CASS
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2024, n. 46712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46712 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l'istanza di riesame proposta da GI PU avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la somma di euro 52.760,00 in denaro contante, somma rinvenuta all'interno di una cassaforte ubicata nell'abitazione del PU, il tutto in relazione al contestato reato di usura in danno di FA RI, titolare di una società avente ad oggetto l'attività di compravendita di autovetture. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46712 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 28/11/2024 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 644 e 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché "carenza grafica" di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora. Lamentava il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato il denaro oggetto del sequestro quale profitto del reato di usura, la cui libera disponibilità avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato e la commissione di ulteriori reati e aveva affermato che il vincolo doveva ritenersi necessario a tali fini;
deduceva altresì che il sequestro era stato disposto solo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Deduceva, infine, che il giudice del provvedimento impugnato non aveva il potere di confermare il sequestro preventivo motivando in relazione ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura cautelare reale dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è noto, la misura cautelare del sequestro impeditivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere sottesa, secondo la previsione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., allo scopo di rendere successivamente più agevole la confisca del bene staggito, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, ovvero può avere una finalità, i cui tratti sono descritti dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di carattere impeditivo, essendo, cioè volta, tramite la privazione del bene in capo al soggetto indagato, a non consentire che questi, attraverso il reiterato uso del bene in questione, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato presupposto ovvero commettere altri reati. Affinché siano riscontrabili gli elementi che possano giustificare l'adozione della misura in questione è, pertanto, necessario che sussista un legame funzionale non meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di altre condotte penalmente rilevanti. 2 2.1. La necessaria premessa è che, nella specie, si vede in ipotesi di sequestro preventivo impeditivo, il cui presupposto è costituito dal periculum in mora, ossia dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Pertanto, una volta ritenuta la finalità impeditiva del sequestro preventivo devono essere - quantomeno nella forma delibativa propria della fase cautelare del giudizio - forniti elementi dai quali sia possibile desumere l'efficacia impeditiva della misura adottata. Invero, laddove non si voglia attribuire, per un verso, un indiretto contenuto sostanzialmente sanzionatorio alla misura in questione e, per altro verso, consentire all'organo procedente una discrezionalità così ampia da apparire prossima, se non del tutto coincidente, con l'arbitrio, deve procedersi alla delimitazione dell'ambito dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumentale all'ablazione attraverso l'allegazione di elementi che consentano di fondare l'affermazione che, una volta privato del bene in parola, il soggetto non possa, o quanto meno, non possa con le medesime modalità, compiere altre condotte criminose. Ma non solo. Si è anche affermato in giurisprudenza che il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, e ciò per evitare di allargare a dismisura il concetto di sequestrabilità, in quanto l'istituto in parola, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilità di cosa che è in sé stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa. 2.2. E, in questo solco si è riconosciuto che il periculum deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272928 - 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 - 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 - 01). Ne consegue che i requisiti della concretezza e attualità sono da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del 3 reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme Srl, Rv. 261167 - 01). 3. Con riferimento al periculum in mora, rileva la Corte che, secondo il diritto vivente, la relativa motivazione deve necessariamente essere rassegnata a sostegno tanto del sequestro preventivo impeditivo (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721), che del sequestro preventivo anticipatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) e che la stessa può fondarsi sia su elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia su elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, dep. 2022, Fricano, Rv. 283769; Sez. 2, n. 17352 del 28/03/2024, Dello Iacovo, non mass.). 4. Nella fattispecie, il Tribunale, in relazione all'oggetto del disposto sequestro, ha sì richiamato alcune circostanze di fatto di evidenza probatoria univoca in chiave accusatoria (in particolare, il rinvenimento della somma di denaro oggetto del sequestro nell'abitazione dell'imputato e non negli uffici della società, l'assenza di giustificazioni contabili immediate in relazione al possesso di tale somma, la corresponsione in contanti di interessi usurari da parte della persona offesa FA RI, il rinvenimento di annotazioni di cifre), ma ha tuttavia omesso di dare conto in maniera adeguata delle ragioni per le quali tali circostanze dovessero essere ritenute indicative della sussistenza del pericolo, qualificato negli aspetti di cui sopra, che la misura cautelare intende prevenire e tutelare. 5. In ogni caso, va detto infine che, se il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto, va rapportato alla natura e alle finalità della misura, è anche vero che lo stesso deve tener necessariamente conto - nell'ipotesi, quale la presente, che il sequestro abbia ad oggetto beni costituenti profitto del reato - della necessità (sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato, in realtà già insita nel sequestro impeditivo), delle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, aggravare o 4 protrarre le conseguenze del reato: motivazione, allo stato, completamente mancante. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in Roma il 28/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l'istanza di riesame proposta da GI PU avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la somma di euro 52.760,00 in denaro contante, somma rinvenuta all'interno di una cassaforte ubicata nell'abitazione del PU, il tutto in relazione al contestato reato di usura in danno di FA RI, titolare di una società avente ad oggetto l'attività di compravendita di autovetture. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46712 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 28/11/2024 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 644 e 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché "carenza grafica" di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora. Lamentava il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato il denaro oggetto del sequestro quale profitto del reato di usura, la cui libera disponibilità avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato e la commissione di ulteriori reati e aveva affermato che il vincolo doveva ritenersi necessario a tali fini;
deduceva altresì che il sequestro era stato disposto solo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Deduceva, infine, che il giudice del provvedimento impugnato non aveva il potere di confermare il sequestro preventivo motivando in relazione ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura cautelare reale dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è noto, la misura cautelare del sequestro impeditivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere sottesa, secondo la previsione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., allo scopo di rendere successivamente più agevole la confisca del bene staggito, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, ovvero può avere una finalità, i cui tratti sono descritti dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di carattere impeditivo, essendo, cioè volta, tramite la privazione del bene in capo al soggetto indagato, a non consentire che questi, attraverso il reiterato uso del bene in questione, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato presupposto ovvero commettere altri reati. Affinché siano riscontrabili gli elementi che possano giustificare l'adozione della misura in questione è, pertanto, necessario che sussista un legame funzionale non meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di altre condotte penalmente rilevanti. 2 2.1. La necessaria premessa è che, nella specie, si vede in ipotesi di sequestro preventivo impeditivo, il cui presupposto è costituito dal periculum in mora, ossia dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Pertanto, una volta ritenuta la finalità impeditiva del sequestro preventivo devono essere - quantomeno nella forma delibativa propria della fase cautelare del giudizio - forniti elementi dai quali sia possibile desumere l'efficacia impeditiva della misura adottata. Invero, laddove non si voglia attribuire, per un verso, un indiretto contenuto sostanzialmente sanzionatorio alla misura in questione e, per altro verso, consentire all'organo procedente una discrezionalità così ampia da apparire prossima, se non del tutto coincidente, con l'arbitrio, deve procedersi alla delimitazione dell'ambito dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumentale all'ablazione attraverso l'allegazione di elementi che consentano di fondare l'affermazione che, una volta privato del bene in parola, il soggetto non possa, o quanto meno, non possa con le medesime modalità, compiere altre condotte criminose. Ma non solo. Si è anche affermato in giurisprudenza che il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, e ciò per evitare di allargare a dismisura il concetto di sequestrabilità, in quanto l'istituto in parola, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilità di cosa che è in sé stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa. 2.2. E, in questo solco si è riconosciuto che il periculum deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272928 - 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 - 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 - 01). Ne consegue che i requisiti della concretezza e attualità sono da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del 3 reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme Srl, Rv. 261167 - 01). 3. Con riferimento al periculum in mora, rileva la Corte che, secondo il diritto vivente, la relativa motivazione deve necessariamente essere rassegnata a sostegno tanto del sequestro preventivo impeditivo (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721), che del sequestro preventivo anticipatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) e che la stessa può fondarsi sia su elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia su elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, dep. 2022, Fricano, Rv. 283769; Sez. 2, n. 17352 del 28/03/2024, Dello Iacovo, non mass.). 4. Nella fattispecie, il Tribunale, in relazione all'oggetto del disposto sequestro, ha sì richiamato alcune circostanze di fatto di evidenza probatoria univoca in chiave accusatoria (in particolare, il rinvenimento della somma di denaro oggetto del sequestro nell'abitazione dell'imputato e non negli uffici della società, l'assenza di giustificazioni contabili immediate in relazione al possesso di tale somma, la corresponsione in contanti di interessi usurari da parte della persona offesa FA RI, il rinvenimento di annotazioni di cifre), ma ha tuttavia omesso di dare conto in maniera adeguata delle ragioni per le quali tali circostanze dovessero essere ritenute indicative della sussistenza del pericolo, qualificato negli aspetti di cui sopra, che la misura cautelare intende prevenire e tutelare. 5. In ogni caso, va detto infine che, se il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto, va rapportato alla natura e alle finalità della misura, è anche vero che lo stesso deve tener necessariamente conto - nell'ipotesi, quale la presente, che il sequestro abbia ad oggetto beni costituenti profitto del reato - della necessità (sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato, in realtà già insita nel sequestro impeditivo), delle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, aggravare o 4 protrarre le conseguenze del reato: motivazione, allo stato, completamente mancante. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in Roma il 28/11/2024