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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/10/2024, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste ivi formulate;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2159 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Domenico Concolino
E
(c.f. ) (contumace); Controparte_1 C.F._2
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato in data 3.05.2024 Parte_1
ha adito il Tribunale di Catanzaro deducendo di aver intrattenuto una
[...] relazione more uxorio con dalla quale nell'anno 2010 era Controparte_1
nata la figlia terminata la relazione sentimentale, con decreto del Per_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 2996 del 29.11.2011 veniva disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
venivano regolamentate le modalità di visita della minore da parte del padre e posto a suo carico un contributo al mantenimento della stessa nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e debitamente documentate;
con ordinanza n.654/2012 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro modificava le modalità di visita del padre, confermando le precedenti statuizioni;
con decreto del Tribunale di
Catanzaro del 27.03.2020 venivano ulteriormente modificate le modalità di visita del padre.
Deduceva, inoltre, la ricorrente che il era sempre risultato CP_1
inottemperante sia rispetto alle visite alla figlia, sia rispetto agli obblighi economici, sì da essere condannato con sentenza irrevocabile n. 1096/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro per il reato di cui all'art. 570 commi 1 e 2
n.2 c.p. ed essendo tuttora sottoposto a procedimenti penali per i medesimi reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.
Ciò posto, chiedeva che l'Assegno unico ed universale introdotto dagli artt. 1 e
2 d.lgs. 230/2021 venisse assegnato unicamente ad essa ricorrente quale genitore collocatario.
, benché ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si Controparte_1
è costituito in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Ed invero, a decorrere dall'1 marzo 2022 il decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230 ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno ed il mese di febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 5.12.2013, n. 159.
In genere l'Assegno unico e universale, nel caso di genitori separati, è erogato in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tale assegno può essere erogato interamente ad un solo genitore su accordo delle parti o provvedimento del giudice.
Nel caso di specie, considerato che la ricorrente è genitore collocatario della figlia minore ed avuto altresì riguardo al contegno, sanzionato penalmente, del convenuto inadempiente rispetto agli obblighi di Controparte_1
contribuzione al mantenimento della figlia minore e contumace nel presente giudizio, l'assegno oggetto di causa può essere disposto interamente a favore di
. Parte_1
Considerata la natura delle questioni trattate, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, a modifica delle Parte_1
condizioni stabilite dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 27.03.2020, dispone che l'Assegno unico e universale di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. 230/2021 sia corrisposto interamente a;
Parte_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.10.2024 della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Wanda Romanò
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste ivi formulate;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2159 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Domenico Concolino
E
(c.f. ) (contumace); Controparte_1 C.F._2
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato in data 3.05.2024 Parte_1
ha adito il Tribunale di Catanzaro deducendo di aver intrattenuto una
[...] relazione more uxorio con dalla quale nell'anno 2010 era Controparte_1
nata la figlia terminata la relazione sentimentale, con decreto del Per_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 2996 del 29.11.2011 veniva disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
venivano regolamentate le modalità di visita della minore da parte del padre e posto a suo carico un contributo al mantenimento della stessa nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e debitamente documentate;
con ordinanza n.654/2012 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro modificava le modalità di visita del padre, confermando le precedenti statuizioni;
con decreto del Tribunale di
Catanzaro del 27.03.2020 venivano ulteriormente modificate le modalità di visita del padre.
Deduceva, inoltre, la ricorrente che il era sempre risultato CP_1
inottemperante sia rispetto alle visite alla figlia, sia rispetto agli obblighi economici, sì da essere condannato con sentenza irrevocabile n. 1096/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro per il reato di cui all'art. 570 commi 1 e 2
n.2 c.p. ed essendo tuttora sottoposto a procedimenti penali per i medesimi reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.
Ciò posto, chiedeva che l'Assegno unico ed universale introdotto dagli artt. 1 e
2 d.lgs. 230/2021 venisse assegnato unicamente ad essa ricorrente quale genitore collocatario.
, benché ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si Controparte_1
è costituito in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Ed invero, a decorrere dall'1 marzo 2022 il decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230 ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno ed il mese di febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 5.12.2013, n. 159.
In genere l'Assegno unico e universale, nel caso di genitori separati, è erogato in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tale assegno può essere erogato interamente ad un solo genitore su accordo delle parti o provvedimento del giudice.
Nel caso di specie, considerato che la ricorrente è genitore collocatario della figlia minore ed avuto altresì riguardo al contegno, sanzionato penalmente, del convenuto inadempiente rispetto agli obblighi di Controparte_1
contribuzione al mantenimento della figlia minore e contumace nel presente giudizio, l'assegno oggetto di causa può essere disposto interamente a favore di
. Parte_1
Considerata la natura delle questioni trattate, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, a modifica delle Parte_1
condizioni stabilite dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 27.03.2020, dispone che l'Assegno unico e universale di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. 230/2021 sia corrisposto interamente a;
Parte_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.10.2024 della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Wanda Romanò
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo