuito dal Tribunale, che a seguito di alcune difficoltà economiche aveva raggiunto un accordo con la madre di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da €
300,00 a € 150,00, che, di contro, si era fatto carico di spese non dovute, che la madre molto spesso nei weekend di visita presso il padre si assentava ed il figlio rimaneva presso il padre per tutto il tempo di assenza della che spesso il figlio soggiornava presso i nonni paterni ed a volte con la sua Pt_1
nuova compagna, IGnora , ma ciò non era violativo delle disposizioni del tribunale e Parte_2
che il ragazzino con i nonni aveva un ottimo rapporto, negava infine ogni dipendenza da alcol.
Riferiva, infine che in data 1 gennaio 2024, purtroppo il figlio minore aveva assistito ad un litigio occorso tra lui e la compagna, nel corso del quale erano state chiamate le forze dell'Ordine e in conseguenza al quale il resistente si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore ed era in attesa di giudizio ed era incensurato. Affermava che durante l'episodio di cui sopra, né in alcun'altra occasione, il figlio minore non aveva assistito ad alcuna violenza da parte del padre nei confronti della nuova compagna (né di nessun altro), all'udienza di prima comparizione delle parti fissata con decreto del 12.03.2024 e tenutasi in data 19.06.2024 le parti venivano sentite prima separatamente e poi congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori e all'esito il Presidente relatore così provvedeva:
“Rilevato che il padre è attualmente detenuto e che il procedimento penale sembra potersi chiudere a breve, ritiene opportuno rinviare il presente giudizio per conoscere l'esito del processo penale,
Assume i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti a parziale modifica del decreto del 18.7.2014 di questo Tribunale:
Rilevato che allo stato il padre è detenuto a San Vittore, si ritiene necessario consentire alla madre di adottare in autonomia tutte le decisioni sia di ordinaria amministrazione sia quelle di straordinaria amministrazione nell'interesse di pertanto Per_1
1.dispone l'affido super esclusivo del figlio alla madre,
Visto lo stato di detenzione del padre e l'attuale mancanza di reddito e visto l'accordo delle parti degli ultimi anni
pagina 5 di 19
2. riduce il contributo di mantenimento del padre nella somma di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale di Milano, invitando il a sollecitare i CP
propri genitori ad effettuare il pagamento,
3. qualora il esca dal carcere e non sia ancora noto l'esito del giudizio penale ovvero il CP
giudizio penale si concluda con una condanna dispone che le frequentazioni padre/figlio avvengano senza pernotto e solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia,
4. Dispone che il carcere di San Vittore avvii un percorso di presa in carico del presso il CP
SERD per accertare l'eventuale abuso di sostanze alcooliche,
5. Invita lo stesso a farsi parte diligente con il carcere per avviare il percorso presso il SERD CP
Quanto alle istanze istruttorie, rilevato che i capitoli di prova di parte ricorrente (memoria 29.5.2024) sono inammissibili in quanto generici, valutativi, irrilevanti, da provarsi con documenti, che i capitoli di prova di parte resistente
(memoria 7.6.2024) sono inammissibili in quanto generici, valutativi, irrilevanti, da provarsi con documenti,
6. Rigetta tutte le prove orali delle parti,
7. Dispone che il Carcere di San Vittore -servizio SERD- invii a questo Ufficio una relazione sull'esito degli accertamenti entro il 7.10.2024”,
il Presidente relatore quindi rinviava l'udienza al 15.10.2024 per la prosecuzione dell'udienza di prima comparizione, alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti, la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, mentre il resistente per quelle di cui alla propria comparsa di costituzione, chiedendo che venisse disposto l'ascolto del figlio minore. Il Presidente relatore riservava al Collegio la decisione sull'ascolto del minore e richiamata la propria ordinanza in punto istanze istruttorie, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti e sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di conIGlio del 23.10.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio risiede abitualmente in Italia.
pagina 6 di 19 La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal ConIGlio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Presidente relatore alla udienza del 19.06.2024.
L'ascolto del minore
Il padre all'udienza del 15.10.2024 ha insistito affinché venisse disposto l'ascolto del figlio minore di anni 14. La madre si rimetteva. Per_1
Si evidenzia preliminarmente che l'art. 473-bis 4 c.p.c. dispone che il minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice prima che siano emanati provvedimenti che lo riguardano. Il Giudice è tenuto a prendere nella giusta considerazione le opinioni del minore in base alla sua età e alla maturità raggiunta.
Di contro il giudice non procede all'ascolto, fornendone adeguata motivazione, quando l'ascolto stesso potrebbe contrastare con l'interesse del minore oppure quando è manifestamente superfluo, ovvero per manifesta impossibilità fisica o psichica del minore, oppure perché il minore mostra la inequivocabile volontà di non essere ascoltato. Il tutto è quindi sempre finalizzato a realizzare l'effettivo e primario interesse del minore rispondendo alla finalità di tutelare l'autodeterminazione e la personalità del fanciullo.
A fronte di tali premesse, il Tribunale ritiene che non debba essere disposto l'ascolto del minore
, di anni 14. Infatti, nel caso di specie non può non tenersi conto delle gravi condotte Persona_2
pagina 7 di 19 del padre che hanno investito non solo la nuova compagna ma anche lo stesso figlio minore, che infatti figura tra le persone offese nel procedimento penale a carico del per il reato di sequestro di CP
persona. In questi casi, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'eIGenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile nei procedimenti in ordine alla responsabilità genitoriale e quella della tutela del minore che è stato oggetto di gravi offese aventi rilievo penale, e che quindi appare essere persona estremamente fragile. Invero in tali casi l'ascolto può costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo, che li abbia già vissuti, possa essere costretto a rivivere (si veda sul punto Corte di Cassazione ordinanza n. 23247 del 31.7.20203).
Per questi motivi
, considerata anche la gravita del reato ascritto -per il quale il è stato CP
condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni 4 di reclusione per avere privato della libertà la compagna, il di lei figlio, un'amica della compagna, ed il proprio figlio impedendo loro per Per_1
più di un'ora di uscire dall'abitazione, impossessandosi delle chiavi di casa, chiudendo a chiave la porta di casa e sottraendo alla compagna il suo telefono cellulare, reato aggravato dall'essere stato commesso in danno due soggetti minori degli anni 14, con la recidiva semplice- il Tribunale ritiene che l'ascolto di possa essere pregiudizievole per il suo benessere in quanto lo costringerebbe a rivivere Per_1
degli eventi traumatici che lo hanno coinvolto in prima persona, tenendosi anche in considerazione le dichiarazioni della madre secondo la quale il figlio ha sofferto per tutto quello che ha visto ed ora sta vivendo un momento molto difficile (dichiarazioni rese alla udienza del 15.10.2024).
Si consideri anche quanto meglio in seguito evidenziato sulla vicenda che ha interessato figlio e sul rapporto con il padre ed i nonni paterni.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido super-esclusivo del minore Persona_2 alla madre, così come già disposto dal Presidente relatore con l'adozione dei provvedimenti
[...]
provvisori e urgenti.
Attualmente il padre è ancora ristretto in carcere come al tempo della udienza di prima comparizione. Successivamente il padre, ottenuti gli arresti domiciliari, aveva violato la misura, vi era stato un aggravamento ed una nuova detenzione in carcere. Da ultimo il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna del alla pena detentiva di anni 4 di reclusione per i fatti ascritti. CP
pagina 8 di 19 Pertanto, la statuizione dell'affido super esclusivo del minore alla madre appare necessaria per consentire alla stessa di adottare in autonomia e prontamente tutte le decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'interesse di e non causare momenti di stallo nella vita del Per_1
figlio.
La decisione in ordine all'affidamento del minore in via super esclusiva alla madre non è solo fondata sullo attuale stato detentivo del ma sulla riscontrata sua inidoneità genitoriale. CP
Si consideri quanto segue.
La madre ha allegato che il padre abusa di sostanze alcoliche .
Detta allegazione risulta veritiera.
Si esamina, in primo luogo, la nota informativa depositata dallo stesso della AST Santi CP
PA e AR datata 24/09/2024 dalla quale emerge che il predetto, entrato una prima volta nel carcere di San Vittore l' 1.1.2024, aveva negato l'uso di sostanze e l'uso di alcol ma non aveva inteso eseguire lo stick urine. Era entrato in carcere una seconda volta nel mese di giugno 24 e aveva dichiarato di abusare di alcol. In particolare all'anamnesi tossicologica lo stesso riferiva di utilizzare dai 18 anni alcol con un consumo di 5 bottiglie di birra due-tre volte alla settimana e di super alcolici soprattutto nei weekend. Gli veniva effettuato un prelievo per esame tossicologico su matrice pilifera in data 4 luglio 2004 e in attesa del referto gli venivano concessi gli arresti domiciliari. In data 22 agosto 2024 rientrato nuovamente in carcere per aggravamento della misura, chiedeva di poter vedere il referto e questo effettivamente era risultato negativo. La nota suddetta conclude nei seguenti termini: “Tuttavia considerata la latenza di sei mesi tra la data dell'ingresso e la data della richiesta di presa in carico per valutazione diagnostica da parte del IGnor , il referto dell'esame tossicologico e CP
l'anamnesi alcologica positiva non escludono una problematica legata a condotte di abuso alcolico” .
La conferma dell'abuso di sostanze alcoliche emerge alle conversazioni su whatsapp intercorse tra e il padre ed anche intercorse tra il ragazzo e la compagna del padre IGnora Per_1 [...]
Persona_3
Il documento 16 di parte ricorrente contiene una conversazione su whatsapp tra e il Per_1
padre intervenuta il 5 agosto del 2023 e tratta dal cellulare del figlio. Il ragazzino scrive al padre “sei scemo, che io me ne vado e lo stesso giorno che ce ne andiamo inizi a fare lo scemo a spendere tutti i soldi senza un motivo solo per bere la birra e ubriacarti se è questo che vuoi dalla vita allora non sai cosa vuoi dalla vita se tu pensi di bere ogni santo giorno secondo te pensi che quello che stai facendo
pagina 9 di 19 sia giusto … e poi tu hai una famiglia …anche le altre volte che io ero con te ho dovuto sempre sopportare le tue cazzate quando ti ubriacavi … e poi io cosa ci guadagno? Niente anzi ci perdo vedendo mio padre che si comporta da stupido ogni santo giorno oramai hai rotto adesso sono stanco…”
Si legge in una conversazione su whatsapp tratta dal cellulare del ragazzo tra lo stesso e la compagna del padre, la , in data 09/09/2023 la donna dice “ti tocca Persona_3
rimanere da tua nonna. tuo papà si sta già ubriacando” e risponde “sì lo so”. La donna Persona_4
riprende “era per quello che ieri rompeva, mamma mia non vedeva l'ora di andare ad ubriacarsi, non ti è passato a prendere perché è qui a casa ubriaco e non ti faccio entrare così che schifo”.
È IGnificativo riportare un'altra conversazione intercorsa tra il figlio ed il in data CP
24/09/2023 (cfr. doc. 16). il IG. , scrivendo al figlio, lo invitava a mentire anche ai nonni circa il CP fatto che anziché accompagnarlo in macchina alla fermata della metropolitana di Lotto, l'aveva lasciato a quella di : “Se la nonna ti chiede, dille che ti ho accompagnato fino a Lotto, avvisami Parte_3 quando raggiungi Lotto” messaggio a cui rispondeva così: “Ti rendi conto in che situazione Per_1
sei? Sei arrivato pure al punto di lasciarmi per strada alla fermata di per andare a Parte_3
bere? Meno male che mi lasciavi vicino a casa, mi hai lasciato a più di un'ora, con il freddo che fa.
Ma ti svegli?”
Quanto al valore probatorio delle conversazioni su whatsapp si richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 11197/2023, che ha chiarito che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica. Già precedentemente con ordinanza n. 5141 del 2019 la Cassazione aveva stabilito che lo
"short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. L'art. 2712 c.c. dispone,
pagina 10 di 19 inoltre, che le riproduzioni meccaniche e fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La giurisprudenza in materia ha poi chiarito che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzar nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”
(cfr. Cass. 13/05/2021, n. 12794; e Cass. n. 17526/2016).
Nel caso di specie, la difesa del si è limitata ad una generica contestazione (mancata CP
certezza di data e di provenienza) e dall'esame dei documenti non sembra di poter dubitare che si tratti di conversazioni effettivamente avvenute tra i due soggetti sopra indicati (cfr. l'indicazione di
“papà” e di come i soggetti interlocutori e lo scambio intercorso sono assolutamente Per_3
credibili).
La madre ha allegato che il padre non ha sostenuto materialmente il figlio.
Detta allegazione risulta veritiera e documentalmente provata.
Dalla diffida ad adempiere prodotta dalla come doc 11 risulta che in data 14.2.2017 il Pt_1
nulla aveva versato per 30 mesi ed accezione della somma di € 200 e che aveva accumulato un CP
debito di € 8.800.
Successivamente le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, depositata dal , priva di CP
data ma certamente successiva al 2017 ed antecedente al gennaio 2020 (vedi diffida ad adempiere doc
12 del 17.1.2020 della prodotta dalla con la quale si erano accordate per il versamento da Pt_1
parte del padre della minor somma di euro 150 mensili, oltre alle spese extra come indicate nel decreto del 2014 e ciò “stante la difficoltà economica del padre a far fronte al mantenimento così come prescritto”. L'accordo era temporaneo e le parti si impegnavano a ridefinire concordemente la regolamentazione anche economica ogni sei mesi. Nel documento è indicato che il padre, in quel momento, era debitore della importante somma di euro 8.500 e la madre non rinunciava al recupero nel suddetto importo che rimaneva, in forza dell'accordo raggiunto, solo sospeso, La regolamentazione conclusa dalle parti in quel momento avrebbe dovuto essere rinnovata ogni sei mesi per la verifica delle attualità delle condizioni indicate. Il padre ha prodotto in giudizio una serie di ricevute di versamento provenienti da lui o, deve ritenersi, dei suoi genitori, che danno conto del versamento del contributo di pagina 11 di 19 mantenimento per il figlio nella misura di € 150, seppure non regolare e non del tutto integrale per gli anni dal 2020 al 2023. Alla luce di quanto sopra emerge quindi che: -il padre per un lungo periodo di tempo nulla aveva versato nell'interesse del figlio tanto da accumulare un importante debito, -l'accordo che doveva essere rivisto ogni sei mesi è stato mantenuto in vita dal padre verosimilmente contro la volontà della madre (si veda l'intimazione di pagamento della madre in data 17.1.2020 sub doc 11), -il padre nulla ha proposto per il rientro della morosità accumulata. Da ultimo si segnala che nessuna prova di pagamento è stata prodotta in relazione all'anno 2024.
La madre ha allegato che il padre è pericoloso per il figlio.
Detta allegazione risulta veritiera e documentalmente provata.
Nel presente giudizio civile sono state depositate dalla alcuni atti di indagine della fase Pt_1
delle indagini del procedimento penale che si è concluso in primo grado con una severa condanna del
, in particolare sono state acquisite le relazioni di servizio delle Forze dell'Ordine e le CP
sommarie informazioni testimoniali, oltre che le deposizioni dei testi in sede dibattimentale.
Detti atti costituiscono prove nel giudizio civile.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche (ex multis ordinanza 15296/2024 e sentenza 8459/2020). In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (ex multis Cass ordinanza 9247/2023). Tali pronunce avevano proprio ad oggetto le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Si richiama anche il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex pagina 12 di 19 artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione (Sentenza 27016/2022).
Orbene dalla Annotazione di PG del Commissariato di Rho Pero datata 1.1.2024 emerge che la volante è intervenuta nella casa della richiesta da un'amica della Persona_3
stessa che si trovava nell'appartamento. Si legge che gli operanti erano intervenuti per episodi simili già in passato e notavano dalla finestra dell'appartamento quattro persone, due donne e due ragazzi seduti sul divano. Le donne segnalavano che non potevano aprire la porta perché il aveva chiuso tutte CP
le porte e aveva con sé le chiavi. L'uomo accortosi della presenza degli operanti apriva la porta e permetteva agli operanti di entrare nell'appartamento e cercava di accampare scuse per giustificare il suo comportamento, ma veniva interrotto dal figlio della che lo accusava di avere Parte_2
picchiato sua madre proferendo testuali parole “tu la devi smettere di picchiare mia madre anche oggi
l'hai picchiata”, interveniva poi il figlio del che fronteggiava il padre preferendo testuali “che CP razza di uomo sei che picchi una donna”. Fatti confermati in sede dibattimentale dal testimone agente sentito alla udienza del 25.6.2024. Nella stessa annotazione si legge che il era stato Tes_1 CP
tratto in arresto per maltrattamenti nei confronti della a giugno del 21 e che era stato Parte_2
gravato dal divieto di avvicinamento nei confronti della donna, inoltre era stato deferito a settembre e ottobre 23 in stato di libertà per rapina e violazione di domicilio entrambi i fatti avvenuti nei confronti della . Risulta inoltre che è in corso il procedimento in fase dibattimentale presso la Parte_2
sezione nona del Tribunale penale di Milano per maltrattamenti in famiglia in danno della
[...]
e che il non è incensurato, come invece dallo stesso indicato nella comparsa di Pt_2 CP
costituzione, ma condannato per rissa anni addietro.
Sempre in data 25.6.2024 è stata sentita anche la la quale ha dichiarato che il Parte_2
era arrabbiato e “quando si ha tirato fuori la cintura mi sono messa in mezzo io e gli ho detto: CP
“Io non ti permetto che tu picchi tuo figlio, perché ti sta dicendo solo la verità, ti comporti sempre così con noi, non riusciamo neanche a capire per che motivo, perché tu ti comporti così e poi fai finta di niente… mi ha dato il primo schiaffo in faccia e lui subito, il bambino, gli ha detto: “Perché la picchi?
Perché fai questo papà? Ma vedi, papà, come ti comporti” … Niente, dopodiché abbiamo iniziato veramente a litigare, perché lui voleva picchiare anche il bambino, si ha tirato fuori la cintura … poi il bambino rispondeva: “Vedi che non fai il padre”, di qua e di là, quindi lui si era, ovviamente,
pagina 13 di 19 arrabbiato anche per il fatto di quelle cose che diceva il bambino: “Mi hai fatto venire qua per comportarti così? Mi hai fatto stare qua per fare queste cose?…”
Dal verbale delle sit della teste altra persona offesa nel Testimone_2
procedimento penale per il sequestro di persona in quanto presente nell'appartamento della
[...]
, rese in data 1.1.2024, la teste riferiva che la mattina dell'01/01/2024 era stata svegliata dalle Parte_4 urla dell'amica che chiedeva aiuto e “dalle grida di che diceva al padre di smettere di Per_1 picchiare ”. Poi ha dichiarato che dato che voleva andare via dall'appartamento, “lo Per_5 Per_1
accompagnavo in sala, ma non avendo la possibilità di aprire la porta dell'appartamento, tentavo di farlo uscire dalla finestra che da sul corridoio adiacente. Tutto ciò invano dato che non CP
permetteva al figlio e a tutti noi di uscire di casa, voleva che tutti noi restassimo li” (cfr doc 21).
Dall'ampio materiale probatorio raccolto emerge che il non si è fermato nella sua CP
reiterata violenza nei confronti della compagna neanche di fronte al figlio ed ai suoi incitamenti a non picchiarla, anzi le parole del figlio lo hanno maggiormente caricato tanto che si era tolto la cintura per picchiare anche il ragazzo e solo l'intervento della ha impedito le percosse in danno di Parte_2
anche se hanno aggravato la violenza contro la donna. Inoltre il padre ha convintamente Per_1
trattenuto il figlio nella casa malgrado l'amica della compagna avesse tentato di farlo uscire dalla finestra.
Dopo questi fatti si riscontra un reazione dei nonni paterni contro il nipote, reo di aver chiamato la madre dopo la sua liberazione da parte delle Forze dell'Ordine invece che chiamare i nonni che avrebbero preferito tenere all'oscuro la madre.
Dalla conversazione tra il minore e dopo l'arresto del Persona_6
, in data 1.1.2024 (doc 15) si legge che ella scriveva a “Scusami per tutto, tua CP Per_1
mamma capirà la situazione, mi raccomando, raccontale tutto quello che è successo. Io avrei voluto parlare di più con lei ma non c'è più tempo…” A conferma dell'atteggiamento dei nonni paterni circa la loro intenzione di coprire le gravi condotte del , si riporta quanto scritto dal ragazzo alla IG.ra CP
sempre il 01/01/2024, ad arresto avvenuto: “Perché adesso tutte le Persona_6
persone sono contro di me, solo perché non li ho avvisati che quel coglione di mio padre è in galera, quindi adesso lo zio (fratello del IG. ) e la nonna e il nonno sono contro di me” e la Per_7 CP
rispondeva: “Non ti sentire male per quello che dicono, cercano semplicemente di Parte_2 giustificarlo e non c'è giustificazione per quel comportamento…Io sto super male non potevo neanche
pagina 14 di 19 parlare, non sapevo cosa dirgli ti giuro. Tu non sei colpevole di nulla, scusami per farti vivere questo incubo. Andrò via lontano per il momento non tornerò a Pero.” PH nuovamente rispondeva:
“Lo so ma poi mi ha chiamato lo zio a dirmi che potevo avvisare gli altri che hanno portato via Per_7 papà…ma sta scherzando?” e nuovamente la IG.ra : “Di quello che succede a te a Parte_2
loro non interessa niente, meno male che è venta a prenderti tua mamma! Lasciali perdere dopo gli passerà!” Si legge inoltre un messaggio di in pari data : “e adesso è colpa mia se mio padre Per_1
è stupido perche io da sempre ho la responsabilità sua”.
Questi sentimenti di colpa del minore e la pressione che ha subito dai nonni paterni confermano la necessità che il ragazzino non sia chiamato nel presente giudizio per essere ascoltato.
L'incombente costituirebbe per lui un ulteriore momento di difficoltà attualizzando tutto il vissuto e ponendolo in un doloroso conflitto di lealtà nei confronti del padre ed anche dei nonni paterni con i quali ha sempre avuto un buon rapporto affettivo, ma che ora non hanno esitato a colpevolizzarlo per aver riferito alla madre la verità dei fatti.
L'affidamento esclusivo alla madre, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato risponde all'interesse del minore. La madre ha dimostrato di essere idonea in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e costituisce l'unico punto di riferimento stabile e accudente nella vita del figlio.
Le allegazioni del padre in ordine ad asserite mancanze materne contenute nella comparsa di costituzione sono pretestuose. Si legge che la madre si è recata in Equador per un mese, ma è detto che è rimasto con il padre. La madre ha chiarito che il viaggio era stato pianificato ed era Per_1 stato da tempo programmato e concordato con il IG. , tanto che quest'ultimo si era organizzato CP
affinché il figlio partisse qualche giorno prima rispetto alla partenza della madre e Per_1
trascorresse delle settimane di vacanza con i nonni paterni. Si legge sempre nella comparsa di costituzione che a fine aprile 2024 e a inizio maggio 2024 la ha fatto viaggi a Londra e in Egitto Pt_1
lasciando il figlio con il nuovo compagno della madre e con i nonni paterni. Si osserva che il compagno della madre convive con il nucleo familiare da 9 anni (dichiarazione della alla udienza del Pt_1
19.6.2024) e che con nonni paterni il ragazzo ha sempre avuto un ottimo rapporto (solo da ultimo appesantito da quanto sopra descritto).
Quanto alle frequentazioni di con il padre, considerato lo stato di detenzione del Per_1
e quanto emerge in ordine alla sua inidoneità genitoriale e sottolineato come da tutti i CP
pagina 15 di 19 messaggi trascritti emerge un evidente ed innegabile grave disagio vissuto dal ragazzo rispetto al padre, si ritiene necessario attivare i servizi sociali del Comune di Milano affinché avviino le
P frequentazioni padre/figlio collaborazione con i servizi esistenti all'interno del carcere fino a quando rimarrà lo stato di detenzione- con modalità osservate e protette e solo qualora si accerti che il padre abbia avviato un percorso di presa di consapevolezza delle condotte violente assunte nei confronti del figlio e del tutto inadeguate con riferimento all'abuso di alcol, tenuto anche conto della volontà del figlio.
I sevizi devono anche avviare un percorso di sostegno psicologico a favore di e Per_1
monitorare la relazione tra lo stesso ed i nonni paterni ed un percorso di sostegno alla genitorialità a favore del padre se dallo stesso accettato.
Le condizioni economiche
In base al decreto n. 1421/2014 del Tribunale di Milano emesso in data 18.07.2014 e pubblicato il 25.07.2014, reso nella contumacia del , è stato disposto che quest'ultimo contribuisca al CP
mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinaria.
Con l'assunzione dei provvedimenti provvisori in data 19.06.2024, nell'ambito di questo procedimento, il giudice relatore ha diminuito l'ammontare del detto quantum, atteso lo stato detentivo del padre, fissandolo in euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinario.
Ritiene il Collegio che, allo stato, visto il permanere del in carcere, che quindi non CP
lavora, tale statuizione debba essere confermata.
Lo stesso ha chiesto tale quantificazione dando atto del fatto che fino a quando si CP
troverà in carcere, senza lavoro, saranno suoi genitori ad aiutarlo nella corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio.
Quanto alla situazione economica della ella è assunta a tempo indeterminato come Pt_1
operaia presso AT TI Spa in Via Ettore Ponti 49 Milano, percependo una paga base mensile di circa € 1.300,00 netti e convive stabilmente con un nuovo compagno.
Stante tale situazione, la quantificazione sopra operata si ritiene allo stato equa.
Tuttavia, una volta uscito dal carcere il quantum del contributo dovrà essere sicuramente essere reintegrato nella somma già prevista di euro 300,00 attesa la capacità lavorativa del padre, che dovrà adoperarsi per reperire un'occupazione che gli consenta di mantenere adeguatamente il figlio. Lo stesso pagina 16 di 19 , sentito all'udienza del 19.06.2024 ha dichiarato in ordine alla sua situazione lavorativa: “Ho CP lavorato fino al 15 dicembre per un'impresa di pulizie, utilizzo i macchinari professionali, e pulisco spazi grandi per gli eventi, come quando fanno le fiere. Guadagnavo tra i mille e i millecento euro.
Loro mi aspettano per lavorare ancora, ho anche un altro amico che mi ha fatto una proposta di lavoro. Quando lavoro guadagno circa € 1.000/1.200 al mese. Io non lavoro tutta la giornata, si lavora ad ore”.
Si osserva che detta somma è stata quantificata nel 2014 e che non può che essere confermata nella attualità dopo ben 10 anni, viste le indubbie accresciute eIGenze del minore.
L'assegno unico per la famiglia dovrà, come nell'attualità, continuare ad essere percepito integralmente dalla madre.
Le spese di lite
Vista la soccombenza del lo stesso deve essere condannato alla rifusione delle spese CP
sostenute dalla ricorrente che si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, della difficoltà delle questioni trattate, visto il DM 55/2014 e successive modificazioni,e vista la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1
rimarrà collocato in Milano in via Leone Tolstoj 58, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
2. Dispone che le frequentazioni di con il padre debbano essere riattivate solo con Per_1
l'intervento dei servizi sociali del Comune di Milano con modalità osservate e protette e, fino a quando rimarrà lo stato di detenzione del , in collaborazione con i servizi esistenti CP
all'interno del carcere, e comunque solo qualora gli operatori accertino che il padre ha preso pagina 17 di 19 consapevolezza delle condotte violente agite nei confronti del figlio e del tutto inadeguate con particolare riferimento all'abuso di alcol, considerata anche la volontà del minore,
3. Dispone che i sevizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari avviino un percorso di sostegno psicologico a favore di monitorizzino la relazione tra lo stesso ed i nonni Per_1
paterni ed avviino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore del padre se dallo stesso accettato,
4. Conferma la riduzione del contributo di mantenimento del padre a favore del figlio nella somma di euro 150,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025, dovendosi ripristinare le condizioni di cui al decreto n. 1421/2014 di questo Tribunale del 18.07.2014, pubblicato il 25.07.2014, e quindi il quantum di € 300,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio quando il padre non sarà più sottoposto a misure custodiali,
5. Il padre deve inoltre versare il 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 18 di 19 d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre;
6. Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si quantificano CP Pt_1 in € 5.200, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 23/10/2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 19 di 19