Sentenza 30 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2018, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2018 |
Testo completo
ato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da CR NA QU AN (n. il 30/10/1967), DE SI UC (n. il 01/10/1960), UI AT (n. il 29/09/1980) avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 05/06/2017. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore dei ricorrenti - Avvocato Arturo Salerni, anche in sostituzione dell'Avvocato Alessandra Scarnati - che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Osserva: Con provvedimento del 15/03/2017, il Tribunale di Roma accoglieva l'istanza degli odierni ricorrenti per il dissequestro e la restituzione dell'area distinta al catasto foglio 281, particella 293, appartenente all'immobile sito in Roma via di Levanna 11. Il predetto Tribunale annullava il decreto di sequestro preventivo della area di cui sopra poiché "riteneva del tutto evidente la mancanza degli elementi oggettivi necessari ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 633 del c.p.". Il Tribunale di Roma mandava al P.M. "per la restituzione del cespite all'avente diritto". Il P.M. individuava nel Comune di Roma e nel Demanio i titolari della proprietà della suddetta area e con decreto ne disponeva la restituzione agli stessi. Gli odierni ricorrenti venuti a conoscenza del suddetto decreto del P.M. depositavano opposizione al provvedimento di cui sopra - ex art. 263, V comma, c.p.p. - presso il G.I.P. che dichiarava non doversi provvedere poiché in "in questa ipotesi trova applicazione la disposizione di cui all'art 322 bis del c.p.p.". Gli odierni ricorrenti proponevano, quindi, atto di appello ex art. 322 bis avverso il decreto del P.M. e avverso il provvedimento del G.I.P. Con ordinanza del 05/06/2017 il Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'appello. Avverso tale provvedimento ricorrono per Cassazione UO TO QU NT, De NI LU e IG SA, difesi dagli Avvocati Arturo Salerni e Alessandra Scarnati, denunziando: la violazione ed erronea applicazione degli artt. 322 bis e 323 del c.p.p.; in particolare dopo aver rilevato l'errore del P.M. che avrebbe dovuto restituire il bene sequestrato agli indagati per ripristinare lo "status quo ante" al sequestro preventivo (cita a sostegno sent. n. 43541 del 2013 di questa Corte), sottolineano che l'appello al Tribunale del riesame deve "essere considerato rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura" (richiamano in proposito sent. n. 2337 del 2015 di questa Corte). Rilevano, poi, che se si dovesse ritenere valida la decisione del Tribunale saremmo di fronte ad un vuoto legislativo, in contrasto con quanto previsto dall'artt. 24 Cost. e 6 CEDU, poichè i ricorrenti non avrebbero alcuna possibilità di rivolgersi ad un giudice per la tutela del loro diritto. I difensori dei ricorrenti concludono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento. motivi della decisione 1. Si deve preliminarmente rilevare che non vi è stata alcuna violazione degli artt. 322 bis e 323 del c.p.p.; infatti - come ben osservato nell'impugnata ordinanza - nel caso di specie non si discute più del provvedimento di sequestro, dato che il Tribunale di Roma lo ha annullato ordinando la restituzione all'avente diritto ed è, quindi, venuto meno il vincolo sulla cosa. Oggetto delle varie impugnazioni, opposizioni e del presente ricorso è, invece, la presunta erronea individuazione di chi fosse l'avente diritto al quale restituire il bene oggetto di sequestro. Dunque le doglianze investono il distinto provvedimento di restituzione;
provvedimento che è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 36173 del 02/07/2003 Ud. - dep. 22/09/2003 - Rv. 225882; Sez. 6, Ordinanza n. 26012 del 27/04/2004 Cc. - dep. 09/06/2004 - Rv. 229977; Sez. 6, Sentenza n. 41114 del 18/09/2013 Cc. - dep. 04/10/2013 - Rv. 256919; si veda, in linea con quanto sopra esposto, anche la sentenza evocata dagli stessi ricorrenti: Sez. 1, Sentenza n. 43541 del 08/10/2013 Cc. - dep. 24/10/2013 - Rv. 257357).
2. Per un caso analogo a quello di cui oggi si discute nella sentenza - pienamente condivisa - di questa Sezione (Sez. 2, Sentenza n. 32648 del 29/05/2013 Cc. - dep. 26/07/2013 - Rv. 256787) si afferma: "rilevato che per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568 c.p.p., comma 4, occorre cioè che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. Qualora la cosa sottoposta a sequestro, come nel caso di specie, sia stata dissequestrata e restituita all'avente diritto, colui che vanta diritti sul bene perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità del provvedimento il ripristino nella disponibilità del bene. L'eventuale illegittimità del provvedimento potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, che potrà revocare o modificare l'atto".
3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il ricorso - impropriamente proposto - deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti a tale giudice.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in qualit