TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 30.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 761/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. l'1/10/1951 in Catania, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Falanchi Nunzia Francesca;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la perizianda già inabile (invalido in atto al 100%) non possiede i requisiti sanitari necessari previsti dalla vigente normativa per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento però può essere riconosciuto soggetto con handicap grave (L. 104 art. 3 comma 3). Detto beneficio può concedersi a far data dall'attuale accertamento peritale (ottobre 2024) epoca in cui vengono rilevati i requisiti sanitari necessari per detto riconoscimento (handicap grave)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (L.18/80; D. Lgs. 508/88) a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà accertata. Accertare e dichiarare che la ricorrente è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita pertanto di assistenza continua, permanente e globale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
in subordine, confermare tale stato come accertato dal CTU nel giudizio di ATP e con la decorrenza indicata dalla dott. ”. Per_1 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “- La ricorrente di anni 73 è affetta da: Parte_1
“Encefalovasculopatia cronica con decadimento cognitivo e compromissione delle autonomie rallentamento psico – motorio. Insufficienza statico – dinamica. Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito”. - Le suddette infermità rendono la ricorrente persona totalmente inabile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. - La decorrenza si ritiene fissarla dal mese di Gennaio 2025. - La ricorrente versa nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 3, legge 104/1992 ai fini del riconoscimento della situazione di handicap grave come già accertato dal CTU nel giudizio di ATP con decorrenza Ottobre
2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dal mese di ottobre 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 30/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 30.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 761/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. l'1/10/1951 in Catania, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Falanchi Nunzia Francesca;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la perizianda già inabile (invalido in atto al 100%) non possiede i requisiti sanitari necessari previsti dalla vigente normativa per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento però può essere riconosciuto soggetto con handicap grave (L. 104 art. 3 comma 3). Detto beneficio può concedersi a far data dall'attuale accertamento peritale (ottobre 2024) epoca in cui vengono rilevati i requisiti sanitari necessari per detto riconoscimento (handicap grave)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (L.18/80; D. Lgs. 508/88) a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà accertata. Accertare e dichiarare che la ricorrente è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita pertanto di assistenza continua, permanente e globale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
in subordine, confermare tale stato come accertato dal CTU nel giudizio di ATP e con la decorrenza indicata dalla dott. ”. Per_1 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “- La ricorrente di anni 73 è affetta da: Parte_1
“Encefalovasculopatia cronica con decadimento cognitivo e compromissione delle autonomie rallentamento psico – motorio. Insufficienza statico – dinamica. Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito”. - Le suddette infermità rendono la ricorrente persona totalmente inabile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. - La decorrenza si ritiene fissarla dal mese di Gennaio 2025. - La ricorrente versa nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 3, legge 104/1992 ai fini del riconoscimento della situazione di handicap grave come già accertato dal CTU nel giudizio di ATP con decorrenza Ottobre
2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dal mese di ottobre 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 30/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2