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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/07/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Riccardo De Vito Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 543 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. SIMONE CHIAPPORI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Pinerolo in Via Palestro n. 8;
e
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. SIMONE CHIAPPORI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Pinerolo in Via Palestro n. 8.
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il g.
3.06.2025 e integrate all'udienza del g. 8.07.2025:
«1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti lo stesso ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, il minore avrà stabile collocazione abitativa presso la madre. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, preventivi spese mediche cure di ogni genere) del minore, verranno prese concordemente dai genitori.
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N. R.G. V.G. 543/2025
2) Il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, sempre derogabile su accordo dei genitori:
• a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,00;
• durante la settimana dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante i ponti e le festività infrasettimanali alternandosi con la madre per una settimana nel corso dell'anno in periodo da individuare in accordo con la madre, anche al di fuori dell'estate;
• i genitori concordano che nei periodi in cui i medesimi saranno impegnati con il lavoro il minore sarà affidato alle cure del nonno paterno e della zia paterna ovvero dei nonni materni e degli zii materni.
3) L'abitazione coniugale sita in Budoni, Via Gonario Pinna n. 4 (censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 12, Particella 955, sub. 3, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 65 m2, Rendita Euro 468,68) di proprietà del padre del Sig. viene assegnata CP_1 alla Sig.ra con tutti gli arredi ivi contenuti. Il Sig. se ne è già allontanato in Parte_1 CP_1 data 15.04.2024 portando con sé i suoi beni ed effetti personali.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio quando lo avrà con sé, a titolo di contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra on decorrenza Per_1 CP_1 Pt_1 dall'allontamento dell'abitazione familiare entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro
300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Per quanto riguarda l'immobile coniugale i costi di manutenzione straordinaria saranno interamente a carico del Sig. I costi ordinari (come tali intendendosi, luce gas, telefono e CP_1 pellet), che sino al mese di agosto 2024 sono stati sostenuti dalla Sig.ra in Parte_1 considerazione del fatto che quest'ultima era impiegata con contratto a tempo determinato, sono anch'essi a carico integrale del Sig. avente stabile occupazione lavorativa di natura CP_1 imprenditoriale.
6) Tutte le spese straordinarie relative al minore – previamente concordate se non necessitate e successivamente documentate – saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti.
8) Le spese della presente procedura saranno a carico di entrambe le parti;
9) L'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre.
10) Il padre si impegna cambiare la residenza senza ritardo». 2
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Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 3.06.2025, hanno esposto Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio in Budoni il g. 20.12.2019; che dall'unione è nato il figlio , il Per_1
g. 20.03.2018; che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha autorizzato la negoziazione assistita avente ad oggetto la separazione dei coniugi e la disciplina dell'affidamento della collocazione e del mantenimento del figlio minore con provvedimento del 4.7.2024, emesso ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014,
n. 16 (cfr. convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore prodotta dalle parti).
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. All'udienza del g. 8.07.2025, il presente personalmente, ha dichiarato di svolgere la CP_1 professione di imprenditore, con reddito mensile netto di circa 2.500 euro e che la casa coniugale è di proprietà di suo padre;
mentre, la anch'essa presente personalmente, ha dichiarato di Pt_1 svolgere la professione di addetta vendita presso un supermercato con contratto stagionale e con una retribuzione di circa 800 euro, che può arrivare a 1000 euro in caso di straordinari. Le parti hanno dichiarato che c'è la concreta prospettiva di un'assunzione part-time della da parte del Pt_1 CP_1
Parte nella prospettiva in cui, quest'ultimo, apra un nuovo locale;
la ha anche esposto di essere proprietaria di una casa in provincia di Torino.
Nella stessa udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto depositato il g. 3.06.2025, rassegnando condizioni integrative relative all'assegno unico per il figlio, che verrà percepito integralmente dalla madre, e al cambio residenza del padre, che dovrà avvenire senza ritardo.
3. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti il figlio minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato sia decorso un tempo superiore ai sei 3
N. R.G. V.G. 543/2025 mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta.
5. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore -considerata l'età dello stesso- si ritiene che le condizioni indicate nel ricorso, come integrate in sede di udienza di comparizione delle parti, corrispondano all'interesse del minore e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua.
Non v'è luogo all'ascolto del minore in quanto infradodicenne.
6. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
7. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Budoni il 20.12.2019, tra Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Budoni, atto n. 7, parte I, anno 2019, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riportate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott. Riccardo De Vito
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