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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. 1512/2024, depositato in data 26.02.2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000, notificata in data 04.10.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 372,00 a titolo di ICI per l'anno 2009, come da cartella di pagamento n. 29320160063635759/000.
Il ricorrente ha eccepito plurimi motivi di doglianza, tra cui: la prescrizione quinquennale del credito;
l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la decadenza dell'ente dal diritto di iscrivere a ruolo le somme richieste ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973; l'assenza di motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha concluso chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI (di seguito, AdER), depositando controdeduzioni con cui ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo.
AdER ha sostenuto che la cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente notificata in data
02.05.2017 e mai impugnata dal contribuente, con conseguente definitività della pretesa. Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento. Ha inoltre contestato la fondatezza di tutti i motivi di ricorso e ha formulato istanza di chiamata in causa del Comune di Paternò.
Con ordinanza n. 1779/2024 dell'08.05.2024, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per carenza di prova del periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 14.01.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente AdER, fondata sulla definitività della cartella di pagamento presupposta per mancata impugnazione a seguito di regolare notifica. Tale eccezione è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione.
L'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, l'impugnazione di tale atto deve essere proposta per vizi propri o per far valere fatti estintivi del credito (come la prescrizione) maturati successivamente alla notifica dell'atto presupposto. Non è ammissibile, invece, impugnare l'intimazione per contestare vizi della prodromica cartella di pagamento qualora quest'ultima sia stata regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge.
Nel caso di specie, la resistente AdER ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n.
29320160063635759/000. Dagli atti prodotti risulta che, a fronte dell'irreperibilità relativa del destinatario, la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e invio della prescritta raccomandata informativa. Tale procedura, anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, si perfezionava con la sola affissione dell'avviso di deposito, essendo la cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione. La prova del perfezionamento della notifica è assolta con la produzione della documentazione attestante l'espletamento delle formalità previste, senza che sia necessario allegare la copia integrale della cartella stessa. Il ricorrente, una volta ricevuta la notifica della cartella, aveva l'onere di impugnarla nel termine perentorio di sessanta giorni per far valere i vizi ora dedotti, inclusa la prescrizione del tributo ICI, che soggiace al termine quinquennale. La mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente alla scadenza del termine per l'impugnazione.
Di conseguenza, tutte le doglianze relative alla prescrizione, alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e ai vizi formali e sostanziali della cartella e del ruolo (indeterminatezza delle sanzioni, carenza di motivazione, etc.) sono inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere unicamente mediante l'impugnazione tempestiva della cartella di pagamento, che costituisce l'atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa.
Anche i motivi relativi a presunti vizi propri dell'intimazione di pagamento sono infondati. L'obbligo di motivazione in relazione agli interessi è soddisfatto con il semplice richiamo alla cartella presupposta e con la quantificazione degli importi, poiché il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti della pretesa. Parimenti, l'eventuale omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità dell'atto se non viene dimostrato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso di specie non è stato né allegato né provato.
L'inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame della richiesta di chiamata in causa del terzo ente impositore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-RI, che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. 1512/2024, depositato in data 26.02.2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000, notificata in data 04.10.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 372,00 a titolo di ICI per l'anno 2009, come da cartella di pagamento n. 29320160063635759/000.
Il ricorrente ha eccepito plurimi motivi di doglianza, tra cui: la prescrizione quinquennale del credito;
l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la decadenza dell'ente dal diritto di iscrivere a ruolo le somme richieste ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973; l'assenza di motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha concluso chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI (di seguito, AdER), depositando controdeduzioni con cui ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo.
AdER ha sostenuto che la cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente notificata in data
02.05.2017 e mai impugnata dal contribuente, con conseguente definitività della pretesa. Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento. Ha inoltre contestato la fondatezza di tutti i motivi di ricorso e ha formulato istanza di chiamata in causa del Comune di Paternò.
Con ordinanza n. 1779/2024 dell'08.05.2024, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per carenza di prova del periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 14.01.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente AdER, fondata sulla definitività della cartella di pagamento presupposta per mancata impugnazione a seguito di regolare notifica. Tale eccezione è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione.
L'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, l'impugnazione di tale atto deve essere proposta per vizi propri o per far valere fatti estintivi del credito (come la prescrizione) maturati successivamente alla notifica dell'atto presupposto. Non è ammissibile, invece, impugnare l'intimazione per contestare vizi della prodromica cartella di pagamento qualora quest'ultima sia stata regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge.
Nel caso di specie, la resistente AdER ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n.
29320160063635759/000. Dagli atti prodotti risulta che, a fronte dell'irreperibilità relativa del destinatario, la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e invio della prescritta raccomandata informativa. Tale procedura, anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, si perfezionava con la sola affissione dell'avviso di deposito, essendo la cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione. La prova del perfezionamento della notifica è assolta con la produzione della documentazione attestante l'espletamento delle formalità previste, senza che sia necessario allegare la copia integrale della cartella stessa. Il ricorrente, una volta ricevuta la notifica della cartella, aveva l'onere di impugnarla nel termine perentorio di sessanta giorni per far valere i vizi ora dedotti, inclusa la prescrizione del tributo ICI, che soggiace al termine quinquennale. La mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente alla scadenza del termine per l'impugnazione.
Di conseguenza, tutte le doglianze relative alla prescrizione, alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e ai vizi formali e sostanziali della cartella e del ruolo (indeterminatezza delle sanzioni, carenza di motivazione, etc.) sono inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere unicamente mediante l'impugnazione tempestiva della cartella di pagamento, che costituisce l'atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa.
Anche i motivi relativi a presunti vizi propri dell'intimazione di pagamento sono infondati. L'obbligo di motivazione in relazione agli interessi è soddisfatto con il semplice richiamo alla cartella presupposta e con la quantificazione degli importi, poiché il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti della pretesa. Parimenti, l'eventuale omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità dell'atto se non viene dimostrato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso di specie non è stato né allegato né provato.
L'inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame della richiesta di chiamata in causa del terzo ente impositore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-RI, che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello