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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/08/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 993/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 993/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Paolo Provenzali, Giulia Furlotti e Luca Belloni ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Elena Del Controparte_3
Vecchio resistente rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' Controparte_4 CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna l'intimazione di pagamento n. 00120249005080224000. Parte_1
Premesso di aver impugnato l'avviso di addebito n. 30120180001483655000 relativo ad un debito nei confronti dell' per € 163.140,60, e che con sentenza n. 130 del 2022 questo Tribunale, CP_1 accogliendo parzialmente l'impugnazione, ha ridotto le pretese dell' a € 48.079,12, lamenta che CP_1
l'intimazione di pagamento, riporta una somma maggiore di quella derivante dall'applicazione della predetta sentenza, peraltro passata in giudicato.
Così conclude: «accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità dell'Intimazione di Pagamento n. 001 2024 90050802 24/000 emessa dall'
[...]
Cont
, e notificata a a mezzo PEC in data 27 agosto 2024, resa esecutiva Controparte_5 in tale data, qui opposto e conseguentemente annullare ovvero revocare l'Intimazione di Pagamento
n. 001 2024 90050802 24/000 accertando e dichiarando che nulla è dovuto, per i motivi sopra esposti, né all'Agenzia delle Entrate né all' con riferimento alla summenzionata Intimazione di CP_1 Pagamento;
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che la sentenza n. 130/2022 ha accertato con efficacia di giudicato la rideterminazione in Euro Cont 48.079,02 della somma dovuta da ad relativamente alle causali dell'avviso di addebito n. CP_1
301 2018 00014836 55 000».
Resistono e CP_1 CP_7
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i motivi di opposizione CP_7 attengono, non già all'atto impugnato, ma a vicende antecedenti alla consegna del ruolo e, quindi, inerenti al merito della pretesa contributiva e, come tali, di spettanza dell' . CP_1
L' , dal canto suo, richiama la sentenza n. 130/22 ed eccepisce che dalla motivazione si CP_1 comprende come il Tribunale abbia limitato l'accoglimento della domanda alle sole parti contestate e all'eccezione di prescrizione, lasciando per il resto inalterato l'avviso di addebito.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Prima della celebrazione della prima udienza, ritenendo la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni e pericolo di imminente danno grave e irreparabile, la ricorrente ha domandato una pronuncia cautelare sulla sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
La sospensione non è stata accordata, stante l'inammissibilità della richiesta in quanto l'intimazione di pagamento non è atto dotato di efficacia esecutiva.
Nel merito, la ricorrente ritiene che l'intimazione di pagamento riporti un importo non conforme a quello stabilito, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di addebito n. 30120180001483655000, dalla sentenza n. 130/22 di questo Tribunale.
Il ricorso è infondato.
Nella causa definita con la sentenza n. 130/22 il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso proposto da e ciò significa, innanzi tutto, che per il resto il ricorso è stato rigettato. Parte_1
In particolare, sono state accolte solo le contestazioni esplicitamente effettuate, cioè quelle di cui al punto D del ricorso introduttivo e quelle inerenti l'intervenuta estinzione della pretesa dell' per CP_1
prescrizione maturata anteriormente alla notificazione del verbale.
Il tutto, secondo i conteggi effettuati dal CTU, dott. e non contestati, in detta sede, Persona_1
da . Parte_1
Pertanto, ferma la legittimità degli importi pretesi dall' per le altre parti non incise dalla CP_1 sentenza, stante l'assenza di contestazioni specifiche da parte di , è stata Parte_1 rideterminata in € 48.079,12 la sola parte delle pretese dell' incisa dalle specifiche contestazioni CP_1
di cui al punto D del ricorso introduttivo, per effetto della cennata prescrizione.
Del resto, rileva il fatto che, nella causa definita con la sentenza n. 130/22 l'avviso di addebito impugnato, di cui la ricorrente domandava dichiararsi l'annullamento, la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia, l'invalidità e la revoca, non è stato annullato, revocato, dichiarato illegittimo, revocato, per cui, con la specificazione della riduzione delle pretese contributive di cui al punto D del ricorso introduttivo alla minor somma dianzi indicata, detto avviso resta del tutto valido ed efficace, quale conseguenza del “parziale accoglimento del ricorso”.
Pertanto, il conteggio riportato nell'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione proposta nel presente processo, è corretto e il ricorso deve essere rigettato.
La soccombenza regola le spese liquidate, per ciascun resistente, avuto riguardo allo scaglione di riferimento secondo il valore della causa di € 179.251,06 indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo, per la fase di merito, in € 10.000,00 per onorario, oltre accessori di legge, per la fase cautelare, in € 5.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore dell'avv. Elena Del Vecchio, difensore di CP_7
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e ad le spese Parte_1 CP_1 CP_7 processuali che, comprese quelle della fase cautelare, liquida, per ciascun resistente, in € 15.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge, disponendo, quanto ad la distrazione in CP_7 favore dell'avv. Elena Del Vecchio.
Alessandria, 4 agosto 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 993/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Paolo Provenzali, Giulia Furlotti e Luca Belloni ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Elena Del Controparte_3
Vecchio resistente rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' Controparte_4 CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna l'intimazione di pagamento n. 00120249005080224000. Parte_1
Premesso di aver impugnato l'avviso di addebito n. 30120180001483655000 relativo ad un debito nei confronti dell' per € 163.140,60, e che con sentenza n. 130 del 2022 questo Tribunale, CP_1 accogliendo parzialmente l'impugnazione, ha ridotto le pretese dell' a € 48.079,12, lamenta che CP_1
l'intimazione di pagamento, riporta una somma maggiore di quella derivante dall'applicazione della predetta sentenza, peraltro passata in giudicato.
Così conclude: «accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità dell'Intimazione di Pagamento n. 001 2024 90050802 24/000 emessa dall'
[...]
Cont
, e notificata a a mezzo PEC in data 27 agosto 2024, resa esecutiva Controparte_5 in tale data, qui opposto e conseguentemente annullare ovvero revocare l'Intimazione di Pagamento
n. 001 2024 90050802 24/000 accertando e dichiarando che nulla è dovuto, per i motivi sopra esposti, né all'Agenzia delle Entrate né all' con riferimento alla summenzionata Intimazione di CP_1 Pagamento;
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che la sentenza n. 130/2022 ha accertato con efficacia di giudicato la rideterminazione in Euro Cont 48.079,02 della somma dovuta da ad relativamente alle causali dell'avviso di addebito n. CP_1
301 2018 00014836 55 000».
Resistono e CP_1 CP_7
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i motivi di opposizione CP_7 attengono, non già all'atto impugnato, ma a vicende antecedenti alla consegna del ruolo e, quindi, inerenti al merito della pretesa contributiva e, come tali, di spettanza dell' . CP_1
L' , dal canto suo, richiama la sentenza n. 130/22 ed eccepisce che dalla motivazione si CP_1 comprende come il Tribunale abbia limitato l'accoglimento della domanda alle sole parti contestate e all'eccezione di prescrizione, lasciando per il resto inalterato l'avviso di addebito.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Prima della celebrazione della prima udienza, ritenendo la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni e pericolo di imminente danno grave e irreparabile, la ricorrente ha domandato una pronuncia cautelare sulla sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
La sospensione non è stata accordata, stante l'inammissibilità della richiesta in quanto l'intimazione di pagamento non è atto dotato di efficacia esecutiva.
Nel merito, la ricorrente ritiene che l'intimazione di pagamento riporti un importo non conforme a quello stabilito, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di addebito n. 30120180001483655000, dalla sentenza n. 130/22 di questo Tribunale.
Il ricorso è infondato.
Nella causa definita con la sentenza n. 130/22 il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso proposto da e ciò significa, innanzi tutto, che per il resto il ricorso è stato rigettato. Parte_1
In particolare, sono state accolte solo le contestazioni esplicitamente effettuate, cioè quelle di cui al punto D del ricorso introduttivo e quelle inerenti l'intervenuta estinzione della pretesa dell' per CP_1
prescrizione maturata anteriormente alla notificazione del verbale.
Il tutto, secondo i conteggi effettuati dal CTU, dott. e non contestati, in detta sede, Persona_1
da . Parte_1
Pertanto, ferma la legittimità degli importi pretesi dall' per le altre parti non incise dalla CP_1 sentenza, stante l'assenza di contestazioni specifiche da parte di , è stata Parte_1 rideterminata in € 48.079,12 la sola parte delle pretese dell' incisa dalle specifiche contestazioni CP_1
di cui al punto D del ricorso introduttivo, per effetto della cennata prescrizione.
Del resto, rileva il fatto che, nella causa definita con la sentenza n. 130/22 l'avviso di addebito impugnato, di cui la ricorrente domandava dichiararsi l'annullamento, la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia, l'invalidità e la revoca, non è stato annullato, revocato, dichiarato illegittimo, revocato, per cui, con la specificazione della riduzione delle pretese contributive di cui al punto D del ricorso introduttivo alla minor somma dianzi indicata, detto avviso resta del tutto valido ed efficace, quale conseguenza del “parziale accoglimento del ricorso”.
Pertanto, il conteggio riportato nell'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione proposta nel presente processo, è corretto e il ricorso deve essere rigettato.
La soccombenza regola le spese liquidate, per ciascun resistente, avuto riguardo allo scaglione di riferimento secondo il valore della causa di € 179.251,06 indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo, per la fase di merito, in € 10.000,00 per onorario, oltre accessori di legge, per la fase cautelare, in € 5.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore dell'avv. Elena Del Vecchio, difensore di CP_7
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e ad le spese Parte_1 CP_1 CP_7 processuali che, comprese quelle della fase cautelare, liquida, per ciascun resistente, in € 15.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge, disponendo, quanto ad la distrazione in CP_7 favore dell'avv. Elena Del Vecchio.
Alessandria, 4 agosto 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio