Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto dalla -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Testa, -OMISSIS-, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Nitti, PEC -OMISSIS-, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della nota/pec prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2025, con la quale il Dirigente del Settore Amministrazione, Finanze e Controllo delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha respinto l’istanza della-OMISSIS-del 14.4.2025, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, la revisione del prezzo del contratto di sorveglianza notturna della stazione ferroviaria di -OMISSIS- del 2.10.2003, quantificata in € 126.301,91, mediante l’applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per Famiglie Operai e Impiegati, calcolato con riferimento al periodo 1.12.2016-30.11.2020;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto ad ottenere il predetto adeguamento del suddetto contratto;
nonché per la condanna
delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.:
-in via principale, al pagamento della suindicata somma di € 126.301,91;
-in via subordinata, all’attivazione dell’iter istruttorio, per la valutazione della citata istanza ex art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 del 14.4.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LE AS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 2.10.2003 le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. hanno stipulato con -OMISSIS- il contratto di sorveglianza notturna della stazione ferroviaria di -OMISSIS-, il quale prevedeva:
-all’art. 2, che “l’esecuzione del contratto è regolata dal Codice Civile, per quanto non regolato dal presente contratto”;
-all’art. 9, la durata dal 2.10.2003 al 31.12.2005;
-all’art. 10, che “il rapporto contrattuale si intenderà rinnovato di anno in anno alle medesime pattuizioni, se nessuna delle parti comunicherà all’altra, con lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza del contrattuale, che non intende rinnovarlo”;
-all’art. 11, il prezzo mensile di € 3.700,00 oltre IVA “valido fino alla scadenza contrattuale”, specificando che “è facoltà richiedere, ove rinnovato, con congruo preavviso, l’adeguamento del corrispettivo in base alla percentuale di variazione ISTAT intervenuta nell’anno precedente”.
In data 1.12.2016 -OMISSIS--OMISSIS- è subentrato-OMISSIS-, la cui ragione sociale è stata successivamente modificata in -OMISSIS-..
Con istanza del 14.4.2025 la -OMISSIS-ha chiesto alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., ai sensi dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, la revisione del suddetto prezzo del contratto di sorveglianza notturna della stazione ferroviaria di -OMISSIS- del 2.10.2003, quantificandola in € 126.301,91, mediante l’applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per Famiglie Operai e Impiegati.
Con nota/pec prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2025 il Dirigente del Settore Amministrazione, Finanze e Controllo delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha respinto la predetta istanza, in quanto:
1) il citato contratto del 2.10.2003 era terminato il 31.1.2024;
2) non poteva essere applicato il successivo art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, perché l’art. 2 di tale contratto rinviava al Codice Civile;
3) l’art. 11 del contratto prevedeva l’adeguamento del corrispettivo “al momento del rinnovo e non successivamente”;
4) concludendo che “per mero scrupolo si precisa che la revisione prezzi è soggetta al termine di prescrizione quinquennale”.
-OMISSIS-. con il presente ricorso, notificato il 3.7.2025 e depositato nella stessa giornata del 3.7.2025, ha:
A) impugnato la predetta nota/pec prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2025, deducendo:
1) che l’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 doveva essere applicato al suddetto contratto del 2.10.2003, in quanto norma imperativa, anche perché la ricorrente era subentrata nel contratto in data 1.12.2016;
2) comunque, anche prima dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, era vigente l’analoga norma imperativa dell’art. 6, comma 4, L. n. 537/1993 il quale statuiva che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”, richiamando le Sentenze TAR Basilicata n. -OMISSIS- del 3.3.2021, confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. -OMISSIS- del 7.11.2022, e n. -OMISSIS- del 14.4.2025;
B) ed ha chiesto:
1) l’accertamento del diritto ad ottenere il predetto adeguamento del suddetto contratto; 2) la condanna di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.: a) in via principale, al pagamento della suindicata somma di € 126.301,91; b) in via subordinata, all’attivazione dell’iter istruttorio, per la valutazione della citata istanza ex art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 del 14.4.2025; 3) “di disporre l’oscuramento dei dati identificativi di -OMISSIS-, “in ragione della natura sensibile dei dati oggetto di causa, anche sotto l’aspetto patrimoniale”.
Si è costituita in giudizio Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., la quale ha:
A) eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto, nella specie, la fattispecie della revisione del corrispettivo non risulta disciplinata dall’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 e/o dall’art. 6, comma 4, L. n. 537/1993, ma dal Codice Civile;
B) dedotto l’infondatezza del gravame, in quanto: 1) il suddetto contratto del 2.10.2003 non è stato prorogato, ma è stato rinnovato, ai sensi dell’art. 10 di tale contratto, anno per anno agli stessi patti e condizioni, tenuto pure conto della cessazione dell’appalto di cui è causa; 2) non può essere applicato l’art. 6, comma 4, L. n. 537/1993, perché il comma 1 di tale articolo prevede la sua applicazione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 29/1993, tra le quali non rientra Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.; 3) non può essere applicato anche l’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, perché l’art. 206 D.Lg.vo n. 163/2006 non richiama l’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, evidenziando che la non applicazione del predetto art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 ai settori speciali è stata ritenuta compatibile con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la Sentenza del 19.4.2018 nella causa n. 152/2017; 4) comunque, non può essere accolta la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il pagamento della suindicata somma di € 126.301,91, sia perché vanta una posizione giuridica di interesse legittimo, sia perché l’istruttoria dell’istanza di revisione del prezzo spetta esclusivamente a Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., che contesta integralmente il conteggio della ricorrente.
La ricorrente:
-prima con memoria del 20.2.2026 ha evidenziato la natura di organismo di diritto pubblico della resistente Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., anche perché interamente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-e poi con memoria del 4.3.2026 ha replicato alle suddette eccezioni della parte resistente ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 25.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto limitatamente al periodo 1.7.2006-18.4.2016.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame:
-sia perché ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. rientrano nell’ambito oggettivo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006”, rubricato “Adeguamento dei prezzi”, il quale statuiva che “tutti i contratti di servizi ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”;
-sia perché, con riferimento all’an della domanda di revisione del prezzo, la posizione giuridica azionata dalla ricorrente -OMISSIS-. è di interesse legittimo, in quanto il suddetto art. 11 del contratto di appalto del 2.10.2003 prevede una facoltà discrezionale della committente Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., di valutare eventuali richieste di revisione del prezzo, e, comunque, non disciplina la revisione del prezzo in modo vincolato con riferimento sia all’an che al quantum, in attuazione della quale la relativa posizione giuridica potrebbe essere qualificata come di diritto soggettivo.
Inoltre, va rilevato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 16 dell’1.8.2011 ha precisato che spettano alla cognizione del Giudice Ordinario soltanto gli appalti dei settori speciali (energia, acqua, trasporti, servizi postali, …), affidati dalle imprese pubbliche, che non sono disciplinati sia dalla normativa in materia di appalti dei settori speciali, sia dai principi del diritto europeo.
Al riguardo, va, però, precisato che Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. è un organismo di diritto pubblico e non un’impresa pubblica.
Infatti, ai sensi dell’art. 3 D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 3 D.Lg.vo n. 50/2016 sono:
-organismi di diritto pubblico gli Enti “anche in forma societaria”: 1) “istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”; 2) “dotati di personalità giuridica”; 3) “la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
-imprese pubbliche “le imprese su cui le Amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese”.
Il Legislatore Europeo ha creato l’entità giuridica dell’organismo di diritto pubblico, per far rispettare la normativa in materia di appalti pubblici anche da parte degli Enti, formalmente privati, ma sostanzialmente controllati e/o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, il Legislatore Europeo, per garantire l’apertura al mercato nei settori speciali (energia, acqua, trasporti, servizi postali, …), i cui appalti per alcune attività specifiche sono disciplinati da procedure semplificate, ha esteso l’applicazione di tali procedimenti semplificati anche alle imprese pubbliche.
La differenza tra organismo di diritto pubblico ed impresa pubblica è che l’organismo di diritto pubblico è stato istituito per una finalità di interesse generale non industriale o commerciale, la cui attività viene svolta in assenza di concorrenza, mentre l’impresa pubblica persegue anche fini pubblici, operando sul mercato come un imprenditore in concorrenza con gli altri operatori economici ed assumendo i relativi rischi economici, anche se è controllata da Enti Pubblici.
Nella specie, Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., controllata al 100% dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è un organismo di diritto pubblico, sia perché concessionario di un servizio pubblico essenziale, non avente natura industriale o commerciale, sia perché svolge l’attività di trasporto ferroviario in assenza di concorrenza.
Inoltre, va rilevato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la suddetta Sentenza n. 16 dell’1.8.2011 ha evidenziato che la normativa in materia di appalti nei settori speciali delimita non solo l’ambito soggettivo, indicando gli Enti e le imprese pubbliche assoggettate a tale normativa, ma anche quello oggettivo, descrivendo le attività, i cui affidatari devono essere selezionati con procedimenti di evidenza pubblica, specificando che gli Enti committenti dei settori esclusi, che sono Pubbliche Amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per gli appalti, non rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dei settori esclusi, devono applicare la normativa degli appalti dei settori ordinari.
Al riguardo, va evidenziato che sia l’art. 210 D.Lg.vo n. 163/2006, sia l’art. 118 D.Lg.vo n. 50/2016 ed anche vigente art. 149, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023 (il comma 2 di tale norma stabilisce, però, che il Codice degli Appalti non si applica “per l’affidamento dei contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana”) statuiscono che l’ambito oggettivo degli appalti del settore speciale dei trasporti pubblici si riferisce “alla messa a disposizione o alla gestione delle reti, destinate a fornire un servizio pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9 del 23.7.2004 ha statuito l’applicabilità della normativa in materia di appalti dei settori speciali, con riferimento all’appalto del “servizio di pulizia destinato al pubblico” di alcune stazioni ferroviarie, perché “le stazioni ferroviarie vanno qualificate come elementi costitutivi della rete ferroviaria, destinata al servizio di trasporto pubblico”.
Ma, poiché il servizio di vigilanza notturna di una stazione ferroviaria non è destinato al pubblico, deve ritenersi che il contratto di cui è causa risulta disciplinato dalla normativa degli appalti dei settori ordinari.
Ciò, anche perché il servizio di vigilanza notturna di una stazione ferroviaria non può ritenersi effettivamente e/o direttamente strumentale all’attività di trasporto ferroviario.
Per quanto riguarda l’an della controversia in esame, va rilevato quanto segue.
Per prima cosa, va statuito che l’appalto di cui è causa ha avuto la durata complessiva dal 2.10.2003 al 31.1.2024, in quanto non risulta condivisibile la tesi di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., che il suddetto contratto del 2.10.2003 non è stato prorogato, ma è stato rinnovato, ai sensi dell’art. 10 di tale contratto, anno per anno agli stessi patti e condizioni, in quanto nell’intero periodo 2.10.2003/31.1.2024 non sono stati sottoscritti dalle parti altri contratti.
Pertanto, tenuto pure conto del divieto di rinnovo tacito dei contratti di appalti pubblici, deve ritenersi che il contratto, oggetto della controversia in esame, è stato sempre prorogato.
Inoltre, deve ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. anche la data finale del 31.1.2024, in quanto la circostanza che l’efficacia del contratto del 2.10.2003 è cessata il 31.1.2024 è stata dedotta dalla resistente e non contestata dalla ricorrente.
Sempre con riferimento all’an e/o alla spettanza della revisione prezzi e della relativa normativa applicabile, l’intero periodo 2.10.2003/31.1.2024 va scomposto nei seguenti periodi:
-2.10.2003/30.6.2006, che comprende, oltre al periodo 2.10.2003/31.12.2025 dell’originaria durata contrattuale, stabilita dall’art. 9 del suddetto contratto del 2.10.2003, anche il periodo 1.1.2006/30.6.2006, in cui era vigente l’art. 6, comma 4, L. n. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 L. n. 724/1994;
-1.7.2006/18.4.2016, periodo in cui era vigore l’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006;
-19.4.2016/31.3.2023, periodo in cui era vigente l’art. 106 D.Lg.vo n. 50/2016;
-1.4.2023/31.1.2024, periodo in cui è entrato in vigore l’art. 60 D.Lg.vo n. 36/2023.
Per il periodo 2.10.2003/30.6.2006 la ricorrente non può chiedere alcuna revisione del prezzo contrattuale, perché l’art. 6 L. n. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 L. n. 724/1994, al comma 1 prevedeva espressamente che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 29/1993” (ora sostituito dall’art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001), in quanto tra le predette Pubbliche Amministrazioni non rientra Ferrovie Appulo Lucane S.r.l..
Invece, va riconosciuta la revisione del prezzo contrattuale per il periodo 1.7.2006/18.4.2016, in quanto l’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 (identico al precedente art. 6, comma 4, L. n. 537/1993) statuiva espressamente che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo” e secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. III Sentenze nn. 4115 del 24.4.2023, n. 5686 del 12.8.2019, 4985 del 20.8.2018, 4827 del 6.8.2018, 504 dell’1.2.2012 e 4362 del 19.7.2011; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sentenze nn. 394 del 4.5.2021 e 1106 del 18.11.2009; C.d.S. Sez. VI Sentenze nn. 3478 del 28.5.2019 e 2295 del 7.5.2015; Cd.S. Sez. V Sentenze nn. 3594 del 21.7.2015, 465 del 24.1.2013, n. 5395 del 22.10.2012, 3994 del 20.8.2008 e 4679 del 6.9.2007; TAR Napoli Sez. VIII Sentenze nn. 3549 del 5.5.2025, 4169 del 21.6.2018, 4402 e 4403 del 26.9.2016, 3724 e 3725 del 20.7.2016, nn. 3014 e 3016 del 15.6.2016, 2801, 2802, 2803, 2810 e 2839 del 6.6.2016, 2071, 2072 e 2073 del 21.4.2016, 1755 del 7.4.2016, 1570 e 1571 del 24.3.2016, 1556 e 1557 del 24.3.2016 e n. 1017 dell’11.2.2015; TAR Bari Sez. II Sentenze nn. 631, 633, 634, 637 e 638 del 3.5.2025 e nn. 603, 604, 611 e 614 del 29.4.2025; TAR Napoli Sez. VI Sent. n. 5286 del 28.9.2023; TAR Catania Sez. III Sentenze nn. 2544 del 17.8.2023 e 227 dell’1.2.2017; TAR Milano Sez. I Sentenze nn. 825 del 3.4.2023, 293 del 26.1.2015 e 2018 del 16.7.2012; TAR Napoli Sez. V Sentenze nn. 684 del 30.1.2023, 969 del 15.2.2017 e 5835 del 21.12.2015; TAR Lazio Sez. I Sent. n. 11577 del 9.11.2020; TAR Lazio Sez. III quater Sent. n. 10625 del 27.8.2019; TAR Napoli Sez. III Sent. n. 7382 del 28.12.2018; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 9221 del 10.9.2018; TAR L’Aquila Sent. n. 234 del 27.5.2017; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 292 del 10.4.2017; TAR Salerno Sez. I Sentenze nn. 512 del 22.3.2017 e 638 dell’8.4.2011; TAR Catanzaro Sez. II Sent. n. 69 del 18.1.2017; TAR Napoli Sez. II Sent. n. 2086 del 13.4.2015; TAR Sardegna Sez. I Sentenze nn. 194 del 3.3.2014 e 142 del 14.2.2013; TAR Lecce Sez. II Sentenze nn. 1730 del 23.7.2013, 260 e 262 del 9.2.2012, 1658 e 1659 del 5.7.2010 e 2958 del 23.5.2006, la quale ha ritenuto nulla anche la clausola che prevede un margine di alea a danno dell’appaltatore, e 7104 del 2.12.2002; TAR Bari Sez. I Sentenze nn. 1634 del 5.9.2012 e 1047 del 6.4.2007; TAR Lecce Sez. III Sentenze nn. 244 del 9.2.2012, 147 del 26.1.2012, 1606 del 14.9.2011, 890 del 23.5.2011, 2826 del 13.12.2010 e 898 del 7.4.2010; TAR Milano Sez. III Sentenze nn. 567 del 14.2.2002 e 1912 del 18.7.1998)”, condiviso anche da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze nn. 203 e 204 del 3.3.2021, 558 del 3.8,2017 e 276 del 13.6.2012 e n. 339 del 13.6.2009), tale norma non può essere derogata da parte delle Pubbliche Amministrazioni committenti e trova applicazione, ai sensi dell’art. 1339 C.C., anche in caso di mancata previsione in sede contrattuale e/o in caso di previsione di un’apposita clausola contrattuale contrastante con la suddetta norma, da ritenersi nulla secondo il predetto indirizzo giurisprudenziale.
Ciò, anche per l’evidente finalità della previsione normativa dell’obbligo della revisione periodica del prezzo di un appalto di durata, di munire i contratti di forniture e di servizi di un meccanismo che a cadenze determinate verifichi la congruità del corrispettivo, con beneficio, incidente sull’equilibrio contrattuale, per entrambi i contraenti, sia perché l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, sia perché la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione divenuta per l’appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa.
