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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Indirizzo_1 94010 Aidone EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7404 DEL 27-11-2024 TRIB. LOCALI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso all'avviso di ingiunzione n. 7404 del 27-11-2024, notificato in data 31.07.2025 ed emesso dal Comune di Aidone-Ufficio Tributi per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) relativa all'anno 2017 per la somma di dovuto non versato 414,00, sanzioni
€ 121,99, interessi € 35,54, spese di spedizione € 11,55, per un totale complessiva somma pari ad € 584,00. Deduceva articolati motivi cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
Non si costituisce il Comune di Aidone.
Parte ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso assumeva che la cartella di pagamento impugnata debba essere annullata per decadenza del credito insistente con riguardo al mancato pagamento del tributo TARI relativo all'anno
2017, trovando fondamento in un avviso di ingiunzione del 27.11.2024 notificato in data 31.7.2025.
Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), gli enti locali relativamente ai tributi di propria competenza possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni omesse, incomplete o infedeli nonché all'accertamento degli omessi, parziali o ritardati versamenti con apposito avviso motivato, notificato anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ma tali avvisi di accertamento, sempre in base al citato comma, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all'anno in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere fatto.
Nella fattispecie in esame l'avviso di ingiunzione è stato notificato soltanto in data 31.7.2025 ben oltre il termine di prescrizione, come sopra rilevato, non rilevando neanche l'applicazione della proroga dei termini prescrizionali prevista dall'art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre spese generali in favore del ricorrente, la cui liquidazione avverrà con separato atto.
Cosi deciso in Enna il 10 Febbraio 2026
IL UD TI
OR SP LI
Firmato digitalmente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Indirizzo_1 94010 Aidone EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7404 DEL 27-11-2024 TRIB. LOCALI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso all'avviso di ingiunzione n. 7404 del 27-11-2024, notificato in data 31.07.2025 ed emesso dal Comune di Aidone-Ufficio Tributi per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) relativa all'anno 2017 per la somma di dovuto non versato 414,00, sanzioni
€ 121,99, interessi € 35,54, spese di spedizione € 11,55, per un totale complessiva somma pari ad € 584,00. Deduceva articolati motivi cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
Non si costituisce il Comune di Aidone.
Parte ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso assumeva che la cartella di pagamento impugnata debba essere annullata per decadenza del credito insistente con riguardo al mancato pagamento del tributo TARI relativo all'anno
2017, trovando fondamento in un avviso di ingiunzione del 27.11.2024 notificato in data 31.7.2025.
Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), gli enti locali relativamente ai tributi di propria competenza possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni omesse, incomplete o infedeli nonché all'accertamento degli omessi, parziali o ritardati versamenti con apposito avviso motivato, notificato anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ma tali avvisi di accertamento, sempre in base al citato comma, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all'anno in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere fatto.
Nella fattispecie in esame l'avviso di ingiunzione è stato notificato soltanto in data 31.7.2025 ben oltre il termine di prescrizione, come sopra rilevato, non rilevando neanche l'applicazione della proroga dei termini prescrizionali prevista dall'art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre spese generali in favore del ricorrente, la cui liquidazione avverrà con separato atto.
Cosi deciso in Enna il 10 Febbraio 2026
IL UD TI
OR SP LI
Firmato digitalmente