Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
72/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dall'avv. Parte_1
Roberto Marcello Catalano come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. come da mandato CP_3 allegato alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere Conclusioni Senza accettare il contraddittorio su domande nuove o modifica domanda inziale Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in totale rifo rma della sentenza impugnata: nel merito:-, revocare
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via riconvenzionale Accertato e
1
e al pagamento di euro
[...] CP_2
7.560,00 pari al deposito cauz ionale restituito all'appellato o nella diversa maggiore o minore somma risultante in corso di giudizio di appello. in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente versate all'appellante in via istruttoria: ammettere la richiesta di note e memorie integrative avanzata da parte opponente, avanzata ritualmente da parte opponente all'udienza del 17 Marzo 2023 ammettere la prova di c.t.u. ricostruttiva dei fatti e dei danni patiti all'immobile considerato che i luoghi non sono stati modificati nelle parti riguardanti i danni subiti ammettere la prova per teste NO , presente all' atto della Testimone_1 consegna delle chiavi, chiede che quest'ultima sia escussa quale teste di riferimento sui capitoli di prova ammessi di parte opponente ammettere
l'interrogatorio formale di parte opposta richiesto in atto introduttivo ed invero disposto il contrario interrogatorio di parte opponente non richiesto in atti da parte opposta e neppure disposto
d'ufficio.(cfr. vedasi ordinanza istruttoria del 17 marzo 2023) disporre l'espunzione dagli atti del giudizio del video prodotto dall'opposto in formato dvd unico esemplare con violazione diritto difesa avversaria, Ordinare a parte opposta l'esibizione delle copie bonifici relativi ai ratei di aprile 2022
2 invero non pagati”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, previa
l'emissione di ogni più opportuno provvedimento, per le motivazioni meglio illustrate nella precedente narrativa, ed in ogni successivo scritto difensivo: - in via principale, rigettare il gravame proposto dalla dott.ssa poiché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 466/2023 emessa dal Tribunale di Savona in data 29.06.2023; - con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Parole chiavi: deposito cauzionale – restituzione immobile
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e hanno Controparte_1 CP_2 depositato ricorso per decreto ingiuntivo presso il
Tribunale di Savona ed hanno sostenuto:
• di aver condotto in locazione, a far data dal marzo 2019, l'appartamento di via Trieste
48, Albenga, di proprietà di Parte_1
[...]
• di aver versato, in occasione della stipula del contratto, alla proprietaria locatrice, sig.ra l'importo di 7.560,00 euro a titolo di Pt_1 deposito cauzionale;
• che, alla scadenza del contratto, riconsegnato l'immobile in data 6 aprile
2022, tale importo non era stato restituito;
3 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Savona di ingiungere a di pagare Parte_1
l'importo di 7.560,00 euro, oltre accessori.
Il Tribunale ha pronunciato il decreto ingiuntivo n. 364/2022 del 06 giugno 2022, con cui ha ingiunto a di pagare gli importi Parte_1 di cui sopra. ha proposto, con ricorso, Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al
Tribunale di Savona ed ha sostenuto:
• che l'immobile di sua proprietà era stato rilasciato da questi ultimi tardivamente , solo in data 06 aprile 2022, a fronte della scadenza contrattuale, per intervenuta disdetta, al precedente 31 gennaio;
• che, al momento del rilascio, l'immobile era in cattivo stato di manutenzione e con parti danneggiate e/o ammalorate;
• che, per tali ragioni, l'opponente vantava un controcredito di 12.066,00 euro, per danni, canoni non riscossi e violazione dei termini di rilascio.
L'opponente ha, quindi, chiesto di compensare il suo credito con quello delle controparti e di condannarle a pagarle la differenza tra i rispettivi crediti.
I resistenti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con prove testimoniali ed
è stata decisa con la sentenza 466/23 del 4 ottobre 2023, che ha così deciso in dispositivo:
“Rigetta l'opposizione di , con Parte_1
4 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (n. 364/2022 del tribunale di Savona) che dichiara definitivamente esecutivo;
2 - Condanna
l'attrice in opposizione Sig.ra alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti opposti Sig.ri e Controparte_1 CP_2 liquidate ex DM 147/2022 in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti”.
Il Tribunale, dato atto che le parti avevano concordato il rilascio dell'immobile al 6 aprile
2022 (con canoni versati fino a tale data), ha escluso che la parte opponente avesse dato prova dell'esistenza dei danni di cui aveva chiesto il risarcimento. Infatti, le foto ed i video prodotti dimostravano unicamente minimi deterioramenti dipendenti dal normale uso e dal tempo trascorso, mentre la non perfetta pulizia dell'immobile non giustificava l'accoglimento della domanda risarcitoria.
2 il giudizio di appello ha impugnato la suddetta Parte_1 sentenza ed ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare le controparti al risarcimento del danno.
I sig.ri e si sono costituiti in CP_1 CP_2 giudizio ed hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa, dopo l'espletamento di una ctu, è stata trattenuta in decisione in data 2 aprile 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la
5 “violazione di Legge ed erronea e travisata ammissione e valutazione delle prove, ed incoerente motivazione”.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva sbagliato a non concedere un termine, pure richiesto, per articolare istanze istruttorie ed a non ammettere la prova per interpello richiesta dall'appellante.
In ogni caso, la prova testimoniale resa da
[...] aveva dimostrato la fondatezza della Tes_2 richiesta risarcitoria di parte appellante, mentre non doveva tenersi conto delle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla controparte, sia CP_1 perché inattendibile, sia in quanto assunto in un'udienza riservata alla sola assunzione del teste
Inoltre, il video prodotto dalla Tes_2 controparte era inutilizzabile, in quanto esso avrebbe dovuto essere depositato in via telematica.
L'appellante ha chiesto di ammettere la richiesta di note e memorie integrative avanzata da parte opponente;
di ammettere c.t.u. ricostruttiva dei fatti e dei danni patiti all'immobile e la prova per teste NO , presente all' atto Testimone_1 della consegna delle chiavi, e di ammettere l'interrogatorio formale di parte opposta richiesto in atto introduttivo.
4 L'infondatezza del motivo di appello
Il motivo di appello è infondato.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi che la causa
è sufficientemente istruita, alla luce delle risultanze della ctu.
La sentenza di primo grado ha respinto la domanda proposta così motivando: “Lo stato di
6 manutenzione dell'appartamento non si percepisce particolarmente precario già nelle foto prodotte da parte attrice, nelle quali si rilevano dettagli minuti ed imperfezioni perfettamente compatibili con il trascorrere del tempo e con il normale uso del bene”.
Parte appellante non ha fornito argomenti contrari a tale conclusione, né questi possono evincersi dalla ctu disposta in corso di causa.
Infatti, la perizia ha identificato come uniche problematiche quelle rappresentate nelle foto di parte appellante prodotte nelle foto 3, 4 e 5 di parte appellante.
In particolare, la fotografia n° 3 allegata al verbale di sopralluogo mostra la parte bassa della porta di accesso al locale camera la quale presenta alcuni vizi e difetti con scrostamento della tinta e sbeccature varie;
la fotografia n° 4 allegata al verbale di sopralluogo mostra una modesta lesione della muratura dipartentesi dalla ciambrana della porta del locale camera sino alla presa elettrica;
la fotografia n° 5 allegata al verbale di sopralluogo mostra una sbeccatura della ciambrana della porta di accesso al locale cameretta.
Per quanto riguarda la foto 4, si evidenzia che, come sostenuto dal ctu, la lesione presente sulla muratura risulta con evidenza peggiorata nel tempo e, quindi, non è da mettere in relazione causale con la condotta dei conduttori, dal momento che potrebbe essere la conseguenza di fenomeni di assestamento della struttura del fabbricato.
Per quanto riguarda le altre problematiche, i
7 deterioramenti riscontrati sono perfettamente compatibili con un normale degrado d'uso, in quanto è inevitabile che , nell'abitare un appartamento, vi siano piccole sbeccature, né il locatore può pretendere che il conduttore, al termine del contratto di locazione, riporti l'immobile a nuovo. In ogni caso, la parte appellante non ha fornito argomenti , né prove ex art. 342 c.p.c. per superare le conclusioni della sentenza impugnata in merito alla riconducibilità di tali problematiche al normale degrado .
5 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (parametri medi, salvo minimo per la fase decisionale).
PQM
Respinge l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto conferma la sentenza 466/23 del 4 ottobre 2023; condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese di lite, spese
[...] CP_2 che liquida in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Genova 9 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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