Al riguardo, la Giurisprudenza (cfr. C.d.S. Sez. III Sentenze nn. 4115 del 24.4.2023 e 127 del 7.1.2020; C.d.S. Sez. V Sentenze nn. 7254 dell’1.10.2010 e n. 935 del 17.2.2010; TAR Napoli Sez. VI Sent. n. 5286 del 28.9.2023; TAR Catania Sez. II Sent. n. 2544 del 17.8.2023; TAR Lazio Sez. III quater Sent. n. 6576 del 17.4.2023; TAR Napoli Sez. V Sentenze nn. 2096 del 28.2.2023, 684 del 30.1.2023, 2614 del 17.5.2019, 969 del 15.2.2017 e 5835 del 21.12.2015; TAR Napoli Sez. VIII Sentenze nn. 4771 del 9.7.2021, 3016 del 15.6.2016 e 1017 dell’11.2.2015; TAR Lazio Sez. I Sent. n. 11577 del 9.11.2020; TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 47 del 23.1.2020; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 9221 del 10.9.2018; TAR Napoli Sez. I Sent. n. 2306 del 24.4.2014) ha pure stabilito che, in caso di mancata elaborazione da parte dell’Osservatorio presso l’Autorità dei contratti pubblici dei costi standardizzati nella Regione Basilicata o nella Provincia di -OMISSIS-, come nella specie, con riferimento al servizio di cui è causa, l’adeguamento del prezzo, ai sensi dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, va calcolato mediante l’applicazione del cd. indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati, di variazione dei prezzi al consumo.
Sempre, con riferimento al periodo 1.7.2006/18.4.2016, va precisato che:
-non possono essere considerate le parole della contestata nota/pec del Dirigente del Settore Amministrazione, Finanze e Controllo delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2025 “per mero scrupolo si precisa che la revisione prezzi è soggetta al termine di prescrizione quinquennale”, in quanto:
1) sono generiche, perché non specificano la norma, ai sensi della quale la prescrizione è di 5 anni, il periodo e/o la decorrenza ed i fatti che ne costituiscono il fondamento;
2) l’eccezione di prescrizione, essendo un’eccezione di merito in senso proprio e stretto, riservata alla disponibilità della parte interessata, avrebbe dovuto essere introdotta ritualmente nel presente giudizio, rispettando i principi del contraddittorio;
3) l’art. 2938 C.C. statuisce che “il Giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”;
-alla ricorrente spetta la revisione prezzi anche per il periodo precedente al suo subentro in data 1.12.2016, in quanto con il contratto del 29.11.2016 -OMISSIS- ha ceduto il suo complesso aziendale alla -OMISSIS- comprendendo espressamente, all’art. 3, nell’ambito di tale cessione il trasferimento di “tutti rapporti contrattuali”.
Al contrario, non spetta alla ricorrente la revisione del prezzo contrattuale nel periodo 19.4.2016/31.3.2023.
Infatti, per quanto riguarda il periodo 19.4.2016/31.3.2023, va rilevato che l’art. 106 D.Lg.vo n. 50/2016 all’epoca vigente non prevedeva una norma analoga al predetto art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, ma stabiliva, all’art. 106, comma 1, lett. a), che la revisione del prezzo era consentita solo se espressamente prevista “nei documenti di gara iniziali attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Prescindendo dalla circostanza che il contratto del 2.10.2003, oggetto della controversia in esame, non è stato preceduto da un procedimento di evidenza pubblica, va rilevato che il suddetto art. 11 di tale contratto non può essere qualificato come una clausola chiara, precisa ed inequivocabile, perché si limitava a prevedere che, in caso di rinnovo, “è facoltà del committente richiedere, con congruo preavviso, l’adeguamento del prezzo in base alla percentuale di variazione ISTAT intervenuta nell’anno precedente”.
Ciò, anche perché tale clausola si riferiva esclusivamente ad una facoltà di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l..
Mentre, con riferimento al periodo 1.4.2023/31.1.2024, va rilevato che l’art. 60 D.Lg.vo n. 36/2023, entrato in vigore l’1.4.2023, stabilisce che la revisione prezzi si attiva “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire”.
Ma, poiché la società ricorrente non ha provato che tali presupposti si sono avverati, non può essere riconosciuta, a titolo di revisione prezzi, alcuna somma per il predetto periodo 1.4.2023/31.1.2024.
Invece, per quanto riguarda il quantum della revisione prezzi di cui è causa, limitatamente al periodo 1.7.2006-18.4.2016, come dedotto dalla parte resistente e come ammesso dalla stessa ricorrente, anche se in via subordinata, Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. deve attivare il relativo procedimento e svolgere un’idonea fase istruttoria, in contraddittorio con la ricorrente, fermo restando che, come sopra già statuito, dovrà essere applicato il cd. indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati, di variazione dei prezzi al consumo.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, eccetto le spese relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna di Ferrovie Appulo Lucane al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Vista la richiesta della ricorrente -OMISSIS-, “di disporre l’oscuramento dei dati identificativi di -OMISSIS--OMISSIS-, “in ragione della natura sensibile dei dati oggetto di causa, anche sotto l’aspetto patrimoniale”, e ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento della ragione sociale, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN OL, Presidente
LE AS, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AS | AN OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.