Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.
2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.